ITALIA OGGI, 15.4.00

Referendum

IL VIMINALE: STRAORDINARI DA LIMITARE

 

Straordinario sì, ma solo se strettamente indispensabile. E’ il messaggio che il ministero dell'interno ha lanciato alle prefetture e indirettamente ai comuni in vista dei sette referendum popolari per i quali si voterà il 21 maggio prossimo. Con la circolare Saf 8/2000 del 7 aprile, il Viminale ricorda agli enti locali di essere tenuti, ai sensi della legge 68/93, ad adottare, non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi, il provvedimento autorizzativo al lavoro straordinario del personale per le esigenze connesse allo svolgimento delle consultazioni. Tali provvedimenti, se già emessi in relazione alle elezioni di domenica prossima, dovranno essere ripetuti prima del referendum, non configurandosi in questo caso l'ipotesi di contemporaneità. Il ministro evidenze che il limite medio mensile di 50 ore e massimo individuale di 70 ore dì straordinario per entrambe le consultazioni "non può in alcun caso essere superato" e raccomanda di "limitare le autorizzazioni al personale strettamente indispensabile, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 55, comma 8, della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449 sulla razionalizzazione dei servizi per la realizzazione del contenimento delle spese elettorali".

 

 

ITALIA OGGI, 18 APRILE 2000

Il Consiglio di Stato circoscrive il pagamento delle attività

STRAORDINARI LIMITATI

Vanno prima programmati dalla p.a.

Pagina a cura di Luigi Oliveri

Le ore di lavoro straordinario sono retribuibili solo se preventivamente autorizzate, sulla base di una specifica organizzazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro. Lo ha ribadito la .sezione V del Consiglio di stato, con sentenza 9 marzo 2000, n. 1199, (pubblicata in Giust.it sul sito Internet www.giust.it) in linea con la costante giurisprudenza amministrativa, coerente nel ribadire che le prestazioni di lavoro straordinario non possono trasformarsi, per effetto di un'autorganizzazione dei dipendenti, in sistemi incentivanti, strumenti per incrementare la retribuzione dei dipendenti.

Il caso trattato dal Consiglio di Stato, che ha confermato una precedente sentenza dal Tar Emilia Romagna, sezione di Parma, riguarda i dipendenti di una Usl, che per un prolungato periodo di tempo hanno svolto orario straordinario senza preventiva autorizzazione. Il Consiglio di stato ha espressamente chiarito che "le prestazioni da svolgere in plus orario devono essere previamente programmate e organizzate dall'amministrazione, la quale deve poi verifícare, attraverso sistemi di controllo degli orari di servizio, il loro effettivo rendimento. In carenza dell'atto autoritativo dell'amministrazione i dipendenti non possono procedere con una sorta di autorganizzazione". Non basta, in altre parole, che il personale dipendente svolga attività in straordinario a prescindere da qualsiasi autorizzazione, affinché maturi per loro il diritto al percepimento del trattamento economico.

E proprio per questa ragione i giudici di palazzo Spada hanno ritenuto non applicabile l'istituto dell'arricchimento senza causa, previsto dall'articolo 2041 del codice civile, a mente del quale chi senza giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

La sentenza del Consiglio di stato rileva che i pubblici dipendenti non hanno diritto al compenso per lavoro straordinario ove la prestazione oltre l'orario di servizio non sia stata autorizzata né in via preventiva né in sanatoria, e l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 del codice civile può essere riconosciuto solo ove si provi che l'amministrazione abbia positivamente mostrato di volersi avvantaggiare dell'attività svolta. Occorre, dunque, un'inequivocabile espressione di volontà dell'amministrazione di avvalersi dell'attività in straordinario perché operi l'istituto dell'arricchimento senza giusta causa: i giudici di palazzo Spada hanno ritenuto poter consistere tale manifestazione nell'autorizzazione in sanatoria, proprio perché questa non è prevista dalle norme contrattuali come sistema organizzativo ai fini delle prestazioni in straordinario. L'autorizzazione in sanatoria, per altro, con l'eventuale arricchimento senza giusta causa, potrebbe determinare responsabilità da parte del dirigente competente per non corretta gestione delle risorse finanziarie e del personale.