Italia Oggi – 28 luglio 2000

Approvata in via definitiva dal parlamento la legge che modifica la disciplina delle cambiali

Protesti, termine più lungo per pagare

Il debitore avrà a disposizione un anno anziché 60 giorni

 

DI MONICA COCCO

Termini più lunghi ai debitori (12 mesi anziché di 60 giorni) per eseguire il pagamento della cambiale protestata e chiedere la cancellazione immediata dall'elenco dei protestati.

Sono queste le novità introdotte con l'approvazione definitiva, da parte della Commissione giustizia della camera, del testo che modica la disciplina dei protesti delle cambiali, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, presentato da Alleanza nazionale. Il provvedimento attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A tal fine, l'articolo 4 della legge n. 77/55 e l'articolo 17 della legge 108/96 sono stati modificati per consentire al debitore di eseguire, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, compresi gli interessi maturati e le spese per la redazione in forma solenne del protesto o per il precetto o per il processo esecutivo eventualmente proposti dal creditore.

Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, il debitore ha diritto di ottenere entro 20 giorni la cancellazione del proprio nome dal nuovo registro informatico (in luogo dei due precedenti registri, uno presso il tribunale e uno presso la camera di commercio). Il debitore adempiente presenta a tal fine un'istanza al presidente della camera di commercio corredata di titolo quietanzato e ricevuta di pagamento.

Se, invece, il debitore provvede al pagamento oltre il termine di 1 anno, può chiedere tale pagamento venga annotato accanto agli estremi della levata del protesto già inseriti nel registro informatico. Infatti, la notizia di ciascun protesto levato é conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata mediante l'istanza proposta ai sensi del nuovo art. 4 della legge n. 77/55 ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per 5 anni dalla data di registrazione.

Quindi, per la cancellazione in toto dei dati del debitore dal registro, si può ovviare all'automatismo dei 5 anni presentando un'istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 4 legge 77/55. IL nuovo meccanismo permette, così, di non penalizzare ulteriormente il debitore che poi onora la cambiale, già danneggiato dalla notorietà del protesto. Ciò dovrebbe costituire anche un deterrente al ricorso all'usura, pur di ottenere liquidi.

Inoltre, la proposizione dell'istanza di cancellazione da parte del debitore con consegna del titolo quietanzato non più al presidente del tribunale, ma alla camera di commercio consente, se non di risparmiare sui diritti di cancelleria del tribunale (perché si versa alla camera una somma pressoché corrispondente), almeno di evitare di conferire incarico ad un legale per il compimento delle operazioni di cancellazione.

Infine, viene sostituito l'art. 3 della legge n. 77/55. 1 pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, sia l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, vaglia cambiari e assegni bancari, sia l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali. L'obbligo vale anche per gli uffici del registro riguardo alle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.