Numero 92 Del 30-11-00

 

COMUNE DI RUTIGLIANO

PROVINCIA DI BARI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

 

 

L'anno duemila il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17,05 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :

DOTT. DI GIOIA LANFRANCO

A

DOTT. GAIO ROMEO

P

DOTT. VALENZANO ORONZO

P

SIG. NOTARANGELO NICOLA

P

DOTT. LOMBARDO VITO ANTONIO

P

INS. ANTONELLI DOMENICO

P

SIG. DELLITURRI FRANCESCO

P

GEOM. DEFILLIPIS NICOLA

P

ING. CAMPANILE VITO

P

RAG. GIAMPAOLO NICOLA

P

RAG. MARTIRE MICHELE

P

SIG. VALENZANO TOMMASO ROSARIO

P

GEOM. DELLEDERA CARMINE PASQUALE

P

GEOM. DIOMEDA PIETRO

P

P.A. REDAVID GIOVANNI

A

RAG. ROMAGNO ROBERTO

A

SIG. LABATE LUCA

P

DOTT.SSA LIMITONE MARIAROSARIA

A

RAG. ROMAGNO GIUSEPPE

P

DOTT. LOMBARDO FRANCESCO

P

SIG. DELUZIO GIANPIERO

P

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il SIG. DELLITURRI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vice Segretario Generale DOTT. RUBINO GIAMBATTISTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DOTT. GAIO ROMEO

DOTT. LOMBARDO FRANCESCO


IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del presidente del Consiglio, durante la quale entra il Sindaco, Dott. Lanfranco Di Gioia, per cui i presenti sono 18.

Premesso che con delibera di C.C.n.53 del 13.07.00 (esecutiva) è stato modificato ed integrato lo Statuto comunale secondo le nuove norme introdotte dalle leggi n.127/97, n.265/99 e che pertanto, proprio perché notevoli sono state le novità legislative in tema di ordinamento generale degli Enti Locali, si è resa necessaria una integrale revisione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, approvato con atto di C.C.n.54 del 20.07.95 ed integrato con atto di C.C.n.89 del 02.10.95 (esecutivi), che ormai non corrispondono più alle modalità operative e normative più recenti che, tra l’altro, fanno obbligo di provvedere per l’adeguamento degli strumento regolamentari in essere;

Che pertanto, anche in base alle nuove disposizioni contenute nel nuovo e vigente Statuto e nel nuovo Testo unico EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/00, il Segretario Generale ha predisposto e trasmesso schema di nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, perché l’apposita Commissione consiliare potesse esaminarne i contenuti e proporre al Consiglio comunale il testo per l’approvazione;

Esaminato pertanto l’allegato schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

Inteso procedere alla sua approvazione;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e tecnica da parte dei rispettivi Responsabili dei Servizi;

Sentita la proposta di emendamento del Sindaco relativa al comma 2 dell’art.37 del regolamento per cui, anzicchè il testo che segue:

"2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 9 Consiglieri comunali di cui 5 di competenza della maggioranza e 4 della minoranza, alla cui designazione provvede ciascun gruppo consiliare.",

si propone il testo seguente:

"2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 9 Consiglieri comunali di cui 5 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 4 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.";

Dato atto che tale proposta del Sindaco, ricevuto il parere di regolarità favorevole da parte del Segretario dell’Ente, è approvata all’unanimità dal Consiglio comunale;

Il Presidente del Consiglio propone di procedere con votazioni singole per Titoli e Capi.

- Titolo I: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo II – Capo I: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo II – Capo II: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo II – Capo III: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo II – Capo IV: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo II: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo III – Capo I: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo III – Capo II: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo III: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo IV: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo V: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

- Titolo VI: approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione l’intero Regolamento così come emendato che viene approvato all’unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti;

Con voti UNANIMI e FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

  1. Di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari composto da n.77 articoli;
  2. Di approvare la proposta in emendamento al comma 2 dell’art.37 del regolamento così formulata:
  3. "2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 9 Consiglieri comunali di cui 5 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 4 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.";

  4. Di dare atto che il provvedimento in esame, per espressa previsione di legge, contenuta all’art.126, comma 1, D.Lgs.n.267/00, in quanto atto attinente all’autonomia organizzativa dello stesso Consiglio comunale, non è soggetto al prevenivo esame di legittimità dell’organo di controllo;
  5. Di disporre perché il presente Regolamento sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi e perché, a cura del Segretario Generale dell’Ente, sia conservato nella raccolta dei Regolamenti dell’Ente;
  6. Di dare atto che a seguito di esecutività del presente schema di Regolamento è abrogato il Regolamento del Consiglio comunale approvato con atto di C.C.n.54 del 20.07.95 ed integrato con atto di C.C.n.89 del 02.10.95 (esecutivi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla delibera di C.C.n.92 del 30.11.000

COMUNE DI RUTIGLIANO

PROVINCIA DI BARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 in data 30.11.00, pubblicato all’albo pretorio comunale in data ……………. e fino al ………………., entrato in vigore il ………………

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Regolamento – Finalità

  1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Titolo III del D.Lgs.n.26/72000, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
  2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei presenti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l’organo che esercita il potere sovrano popolare; definisce i programmi, gli obiettivi e i fini generali dell’Ente e dà indirizzo ed impulso agli altri organi comunali.

2. Le modalità di elezione del Consiglio e del Sindaco sono disciplinate dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Ai fini del precedente comma gli atti urgenti ed improrogabili sono i seguenti:

  1. provvedimenti di ratifica di variazioni al bilancio assunte d'urgenza dalla Giunta Comunale;
  2. provvedimenti con scadenza improrogabile determinata dalla legge;
  3. provvedimenti da cui potrebbe derivare un rilevante danno per l'amministrazione nel caso di mancata adozione.

In ogni caso la proposta di deliberazione dovrà contenere la motivazione circa l'urgenza e l'improrogabilità per l'adozione del provvedimento.

Art. 3

Autonomia finanziaria del Consiglio

1. Il Consiglio dispone di autonomia contabile nell'ambito delle risorse finanziarie appositamente stanziate, per il proprio funzionamento, nel bilancio di previsione.

2. Nell'ambito del bilancio di previsione, il Consiglio comunale approva gli stanziamenti necessari per il proprio funzionamento comprendendo le spese necessarie relative ai costi generali dell'organo quali indennità e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, i permessi retribuiti; le spese per la stipula di polizze per la tutela giudiziaria degli amministratori; le spese relative al personale impiegato nelle strutture create per l'assistenza al Consiglio; le risorse per le attrezzature, comprese le spese per fotocopie, telefono e abbonamenti a riviste per i Consiglieri e tutti gli altri oneri per spese di consumo.

3. Le somme previste in bilancio per le finalità di cui al precedente comma sono gestite dal Responsabile dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, individuato con provvedimento del Presidente.

4. La Giunta comunale non può adottare variazioni di bilancio che coinvolgano le risorse assegnate al Consiglio neanche in via d'urgenza.

Art. 4

Consigliere anziano

1. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell’art.40, comma 2, D.Lgs.n.267/2000.

Art. 5

Prima adunanza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.

2. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

3. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del Titolo III, Capo I, D.Lgs.n.267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i consiglieri della cui cause ostative si discute.

5. Il Sindaco giura davanti al Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini", senza ampliare il contenuto della formula.

6. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.

7. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito a norma dell’art.75 del T.U.n.570/1960.

8. Dopo la convalida degli eletti, l’elezione del presidente e del Vice Presidente e il giuramento, il Sindaco comunica la nomina degli Assessori componenti la Giunta, tra i quali un vice-Sindaco per l’esercizio delle funzioni vicarie previste dall’art.54, D.Lgs.n.267/2000 e dallo Statuto.

9. Nel caso di Assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio, il Sindaco dà atto al Consiglio che gli stessi sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell’insussistenza degli impedimenti previsti dall’art.58, D.Lgs.n.267/2000.

10. Entro il termine di 60 giorni così come disposto dallo Statuto, dalla data della prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando lettura del documento programmatico che viene messo in discussione ed è approvato con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. L’eventuale voto contrario del Consiglio sulla proposta del Sindaco non produce l’effetto della sfiducia e non provoca le sue dimissioni.

12. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal presente regolamento.

13. Almeno una volta all’anno, il Consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.

14. Il Consiglio può intervenire per integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti strutturali, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

15. Sei mesi prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 6

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un presidente ed un vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Alla carica di Presidente, non può essere eletto il Sindaco.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità di voti entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

7. Possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia , solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.

8. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

9. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all’ordine del giorno, con le modalità previste dai precedenti commi.

10. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

11. Al Presidente e al Vice Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni funzione o incarico all’interno dell’ente o in organismi o enti esterni sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

12. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l’organizzazione.

13. Al Consiglio è assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il suo funzionamento.

14. L’Ufficio di Presidenza è costituito da personale dipendente individuato con apposito provvedimento del Presidente, tra cui un Responsabile e un dipendente del Servizio Amministrativo.

Art. 7

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

  1. Il Presidente del Consiglio:

  1. Rappresenta il Consiglio Comunale;
  2. Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capogruppo; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  3. Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio. La decisione è rimessa comunque al Consiglio ove ciò sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
  4. Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  5. Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  6. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
  7. Insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  8. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  9. Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, costituito nei modi di cui al comma 14 del precedente art.6 ed a cui sovrintende direttamente il Presidente del Consiglio, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle commissioni e dei Gruppi consiliari; assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale; cura la redazione e la raccolta della produzione normativa; compie studi per la proposizione e l’aggiornamento dei regolamenti comunali; svolge attività di supporto all’Ufficio del Difensore Civico ed al Collegio dei Revisori; gestisce i rapporti con gli organi circoscrizionali e con gli organismi di partecipazione.

2. L’Ufficio del Presidente del Consiglio è dotato degli strumenti tecnici e informatici utili allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini; presso l’Ufficio è altresì collocata la biblioteca del Consiglio Comunale.

Art. 9

Deliberazioni di iniziativa della Giunta

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario Generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk).

Art. 10

Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il Bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l’efficienza dei suoi uffici.

2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Responsabile dell’Ufficio di Presidenza. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 11

Sedi e attrezzature delle strutture consiliari

1. Alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni Consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

2. Ai gruppi consiliari è assicurata, tenendo conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali e di strumentazioni idonei al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei gruppi minori.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all’anno per deliberare il Bilancio preventivo e il rendiconto.

2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare circa le materie di sua competenza.

3. Su richiesta del Sindaco, il presidente del Consiglio o chi ne fa le veci, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio Comunale. Lo stesso Presidente è tenuto a formulare l’ordine del giorno inserendo le questioni richieste.

4. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. L’avviso con l’elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

6. L’avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni liberi prima della riunione, e non meno di ventiquattro ore prima, in caso di urgenza derivata da motivi rilevanti ed indilazionabili.

7. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge e dal presente Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Della convocazione del Consiglio e dell’ordine del giorno, è data diffusione attraverso l’Albo Pretorio e gli altri mezzi di comunicazione, quali manifesti e/o radio locali.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi che implichino valutazioni su persone. Il regolamento determina le modalità esecutive.

10. Il regolamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l’ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e personalità del mondo politico, culturale e scientifico.

11. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.

12. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale o da chi legalmente li sostituisca.

13. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio, comprese le modalità di votazione, sono contenute nel presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

14. La stessa maggioranza è richiesta per eventuali modifiche ed integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

Norme generali

Art. 13

I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

3. Il Consigliere ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti e aziende da esso dipendenti tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato, osservando un dovere di correttezza al fine di evitare pregiudizi al Comune.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell’esercizio delle loro prerogative, secondo le modalità di cui al regolamento sull’accesso, nei casi specificatamente previsti dalla legge e devono comunque rispettare il principio di riservatezza a norma della L.675/96.

5. Ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.

6. Ai capigruppo consiliari sono trasmessi in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta, nonché, con frequenza quindicinale e a cura del Responsabile dell’Ufficio di Presidenza, l’elenco delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi. I testi delle deliberazioni, sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali per la consultazione nell'ufficio individuato dal Presidente anche ai fini dell'eventuale estrazione di copia.

7. L’Ente può stipulare polizze per la tutela giudiziaria degli Amministratori per fatti connessi all'espletamento del mandato.

Art. 14

Diritti per l'esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite al Titolo III, Capo IV, D.Lgs.n.267/2000.

2. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, per non più di un'adunanza al giorno.

3. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi di cui al comma 2, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dall’art.82, D.Lgs.n.267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali.

4. L'ammontare percepito in un mese da ciascun Consigliere non può essere superiore alla misura di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

5. A richiesta del Consigliere interessato, il servizio procede alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione che comunque non deve comportare maggiori oneri finanziari per l'Ente.

6. Contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina la misura dell'indennità di funzione e la misura delle detrazioni da applicare a tale indennità per ogni assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

 

 

CAPO II

Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 15

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 16

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Si applica nei casi suddetti, la norma di cui all’art.69, D.Lgs.n.267/2000.

3. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell’organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

5. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 17

Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

2. Il Sindaco interviene con funzioni rappresentative indossando la fascia tricolore.

3. L’uso della fascia tricolore è attribuita solo al Sindaco, al Vice Sindaco o al Presidente del Consiglio.

Art. 18

Deleghe e incarichi del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza generale, di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale, di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse della Amministrazione.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

13. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

CAPO III

Diritti e prerogativa dei Consiglieri

Art. 19

Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all’art.43, comma 2, D.Lgs.n.267/2000, n.142 ed all’art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. L’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l’esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell’organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l’elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l’ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario, non necessariamente coincidente con quello di apertura al pubblico, nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all’espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e al rispetto dei principi di riservatezza dei dati sensibili e personali a norma della L.n.675/96.

5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d’uso connesse all’esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti di cui al precedente comma 2.

6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere comunale presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal precedente terzo comma. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

7. I Consiglieri comunali, nell'espletamento del diritto di accesso, può avvalersi della consulenza di un tecnico. In tal caso il consulente incaricato dal Consigliere può proporre domanda di accesso se risiede nel territorio comunale o, altrimenti, la richiesta potrà essere fatta in base all'art.22 della L.n.241/90, dimostrando di essere in possesso dei requisiti prescritti.

8. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore, comunque, a cinque giorni.

9. Il Segretario comunale, qualora rilievi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

10. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell’allegato b), n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo in conformità al n.8 della tabella d) allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

11. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l’esercizio del diritto di accesso attiene all’esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perchè in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

 

 

 

Art. 20

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella domanda scritta al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate al protocollo generale dell’Ente in forma scritta da uno o più Consiglieri comunali ed indirizzate al Presidente del Consiglio; le interrogazioni sono depositate presso l’ufficio del protocollo generale.

3. Il Presidente, se espressamente chiesto che l’argomento sia inserito all’ordine del giorno consiliare, inserisce l’interrogazione nell’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, purchè la stessa interrogazione pervenga un giorno prima di quello fissato per la riunione dei Capigruppo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21 del presente Regolamento.

4. Ove venga richiesta solo la risposta scritta, il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni.

Art. 21

Risposta alle interrogazioni

1. Il Consigliere, che ha presentato una interrogazione, illustra la stessa per un tempo non superiore a quindici minuti.

2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell’interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

3. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

4. Nel caso l’interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

5. L’assenza dell’interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell’interrogazione.

Art. 22

Interpellanze

1. L’interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri, consiste nella domanda inerente motivi o intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta. Essa depositata presso l’ufficio del protocollo generale.

2. Ove venga richiesta risposta scritta, il Sindaco risponde entro trenta giorni. Qualora venisse chiesto l’inserimento dell’interpellanza nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, la stessa deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà ad inserire l’interpellanza nel primo Consiglio Comunale, nel pieno rispetto del comma 3 del precedente art. 20.

Art. 23

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l’interpellanza, illustra la stessa per un tempo non superiore a quindici minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l’interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l’interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L’assenza dell’interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell’interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che sarà discussa nella prima seduta di Consiglio Comunale utile.

Art. 24

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell’ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 25

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è depositata presso l’ufficio del protocollo generale; il Responsabile del servizio per la materia oggetto della mozione, esamina la proposta di deliberazione esprimendo il proprio parere di regolarità tecnica entro 15 giorni; il Presidente del Consiglio inserisce la mozione corredata del parere nel primo Consiglio comunale utile.

Art. 26

Svolgimento delle mozioni

1. Indipendente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all’occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo e gli assessori. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente cinque minuti.

3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 27

Emendamento alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 28

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare altri ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione.

Art. 29

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest’ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 30

Limiti

1. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni non devono superare, complessivamente, un numero di quattro per ogni seduta di Consiglio Comunale ed inoltre non possono essere inserite prima del quarto punto all’ordine del giorno.

 

CAPO IV
Perdita dello status di Consigliere

Art. 31

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio e saranno assunte immediatamente al protocollo del Comune al momento della loro presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e prima di discutere su qualsiasi altro punto, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante, deve procedere alla surroga del o dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo comunale.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art.141, comma 1, lett.b), D.Lgs.n.267/2000.

Art. 32

Decadenza e sospensione dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l’esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall’art.59, D.Lgs.n.267/2000.

3. Qualora sussistano ipotesi di decadenza quest’ultima può essere fatta rilevare dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune.

4. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all’art.59, D.Lgs.n.267/2000, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

6. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi quattro e cinque, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le conseguenti determinazioni.

7. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non intervenga ad un numero di sedute del Consiglio comunale secondo quanto stabilito dall’art.18 dello Statuto comunale.

8. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E’ pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l’avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

9. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall’interessato, e decide conseguentemente. La proposta di decadenza si ha per approvata quando il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

10. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’art.45, comma 2, D.Lgs.n.267/2000, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

11. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell’art.141,comma 1, lett.a), D.Lgs.n.267/2000.

12. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

13. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 10 del presente articolo.

14. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

CAPO I

Gruppi Consiliari

Art. 33

Composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, a seguito di dichiarazione resa nella prima seduta del Consiglio Comunale, formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria della Presidenza del Consiglio, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 34

Strutture e servizi per l’esercizio dell’attività dei gruppi consiliari

1. A seguito della costituzione dei gruppi consiliari, con provvedimento del Sindaco, d’intesa con il Presidente del Consiglio, è designato un dipendente del servizio segreteria che fornirà ai Consiglieri e ai gruppi consiliari idoneo supporto logistico e tutte le informazioni circa l’attività amministrativa.

2. E’ altresì individuato, in base alle disponibilità esistenti, nell’ambito dell’edificio comunale, idoneo locale presso cui i gruppi consiliari possano esercitare la loro attività.

3. La disponibilità del locale di cui al comma precedente, sarà attribuita a seguito di prenotazione.

4. Il Consiglio comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio e in sede di approvazione dello stesso, può deliberare di assegnare a ciascun gruppo consiliare, in relazione alla consistenza numerica, una dotazione finanziaria.

5. E’ fatto assoluto divieto ai gruppi consiliari di utilizzare le strutture e la dotazione finanziaria per attività diverse da quelle proprie del Comune.

Art. 35

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del Consiglio la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all’atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione e della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art. 36

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente nell’esercizio delle funzioni delle adunanze consiliari. Il Presidente la convoca ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonchè per l’esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all’ordine del giorno. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale o suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

4. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o del funzionario dallo steso designato.

7. E’ prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO II

Commissioni consiliari

Art. 37

Commissioni permanenti - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Comunale, costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze.

2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 9 Consiglieri comunali di cui 5 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 4 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.

3. Le Commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese nell’adunanza successiva a quella del suo insediamento od in quella immediatamente successiva.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

6. E’ prevista la corresponsione del gettone di presenza per le Commissioni Consiliari permanenti pari a quello della seduta di Consiglio Comunale.

7. Qualora venissero istituite Commissioni Speciali che consentano la partecipazione di componenti esterni al Consiglio Comunale, per gli stessi è prevista la corresponsione del gettone di presenza pari alla metà del gettone di presenza spettante ad un Consigliere Comunale, e comunque la corresponsione totale dei gettoni o indennità non può essere superiore al 60% dei consiglieri comunali.

8. La Commissione pari Opportunità qualora venisse istituita dal Consiglio Comunale è composta da consiglieri di sesso femminile presenti in ciascun gruppo consiliare, integrata da rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio, con il compito di promuovere, secondo le norme del presente Regolamento, inchieste, interventi ed azioni positive per impedire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso.

9. Le Commissioni consiliari permanenti e speciali, quali quella delle Pari Opportunità, devono discutere esclusivamente argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

10. Il Consigliere che non si presenta a più di due riunioni consecutive, senza idonea giustificazione, è dichiarato decaduto.

Art. 38

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.

2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque a Consiglieri dei gruppi di minoranza.

4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si terrà l’adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l’ordine del giorno.

8. Qualora il Segretario dell’Ente o uno dei responsabili dei Servizi trasmetta una proposta di deliberazione o schema di regolamento, il Presidente convoca entro dieci giorni la Commissione preposta per l’esame del provvedimento.

Art. 39

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ma senza diritto di voto.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 40

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all’esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni su cui siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49, D.Lgs.n.267/2000.

3. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio che trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l’istruttoria. Conclusa l’istruttoria, con l’espressione di pareri dei responsabili favorevoli, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Quando i pareri dei responsabili siano in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

4. Le Commissioni hanno anche poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio. In particolare compiti generali delle Commissioni permanenti sono:

  1. l’esame preparatorio degli atti di programmazione;
  2. la formulazione di proposte e pareri sui provvedimenti di competenza consiliare;
  3. il controllo circa l'attività dell'esecutivo, in ordine all'effettiva realizzazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;
  4. garantire la effettiva partecipazione e trasparenza nell'attività amministrativa.

5. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

6. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

7. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili dei Servizi, il Direttore Generale ed il Segretario Generale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e cooperare per le finalità delle Commissioni.

Art. 41

Segreteria delle Commissioni. Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal funzionario designato dal Segretario comunale.

2. Il segretario dispone per il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, per la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e per il loro deposito preventivo. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell’adunanza.

3. Copie dei verbali delle riunioni sono trasmesse al Sindaco, ai capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi a cui si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. I verbali della Commissione che tratta materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 42

Commissioni d’inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.

Art. 43

Gruppi di lavoro – Materie di competenza congiunta, dubbia o controversa

1. Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell’ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro e, previa autorizzazione del Consiglio, proprie sottocommissioni per l’esame di determinati argomenti.

2. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l’appartenenza, il Presidente del Consiglio ne assegna l’esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 44

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell’apposita sala della sede comunale.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può, con provvedimento della Giunta Comunale, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altri luoghi.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e quella del Comune.

Art. 45

Sessioni

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria quando si tratti di approvare lo Statuto e le modifiche allo stesso, di deliberare il bilancio preventivo, la istituzione di tariffe e tasse, il rendiconto della gestione, di approvare, integrare o modificare le linee programmatiche del mandato.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per trattare tutti gli altri argomenti non compresi nel comma precedente e di cui all’art.42, D.Lgs.n.267/2000.

3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. L’argomento per cui si è richiesta la riunione del Consiglio deve essere materia di competenza dell’organo consiliare o essere relativo a questioni di interesse generale della comunità.

5. Il Consiglio può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

6. Il Presidente del Consiglio convoca d’urgenza il Consiglio Comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l’osservanza di termini perentori o quando ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni urgenti sono tenuti a giustificare l’assenza al Presidente.

Art. 46

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio comunale ed è tenuto a formulare l'ordine del giorno inserendo le questioni eventualmente richieste.

2. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei Consiglieri e la decisione di accoglibilità deve essere confermata dalla Conferenza dei capigruppo. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L’avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed eletto nel territorio del Comune ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione.

6. L'avviso, in forma scritta, con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi, prima della riunione.

7. L'avviso di convocazione per le sedute straordinarie è consegnato almeno tre giorni compreso il giorno di convocazione, prima della riunione.

8. Nei casi d’urgenza per motivi impellenti ed improrogabili, l’avviso contenente l’elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l’esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

10. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all’ordine del giorno, corredate della relativa istruttoria e dei pareri richiesti, devono comunque essere depositate presso la Segreteria almeno quattro giorni prima dell’apertura della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all’esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari e ai pareri dei responsabili dei servizi, per poter essere esaminata.

12. Nell’avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

13. L’inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l’invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

14. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all’Albo pretorio almeno il terzo giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

15. Le proposte relative alla modifica dello statuto, alla approvazione o modifica di regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno 15 giorni prima della adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti tali argomenti. Il deposito degli atti relativi avviene al momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di adunanza del Consiglio, stabilita per l’esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi di bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di adunanza del Consiglio stabilita per l’esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri. I Consiglieri comunali hanno, comunque, diritto di ottenere dal Segretario comunale copia delle proposte depositate di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Art. 47

Validità delle sedute

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due giorni dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

2. Se il quorum di cui al comma precedente per la prima e seconda convocazione non è raggiunto entro trenta minuti da quella fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

  1. i consiglieri che hanno l’obbligo di astenersi;
  2. coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

5. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l’appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al segretario per l’annotazione.

Art. 48

Seduta di seconda convocazione

1. E’ seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno dieci minuti trascorsi i quali senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

3. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo otto giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

4. L’avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.46.

5. Quando però l’avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.46.

7. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della prima convocazione.

8. Non possono essere deliberati, con il quorum stabilito per le sedute di seconda convocazione, gli argomenti per cui è richiesto l’intervento di un determinato numero di consiglieri stabilito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Art. 49

Proposte per l’avviso di convocazione

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 50

Svolgimento delle sedute

1. Non oltre il tempo di tolleranza di cui al precedente art.47, comma 2, il Presidente del Consiglio invita il Segretario comunale a fare l’appello dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente individua tra i Consiglieri due scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, sia palesi che segrete, e nell’accertamento dei relativi risultati; tale individuazione viene fatta constare nel verbale della seduta. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

3. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti non iscritti all’ordine del giorno. Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente i Capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni, senza che, in ogni caso, possa procedersi a deliberazioni; tuttavia sulle raccomandazioni possono essere comunque presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del presente Regolamento.

4. All’inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull’ordine dei lavori e richiamare l’attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni; è fatta salva ogni diversa decisione del presidente. L’esame degli argomenti di cui al presente comma non può avere durata superiore ad un’ora e li interventi non possono comunque superare i dieci minuti. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l’intervento di tutti i gruppi. Sui problemi e fatti di cui al presente comma i Consiglieri possono presentare ordini del giorno, consistenti nella formulazione di un voto politico – amministrativo, osservandosi le disposizioni di cui ai successivi artt.64 e 65.

5. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

7. Il Presidente del Consiglio dà avvio alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

8. E’ tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.

9. La modifica dell’ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga; diversamente il Consiglio decide sulla proposta di variazione, a maggioranza dei voti.

10. La seduta del Consiglio comunale prosegue sino alle ore 23.00, fermo restando che comunque si porterà a termine, sino alla votazione finale, il punto dell’o.d.g. che ha avuto inizio prima della stessa ora. Gli altri punti saranno trattati nella successiva seduta.

Art. 51

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 52

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, i comportamenti e la moralità delle persone.

2. Gli argomenti da esaminare in forma segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Per motivi d'interesse per la comunità è possibile disporre un'adunanza "aperta" del Consiglio comunale con la partecipazione e l'intervento, oltre che dei Consiglieri, anche di personalità rappresentanti le istituzioni, gli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. Durante tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 53

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche o aperte, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 54

Partecipazione dell’Assessore

1. L’Assessore partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 55

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant’altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.


TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 56

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 57

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l’ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l’iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall’aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l’aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l’esclusione dall’aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 58

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l’ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 59

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall’approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l’espulsione dall’aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 60

Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l’ordine delle prenotazioni.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l’ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all’ordine del giorno.

Art. 61

Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i 15 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all’art.42, comma 2, D.Lgs.n.267/2000;

b) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all’esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b),

d) i 5 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all’ordine del giorno.

e) non è consentito, sullo stesso argomento, un secondo intervento, salvo per fatto personale e dichiarazione di voto.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l’intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall’argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al segretario per l’acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all’altra.

Art. 62

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all’ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell’argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un’unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all’ordine del giorno o all’ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 63

Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta ovvero quando gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse; chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere deve precisare, con un intervento non superiore a dieci minuti, in cosa consiste il fatto personale.

2. Sulla fondatezza delle argomentazioni così svolte decide il Presidente, salve le definitive determinazioni del Consiglio, votate per alzata di mano ove l’interessato vi si appelli.

3. Con il pretesto del fatto personal non è comunque consentito ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

4. Il consigliere che nel corso di una discussione sia accusato di fatti ritenuti lesivi di altra persona, può chiedere la costituzione di una Commissione Consiliare che giudichi la fondatezza dell’accusa. Il Consiglio, su invito del Presidente, nomina la Commissione formata da tre consiglieri tra maggioranza e minoranza e la invita a riferire entro e non oltre venti giorni.

5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, soltanto il consigliere o i consiglieri responsabili dell’incidente.

6. Il Presidente può rinviare al termine della seduta l’intervento per fatto personale.

Art. 64

Emendamenti all’oggetto della discussione

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all’oggetto della discussione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell’oggetto cui si riferiscono, dandone la precedenza a quelli soppressivi.

2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono però, essere ripresi da altro consigliere e sostenuti a nome proprio.

3. Il Presidente può anche disporre il rinvio della discussione dell’intero argomento per sottoporre preventivamente all’esame della competente commissione consiliare e della giunta, le proposte di emendamento presentate ed acquisire sulle stesse i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi.

4. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l’ordine di presentazione.

5. Su ogni emendamento, prima che sia votato, devono essere acquisiti seduta stante i pareri

di regolarità tecnica, contabile e di legittimità al Segretario Comunale che partecipa alla riunione e che esprimerà i pareri in ordine e nei limiti delle proprie competenze.

Art. 65

Ordini del giorno

1. Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno ed illustrarli.

2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.

3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l’ordine di presentazione, e sono posti a votazione prima che sia votato sulla deliberazione riguardante l’oggetto principale.

4. Qualora il presentatore dell’ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l’ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.

5. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all’approvazione del Consiglio quando il Presidente lo includa nell’avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

6. Il Presidente ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all’oggetto della discussione, rifiutando di metterli a votazione.

7. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 66

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 67

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. La votazione segreta non è ammessa quando la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

4. All'inizio di ciascun argomento per cui è prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa due Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. Terminate le votazioni, il presidente, con l’assistenza dei due scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Se la proposta in discussione si compone di articoli o voci, qualora anche un solo Consigliere lo richieda, si procederà alla votazione dei singoli articoli e/o voci.

7. E’ sempre ammessa la votazione per parti.

8. Ogni Consigliere ha l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l’argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado.

9. L’astensione dal voto obbliga il Consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.

10. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

11. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni e competenze del Consiglio o che contengano violazioni di legge.

12. Quando è prevista dalle leggi e dallo Statuto la nomina di componenti sia di minoranza che di maggioranza, si procederà con votazioni separate tra la maggioranza e la minoranza. La prima votazione sarà effettuata dalla minoranza e poi procederà la maggioranza. Alla fine delle due votazioni si procederà alla proclamazione degli eletti con votazione dell’intero Consiglio Comunale.

Art. 68

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 69

Verbalizzante delle riunioni - Contenuti

1. I processi verbali devono dare fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun consigliere.

3. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario. Gli interessati possono, altresì, chiedere che al verbale venga allegata la trascrizione integrale della registrazione del loro intervento. In questo caso il Segretario o il personale incaricato devono curare che al testo sia data la forma più idonea per assicurare, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

Art. 70

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo che la legge o lo Statuto, per particolari deliberazioni, prevedano un diverso termine di pubblicazione.

Art. 71

Deposito e approvazione dei verbali delle riunioni

1. Il verbale viene depositato, presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri comunali tre giorni prima della adunanza in cui sarà sottoposto per la approvazione.

2. Ogni qual volta un Consigliere lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modificazioni o rettifiche. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato.

3. Se un Consigliere intende proporre modificazioni o integrazioni di un verbale deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito a verbale. La proposta di rettifica viene posta ai voti dal Presidente per alzata di mano. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce la rettifica stessa. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale e portano l’indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 72

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell’atto modificato o revocato.

Art. 73

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il Vice – Segretario o un Segretario comunale, di altro Comune, appositamente designato.

2. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomento di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

3. In tale caso, qualora non possa immediatamente intervenire il Vice – Segretario, il Presidente incarica un Consigliere per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

Art. 75

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

Art. 76

Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento a cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 77

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso, sono vigenti con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio a seguito di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SIG. DELLITURRI FRANCESCO DOTT. RUBINO GIAMBATTISTA

Parere favorevole per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 –comma 1- del D.Lgs. n°267/2000.

Il Responsabile del Servizio

DR. G. RUBINO

Parere favorevole per la regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49 –comma 1- del D.Lgs. n°267/2000.

Il Responsabile del Servizio

DOTT. MICHELE TETRO

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all’ Albo Pretorio di questo Comune dal _____________ al _____________

ed è stata spedita alla Regione-Sezione Provinciale di Controllo il ______________________

con n. di prot. ___________________________.

Rutigliano, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. RUBINO GIAMBATTISTA

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal _____________ al ____________

Rutigliano, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. RUBINO GIAMBATTISTA

 

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. n° _______ lì, ________________________

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del ___________________

PRENDE ATTO

Per copia conforme:

IL SEGRETARIO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Rutigliano, li _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. RUBINO GIAMBATTISTA