ITALIA OGGI 30.12.2000

Circolare sull'invio al ministero delle finanze

Tributi locali, atti a un solo indirizzo

DI DIANA NOCITO

A decorrere dal 2 gennaio 2001 i regolamenti concernenti i tributi locali e le relative deliberazioni di approvazione devono essere trasmessi esclusivamente alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze.

È questo in sintesi il contenuto della circolare n. 241/E del 29 dicembre 2000 del ministero delle finanze, con la quale sono state impartite ai comuni e alle province le nuove direttive in attesa della costituzione del nuovo ufficio del federalismo fiscale.

La circolare ha ritenuto di far ricadere l’onere dell'esame dei regolamenti degli enti locali in materia strettamente attinente i tributi, sulla direzione centrale che tra non molto muterà veste ma conserverà sempre il potere di impugnativa disciplinato nel comma 4 dell'art. 52 del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446.

L'esigenza di far chiarezza circa l’attribuzione di competenza deriva dal fatto che fino a oggi l’invio dei regolamenti era ripartito tra il ministero e le direzioni regionali delle entrate sulla base delle entità della popolazione residente nei comuni. Le istruzioni relative all'esercizio di tale potere sono state impartite con circolare n. 118/E, del 26 maggio 1999.

Il ministero aveva già disposto che i comuni e le province dovevano inviare la copia conforme del regolamento comunale o provinciale e della relativa deliberazione alla direzione centrale per la fiscalità locale al fine di consentire a quest'ultima di esercitare il controllo di legittimità su tali atti.

Questa posizione è stata parzialmente modificata con la circolare n. 118/E che ha mantenuto l'obbligo per tutti i comuni di inviare i regolamenti e le relative deliberazioni in materia di Tosap, Tarsu.

In seguito ha stabilito per i comuni superiori a 20 mila abitanti la trasmissione alla direzione centrale tutte le altre tipologie di delibere regolamentari, concernenti sempre i tributi locali, mentre le deliberazioni adottate nei comuni con popolazione inferiore dovevano essere trasmesse alle direzioni regionali.

La circolare dispone, inoltre, una serie di adempimenti per le direzioni regionali che dovranno: inviare alla direzione centrale i fascicoli riguardanti gli eventuali contenziosi instaurati presso i competenti Tar; invitare i comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni all'osservanza delle istruzioni impartite con la circolare.