ITALIA OGGI, 26.7.00

Decisione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici

APPALTI, OK IN BANCA

Per certificare il project financing

di Alessandra Ricciardi

 

Le banche al posto della p.a. nei lavori pubblici. La valutazione della solidità di un project financing per la realizzazione da parte di un soggetto privato di un'opera pubblica è compito degli istituti bancari che si sostituiscono alla pubblica amministrazione e svolgono una funzione a rilevanza pubblicistica di certificazione.

Ma la loro stima non li obbliga a partecipare, in caso di aggiudicazione dei lavori, ai finanziamenti necessari. Si tratta di un distinto e nuovo impegno.

Lo ha precisato l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in una decisione del 18 luglio scorso con cui chiarisce l'applicazione della normativa in tema di project financing, istituto previsto dagli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/94. Insomma, l'aver partecipato come valutatori al progetto non implica l'obbligo di essere finanziatori.

La legge sui lavori pubblici ha introdotto anche in Italia lo strumento della finanza di progetto che consiste nel proporre alla p.a.. la costruzione di infrastrutture capace di produrre nuovo reddito per un determinato periodo di tempo.

A differenza del tradizionale finanziamento all'imprenditore, dunque in questo caso si tiene conto delle prospettive reddituali e dei flussi di cassa attesi dall'iniziativa.

L'istituto si applica a tutte quelle iniziative che "sono dotate di un rapporto di leva tale da rendere l'iniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dall'equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori", scrive l'Authority presieduta da Francesco Garri.

I promotori, secondo quanto prevede la legge, possono presentare entro il 30 giugno di ogni anno alle amministrazione competenti i progetti per realizzare le opere infrastrutturali previste nel programma triennale.

La proposta deve contenere, tra l'altro, la stima della solidità del piano economico e finanziario da parte di un istituto di credito. L'intervento delle banche, che costituisce elemento essenziale per vagliare la proposta, ha l'obiettivo di attestare i flussi di entrate previsti e dunque il recupero dei finanziamenti fatti e i possibili utili.

Secondo l’autorità, la legge ha voluto affidare alle banche una funzione a rilevanza pubblicistica di certificazione "in luogo dell'amministrazione stessa su uno degli elementi costitutivi della proposta", utile poi al giudizio finale da parte della stazione appaltante.

E in presenza di una certificazione incompleta o incoerente, la p.a. sarà tenuta a chiedere al promotore e all'istituto bancario le necessarie integrazioni, "anche in riferimento alle proposte presentate entro la data del 30 giugno 2000".

Il fatto che poi le banche decidano di partecipare come finanziatori non è affatto implicito e rappresenta un impegno successivo, che, se non precisato, non potrà essere preteso né dall'imprenditore né dalla stazione appaltante.

I soggetti che parteciperanno successivamente alla gara indetta in base al progetto non sono tenuti, precisa sempre l'Autorità, a presentare un analogo piano economico finanziario, ma sarà necessario comunque consentire una valutazione delle proposte "in termini non difformi da quanto accaduto per il promotore".

 

Rassegnastampa/projectfin4