Prov Grosseto

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO PARTECIPATIVO E CONOSCITIVO

 

 

Indice

Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 ACCESSO PARTECIPATIVO E CONOSCITIVO

Capo II PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI TERMINI

Art. 2 TERMINI

Art. 3 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D’UFFICIO

Art. 4 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE

Art. 5 COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 6 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 7 TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8 ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI O VALUTAZIONI TECNICHE DI

ORGANI OD ENTI APPOSITI

Art. 9 PARERI FACOLTATIVI

Art. 10 UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 12 INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE CAPO II

Capo III DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 13 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 14 SEGRETO DI UFFICIO

Art. 15 ACCESSO INFORMALE

Art. 16 PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

Art. 17 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO

Art. 18 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

Art. 19 RICHIESTE DI ACCESSO DI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E

DIFFUSI

Art. 20 NORMA FINALE E ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Art. 21 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

§§§§§

C A P O I AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

ACCESSO PARTECIPATIVO E CONOSCITIVO

Il presente regolamento si applica, quanto al diritto di accesso partecipativo, ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell’amministrazione provinciale, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio.

Il diritto di accesso conoscitivo e esercitato per tutti gli atti e i documenti amministrativi dell’amministrazione, con le eccezioni di cui all’articolo 14, nonché nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari di pubblici servizi dell’Amministrazione da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Tutte le informazioni sul diritto di accesso partecipativo e conoscitivo ai procedimenti e ai documenti amministrativi e sulle modalità di esercizio dello stesso sono fornite dall’ufficio previsto dal comma 3 dell’articolo 41 del vigente Statuto provinciale.

C A P O I I PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI TERMINI

ARTICOLO 2

TERMINI

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti, ivi compresi gli articoli 16 e 17 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè quanto ulteriormente disposto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento, i procedimenti di competenza che l’amministrazione deve iniziare d’ufficio o ad iniziativa di parte debbono concludersi con un provvedimento esplicito e motivato entro il termine di novanta giorni.

Il termine medesimo, di cui al precedente comma 1, e di: a) centocinquanta giorni per i procedimenti di legge che prevedono l’erogazione, a titolo di indennizzo, di finanziamenti contributivi e creditizi per danni causati da calamita naturali all’agricoltura, nonchè per il rilascio ai richiedenti dei pareri di cui al comma 3 dell’articolo 2 e dell’articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10, quale successivamente integrata e modificata; b) centoventi giorni per la conclusione dei procedimenti in materia di vincolo idrogeologico; c) quarantacinque giorni per i procedimenti relativi a provvedimenti autorizzatori che l’amministrazione deve rilasciare ove sussistano e siano accertati i presupposti e i requisiti di legge; d) venti giorni per i procedimenti di legge relativi al rilascio d’autorizzazioni per trasporti con mezzi con eccedenza di peso; e) dieci giorni per i procedimenti di legge relativi al rilascio di autorizzazioni per trasporti con mezzi con eccedenza delle sole dimensioni;

Termini speciali sono previsti dagli appositi regolamenti per la erogazione di vantaggi economici sulla base di disposizioni di legge, per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione e per la adozione di provvedimenti amministrativi concernenti il personale.

Quando l’amministrazione deve adottare atti endoprocedimentali con effetti prodromici in un procedimento, la cui conclusione rientra nella competenza di un’altra pubblica amministrazione, in difetto di termini già prestabiliti da norme di legge o di regolamento i medesimi sono predeterminati ricorrendo a previe intese con le amministrazioni interessate entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Quando l’organo competente per l’adozione del provvedimento non coincide con il responsabile del procedimento, di cui al successivo articolo 10, la fase istruttoria e preparatoria deve concludersi entro un termine non superiore ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento a norma dei precedenti commi, il cui termine finale e determinato ai sensi del successivo articolo 7. Nei casi particolari dei procedimenti di cui alla lettera a) del precedente comma 2, la fase istruttoria e propositiva deve concludersi nel termine di centoventi giorni dalla data di inizio del procedimento. r 6. Per il computo dei termini stabiliti dal presente regolamento si osservano le regole di cui agli articoli 2963 del codice civile e 155 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 3

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D’UFFICIO

Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione provinciale, della richiesta o della proposta.

Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della comunicazione di cui al successivo articolo 5, provvedimenti cautelari.

ARTICOLO 4

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE

Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

La domanda o istanza deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o dal regolamento per l’adozione del provvedimento.

Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all’istante entro venti giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonchè dal disposto di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 5

COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Salvo non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento da comunicazione dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonchè ai soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento, purchè individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

I soggetti di cui al comma 1 sono tempestivamente resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni di

cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero

degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per

taluno di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonchè nei casi in

cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del

procedimento procede ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto

1990, n. 241, mediante idonee forme di pubblicità e, in particolare, con

l’affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la

deroga, all’albo dell’amministrazione.

L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere

fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che

abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al

responsabile preposto all’unita organizzativa competente, il quale e tenuto

a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie,

anche ai fini dei termini posti per l’intervento del privato nel

procedimento, nel termine di dieci giorni.

Resta fermo quanto stabilito nel precedente articolo 3 in ordine alla

decorrenza del termine iniziale del procedimento.

ARTICOLO 6

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

I diritti di cui all’articolo 10, lettera a), della legge 7agosto 1990, n.

241, sono garantiti con le modalità di cui al Capo III del presente

regolamento, in quanto compatibili.

Ai sensi dell’articolo 10, lettera b), della legge 7 agosto1990, n. 241,

coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare

memorie e documenti entro un termine pari a un terzo di quello fissato per

la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già

concluso. La presentazione di memorie o documenti presentati oltre il detto

termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

ARTICOLO 7

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di

adozione del provvedimento o, quando prevista dalle leggi in vigore, alla

data di pubblicazione, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizzi, alla

data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi

previste agli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di

competenza di amministrazioni diverse dall’amministrazione provinciale, il

termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di

tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse. A tal fine le

amministrazioni interessate verificano d’intesa, entro centoventi giorni

dall’entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o

per difetto, dei tempi previsti, nell’ambito del termine finale, per il

compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità

del termine finale l’amministrazione provinciale provvede, nella prescritta

forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non

sia fissato dalla legge.

I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro

scadenza non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni

sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del

termine.

Fermi restando i termini previsti dalla legge regionale 7 luglio 1992, n.

31, nei casi in cui il controllo sugli atti dell’amministrazione procedente

abbia carattere preventivo rispetto alla loro efficacia, il periodo di tempo

relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non e

computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di

provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati

per il procedimento principale.

Quando la legge preveda che la domanda dell’interessato si intende respinta

o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione

della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per

la formazione del silenzio-diniego o del silenzio-assenso costituisce

altresì il termine entro il quale l’amministrazione deve adottare la propria

determinazione.

ARTICOLO 8

ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI O VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI

APPOSITI

Salvo restando quanto previsto all’articolo 50 della legge 8giugno 1990, n.

142, e in particolare al comma 3, ove debba essere obbligatoriamente sentito

un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito

da legge o da regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva

dall’articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente

dall’acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga,

motivandone le ragioni, di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli

interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore

periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del

procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri novanta

giorni.

Ove per disposizione di legge o di regolamento l’adozione di un

provvedimento debba essere preceduta dall’acquisizione di valutazioni

tecniche di organi o enti appositi, e questi non provvedano e non

rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui

all’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il

responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli

organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17 e partecipa agli

interessati l’intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno

dall’entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per

l’acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del

termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale

l’amministrazione provinciale individua, d’intesa con gli organi,

amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere

rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella

prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali

stabilite a norma del precedente articolo 2, comma 1.

ARTICOLO 9

PARERI FACOLTATIVI

L’acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di

organi, amministrazioni o enti ha luogo con l’osservanza del termine finale

del procedimento.

Della determinazione assunta ai sensi del comma 1 il responsabile del

procedimento da comunicazione agli interessati, indicandone coincisamente le

ragioni.

ARTICOLO 10

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’unita organizzativa responsabile del procedimento e individuata in

relazione alla competenza per territorio e per materia quale risultante dal

regolamento organico e comunque dalla struttura organizzativa vigente. r 2.

Nel caso in cui al procedimento siano interessate più unita organizzative,

salve restando le responsabilità giuridiche di ciascun responsabile delle

stesse, e individuata come unita organizzativa responsabile del procedimento

quella che ha la prevalente competenza per materia. Sull’eventuale conflitto

di competenza decide con accertamento definitivo il Segretario della

Provincia.

ARTICOLO 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile dell’unita organizzativa puo affidare, nel rispetto delle

declaratorie e delle responsabilità inerenti alla qualifica posseduta, ad

altro dipendente addetto all’unita la responsabilità dell’istruttoria e di

ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

In conformità ai principi generali, il delegato non può a sua volta

subdelegare l’affidamento degli adempimenti di cui al comma precedente.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate

all’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento

e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e

di servizio nonchè quelli attinenti all’applicazione della legge 4 agosto

1968, n. 15.

ARTICOLO 12

INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE CAPO II

I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

C A P O III

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 13

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli atti dell’Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione

di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una

temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, che ne

vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il

diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ARTICOLO 14

SEGRETO DI UFFICIO

Il Segretario della Provincia e i pubblici impiegati dell’Amministrazione

devono mantenere il segreto d’ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne

abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni

amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a

conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle

modalità previste dalle norme di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.

241, dall’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dal vigente

Statuto provinciale e dal presente regolamento.

Nell’ambito delle loro attribuzioni, gli impiegati preposti ai rispettivi

uffici rilasciano nei modi di legge copie ed estratti di atti e documenti

d’ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento, vistati dal Segretario

della Provincia o dal responsabile dell’unità organizzativa o suo delegato.

ARTICOLO 15

ACCESSO INFORMALE

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche

verbale, all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto

conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della

richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione,

specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto

della richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri

poteri rappresentativi.

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, e accolta mediante

indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del

documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e presentata dal

titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento

amministrativo.

ARTICOLO 16

PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via

informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla

sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza

dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni

fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente e invitato

contestualmente a presentare istanza formale.

Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre

presentare richiesta formale, di cui l’ufficio e tenuto a rilasciare

ricevuta.

La richiesta formale presentata all’ Amministrazione provinciale e non a

quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e

immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e data

comunicazione all’interessato.

Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute

nei commi 2 e 4 dell’articolo 15.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a

norma dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241,

decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’amministrazione, entro dieci

giorni, e tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con

raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la

recezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla

presentazione della richiesta perfezionata.

Responsabile del procedimento di accesso e il responsabile o, su

designazione di questi, altro dipendente addetto all’unita organizzativa

competente a formare l’atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti

infraprocedimentali, responsabile del procedimento e, parimenti, il

responsabile o il dipendente da lui delegato, competente all’adozione

dell’atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

ARTICOLO 17

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO

Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

Con l’accoglimento della richiesta di accesso e indicato l’ufficio, ivi

compreso il suo responsabile, completo della sede, presso cui rivolgersi,

nonchè un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per

ottenerne copia.

L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la

facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e

appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o

regolamento.

L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di

accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza e sotto il

controllo del personale addetto.

Salva comunque l’applicazione delle norme penali, e vietato asportare i

documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di

essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

L’esame dei documenti e effettuato dal richiedente o da persona da lui

incaricata. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in

parte i documenti presi in visione.

La copia dei documenti e rilasciata subordinatamente al pagamento degli

importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

secondo le modalità determinate al successivo comma 8. Su richiesta

dell’interessato, le copie possono essere autenticate.

Il richiedente l’estrazione di copia non autenticata di documenti

amministrativi, nell’ambito del diritto di accesso ai medesimi, è tenuto a

corrispondere all’Amministrazione Provinciale l’importo di 300 (trecento)

lire per il costo di riproduzione di ogni facciata del documento, salve,

peraltro, restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ogni

altra disposizione di legge che imponga, a tal fine, al richiedente

obblighi, oneri o prestazioni particolari.

ARTICOLO 18

NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

L’accessibilità agli atti può essere vietata, con decreto temporaneo e

motivato, dal Presidente della Provincia o da chi ne esercita la funzione

vicaria a norma del comma 3 dell’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.

142, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla

riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese e in particolare

quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone

fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con

particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,

finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,

ancorchè i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi

soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti

la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia

necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi

formati dall’Amministrazione provinciale o dalla stessa stabilmente detenuti

e le informazioni dagli stessi desumibili:

a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto

stabilito dal primo e quinto comma dell’articolo 24 della legge 7 agosto

1990, n. 241;

b) la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta

all’interesse alla sicurezza e a quello della difesa nazionale, nonchè

all’esercizio della sovranità nazionale nell’ambito delle relazioni

internazionali;

c) la cui divulgazione possa ostacolare l’adozione o l’attuazione da parte

delle amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica

monetaria o valutaria;

d) la cui divulgazione possa essere o sia di ostacolo all’attività delle

amministrazioni preposte alla tutela dell’ordine pubblico ed alla

prevenzione e repressione della criminalità e possa provocare una lesione

immediata e diretta alla sicurezza di persone e di beni.

L’accesso ai documenti richiesti può essere differito sino a quando la

conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento

dell’azione amministrativa.

Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della

formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione

e di programmazione, cosi come prescritto dal comma 6 dell’articolo 23 della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

Anche il diniego o il differimento dell’accessibilità agli atti di cui ai

precedenti commi 2,3 e 4 e formalizzato con decreto motivato del Presidente

della Provincia o di chi ne esercita la funzione vicaria.

ARTICOLO 19

RICHIESTE DI ACCESSO DI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E DIFFUSI

Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso, di cui al presente

regolamento, si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni,

associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

ARTICOLO 20

NORMA FINALE E ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto dal presente capo III del regolamento, adottato

nell’ambito della speciale autonomia in materia attribuita ai comuni e alle

province dall’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si

rinvia ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè alle norme ad

essi correlate del regolamento governativo autorizzato, emanato con D.P.R.

27 giugno 1992, n. 352, e ad ogni altra disposizione di legge disciplinante

la materia con riferimento agli enti locali.

Sono abrogati il precedente regolamento per l’esercizio del diritto dei

cittadini di visione degli atti, adottato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 443 del 13 ottobre 1986, ed ogni altra precedente

disposizione dell’Amministrazione incompatibile con il presente regolamento.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore ed e reso pubblico con le modalità e

nelle forme previste dal comma 3 dell’articolo 72 del vigente statuto

provinciale.