IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e il dibattito che è scaturito;

PREMESSO che l'art. 274 dei D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, ha disposto, tra l'altro l'integrale abrogazione del R. D. 383/1934 anche nella parte in cui venivano regolate le sanzioni per violazioni a regolamenti o ordinanze comunali con la duplice conseguenza:

a) di privare di fondamento giuridico le norme sanzionatorie dei regolamenti comunali che ad esso si richiamano

b) di far venire meno la previsione circa l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa quando essa non fosse espressamente prevista nei regolamenti comunali;

CONSIDERATO che l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 resto unico dell'ordinamento degli enti locali, attribuisce ai comuni autonomia normativa e che quindi risulta opportuno e necessario provvedere alla redazione e all'approvazione di uno specifico regolamento comunale in materia di sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, in attesa di un eventuale specifico intervento legislativo;

VISTI

a) il D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

b) la legge 689/81 e s. m.i.;

c) lo statuto comunale

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’ufficio sulla base dei criteri sopra enunciati,

CON n. ___ voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario su n. ___ consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato regolamento per l’applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, che si compone di 4 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 126 comma 1 del T.U.E.L;

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI

 

Art. 1

Oggetto del regolamento.

  1. Il presente regolamento dispone le norme relative all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
  2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i.

Art. 2.

Importo delle sanzioni.

 

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni.

  1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: dai L. 100.000 ( Euro 51,64 ) a L. 1.000.000 ( Euro 516,45 ).
  2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da L. 1.000.000 ( Euro 516,45 ) a L. 10.000.000 ( Euro 5.164,45 ).
  3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da L. 200.000 ( Euro103,29 ) a L. 2.000.000 ( Euro 1032,91 ).
  4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da L. 200.000 ( Euro 103,29 ) a L. 2.000.000 ( Euro 1032,91 );
  5. violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da L. 1.000.000 ( Euro 516,45 ) a L. 10.000.000 ( Euro 5164,56 );
  6. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana:da L. 50.000 ( Euro 25,82) a L.500.000 ( Euro 258,22 )
  7. in tutti gli altri casi: da L. 100.000 ( Euro 51,64 ) a L. 1.000.000 ( Euro 516,45).

Art. 3.

Obbligo di rapporto.

  1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell’art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
  2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 4

Norme finali

  1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.