REGOLAMENTO
PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI
IN ECONOMIA
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. …… del …………..
INDICE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 3
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
pag. 3Art. 3 - Lavori in economia pag. 3
Art. 4 - Forniture e servizi in economia
pag. 4Art. 5 - Divieto di frazionamento
pag. 5Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento
pag. 5Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia
pag. 5Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
pag. 6Art. 9 - Interventi mediante cottimo
pag. 6Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori
pag. 7Art. 11 - Lavori non contemplati nel progetto pag. 7
Art. 12 - Perizie suppletive pag. 7
Art. 13 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta pag. 8
Art. 14 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo pag. 8
Art. 15 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta pag. 8
Art. 16 - Collaudo dei lavori pag. 9
Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi pag. 9
Art. 18 - Garanzie pag. 9
Art. 19 - Inadempimenti pag. 9
Art. 20 - Lavori d'urgenza pag. 9
Art. 21 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza pag.10
Art. 1 - Oggetto
del RegolamentoIl presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
Il ricorso all'esecuzione in economia deve essere espressamente motivato in ordine all'impossibilità o all'inopportunità di aderire al sistema convenzionale di cui all'art.26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
Sono in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente od in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500).
L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro (pari a £. 387.254.000).
Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo non superiore a £. 200.000.000 IVA esclusa (pari a Euro 103.291,38).
Art. 3 - Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i seguenti lavori:
Art. 4 - Forniture e servizi in economia
Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:
Art. 5 - Divieto di frazionamento
E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.
Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento
L'esecuzione degli interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta comunale, dal Responsabile del servizio interessato che può affidarla al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/8/1990, n. 241.
Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia
L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, con invito ad almeno tre ditte.
Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza od alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.
Inoltre, si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di £. 10.000.000, IVA esclusa (5.164,57 Euro).
Nel caso di gara informale, la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera od altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti nella quantità superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte, può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari od a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.
L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il Responsabile del servizio, in qualità di ufficiale rogante, od un funzionario da lui delegato, assistito da un dipendente comunale in qualità di testimone, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Per le forniture e servizi di importo superiore a £. 20.000.000 (Euro 10.329,14), l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
Per le forniture ed i servizi a carattere continuativo, il Responsabile di servizio si riserva la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.
Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.
Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento - ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente - richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui al precedente articolo.
I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal Responsabile del procedimento con le modalità fissate dal Regolamento di Contabilità.
Art. 9 - Interventi mediante cottimo
Nel cottimo, l'affidamento dei lavori è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del DPR 21.12.1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro (pari a £. 38.725.400), si può procedere ad affidamento diretto.
Per i lavori d'importo inferiore a £. 20.000.000 (Euro 10.329,14), il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune, mentre, per importi superiori, viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
L'atto di cottimo deve indicare:
Per l'accollo del cottimo, possono essere usati due diversi sistemi:
La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.
Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori
I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:
Art. 11 - Lavori non contemplati nel progetto
Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile del servizio.
Art. 12 - Perizie suppletive
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il Responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità e nel rispetto della Legge n. 109/1994. In tal caso, il Direttore lavori e/o il Responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:
In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidalmente responsabili il Direttore dei lavori, il funzionario responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.
Art. 13 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta
Il Responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.
I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal Direttore dei lavori.
Art. 14 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del servizio/procedimento.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.
Art. 15 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
Il pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del Responsabile del servizio.
La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 16 - Collaudo dei lavori
Il Responsabile del servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.
Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del Responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:
Il Responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o Servizio comunale destinatario, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:
La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.
Art. 18 - Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a £. 20.000.000 (Euro 10.329,14).
Art. 19 - Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 20 - Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 21 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro (pari a £. 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5° del DPR n. 554/1999.
Il Responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta comunale, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.
Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.