ITALIA OGGI – 26.7.2000

PROJECT FINANCING, DEFINITA LA FUNZIONE DELLE BANCHE

L’asseverazione del piano economico e finanziario non è vincolante secondo la determinazione dell’Autorità di vigilanza dei LLPP

 

 

In materia di lavori pubblici, l'asseverazione (dichiarazione di conformità) del piano economico finanziario non costituisce impegno al successivo finanziamento e deve essere fornito da tutti i partecipanti alla gara sulla proposta del promotore. Sono questi i due principi forniti dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 34 del 18 luglio scorso in materia di project financing.

Il chiarimento dell'Autorità presieduta da Francesco Garri, sempre molto attiva nello svolgimento della funzione di interprete autentico della legge quadro sui lavori pubblici (da notare, a tale proposito, che al ministero dei lavori pubblici sta per essere creata una struttura dedicata all'attuazione della legge 109), nasce da un quesito posto dal comune di Genova sull'interpretazione di alcune disposizioni dell'articolo 37-bis della legge quadro sui lavori pubblici.

Sulle questioni sollevate dal comune l'organismo di vigilanza provvedeva a indire un'apposita audizione convocando le amministrazioni, le associazioni delle categorie interessate che si è svolta il 13 aprile scorso.

Tre le questioni sulle quali gli interessati sono stati chiamati a esprimere il proprio parere. Primo argomento: l'asseverazione costituisce oppure no un impegno della banca a finanziare l'opera. Seconda questione: se tutti coloro che partecipano alla gara debbano presentare un piano economico asseverato. Terza questione: se il prezzo che eventualmente è previsto ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario è da corrispondere in conto lavori o in conto gestione.

In particolare, all'Autorità è stato chiesto di pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall'asseverazione del piano. Nel corso dell'audizione e degli approfondimenti successivamente svolti, l’Autorità ha potuto rilevare come "secondo alcuni l'asseveramento consisterebbe nella sola attestazione da parte della banca atta a comprovare che i flussi di entrate previsti nello svolgimento del servizio, sulla base delle analisi svolte dal promotore, saranno in grado di assicurare la copertura dei costi previsti e il reintegro dei finanziamenti acquisiti sul mercato".

Il risultato di questa impostazione sarebbe quindi quello di evitare una valutazione approfondita del mercato interessato perché così facendo si duplicherebbero gli studi già effettuati.

Quindi, essenzialmente, si tratterebbe di una verifica di massima sulla "credibilità" dell’iniziativa.

Questa impostazione di fondo non viene però del tutto condivisa dall'organo di vigilanza che esclude che, secondo la legge, si possa ricondurre fattività di asseveramento (o asseverazione che dir si voglia) alla "mera verifica di massima del piano economico finanziario".

Per l'Autorità tale attività implica l'esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica che comporta l'accertamento da parte della banca in luogo dell'amministrazione su uno degli elementi costitutivi della proposta (il piano).

Si tratta quindi di un esame critico e analitico del progetto. L'istituto di credito deve quindi attestare la coerenza degli elementi che compongono il piano economico finanziario e non potrà limitarsi a una semplice verifica di massima.

La conseguenza di una mancata o anche incompleta asseverazione del piano comporta, secondo l'Autorità, l'inammissibilità della proposta. In questo caso "la stazione appaltante dovrà richiedere al promotore e all'istituto di credito asseverante le necessarie integrazioni e/o chiarimenti al fine di ritenere ammissibile la proposta". Importante la precisazione in base alla quale queste eventuali integrazioni devono essere richieste "anche in riferimento alle proposte presentate entro il 30 giugno 2000".

Venendo poi al profilo che riguarda il finanziamento dell'opera, l'Autorità osserva come i due momenti (asseveramento e finanziamento) siano effettivamente distinti, almeno in base alla normativa oggi in vigore. Pertanto, pur auspicando, "de iure condendo", che l'asseveramento possa in futuro tradursi anche in termini di "bancabilità" del progetto, l'organismo di vigilanza presieduta da Garri tiene a precisare che l'asseveramento non comporta anche delle legittime aspettative da parte del promotore sulla finanziabilità del progetto.

Sulla presentazione del piano anche da parte dei concorrenti che partecipano alla gara prevista dall'articolo 37-quater della legge, nel corso dell'audizione alcuni avevano sostenuto la non necessarietà della presentazione in gara del piano motivando tale tesi sulla possibile discriminazione fra concorrenti per una concessione su iniziativa di un promotore privato e quelli per una concessione di iniziativa pubblica.

Sul punto l'Autorità segue una linea diversa. In particolare, sostiene che se è pur vero che le proposte presentate dai concorrenti si basano sulla proposta del promotore già valutata dall'amministrazione, anche le offerte dei concorrenti debbono consentire all'amministrazione una valutazione delle stesse in termini non difformi da quanto è accaduto per la proposta del promotore.

Pertanto, dal momento che l'asseverazione è finalizzata ad assicurare la coerenza del piano con gli elementi di cui all'articolo 85, comma 1 del dpr 554/99 (il regolamento della Merloni), "sarà anche necessario che le proposte dei concorrenti siano corredate da un piano economico asseverato".