IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ

Una sentenza sul danno erariale imputabile alla giunta

Dono all'assessore in scadenza non e’ spesa di rappresentanza

I regali fatti ai consiglieri comunali o provinciali e agli assessori esterni a fine mandato non possono farsi rientrare nelle spese di rappresentanza, e pertanto, la loro elargizione può comportare, nel concorso degli altri elementi, la responsabilità amministrativa degli amministratori locali che abbiano deciso di effettuare la donazione e l'obbligo di risarcire il relativo danno subito dalle finanze dell'ente locale.

È quanto stabilito dalla sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei conti - n. 160/EL del 30 marzo 2000 -che, chiamata a giudicare gli amministratori di un ente locale che avevano deciso l'elargizione di regali ai consiglieri e agli altri rappresentanti degli organi istituzionali dell'ente in occasione della fine del loro mandato, ha affermato che "sussiste la responsabilità amministrativa dei componenti della Giunta di un ente locale che hanno disposto l'invio di donativi ai consiglieri, agli assessori esterni, ai membri del Comitato di circondario, ai revisori dei conti e al difensore civico in ragione della scadenza del mandato non potendo le spese sostenute dall'ente locale per tali donativi qualificarsi come spese di rappresentanza, a nulla rilevando, peraltro, che si trattasse di una prassi consolidata".

La pronuncia dei giudici della sezione umbra della Corte dei conti arricchisce la casistica della già ricca giurisprudenza in materia di spese di rappresentanza fissando ulteriori principi e fornendo ulteriori indicazioni a chi è chiamato a disporre tali spese.

In materia di spese di rappresentanza la giurisprudenza della Corte dei conti ha da sempre affermato il principio fondamentale secondo cui, perché possano ritenersi legittime, tali spese devono essere disposte per soddisfare le esigenze di pubbliche relazioni degli organi dell'ente nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, e non per i fini personali delle singole persone in cui gli organi stessi si identificano. Da questa affermazione, fondamentale quanto scontata, deriva che, qualora le spese di rappresentanza non corrispondono alle finalità istituzionali dell'ente locale, le stesse costituiscono danno per le finanze dell'ente medesimo, e possono, quindi, comportare, qualora ricorrano le altre condizioni, la responsabilità amministrativa degli amministratori o dei dirigenti che le abbiano disposte e l'obbligo degli stessi di risarcire l'importo corrispondente.

Al di là delle singole fattispecie considerate, relative, peraltro, a danni di per sé non eccessivamente rilevanti, le pronunce del giudice contabile sull'argomento offrono utili indicazioni sulle condizioni che devono ricorrere affinché le spese di rappresentanza possano ritenersi legittimamente disposte. In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, può, in via generale, affermarsi che le spese di rappresentanza possono ritenersi legittimamente disposte allorché ricorrano le seguenti condizioni:

1 - devono avere una stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell'ente nell'ambito delle relazioni, ordinarie o straordinarie, con altri soggetti pubblici o privati;

2 - devono essere finalizzate ad accrescere l'immagine dell'ente locale verso l'esterno;

3 - il destinatario deve essere, di norma, un soggetto estraneo all'amministrazione e deve avere una particolare posizione esponenziale e rappresentativa che giustifica la necessità o l'opportunità che l'ente abbia, con esso, una particolare relazione;

4 - devono essere formalmente previste in bilancio;

5 - devono rispondere a criteri di ragionevolezza, debitamente esposti nella motivazione dei provvedimenti con i quali si dispone la spesa.

In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, perché possano ritenersi legittime, le spese di rappresentanza, allorquando vengono disposte per soddisfare le esigenze di pubbliche relazioni degli organi dell'ente, devono corrispondere alle finalità istituzionali dell'ente medesimo, e non ai fini personali delle singole persone in cui gli organi si identificano.

TOMMASO MIELE