ITALIA OGGI – 16.12.00

Suggerimenti dei pubblici ufficiali sui problemi della 235/2000, in vigore dal 26 dicembre prossimo

PROTESTI, I NOTAI SCOVANO LE TRAPPOLE

Ai Presidenti CCIAA saranno trasmessi elenchi semplificati

Di Luigi Chiarello

Un elenco di protesti cambiari trasmesso alle singole Cciaa senza la presenza vincolante di tutte le vertenze dell’ultimo mese; una maggiore presenza di dati identificativi dei debitori, quando questo sia possibile, e la soppressione dell'obbligo di trasmettere con scadenza quindicinale al tribunale competente l'elenco dei protesti rilevati negli ultimi 15 giorni.

Sono queste alcune delle soluzioni individuate dal Consiglio nazionale del notariato in merito alle difficoltà che la prossima entrata in vigore della legge n. 235 del 18 agosto 2000, in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, potrebbe creare ai pubblici ufficiali competenti.

Dunque, sotto la lente dei notai sono finiti alcuni elementi operativi di non poco conto a partire dai termini di trasmissione degli elenchi fino alle modalità di identificazione degli stessi debitori.

In riferimento al primo problema, secondo la nuova legge gli elenchi dei protesti cambiari devono essere inviati ai presidenti delle Cciaa entro "il giorno successivo alla fine di ogni mese".

Ma, riguardo a questa scadenza, gli stessi notai fanno notare che "sarebbe eccessivo pretendere l'invio" dell'elenco completo dei protesti, specie considerando che in tale elenco dovrebbe essere inserito anche l’ultimo dei protesti del giorno precedente.

E a tal proposito i pubblici ufficiali rilevano: "Sarebbe questo, probabilmente l'unico esempio rinvenibile del i nostro ordinamento in cui, per un adempimento obbligatorio, è previsto un tempo di esecuzione pari a nemmeno un giorno".

A questo punto il Consiglio nazionale dei notai mette in guardia da una lettura restrittiva della nuova norma che "potrebbe trovare giustificazione" solo nelle intenzioni del legislatore di utilizzare le innovazioni tecnologiche connesse al nuovo registro informatico.

"Ma", fanno notare ancora i notai, "non si può far a meno di osservare come neppure il miglior sistema informatico possa essere immune da difetti di funzionamento: <si pensi" dicono "ad un gusto improvviso o anche solo alla mancanza di erogazione di energia elettrica nella fatidica mattinata del primo giorno del mese".

A questo punto un'interpretazione più larga della normativa, non applicata a tutti i protesti elevati sino alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese precedente potrebbe essere una soluzione. <La norma in questione", dicono i notai, "si presta a una interpretazione in tal senso, laddove essa si limita a indicare con precisione il solo termine "giorno successivo di ogni mese", per l'adempimento a carico del pubblico ufficiale dell’obbligo di trasmissione dell’elenco, omettendo invece ogni riferimento temporale al contenuto del documento.

Il consiglio notariale denuncia inoltre la sopravvivenza dell'art. 13 della legge fallimentare (267/42).

In essa si legge: "I pubblici ufficiali abilitati a levare i protesti cambiari devono trasmettere ogni 15 giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei giorni precedenti".

Ma i notai oggi considerano giustificato il mantenimento di quest'obbligo solo se a tutela di un obiettivo del tribunale stesso, consistente nell'utilità del rilevamento di inadempimenti che possano dimostrare l'impossibilità per un determinato soggetto di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Questo "al fine di ricavarne", dicono i notai, <l'esistenza di presupposti che possano portare a una dichiarazione d'ufficio del suo fallimento".

Infine, l'identificazione del debitore protestato. "È ragionevole", dicono in proposito i notai, "ritenere che i dati anagrafici oggi richiesti non condizionino la prestabilità o meno del titolo, ma solamente la pubblicazione del protesto nell'elenco>.

 

 

 

 

 

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Quesiti operativi

A-) Atto di protesto per il quale il pubblico ufficiale (pur avendoli in ipotesi richiesti ed essersi adoperato per trovarli) non conosca i dati anagrafici di cui all'art. 3, comma 2, della legge 12/02/1955, n. 77 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 18/08/2000, n. 235)

B-) Atto di protesto di un titolo che contenga i dati anagrafici richiesti:

C-) Atto di protesto per il quale i dati di cui sopra siano stati fomiti dalla banca (o da altro soggetto) richiedente il protesto:

D-) Atto di protesto nel quale il pubblico ufficiale possa attestare per diretta conoscenza i dati in parola:

E-) Invio alla camera di commercio di un elenco privo (in tutto o in parte) dei dati anagrafici di cui si tratta:

Soluzioni applicative

A-) sarà opportuno che nel testo stesso del protesto il pubblico ufficiale dia atto di quanto segue, accanto al nome del debitore "domicilio, luogo e data di nascita non disponibili (ovvero non comunicati o non conosciuti, o non reperiti")

B-) dopo il loro inserimento nell'atto di protesto far seguire l’indicazione "come risultanti dal titolo".

C-) dopo il loro inserimento nell'atto di protesto far seguire un'indicazione del tipo "dati comunicati da ..." (o formulazione equivalente).

D-) dopo il loro inserimento si potrà aggiungere "dati a mia conoscenza" (o espressione equivalente).

E-) potrà essere accompagnato da un'indicazione cautelativa quale "per i debitori per i quali non sono disponibili i dati di cui all'art. 3, comma 2, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. i, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, si segnala a codesta camera di commercio la non pubblicabilità dei relativi nominativi nel registro di cui allo stesso art. 3, comma 2". In alternativa a quanto sopra, nel caso in cui le camere di commercio si rifiutino anche solo di ricevere un elenco (in tutto o in parte) privo dei dati anagrafici più volte detti, si potrà prendere in considerazione la possibilità di inviare loro solamente un elenco contenente i debitori che sia stato possibile indicare con tutti i previsti dati.