Regolamento per la ottimizzazione del servizio reso dai segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità

ART 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di espletamento del servizio da parte dei segretari comunali e provinciali(di seguito a volte indicati, sinteticamente, "segretari") collocati in posizione disponibilità ai sensi dell’art. 17-comma 72- della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell’art.19 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465, e iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nell’Albo gestito dalla Agenzia Autonoma Nazionale - Sezione della Regione Lombardia -(di seguito a volte indicata, sinteticamente, "Agenzia").

 

 

 

ART 2

FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Scopo del regolamento è ottimizzare, nel rispetto del vigente quadro normativo, il servizio reso dai segretari comunali e provinciali in disponibilità, armonizzandone le prestazioni lavorative in relazione sia alle emergenti necessità di funzionalità delle segreterie degli Enti locali territoriali regionali che alle esigenze rilevate nell’ambito delle attività e delle competenze attribuite dalla legge alla Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali .

Ulteriore finalità è di rendere concreta ed effettiva la previsione di cui all’art.19-secondo comma, ultimo periodo- del DPR 4 dicembre 1997 n. 465, e conseguentemente, utilizzare i segretari collocati in disponibilità prioritariamente per gli incarichi di reggenza e di supplenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3

POSIZIONE DI DISPONIBILITA’

 

 

I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità sono collocati in posizione di disponibilità.

Il periodo di disponibilità, ai fini giuridici ed economici, decorre dal giorno in cui il segretario resta privo di una sede di titolarità.

Entro 24 ore dall’inizio della disponibilità, i segretari sono tenuti a presentarsi presso gli Uffici di Milano dell’Agenzia Autonoma della Regione Lombardia, sede di servizio, per gli adempimenti burocratici connessi alla posizione di disponibilità, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Deroghe all’obbligo di cui al comma precedente potranno essere concesse dal Presidente dell’Agenzia Autonoma Segretari- Regione Lombardia – tenuto conto di comprovate ed oggettive difficoltà al raggiungimento della sede di servizio, anche in considerazione della particolare estensione del territorio regionale nonché della problematicità dei collegamenti pubblici tra il Capoluogo ed alcune provincie periferiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4

GRADUATORIA

 

 

 

A cura degli Uffici dell’Agenzia Regionale, viene stilata una graduatoria dei segretari in disponibilità nella quale gli stessi sono iscritti, conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione Regionale con deliberazione N. 24.17 del 25 settembre 1998 , secondo l’ordine cronologico determinato dalla data di inizio della loro disponibilità.

 

La graduatoria viene aggiornata ogni qual volta se ne presenti la necessità e, in ogni caso , con cadenza temporale non superiore ai trenta giorni.

 

Conformemente alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, ai segretari iscritti nella graduatoria di disponibilità sono assegnati in via prioritaria, e con precedenza rispetto ai segretari già titolari di sede, gli incarichi di supplenza(ad eccezione delle supplenze brevi per periodi fino a 59 gg, che sono disposte direttamente dai sindaci- art. 6 primo e secondo comma del presente regolamento-) e reggenza presso sedi di segreteria di enti locali della Regione Lombardia, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dal C.d.A. dell’Agenzia Regionale con deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5

SUPPLENZE E REGGENZE.PRINCIPI GENERALI.

 

 

 

In sintonia con quanto previsto dall’art. 19-2° comma- del D.P.R. n. 465/97, e tenuto conto delle considerazioni di cui all’art.3 – ultimo capoverso- del presente regolamento, l’Agenzia Autonoma Segretari della Regione Lombardia fa in modo che le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi da parte dei segretari in disponibilità siano effettuati nell’ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa.

Gli incarichi di supplenza o reggenza sono affidati al segretario che occupa la posizione più elevata nella graduatoria dei disponibili a patto che risulti residente o domiciliato nel raggio di 50 km dalla sede di segreteria e appartenga alla fascia professionale corrispondente alla classe della sede stessa oppure alla fascia immediatamente superiore od inferiore.

Si potrà prescindere dall’applicazione dell’ordine stabilito con la graduatoria, e conseguentemente affidare un incarico di supplenza o reggenza presso una sede di segreteria situata anche oltre la distanza indicata nel punto precedente ,su richiesta del sindaco, previo assenso del segretario interessato.

Si potrà inoltre prescindere dall’applicazione del criterio della fascia professionale di appartenenza solo in mancanza di iscritti in graduatoria che appartengono alle fasce suddette.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6

SUPPLENZE

Le supplenze in sedi di segreteria in cui il titolare risulti assente per qualsiasi causa –ad eccezione della maternità- per un periodo inferiore ai 60 giorni (supplenze brevi), sono disposte, nei confronti di un segretario iscritto all’albo, direttamente dai sindaci, che ne danno immediata comunicazione all’Agenzia per la presa d’atto(deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2000 del

Consiglio d’Amministrazione Regionale)

Nelle supplenze brevi è facoltà del sindaco nominare il supplente attingendo alla graduatoria dei segretari in disponibilità.

Le supplenze in sedi di segreteria in cui il titolare risulti assente per qualsiasi causa- ad eccezione dell’ipotesi di maternità- per un periodo pari o superiore ai 60 giorni sono affidate ai segretari in disponibilità con provvedimento del Presidente dell’Agenzia Autonoma regionale per la gestione dell’Albo.

In particolare, nel caso in cui il Sindaco, nel comunicare l’assenza per lo meno di giorni sessanta del titolare , proponga per la sostituzione un segretario in disponibilità, il Presidente procede, ove ricorrano i presupposti indicati nell’art.5 del regolamento, alla nomina del segretario individuato a prescindere dalla posizione che occupa in graduatoria.

Nell’ipotesi invece in cui il Sindaco non proceda all’individuazione del segretario in disponibilità prescelto per la sostituzione , viene nominato d’ufficio supplente il segretario che, oltre ad essere in possesso degli altri requisiti previsti, occupa la posizione più elevata nell’ambito della graduatoria prevista dall’art.4 del presente regolamento.

 

 

 

 

 

Il Presidente della Sezione Regionale, prima di nominare d’ufficio in qualità di supplente il segretario in disponibilità, ne comunica il nominativo al Sindaco(o Presidente della provincia) che , nel termine di tre giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà esprimere le proprie osservazioni o proposte.

 

 

Art. 7

REGGENZE

 

Prevedendo l’art.17-comma 67- della legge 15 maggio 1997 n.127 che ciascun comune o provincia ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, l’Agenzia della Regione Lombardia fa sì che le reggenze(vale a dire le assegnazioni di segretari in enti locali privi di titolare) abbiano la più breve durata possibile ed in ogni caso non superino il periodo strettamente necessario per gli adempimenti connessi alla nomina del titolare.

In particolare l’Agenzia verifica che i comuni e le provincie sprovvisti di segretario diano avvio, e concludano, il procedimento per la nomina del titolare

con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, dal D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 nonché dalle deliberazioni n. 150 del 15 luglio 1999 del C.d.A. Nazionale e n. 2 del 11 gennaio 2000 del C.d.A. della Regione Lombardia.

Tutte le reggenze sono disposte ovvero autorizzate preventivamente dall’Agenzia ed affidate in via prioritaria ai segretari in disponibilità.

Per le reggenze trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4,5 e 6 dell’art. 6 del presente regolamento.

 

 

Art.8

Sostituzioni per maternità.

 

Le sostituzioni per maternità sono disposte direttamente dall’Agenzia, la quale provvede alla nomina del supplente attingendo esclusivamente alla graduatoria dei segretari in posizione di disponibilità.

Nel disporre il provvedimento di supplenza, il Presidente dell’Agenzia terrà conto delle eventuali proposte avanzate dal sindaco o dal presidente della provincia in ordine alla nomina di un segretario comunale o provinciale iscritto nella graduatoria di disponibilità.

Nell’ipotesi in cui non vi siano segretari in disponibilità, l’Agenzia avrà cura di nominare, d’intesa con in legale rappresentante dell’ente, un segretario a scavalco.

 

 

Art. 9

Supplenze o reggenze pluri-sedi

L’Agenzia regionale, su richiesta delle Amministrazioni interessate, può autorizzare supplenze o reggenze su più sedi, da affidarsi esclusivamente ai segretari in disponibilità.

In questo caso le reggenze o supplenze non potranno eccedere, contemporaneamente, la copertura di 3 sedi.

Nel caso si tratti di sedi convenzionate , l’Agenzia

terrà conto dei comuni interessati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

Altre tipologie di servizio.

Principi generali.

 

L’ordinaria attività burocratica e amministrativa che le vigenti disposizioni di legge e regolamentari attribuiscono alla competenza della Sezione Regionale è assicurata da una struttura organica funzionale propria della Sezione medesima.

In linea di massima, i segretari comunali e provinciali in disponibilità non impegnati in supplenze e reggenze possono essere utilizzati per garantire l’espletamento dei compiti istituzionali propri dell’Agenzia.

E’ facoltà del Presidente, ove risulti necessario per salvaguardare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, autorizzare temporaneamente

segretari in disponibilità consenzienti ad effettuare prestazioni lavorative proprie del personale dell’Agenzia, con l’attribuzione agli stessi di compiti di istituto, di attività ed incarichi anche a valenza esterna.

Previa deliberazione del Consiglio Regionale di Amministrazione, ai segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità possono essere conferite funzioni di alta responsabilità, comprese l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo e la direzione generale dell’Agenzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai segretari sono assegnate attribuzioni e affidati incarichi compatibili con la qualifica professionale posseduta ,che consentano un adeguato aggiornamento professionale, e che agevolino il loro reinserimento sia nella attività lavorativa di provenienza sia eventualmente presso altre pubbliche amministrazioni, tramite utilizzazioni temporanee ovvero procedure di mobilità.

 

Ai segretari in disponibilità privi di sede di servizio potrà essere conferito l’incarico di svolgere funzioni di "tutor" nei confronti dei segretari di prima nomina, secondo quanto disciplinato da apposito regolamento.

 

Sulla base di specifico regolamento, da emanarsi in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 8 marzo 1999 n.70,allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità , potranno effettuare attività di telelavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Progetti-obiettivo

 

 

I segretari in disponibilità possono essere impegnati per la realizzazione ovvero per la collaborazione alla realizzazione di progetti - obiettivo ben determinati, predisposti dall’Agenzia Regionale ovvero da quella Nazionale.

 

Per progetti – obiettivo si intendono quei programmi o ipotesi di lavoro e/o di studio, non riconducibili all’ordinaria attività dell’Agenzia, la cui realizzazione è considerata particolarmente utile e funzionale agli scopi dell’Agenzia medesima.

 

Nell’ambito di tali progetti saranno opportunamente individuati percorsi formativi che possano garantire un costante aggiornamento e la valorizzazione professionale dei segretari comunali e provinciali che concorrono alla loro esecuzione

 

Il Presidente dell’Agenzia Regionale attribuisce ai segretari in disponibilità incarichi e funzioni finalizzati alla realizzazione dei progetti, tenendo conto, ove possibile, delle richieste in tal senso avanzate dai segretari medesimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

Attività di consulenza.

 

Ai sensi dell’art.17 comma 72-secondo periodo- della legge 15 maggio 1997 n. 127 , ai segretari comunali e provinciali in disponibilità possono essere affidati compiti di consulenza.

Il Presidente dell’Agenzia Regionale, individuate le materie o le questioni di carattere giuridico –amministrativo che necessitano di una attività preliminare di studio ed approfondimento, le sottopone all’esame di uno o più segretari in disponibilità, invitandoli ad esprimersi in proposito.

I segretari predisporranno, in merito alle problematiche loro sottoposte, a seconda dei casi, un parere o una relazione, resi comunque in forma scritta, e li sottoporranno all’attenzione del Presidente.

 

 

 

 

Art.13

Modalità del servizio

 

Il Presidente dell’Agenzia può autorizzare i segretari in disponibilità, impegnati nella realizzazione di progetti- obiettivo ovvero in attività di consulenza, residenti in località dalle quali è oggettivamente disagevole raggiungere il capoluogo regionale, a svolgere

in parte gli incarichi ricevuti anche al di fuori degli Uffici siti in Milano.

 

 

 

Può altresì costituire, tra segretari provenienti dallo stesso bacino di residenza, gruppi di lavoro, individuando una sede dello stesso ambito territoriale, anche presso Uffici Pubblici che abbiano al riguardo dato disponibilità, nella quale i segretari stessi si dedicheranno alla realizzazione dei progetti loro assegnati ovvero all’attività di consulenza.

I segretari comunali e provinciali in disponibilità riferiscono, con periodicità temporale predeterminata dal Presidente dell’Agenzia, in merito all’andamento dei progetti e degli incarichi ricevuti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I segretari che effettuano in parte attività lavorativa al di fuori degli Uffici dell’Agenzia di Milano sono tenuti a lasciare un recapito telefonico e ad essere comunque, per il periodo di tempo coincidente con l’orario di servizio del personale dipendente della Sezione regionale, reperibili.

 

 

Ai segretari in disponibilità, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio e/o di missione sostenute sia per raggiungere gli Uffici dell’Agenzia situati in Milano che in esecuzione di incarichi ricevuti dal legale rappresentante dell’Agenzia stessa.

Potranno altresì fruire, ricorrendone i presupposti, dei buoni – pasto alla pari del personale dipendente dall’Agenzia Regionale.

 

 

 

 

Art. 14

Norma finale.

 

Il presente regolamento approvato con deliberazione n… del …… del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autnoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale della Lombardia – viene affisso all’albo…… per un periodo di giorni… nonché pubblicizzato mediante… e comunicato…