ITALIA OGGI – 6.10.2000

Tre formule statutarie da utilizzare

ItaliaOggi pubblica tre possibili formule per l'adeguamento dello statuto alle nuove norme sulla rappresentanza legale degli enti

ARTICOLO X

Rappresentanza dell'ente

Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.

La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l’esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato (oppure per anni...), per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

- stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

- (altro).

Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;

- (altro).

Oppure

ARTICOLO X

Rappresentanza dell'ente

Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

La rappresentanza è, altresì, esercitata anche dai dirigenti dell'ente, come segue:

- Dirigente dell'area/settore/dipartimento...: rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, per la stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per la stipulazione di gemellaggi; (altro);

OPPURE

ARTICOLO X

Costituzione in giudizio

I dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l’incarico al patrocinatore dell'ente.

La giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.