Italia Oggi 20 marzo 01

La Cassazione sulle regole per la liquidazione

Spese di protesto, i notai sotto tiro

DI STEFANO CORBETTA

Mano pesante della Cassazione nei confronti dei notai che violano le regole in tema di liquidazione delle spese di protesto.

Il caso riguardava un notaio, condannato per abuso in atti d'ufficio (art. 323 c.p.) perché, nella sua qualità di incaricato di elevare i protesti di diversi assegni bancari, si era autoliquidato dei compensi senza l'osservanza dei criteri indicati degli articoli 7 e 8 della legge 379/73.

In particolare, oltre ai diritti di protesto e all'indennità di accesso dovuti in sede di levata di protesto, il notaio aveva provveduto ad autoliquidarsi delle somme, nella misura di lire 10 mila per ogni protesto a titolo di spese fisse, così violando il principio dell'omnicomprensività.

I giudici della sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 8117/2001) hanno ribadito che costituisce una violazione di legge, rilevante ai sensi del delitto di abuso d'ufficio, la violazione delle norme fissate dalla legge 329/73, che disciplina il servizio protesti e rimborso spese nella relativa procedura di competenza dei notai, e, in special modo, gli articoli 7 e 8, "intesi alla salvaguardia delle ragioni, modalità ed entità dei compensi al pubblico ufficiale richiesto di svolgere tale funzione ed a tutela dei soggetti debitori".

La Corte ha messo in luce che, oltre al diritto di protesto, il quale costituisce "un indennizzo sostitutivo di ogni altro compenso previsto dalle disposizioni vigenti", e all'indennità di accesso, comprensivo del rimborso spese, null'altro è dovuto al notaio; un'interpretazione del genere, del resto, secondo i giudici di legittimità è in linea con quanto sancito nelle delibere del Cnn del 15/3J85 e del 27/6/96 in merito al criterio di rimborso delle spese sostenute.

La Corte ha quindi disatteso la censura della difesa, secondo cui l'imputato si era attenuto a una prassi generalizzata, così versando in un errore su legge extrapenale, avuto riguardo agli esempi di liquidazione spese di protesto da parte di altri notai.

Secondo la Cassazione, infatti, si tratterebbe, in ogni caso, di un errore non scusante perché cade proprio sulla legge penale.

Non miglior sorte ha avuto l'ulteriore deduzione difensiva, secondo cui il notaio che espone l'ammontare dei suoi diritti dev'essere parificato a un privato professionista.

Per la Corte è stato sufficiente ribadire che "la legittimità dell'attività attinente l'autoliquidazione del servizio protesti e rimborso spese ex legge 349/73 non può essere disgiunta dall'espletamento dell'attività di levata di protesti quale ufficio pubblico>>.