IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e il dibattito che è scaturito;
PREMESSO che l'art. 274 dei D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, ha disposto, tra l'altro l'integrale abrogazione del R. D. 383/1934 anche nella parte in cui venivano regolate le sanzioni per violazioni a regolamenti o ordinanze comunali con la duplice conseguenza:
a) di privare di fondamento giuridico le norme sanzionatorie dei regolamenti comunali che ad esso si richiamano
b) di far venire meno la previsione circa l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa quando essa non fosse espressamente prevista nei regolamenti comunali;
CONSIDERATO che l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 resto unico dell'ordinamento degli enti locali, attribuisce ai comuni autonomia normativa e che quindi risulta opportuno e necessario provvedere alla redazione e all'approvazione di uno specifico regolamento comunale in materia di sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, in attesa di un eventuale specifico intervento legislativo;
VISTI
a) il D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico dell'ordinamento degli enti locali;
b) la legge 689/81 e s. m.i.;
c) lo statuto comunale
VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’ufficio sulla base dei criteri sopra enunciati,
CON n. ___ voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario su n. ___ consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1. di approvare l'allegato regolamento per l’applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, che si compone di 4 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 126 comma 1 del T.U.E.L;
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI
Art. 1
Oggetto del regolamento.
Art. 2.
Importo delle sanzioni.
Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni.
Art. 3.
Obbligo di rapporto.
Art. 4
Norme finali