Italia Oggi - GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Giovedì 25 Gennaio 2001

La Finanziaria 2001 stanzia nuovi fondi e inasprisce la disciplina contenuta nel decreto 507/93

Pubblicità abusiva sanzioni pesanti

Fino a 3 milioni di lire per chi viola i regolamenti comunali

DI DIANA NOCITO

La Finanziaria potenzia i mezzi per la lotta all'abusivismo pubblicitario.

Arrivano infatti nuovi fondi per combattere l’abusivismo pubblicitario ed aumentano le sanzioni amministrative non tributarie stabilite dalle norme fiscali.

È questo in estrema sintesi, il contenuto di due norme della legge numero 388 del 2000, che hanno inciso direttamente sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, regolamentata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507.

Il mirino del legislatore è stato puntato ancora una volta sull'abusivismo pubblicitario, che da qualche anno risulta essere ormai difficile contenere se non in misura assai limitata.

Tra le norme del caotico art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, i commi da 55 a 57 sono dedicati al tributo comunale, che a volte direttamente a volte solo in maniera indiretta viene modificato in vari suoi aspetti.

Si è già affrontato l'esame del comma 56, dedicato alle modifiche della determinazione dell'imposta dovuta per le affissioni dirette (si veda Italia Oggi del 13 gennaio scorso), mentre le norme che tentano di silurare l'abusivismo che si registra nel territorio divari comuni, sono quelle contenute nel comma 57.

Questo comma opera su due diversi fronti:

• da un lato interviene sull'art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una norma, cioè, che non ha alcun contenuto tributario;

• da altro lato agisce conseguentemente su alcuni articoli del decreto legislativo n. 507 del 1993, che come già accennato, disciplina il tributo comunale in questione.

Il fine comune è comunque quello di minare alle fondamenta il dilagante fenomeno dell'abusivismo dell'impiantistica pubblicitaria.

Riguardo alla prima norma oggetto di modificazioni, si deve innanzitutto osservare che attiene agli interventi di sicurezza stradale, ed in particolare agli aspetti finanziari che sono finalizzati alla realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Ebbene la norma destina una quota pari al 5 per cento delle somme che sono stanziate per l'attuazione del Piano nazionale ad interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade.

È’ da questa disposizione che, come è evidente, non ha nulla di tributario - che il legislatore della Finanziaria prende lo spunto per intervenire direttamente su varie disposizioni del decreto legislativo numero 507 del 1993; quelle che riguardano direttamente la materia in commento sono riferite all'articolo 18 ed all'articolo 24.

Attraverso la modifica all'articolo 18 si attribuisce al comune una facoltà, che a ben vedere forse era già insita nelle norme in questione; a volte, però, l'espressa esplicitazione di una disposizione nella norma può avere maggiore efficacia e può anche evitare dubbi e confusioni.

In sostanza, l'ente locale, dal 1° gennaio 2001, può legittimamente chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Il secondo intervento è attuato sull'articolo 24, comma 2, vale a dire su una norma che è stata appositamente inserita nel decreto legislativo numero 507 del 1993, e cioè in un provvedimento di natura fiscale, pur non avendo un contenuto di tale natura, ma essendo invece dettata per disciplinare le sanzioni di carattere amministrativo da comminare per gli interventi sul territorio effettuati abusivamente.

Questa stranezza ha comportato anche in passato qualche difficoltà applicativa, tanto è che il legislatore della riforma delle sanzioni tributarie, oltre ad intervenire sull'articolo 23 che regolamenta le sanzioni da irrogare per mancata dichiarazione o dichiarazione di imposta infedele, ha finito per modificare anche l’articolo in questione che di tributario non contiene proprio nulla.

Le innovazioni della Finanziaria hanno sostanzialmente inciso sulla misura delle sanzioni che il comune può applicare qualora riscontri violazioni delle disposizioni stabilite dal regolamento comunale in esecuzione delle norme del capo I del decreto legislativo numero 507 del 1993 e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti.

Nei fatti si è passati da un range in cui il minimo era di lire 200 mila e il massimo di lire 2 milioni, a una situazione in cui si va da un minimo di 400 mila lire ad un massimo lire 3 milioni.

L'intento del legislatore è appunto quello di ottenere, attraverso un inasprimento delle sanzioni, un maggior rispetto del territorio, sul quale si potrà ottenere un potenziamento ed un miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, proprio grazie agli introiti di dette sanzioni, che, a norma del comma 5 dell'articolo 24, sono destinati proprio a detti fini.