Italia Oggi, 29 agosto 2000

Sentenza della Cassazione sulla richiesta di danni da parte del protestato

Non spetta il risarcimento per i protesti fuori termine

La scadenza per constatare il mancato pagamento non è posta a tutela del traente

DI VITTORIO ANTION

 

Niente risarcimento danni per il protestato per i protesti illegittimi, perché fuori termine.

Nei confronti dell'emittente l'assegno non sono responsabili la banca che ha consegnato al notaio il titolo per il protesto, né il pubblico ufficiale che ha elevato il protesto oltre il termine previsto dalla legge.

A stabilirlo è la Corte di cassazione, I sezione civile, sentenza 24 marzo-6 luglio 2000, n. 9027, che ha stabilito il principio secondo il quale la scadenza per la constatazione del mancato pagamento del titolo è stata prevista nell'interesse dei creditori legittimati a proporre l'azione cartolare di regresso e non nell'interesse del traente.

L'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sull'assegno), ricorda la sentenza, subordina il regresso, esercitabile dal portatore, se l’assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente egli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti.

Insomma, il protesto serve per l'esercizio dell'azione di regresso. A norma dell'articolo 46, il protesto (o la constatazione equivalente) deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell'assegno, termine che, in base all'articolo 32, è di otto giorni se l’assegno è pagabile nello stesso comune di emissione. E l’articolo 47 stabilisce nel primo comma che il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando così un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente, e nell'ultimo comma che chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso ma è responsabile dei danni eventualmente cagionati nei limiti dell'ammontare dell'assegno bancario.

Partendo da questi presupposti di legge, la pronuncia dichiara che la previsione legale di un termine breve per l’effettuazione del protesto esige di essere valutata, nella sua ragione di essere e nella sua rilevanza per i soggetti variamente interessati alla circolazione del titolo, solo ed esclusivamente in rapporto alla disciplina del regresso per mancato pagamento di cui agli articoli 45, 47 e seguenti.

Insomma le formalità del protesto, compreso il termine per l’elevazione dello stesso, sono da collegare unicamente all'azione di regresso.

Correttamente, conclude la Cassazione, viene ritenuta la esclusione di ogni incidenza della inosservanza dei termini in questione sulla sfera giuridica del protestato.

Quest'ultimo è estraneo alla problematica relativa all'azione di regresso, e non può dirsi portatore di un interesse tutelato dalla legge al rispetto, nell'esecuzione del protesto, dei termini stessi.

I termini per il protesto sono perentori, ma dalla inosservanza degli stessi non possono derivare danni al protestato.