ITALIA OGGI 5.1.01

Come funziona la procedura di project financing

Un gruppo di imprenditori della provincia di Livorno intende promuovere la realizzazione di un palazzo dello sport.

Essendo interessati anche alla successiva gestione della struttura, gli stessi soggetti stanno valutando la possibilità di utilizzare la procedura di project financing di cui agli articoli 37-bis e ss. della legge Merloni-ter.

Essi intendono pertanto presentare all'amministrazione competente una specifica proposta di realizzazione.

In particolare, si domanda quanto sia vincolante per il promotore il piano economico finanziario che ai sensi dell'articolo 37-bis deve accompagnare la proposta.

In altre parole, si chiede di chiarire se, una volta presentato il piano, questo possa essere rinegoziato con l'amministrazione e, eventualmente, a quali condizioni ciò può avvenire. (G.N. - Livorno)

Sì, ma a condizioni rigidamente definite.

E’ opportuno ricordare, preliminarmente come il project financing sia essenzialmente una tecnica di finanziamento di investimenti complessi che assume un carattere unitario soprattutto da un punto di cista economico.

Tale tecnica si caratterizza per la presenza di alcuni elementi fondamentali, come la presenza di una società di progetto costituita esclusivamente per la realizzazione dell'opera e la sua gestione, la prevalenza di garanzie contrattuali rispetto a quelle reali, la ripartizione del rischio di impresa tra i vari soggetti che partecipano all'iniziativa.

L'elemento fondamentale è comunque la capacità del progetto di far fronte alla restituzione dei prestiti e alla remunerazione del capitale investito attraverso i flussi di cassa connessi alla gestione delle opere realizzate.

Questa necessaria capacità del progetto di autoremunerare l'investimento rende cruciale la costruzione del piano economico-finanziario, che viene così a essere lo strumento centrale per valutare l'investimento.

La centralità del piano economico-finanziario in un'operazione di project financing deve far riflettere attentamente gli imprenditori che intendono assumere la veste di promotori.

Considerate infatti le caratteristiche tecniche del project e la sua concreta disciplina normativa, la fase della costruzione del piano economico-finanziario non può in alcun modo essere sottovalutata.

In primo luogo poiché può accadere che, anche precedentemente all'affidamento, i promotori restino vincolati alle condizioni proposte nel piano presentato.

Ciò avviene certamente nel caso in cui non vi siano altre offerte nella gara.

L'articolo 37quater della Merloni-ter prevede espressamente che "la proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara".

A tal fine la proposta è garantita da specifiche cauzioni (articolo 30, comma 1).

Inoltre, una volta individuato il soggetto affidatario, a differenza di ciò che avviene in altre esperienze, la normativa sul project financing individua tassativamente le cause che possono dare luogo a una revisione del rapporto concessorio e dunque alla eventuale rinegoziazione del piano economico finanziario.

E queste cause possono essere solamente due:

a) le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

b) la sopravvenienza di "norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano" (articolo 19, comma 2-bis).

Da notare che l'equilibrio economico-finanziario del piano può ben essere compromesso da cause diverse dalla semplice richiesta del richiedente o da innovazioni normative.

Dalla struttura di queste previsioni discende tuttavia che in questi casi il rischio ricade esclusivamente sui soggetti affidatari.

Sono state infatti espressamente respinte quelle proposte legislative che prevedevano la possibilità di rinegoziazione del piano con riferimento generico a qualsiasi fatto modificativo del rapporto di concessione, dipendente o meno dalla volontà del soggetto concedente.

Per concludere, è appena il caso di ricordare che qualora si verifichi una delle due ipotesi sopra previste l'amministrazione ha comunque il dovere di procedere a una rinegoziazione del piano economico-finanziario.

Qualora ciò non avvenga l'affidatario potrà recedere dal rapporto e pretendere un indennizzo pari al valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, oltre alle penali e agli altri costi sostenuti in conseguenza della risoluzione.

In questo caso appare invece incerta la possibilità di richiedere un indennizzo per il mancato guadagno, così come previsto dall'articolo 37-septies, comma 1, lett. c).

Sorprendentemente, l'articolo 19, comma 2-bis, nel disciplinare questa ipotesi fa riferimento esclusivamente ai danni emergenti, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 37-septies, omettendo invece qualsiasi riferimento al capitolo del mancato guadagno.

a cura di Eros Organni