ItaliaOggi GIUSTIZIA E SOCIE TA – 21.10.00

 

I pareri ai quesiti posti dalle prefetture in una circolare del ministero dell’interno

Stretta sugli assegni a vuoto

Sanzione amministrativa più cara della penale

DI ANTONIO CICCIA

Mano pesante contro chi emette tanti assegni a vuoto o senza autorizzazione della banca in più giorni diversi. La trasformazione della sanzione da penale ad amministrativa non comporta un'attenuazione della punizione anzi, la pena pecuniaria amministrativa rischia di essere molto più pesante di quella omogenea penale.

In campo amministrativo non si applica infatti l'istituto penalistico della continuazione, ovvero l'istituto con il quale, in caso di plurime violazioni, frutto dello stesso disegno criminoso, non si applicano tante pene quanti gli illeciti ma solo la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo (con un sostanziale sconto di pena).

A ritenere estranea l'applicazione di questo beneficio per il trasgressore è l'ufficio studi del ministero dell'interno, con la circolare n. 44 Prot. M/6326/57 del 19 aprile 2000 (solo ora resa nota) che contiene un massimario dei pareri sull'applicazione del decreto legislativo 507/99 sulla depenalizzazione.

Il problema che si è posto riguarda la punizione di chi emette una pluralità di assegni in un ristretto arco temporale. La conclusione del ministero è che si debbano applicare tante sanzioni quante sono le violazioni. A meno che gli assegni siano stati emessi nello stesso giorno.

Se l'emissione si sviluppa in più giorni non sarà possibile unificare le violazioni utilizzando l'istituto della continuazione, che impedisce il cumulo materiale delle sanzioni, poiché è un istituto penalistico inapplicabile alle sanzioni amministrative.

Il ministero nella circolare ritiene non applicabile ai fini della sanzione principale l'unificazione di più assegni emessi in tempi ravvicinati disposta dall'articolo 5 della legge 386/90 (riformulato dal dlgs 507/99) in quanto tale norma riguarda le sanzioni accessorie e non la sanzione principale; non ritiene inoltre applicabile l'articolo 8-bis della legge 689/81 (anch'esso riformulato dal dlgs 507/99) perché la considerazione unificata di più violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a programmazione unitaria è disposta non ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma ai fini dell'istituto della reiterazione (una sorta di recidiva).

Una considerazione unitaria con possibilità di riduzione del carico sanzionatorio (dal cumulo materiale: tanti illeciti, tante sanzioni; dal cumulo giuridico: tanti illeciti ma sanzione per il più grave con un aumento) non è nemmeno possibile in base all'articolo 8 della legge 689/81 (legge quadro in materia di sanzioni amministrative pecuniarie) che in realtà riguarda il caso del concorso formale: ovvero l'ipotesi che la pluralità di violazioni derivi da un'unica azione od omissione (mentre nella continuazione vi è una pluralità azioni od omissioni).

Richiamando le sentenze della Corte di cassazione in materia, la circolare conclude nel senso che "tutte le volte in cui l'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista sia riconducibile ad una pluralità di azioni, pur se esecutive di un unico disegno, occorrerà applicare distinte sanzioni senza procedere al cumulo giuridico".

Diverso il caso di unica azione che determina la possibilità di applicazione del concorso formale e, a giudizio del mininterno, l'unitarietà di azione è "riscontrabile nell'ipotesi in cui l'emissione di più assegni è effettuata nella stessa giornata, essendo di per sé evidente in tale fattispecie la unitarietà della condotta illecita".

La circolare afferma infine che alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento agli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 507/99.

In materia si applica il principio secondo il quale, nel caso in cui una medesima fattispecie già sanzionata penalmente venga depenalizzata, la nuova sanzione amministrativa può essere applicata alle violazioni commesse sotto la vigenza della sanzione penale anche se essa risulti d'importo superiore.

È’ chiaro infatti che una pluralità di violazioni commessa anteriormente poteva godere dell'istituto penalistico della violazione con sconto di pena, mentre ora comporta l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni amministrative (senza sconto).

Anche alle violazioni precedenti potrà applicarsi, però, il concorso formale in caso di emissioni di più assegni nell'arco di una stessa giornata.