ITALIA OGGI 30 agosto 2000

In GU la legge che modifica le misure più restrittive del ’95. Entrerà in vigore il 27 dicembre 2000

UN ANNO PER CANCELLARE I PROTESTI

Si allungano i tempi (ora 60 giorni) per pagare il debito

DI Antonio CICCIA

 

Più tempo per pagare e cancellare il protesto: dai 60 giorni previsti dalla legge del 1995 si passa ai 12 mesi disposti dalla legge 18 agosto 2000, n. 235 (pubbIicata in G.U. n. 200 del 28/8/2000), relativa appunto ai protesti cambiari.

La legge definisce, inoltre, modalità più garantiste per l'iscrizione dei nominativi dei protestati i cui dati anagrafici devono essere riportati con completezza (tra l'altro deve essere indicata la ragione della mancata accettazione).

Il protesto scatta quando un assegno o una cambiale appartenente al genere cosiddetto "pagherò" non vengono saldati, oppure quando una cambiale tratta non viene accettata dal soggetto indicato come debitore sullo stesso.

I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l'atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei protesti alla camera di commercio.

I dati su protesti e protestati confluiscono sul bollettino dei protesti (versione cartacea o informatica).

La legge propone la soluzione di alcuni problemi molto concreti e anche molto spinosi per un imprenditore evitare la cattiva fama nei rapporti con fornitori, clienti e con i finanziatori dovuta all'iscrizione nel bollettino dei protesti, magari causata da errore o comunque persistente, nonostante l'avvenuta regolazione del conto che ha dato adito all'iscrizione.

A volte un ritardo nei pagamenti è dovuto a ritardi negli incassi ed è totalmente scevro da

dolo o cattiva volontà nel pagare.

Vediamo dunque gli aspetti salienti della legge.

Cancellazione entro un anno.

C'è tempo un anno (contro i precedenti 60 giorni) per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti cambiari. L'interessato dovrà compilare l’apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio (come da allegato alla legge riprodotto in questa pagina).

Il debitore dovrà, inoltre, corrispondere al creditore oltre all'importo facciale della cambiale anche gli interessi maturati, le spese del protesto (addebitate al creditore), quelle per il precetto (l'intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il processo esecutivo eventualmente promosso (per esempio le spese dell'attività dell'ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).

Se poi si sfora l'anno non si ha diritto alla cancellazione, ma all'annotazione dell'avvenuto pagamento (seppure tardivo). L'interessato deve allegare all'atto il titolo quietanzato o in alternativa la dichiarazione del rifiuto del pagamento oltre la quietanza dei diritti di cancellazione (fissati in lire 15 mila, salvi futuri adeguamenti).

Nel caso di errori nella levata del protesto, la cancellazione erronea o illegittima può essere chiesta oltre che dal malcapitato anche dal notaio o altro pubblico ufficiale e dalla banca che ha negoziato il titolo.

Sul punto, si ricorda che potrebbe essere fonte di responsabilità per danni una eventuale negligenza nella levata del protesto.

La procedura.

La procedura della cancellazione vede protagonista il presidente della camera di commercio che ha tempi molto stretti (ma non perentori) per accogliere l'istanza o respingerla.

ln caso di rigetto o di inerzia, l'interessato può rivolgersi al giudice di pace competente in base al suo luogo di residenza proponendo ricorso (si segue il rito più rapido previsto per le cause di lavoro).

Va inoltre tenuto presente che la legge esclude che nel bollettino possa essere conservata notizia del protesto pur dopo la sua cancellazione, come poteva desumersi da una disposizione, ora modificata, che fissava un termine unico quinquennale di conservazione delle notizie.

Ora si stabilisce un doppio termine di conservazione anni o il momento della precedente cancellazione, ottenuta con la procedura illustrata.

Cancellazione anche con la riabilitazione.

Con una integrazione alla legge sull'usura, che prevede la procedura per la riabilitazione dopo un anno dal levato protesto, senza avere subito altri protesti, per chi abbia comunque adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, la legge prevede che alla stessa riabilitazione segua la cancellazione dal bollettino.

Meno rischi di omonimie

L'elenco dei protesti cambiari deve contenere i dati anagrafici completi del debitore che non ha pagato o non ha accettato il pagamento.

Tali dati anagrafici consistenti nel nome, domicilio, luogo e data di nascita devono consentire l’identificazione del soggetto debitore con precisione anche e soprattutto alfine di evitare confusione tra i vari soggetti.

Con tutti gli effetti negativi che derivano dallo scambio di persone: si pensi ai giudizi sulla solvibilità e sulla affidabilità nei rapporti commerciali e con le banche.

Entrata in vigore.

La legge 235 stabilisce una vacatio di 120 giorni, pertanto entrerà in vigore il 27/12/2000 (considerando la festività del dies ad quem).

 

Così la domanda

ANNESSO (v. art. 2, comma 2)

"ALLEGATO (v. articolo 4)

MODELLO DI ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ..............................

Istanza ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni

II sottoscritto nato a………………….. il ……………………..

e residente in ……………………… via/piazza …………. codice fiscale n ………………..

PREMESSO

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:

1. importo lire ...... scadenza …. data del protesto …………… notaio ………………

2. importo lire ………. Scadenza …….. data del protesto …….. notaio

3. importo lire……….. scadenza ……… data del protesto ……… notaio

4. importo lire ………. scadenza …….. data del protesto .......... notaio

che in data ………….. il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,

CHIEDE

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni.

Data ……………. Firma ………………………. ".