Comune di Castellina in Chianti

Regolamento per gli incarichi professionali


Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nei casi in cui non vi sia specifica regolamentazione statale o regionale per la disciplina del conferimento di incarichi professionali di qualsiasi genere.

Art. 2
Ammissibilità degli incarichi

Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

È consentito affidare incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:
a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;

b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;

c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Negli atti di conferimento sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali.
Fermi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque, attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni.

Art. 3

Affidamento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 1 secondo comma, lettere a), b) e c) sono conferiti con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio competente con congrua motivazione che, oltre a quanto previsto dall'art. 1, tenga altresì conto:

1. dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;

2. dei casi di evidente conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi eventi lo stesso oggetto.

Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore, compatibilmente con la loro natura ed oggetto, possono essere conferiti congiuntamente a più professionisti o comunque a studi associati.

Insieme alla Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio di incarico deve essere approvata la relativa convenzione.

Art. 4

Convenzioni

Gli incarichi correnti devono essere regolati da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio di incarico.

Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare insieme alle relative Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Servizio, devono precisamente determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.

Devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

Art. 5
Corrispettivi per gli incarichi correnti

Per i corrispettivi relativi agli incarichi di cui all'articolo precedente si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori si applica la tariffa minima.

Per gli incarichi affidati ai sensi del secondo comma dell'art. 3, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui alla prima parte del presente articolo, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 6
Gestione e controllo

Gli uffici competenti provvedono:

  1. alla preparazione e alla redazione della Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio di incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
  2. al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso.