La comunicazione di avvio della procedura di nomina del segretario comunale di cui all'art. 15 comma 6 d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, pur essendo atto chiaramente infraprocedimentale, e' autonomamente e direttamente lesiva della posizione soggettiva del segretario non confermato, e quindi immediatamente da questo impugnabile.

T.A.R. Veneto sez. I, 10 marzo 1999, n. 326

T.A.R. 1999,I,1847

 

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla revoca dell'incarico di segretario comunale, inerendo alle modalita' di attuazione della carica pubblica ed appartenendo al rapporto di lavoro in maniera meramente indiretta e riflessa.

Tribunale Firenze, 17 febbraio 1999

Giust. civ. 1999,I,2837 nota (APICELLA)

 

E' manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 57 l. reg. Trentino Alto Adige 5 marzo 1993 n. 4, per mancato adeguamento nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2 comma 1 d.l. 16 marzo 1992 n. 266 alla normativa statale sopravvenuta (art. 17 commi 67-84 l. 15 maggio 1997 n. 127), che, nel prevedere la nomina del segretario comunale da parte del sindaco non con concorso ma con incarico di durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, si porrebbe come norma fondamentale di riforma economico - sociale della Repubblica alla quale deve adeguarsi la legislazione esclusiva della Regione in base all'art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e cio' sia perche' la legislazione regionale in tema di segretari comunali rientra nella competenza esclusiva della Regione, sia perche' lo strumento del pubblico concorso, previsto dall'art. 57 cit. l. reg. n. 4 del 1993 per la nomina del segretario comunale, si pone in armonia con i principi dettati dagli art. 97 e 98 cost., sia, infine, perche' la nomina a carattere temporaneo dei detti segretari, prevista dall'art. 17 cit. commi 67-84 l. n. 127 del 1997, non rientra tra le grandi riforme economico - sociali alle quali la regione Trentino Alto Adige e' tenuta ad adeguarsi.

T.A.R. Trentino A.A. sez. Trento, 16 febbraio 1999, n. 59

T.A.R. 1999,I,1338

 

Il termine di centoventi giorni entro il quale il sindaco in carica alla data di entrata in vigore del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, deve, qualora intenda avvalersi dell'eccezionale facolta' conferitagli dall'art. 17 comma 81 l. 15 maggio 1997 n. 127, provvedere alla nomina, in base al disposto dell'art. 15 comma 6 del decreto citato, e' da ritenersi perentorio, con la conseguenza che la nomina del nuovo segretario oltre tale termine e' da ritenersi illegittima.

T.A.R. Friuli V.G. 18 gennaio 1999, n. 9

Giur. it. 1999,1092

 

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 del regolamento approvato col d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, i sindaci in carica all'entrata in vigore del regolamento medesimo che intendevano procedere alla nomina del segretario comunale dovevano effettuare la stessa, mediante adozione dell'atto finale del procedimento, decorsi sessanta giorni ed entro il termine massimo di centoventi giorni dalla entrata in vigore del detto regolamento.

T.A.R. Friuli V.G. 18 gennaio 1999, n. 9

T.A.R. 1999,I, 957

 

Se e' vero che la disciplina degli istituti necessari all'attuazione del nuovo regolamento dei segretari comunali e provinciali deve essere adottata con atto da emanarsi ai sensi dell'art. 17 commi 78 e 82 l. 15 maggio 1997 n. 127, e' pur vero che l'art. 15 commi 2 e 6 d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, nel disciplinare e nel richiedere - con norma applicabile per analogia anche quando la detta nomina sia eccezionalmente effettuata in sede di prima attuazione della nuova disciplina - la comunicazione al segretario in carica della determinazione di non confermarlo non esclude, di per se', che l'interessato possa instaurare il contraddittorio procedimentale attraverso proprie controdeduzioni, ne' che queste siano esaminate entro un termine, anche breve, prestabilito.

T.A.R. Friuli V.G. 18 gennaio 1999, n. 9

T.A.R. 1999,I, 957

 

In seguito alla riforma introdotta con l'art. 17 l. 15 maggio 1997 n. 127, i segretari comunali hanno cessato di essere funzionari, o dirigenti, dello Stato, posti ai vertici degli apparati burocratici degli enti locali, per divenire i piu' stretti collaboratori e consulenti del sindaco, conseguentemente risultando attribuita ai sindaci una facolta' di scelta del segretario libera, fiduciaria ed assolutamente discrezionale; pertanto, ai sensi dell'art. 17 commi 71 e 81 l. n. 127 del 1997 cit., la nomina del segretario, rispettivamente nella disciplina a regime e in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento, non necessita di motivazione, in deroga alla previsione generale sull'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi concernenti il personale, contenuta nell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241.

T.A.R. Veneto sez. I, 10 marzo 1999, n. 326

T.A.R. 1999,I,1847

 

Gli art. 17 comma 70 l. 15 maggio 1997 n. 127 e 15 comma 2 d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, nel disciplinare a regime la nomina dei segretari comunali e provinciali fanno riferimento ad un termine di 120 giorni, trascorso il quale il segretario in servizio presso la sede s'intende confermato mentre, ai sensi dell'art. 17 comma 81 l. n. 127 del 1997 cit. dell'art. 15 comma 6 d.P.R. n. 465 del 1997 cit. nella fase di prima attuazione del nuovo ordinamento, il decorso di 120 giorni senza che il sindaco abbia (almeno) individuato il nominativo del segretario prescelto non comporta la conseguenza della conferma in servizio del segretario che abbia continuato in via interinale ad esercitare le proprie funzioni; pertanto, nella detta fase di prima attuazione, il termine di 120 giorni non ha natura perentoria sia perche' non espressamente qualificato tale dalla norma sia perche' non e' prevista esplicita comminatoria di una sanzione di decadenza dall'esercizio del potere di nomina per il caso di inosservanza del termine stesso.

T.A.R. Veneto sez. I, 10 marzo 1999, n. 326

T.A.R. 1999,I,1847

 

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit., possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla detta data, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data medesima, intendendosi la potesta' di nomina esercitata purche' si avvii il procedimento entro e non oltre i 120 giorni previsti dalla norma medesima.

T.A.R. Veneto sez. I, 10 marzo 1999, n. 326

T.A.R. 1999,I,1847

 

L'art. 15 comma 2 d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 - che disciplina l'esercizio del potere di

nomina del segretario comunale titolare da parte del sindaco, non prima dei 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data del suo insediamento, prevedendo che, in caso di mancato esercizio del potere di nomina, il segretario in servizio presso la sede s'intende confermato - non e' applicabile al segretario reggente.

T.A.R. Lazio sez. I, 27 aprile 1999, n. 954

T.A.R. 1999,I,1653

 

Il termine di centoventi giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 15 comma 6 d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, il sindaco e il presidente della provincia devono nominare il segretario ha natura perentoria, con la conseguenza che il suo inutile decorso comporta l'automatica conferma del segretario in carica.

T.A.R. Puglia sez. II, Lecce, 29 dicembre 1998, n. 865

T.A.R. 1999,I, 717

 

Nella disciplina "a regime" delineata dalla l. 15 maggio 1997 n. 127, la scelta del segretario comunale si esercita in due modi distinti e con diverso grado di discrezionalita' a seconda della fase cronologica: all'inizio del mandato del sindaco (art. 17 comma 70), la scelta e' ampiamente discrezionale e fiduciaria e non richiede motivazione; nel corso del mandato una nuova scelta e' possibile solo previa revoca del segretario in carica con provvedimento motivato e per violazioni dei doveri d'ufficio (art. 17 comma 71). Nel regime "transitorio" delineato dall'art. 17 comma 81, l. n. 127, cit., il sindaco puo' invece esercitare gli stessi poteri di scelta a regime esercitabili a inizio mandato in base al predetto art. 17 comma 70 e non gia' quelli di cui al successivo comma 71.

T.A.R. Umbria 29 ottobre 1998, n. 1017

Foro amm. 1999,1581 (s.m.)

 

In base al nuovo testo dell'art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142, l'attribuzione di competenze ai dirigenti dell'ente locale, in ordine a gare e concorsi, non puo' essere incondizionata e immediata ma deve trovare il necessario completamento in sede di adeguamento delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nei comuni interessati, qualora non compatibili col nuovo assetto delle competenze stesse (nella specie, tenuto conto che secondo l'art. 17 comma 68 lett. c), l. 15 maggio 1997 n. 127, il segretario comunale, pur nel nuovo assetto, continua a svolgere i compiti demandatigli dallo statuto o dal regolamento comunale, il collegio ha ritenuto legittimo l'affidamento di una gara ad una commissione per la valutazione delle offerte presieduta dal segretario comunale e composta da due ingegneri, ancorche' i comuni appaltanti avessero in ruolo professionisti responsabili dei servizi).

T.A.R. Molise 9 giugno 1998, n. 102

Foro amm. 1999, 194 (s.m.)

 

Il termine massimo di 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento (6 gennaio 1998) - entro cui, in base all'art. 15 comma 6, d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, i sindaci ovvero i presidenti della provincia possono nominare il segretario comunale o provinciale scegliendolo tra gli iscritti all'albo - riveste carattere perentorio e non gia' meramente sollecitatorio, non potendosi considerare soddisfatta la finalita' della norma con l'avvio della procedura sicche', in detta ipotesi, e' da ritenere confermato "ex lege" il precedente titolare.

T.A.R. Puglia sez. II, Lecce, 29 dicembre 1998, n. 865

Foro amm. 1999,1102 (s.m.)

 

Nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali introdotto dall'art. 17 commi 67 - 85 l. 15 maggio 1997 n. 127, gli amministratori in carica possono immediatamente avvalersi dei nuovi poteri previsti dalla detta disposizione nel termine dalla stessa fissato, e cioe' con le stesse caratteristiche di discrezionalita' e di fiduciarieta' e con la stessa assenza di vincoli a tutela delle aspettative del segretario uscente previste per la fase a regime.

T.A.R. Umbria 29 ottobre 1998, n. 1017

T.A.R. 1998,I,4492

 

La garanzia di stabilita' nella funzione attribuita al segretario comunale e provinciale nel nuovo ordinamento introdotto dall'art. 17 commi 67 - 85 l. 15 maggio 1997 n. 127, e nella fase a regime, e' massima in corso di mandato, in quanto il segretario in carica puo' essere revocato solo con provvedimento motivato e per gravi ragioni, mentre e' minima all'inizio del mandato stesso, in quanto il segretario in carica (ed uscente) ha solo una generica aspettativa di conferma; pertanto, non occorre alcuna motivazione in ordine alla scelta di un nuovo segretario ed alla mancata conferma di quello uscente.

T.A.R. Umbria 29 ottobre 1998, n. 1017

T.A.R. 1998,I,4492

 

Nel nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, introdotto dall'art. 17 commi 67 - 85 l. 15 maggio 1997 n. 127, il rapporto fra l'ente locale e il segretario e' caratterizzato da un certo elemento di fiduciarieta'.

T.A.R. Umbria 29 ottobre 1998, n. 1017

T.A.R. 1998,I,4492

 

In caso di parere negativo di legittimita' da parte del segretario comunale - parere peraltro non piu' previsto alla luce dell'art. 17 comma 85 l. n. 127 del 1997 - l'onere di motivare la contraria determinazione del consiglio comunale sulla delibera in discussione e' assolto facendo proprie le osservazioni espresse da alcuni consiglieri comunali, indipendentemente dal loro contenuto e dalla loro condivisibilita'.

T.A.R. Friuli V.G. 18 marzo 1998, n. 452

Urbanistica e appalti 1998, 858 nota (DE PAULI)

 

Alla stregua del quadro normativo in materia (art. 22 l. 8 giugno 1990 n. 142, 12 comma 1 l. 23 dicembre 1992 n. 498 e 17 comma 59 l. 15 maggio 1997 n. 127) debbono ritenersi ascrivibili alla Societa' per azioni a partecipazione pubblica compiti non solo di stretta gestione ed erogazione di servizi pubblici di rilievo locale, ma anche di intervento nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico, locuzione quest'ultima da intendersi come comprensiva sia del momento ideativo (compilazione del progetto) che di quello esecutivo dei lavori pubblici.

T.A.R. Lazio sez. II, 20 maggio 1998, n. 962

T.A.R. 1998,I,2299

 

La mancata conferma di un segretario comunale, ai sensi dell'art. 17 l. 15 maggio 1997 n. 127, non necessita di motivazione data la natura fiduciaria dell'incarico.

T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 14 luglio 1998, n. 559

Giust. civ. 1998,I,2982 Lav. nelle p.a. 1998,1170 nota (MARTINUCCI)

 

Fino al termine previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, al segretario comunale "a scavalco" spetta, ai sensi dell'art. 204 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al Comune.

Consiglio Stato sez. IV, 23 gennaio 1998, n. 43

Cons. Stato 1998,I, 22

L'art. 17 commi 25 e 26 l. 15 maggio 1997 n. 127 - che ha previsto come obbligatorio il parere del Consiglio di Stato relativamente agli atti normativi del Governo e dei singoli ministri e quello reso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sugli schemi generali di contratto-tipo, accordi e convenzioni - ha abrogato ogni altra e diversa disposizione di siffatto tenore (comprese quelle relative ai singoli contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche).

Consiglio Stato sez. III, 27 maggio 1997, n. 782

Cons. Stato 1998,I, 536

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. n. 15 maggio 1997 n. 127, deve entrare in vigore rispettando l'ordinaria "vacatio legis" prevista per tale tipo di provvedimento.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, non deve prevedere - in tema di acquisti in base a trattativa privata di beni e servizi da parte dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari - la partecipazione minima di almeno dieci imprese, potendo tale requisito rendere impossibile l'espletamento della gara stessa.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, deve prevedere la decadenza dall'iscrizione all'Albo per il segretario collocato in disponibilita' che, senza giustificato motivo, non assuma servizio.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, nell'individuare la qualifica posseduta dal segretario collocato in disponibilita', deve fare riferimento alla qualifica da costui posseduta all'atto della sua messa in disponibilita'.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, deve specificare quali siano - accanto alla classe demografica di ciascun ente - i criteri di computo per determinare la percentuale calcolata sul trattamento economico del segretario che servira' per alimentare il fondo finanziario di mobilita'.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, deve prevedere - in tema di diritti di segreteria - l'affluenza dei medesimi al fondo finanziario di mobilita', il quale viene determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e rapportato alla dimensione dell'ente.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, deve riservare la possibilita' di nomina in via transitoria ai soli vicesegretari che abbiano svolto per quattro anni le relative funzioni, la' dove i segretari potranno iscriversi all'albo (e alle relative fasce), in sede di prima applicazione, secondo la normativa applicabile.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, non deve prevedere l'iscrizione prioritaria degli idonei dei concorsi banditi nel 1996 rispetto a quelli banditi nel 1995, essendo al contrario opportuna la scelta opposta.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, nel riformulare la disciplina delle fasce di iscrizione (portandole da tre a cinque), deve definire in maniera esauriente il passaggio tra le singole fasce professionali nonche' il periodo transitorio e i presupposti per la progressione tra le singole fasce, senza limitarsi a puntualizzare le modalita' di conseguimento dell'idoneita' a segretario generale ed a segretario generale di prima classe (ancorche' la definitiva disciplina sia rimessa alla sede contrattuale).

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, e' anomalo (benche' legittimo) nella parte in cui consente (comma 81 art. 17 cit.) per gli amministratori locali gia' in carica la facolta' (dopo sessanta giorni dalla sua entrata in vigore) di nominare il proprio segretario di fiducia (anche se, in via generale, la concreta operativita' del nuovo ordinamento dei segretari e' rinviata a data successiva, e cioe' decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento) secondo il nuovo regime, la' dove e' negata tale facolta' agli amministratori neoeletti che - successivamente all'entrata in vigore del regolamento "de quo" usciranno vincenti dal rinnovo elettorale - dovranno aspettare centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso per poter esercitare la prefata facolta'.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

E' legittima (malgrado la stessa fonte primaria rinvii la decorrenza delle abrogazioni e delle modifiche - rispetto alla legislazione vigente in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127 - al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso, che ha carattere delegificatorio) la previsione di cui all'art. 17 comma 81 l. 15 maggio 1997 n. 127 riguardo alla possibilita' per gli amministratori locali (Sindaci e Presidenti delle province) gia' in carica di procedere alla nomina del segretario decorsi sessanta giorni (ma non oltre centoventi) dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento attuativo dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, ha natura di delegificazione - ai sensi dell'art. 17 comma 2 l. 23 agosto 1988 n. 400 - con effetto di contestuale cessazione della previgente disciplina legislativa al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa regolamentare.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

Il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, nel fissare (ai sensi del comma 81 art. 17 cit.) un termine finale per la nomina - da parte degli amministratori locali (Sindaco o Presidente della Provincia) in carica - del proprio segretario di fiducia al momento della sua entrata in vigore, consente di circoscrivere temporalmente lo "status" di sostituibilita' in cui viene a trovarsi il predetto segretario, cosi' come avviene per la disciplina a regime (comma 70 art. 17 cit.) ove e' previsto che la nomina non possa avvenire oltre sessanta giorni da quanto e' possibile esercitare tale potere di scelta.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080

 

E' legittimo il regolamento di attuazione in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17 comma 78 l. 15 maggio 1997 n. 127, che consente ai Sindaci ed ai Presidenti di Provincia in carica di nominare il proprio segretario comunale di fiducia, senza dover attendere la rielezione successivamente alla scadenza del mandato elettorale.

Consiglio St. Atti norm., 3 novembre 1997, n. 103

Cons. Stato 1998,I,1080