Italia Oggi, 27.3.01

Un dm dell’industria ha approvato il modello di trasmissione degli elenchi dei rifiuti di pagamento

Protesto solo per le cambiali doc

Il titolo deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici

Di Antonio Ciccia

Cambiali complete di codice fiscale e dati anagrafici del debitore.

Questo l’unico modo per ottenere un sicuro protesto dei titoli in caso di mancato pagamento o mancata accettazione del titolo di credito.

Questo effetto deriva dal decreto 23 febbraio 2001 del ministero dell'industria che approva il modello di trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001).

I pubblici ufficiali (i notai, segretari comunali) ricevono infatti i titoli non pagati e le cambiali non accettate, ne dichiarano ufficialmente (protesto) il mancato pagamento o la mancanza accettazione e trasmettono l'elenco dei titoli predetti alla camera di commercio.

I protesti sono pubblicati in un apposito bollettino cartaceo e prossimamente su un registro informatico. Il decreto in commento approva il modello di trasmissione degli elenchi dei protesti, che è utilizzabile già da subito sia per il modello sul supporto cartaceo sia su quello su supporto informatico.

L'elenco dei protesti secondo gli allegati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (……..) prevede una analitica descrizione del titolo e una esauriente indicazione del soggetto protestato.

Proprio su quest'ultimo elemento occorre soffermarsi.

Del soggetto protestato infatti occorre indicare il codice fiscale, i riferimenti anagrafici e il domicilio.

Si tratta di indicazioni, queste ultime, che non si trovano scritte, nella prassi commerciale, sull'assegno o sulla cambiale. Da qui innanzitutto un problema.

Ci si chiede però se il pubblico ufficiale privo di quei dati possa ugualmente procedere al protesto.

La mancata indicazione nel contesto del titolo di credito certamente non rende possibile compilare l'elenco dei protesti in maniera analitica.

Di ciò potrebbe giovarsi il debitore, il quale potrebbe non subire l'effetto di pubblicità negativa discendente dall'inserimento nell'elenco.

Pertanto non rendere disponibile i propri dati blocca, almeno momentaneamente, anche l'inserimento nel registro informatico.

Da questo punto di vista non si può considerare che sarebbe monca la procedura di protesto senza la diffusione del dato: in effetti il debitore moroso teme molto di più la diffusione del dato dell'avvenuto protesto, piuttosto che il protesto stesso.

La soluzione migliore appare dunque quella di indicare nella cambiale codice fiscale, dati anagrafici e domicilio del debitore così facendo il creditore garantirà la pubblicazione del protesto dall'elenco e pertanto avrà un'arma di persuasione in più al pagamento.

Con questo non si ritiene che la disciplina dei titoli di credito sia stata integrata in modo da ricomprendere tra i requisiti essenziali delle cambiali degli assegni l’indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici e di domicilio del debitore.

La mancata annotazione di queste informazioni non renderà invalido il titolo.

L’indicazione degli stessi è però opportuna per non compromettere l’effficacia infamante sottesa alla pubblicazione nell'elenco protesti.

Non si ritiene inoltre che il notaio possa esimersi dal levare il protesto sui titoli che non indicano i dati anagrafici.

In questo caso dovranno indicare nell'elenco protesti la mancata disponibilità delle informazioni (si vedano le istruzioni operative definite dal notariato e pubblicate da ItaliaOggi del 16/12/2000).

Sul punto si sottolinea anche che il notaio indicherà la fonte di provenienza dell'informazione: risultanza dal titolo, banca, conoscenza personale.

Il modello di trasmissione degli elenchi in ogni caso può essere utilizzato con previa riproduzione anche su supporto informatico e anche mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione.

Sarà cura delle Cciaa stampare e diffondere i modelli cartacei e predisporre i procedimenti per la compilazione su supporto informatico.

È consentito anche ai privati riprodurre il modello sia su carta che su supporto informatico (in questo caso vanno consultate le regole tecniche elaborate da Infocamere, disponibili su sito www.infocamere.it).