Prov Grosseto
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO PARTECIPATIVO E CONOSCITIVO
Indice
Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 ACCESSO PARTECIPATIVO E CONOSCITIVO
Capo II PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI TERMINI
Art. 2 TERMINI
Art. 3 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D’UFFICIO
Art. 4 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE
Art. 5 COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 6 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 7 TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8 ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI O VALUTAZIONI TECNICHE DI
ORGANI OD ENTI APPOSITI
Art. 9 PARERI FACOLTATIVI
Art. 10 UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 12 INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE CAPO II
Capo III DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 13 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 14 SEGRETO DI UFFICIO
Art. 15 ACCESSO INFORMALE
Art. 16 PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE
Art. 17 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Art. 18 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
Art. 19 RICHIESTE DI ACCESSO DI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E
DIFFUSI
Art. 20 NORMA FINALE E ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
Art. 21 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
§§§§§
C A P O I AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
ACCESSO PARTECIPATIVO E CONOSCITIVO
Il presente regolamento si applica, quanto al diritto di accesso partecipativo, ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell’amministrazione provinciale, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio.
Il diritto di accesso conoscitivo e esercitato per tutti gli atti e i documenti amministrativi dell’amministrazione, con le eccezioni di cui all’articolo 14, nonché nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari di pubblici servizi dell’Amministrazione da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Tutte le informazioni sul diritto di accesso partecipativo e conoscitivo ai procedimenti e ai documenti amministrativi e sulle modalità di esercizio dello stesso sono fornite dall’ufficio previsto dal comma 3 dell’articolo 41 del vigente Statuto provinciale.
C A P O I I PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI TERMINI
ARTICOLO 2
TERMINI
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti, ivi compresi gli articoli 16 e 17 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè quanto ulteriormente disposto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento, i procedimenti di competenza che l’amministrazione deve iniziare d’ufficio o ad iniziativa di parte debbono concludersi con un provvedimento esplicito e motivato entro il termine di novanta giorni.
Il termine medesimo, di cui al precedente comma 1, e di: a) centocinquanta giorni per i procedimenti di legge che prevedono l’erogazione, a titolo di indennizzo, di finanziamenti contributivi e creditizi per danni causati da calamita naturali all’agricoltura, nonchè per il rilascio ai richiedenti dei pareri di cui al comma 3 dell’articolo 2 e dell’articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10, quale successivamente integrata e modificata; b) centoventi giorni per la conclusione dei procedimenti in materia di vincolo idrogeologico; c) quarantacinque giorni per i procedimenti relativi a provvedimenti autorizzatori che l’amministrazione deve rilasciare ove sussistano e siano accertati i presupposti e i requisiti di legge; d) venti giorni per i procedimenti di legge relativi al rilascio d’autorizzazioni per trasporti con mezzi con eccedenza di peso; e) dieci giorni per i procedimenti di legge relativi al rilascio di autorizzazioni per trasporti con mezzi con eccedenza delle sole dimensioni;
Termini speciali sono previsti dagli appositi regolamenti per la erogazione di vantaggi economici sulla base di disposizioni di legge, per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione e per la adozione di provvedimenti amministrativi concernenti il personale.
Quando l’amministrazione deve adottare atti endoprocedimentali con effetti prodromici in un procedimento, la cui conclusione rientra nella competenza di un’altra pubblica amministrazione, in difetto di termini già prestabiliti da norme di legge o di regolamento i medesimi sono predeterminati ricorrendo a previe intese con le amministrazioni interessate entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Quando l’organo competente per l’adozione del provvedimento non coincide con il responsabile del procedimento, di cui al successivo articolo 10, la fase istruttoria e preparatoria deve concludersi entro un termine non superiore ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento a norma dei precedenti commi, il cui termine finale e determinato ai sensi del successivo articolo 7. Nei casi particolari dei procedimenti di cui alla lettera a) del precedente comma 2, la fase istruttoria e propositiva deve concludersi nel termine di centoventi giorni dalla data di inizio del procedimento. r 6. Per il computo dei termini stabiliti dal presente regolamento si osservano le regole di cui agli articoli 2963 del codice civile e 155 del codice di procedura civile.
ARTICOLO 3
DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D’UFFICIO
Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione provinciale, della richiesta o della proposta.
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della comunicazione di cui al successivo articolo 5, provvedimenti cautelari.
ARTICOLO 4
DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
La domanda o istanza deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o dal regolamento per l’adozione del provvedimento.
Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all’istante entro venti giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonchè dal disposto di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ARTICOLO 5
COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO
Salvo non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento da comunicazione dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonchè ai soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento, purchè individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
I soggetti di cui al comma 1 sono tempestivamente resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni di
cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero
degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per
taluno di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonchè nei casi in
cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del
procedimento procede ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, mediante idonee forme di pubblicità e, in particolare, con
l’affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la
deroga, all’albo dell’amministrazione.
L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere
fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che
abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al
responsabile preposto all’unita organizzativa competente, il quale e tenuto
a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie,
anche ai fini dei termini posti per l’intervento del privato nel
procedimento, nel termine di dieci giorni.
Resta fermo quanto stabilito nel precedente articolo 3 in ordine alla
decorrenza del termine iniziale del procedimento.
ARTICOLO 6
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
I diritti di cui all’articolo 10, lettera a), della legge 7agosto 1990, n.
241, sono garantiti con le modalità di cui al Capo III del presente
regolamento, in quanto compatibili.
Ai sensi dell’articolo 10, lettera b), della legge 7 agosto1990, n. 241,
coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare
memorie e documenti entro un termine pari a un terzo di quello fissato per
la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già
concluso. La presentazione di memorie o documenti presentati oltre il detto
termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
ARTICOLO 7
TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di
adozione del provvedimento o, quando prevista dalle leggi in vigore, alla
data di pubblicazione, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizzi, alla
data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi
previste agli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di
competenza di amministrazioni diverse dall’amministrazione provinciale, il
termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di
tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse. A tal fine le
amministrazioni interessate verificano d’intesa, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o
per difetto, dei tempi previsti, nell’ambito del termine finale, per il
compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità
del termine finale l’amministrazione provinciale provvede, nella prescritta
forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non
sia fissato dalla legge.
I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro
scadenza non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni
sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del
termine.
Fermi restando i termini previsti dalla legge regionale 7 luglio 1992, n.
31, nei casi in cui il controllo sugli atti dell’amministrazione procedente
abbia carattere preventivo rispetto alla loro efficacia, il periodo di tempo
relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non e
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di
provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati
per il procedimento principale.
Quando la legge preveda che la domanda dell’interessato si intende respinta
o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione
della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per
la formazione del silenzio-diniego o del silenzio-assenso costituisce
altresì il termine entro il quale l’amministrazione deve adottare la propria
determinazione.
ARTICOLO 8
ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI O VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI
APPOSITI
Salvo restando quanto previsto all’articolo 50 della legge 8giugno 1990, n.
142, e in particolare al comma 3, ove debba essere obbligatoriamente sentito
un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito
da legge o da regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva
dall’articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga,
motivandone le ragioni, di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli
interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore
periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del
procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri novanta
giorni.
Ove per disposizione di legge o di regolamento l’adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall’acquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti appositi, e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli
organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17 e partecipa agli
interessati l’intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno
dall’entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per
l’acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del
termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale
l’amministrazione provinciale individua, d’intesa con gli organi,
amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere
rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella
prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali
stabilite a norma del precedente articolo 2, comma 1.
ARTICOLO 9
PARERI FACOLTATIVI
L’acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di
organi, amministrazioni o enti ha luogo con l’osservanza del termine finale
del procedimento.
Della determinazione assunta ai sensi del comma 1 il responsabile del
procedimento da comunicazione agli interessati, indicandone coincisamente le
ragioni.
ARTICOLO 10
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’unita organizzativa responsabile del procedimento e individuata in
relazione alla competenza per territorio e per materia quale risultante dal
regolamento organico e comunque dalla struttura organizzativa vigente. r 2.
Nel caso in cui al procedimento siano interessate più unita organizzative,
salve restando le responsabilità giuridiche di ciascun responsabile delle
stesse, e individuata come unita organizzativa responsabile del procedimento
quella che ha la prevalente competenza per materia. Sull’eventuale conflitto
di competenza decide con accertamento definitivo il Segretario della
Provincia.
ARTICOLO 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile dell’unita organizzativa puo affidare, nel rispetto delle
declaratorie e delle responsabilità inerenti alla qualifica posseduta, ad
altro dipendente addetto all’unita la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
In conformità ai principi generali, il delegato non può a sua volta
subdelegare l’affidamento degli adempimenti di cui al comma precedente.
Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate
all’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento
e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e
di servizio nonchè quelli attinenti all’applicazione della legge 4 agosto
1968, n. 15.
ARTICOLO 12
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DEL PRESENTE CAPO II
I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
C A P O III
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 13
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Tutti gli atti dell’Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, che ne
vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
ARTICOLO 14
SEGRETO DI UFFICIO
Il Segretario della Provincia e i pubblici impiegati dell’Amministrazione
devono mantenere il segreto d’ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne
abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a
conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.
241, dall’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dal vigente
Statuto provinciale e dal presente regolamento.
Nell’ambito delle loro attribuzioni, gli impiegati preposti ai rispettivi
uffici rilasciano nei modi di legge copie ed estratti di atti e documenti
d’ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento, vistati dal Segretario
della Provincia o dal responsabile dell’unità organizzativa o suo delegato.
ARTICOLO 15
ACCESSO INFORMALE
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche
verbale, all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto
della richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri
poteri rappresentativi.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, e accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e presentata dal
titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo.
ARTICOLO 16
PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla
sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente e invitato
contestualmente a presentare istanza formale.
Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre
presentare richiesta formale, di cui l’ufficio e tenuto a rilasciare
ricevuta.
La richiesta formale presentata all’ Amministrazione provinciale e non a
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e
immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e data
comunicazione all’interessato.
Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute
nei commi 2 e 4 dell’articolo 15.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a
norma dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’amministrazione, entro dieci
giorni, e tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la
recezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta perfezionata.
Responsabile del procedimento di accesso e il responsabile o, su
designazione di questi, altro dipendente addetto all’unita organizzativa
competente a formare l’atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti
infraprocedimentali, responsabile del procedimento e, parimenti, il
responsabile o il dipendente da lui delegato, competente all’adozione
dell’atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
ARTICOLO 17
ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.
Con l’accoglimento della richiesta di accesso e indicato l’ufficio, ivi
compreso il suo responsabile, completo della sede, presso cui rivolgersi,
nonchè un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la
facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o
regolamento.
L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di
accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza e sotto il
controllo del personale addetto.
Salva comunque l’applicazione delle norme penali, e vietato asportare i
documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di
essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
L’esame dei documenti e effettuato dal richiedente o da persona da lui
incaricata. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte i documenti presi in visione.
La copia dei documenti e rilasciata subordinatamente al pagamento degli
importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
secondo le modalità determinate al successivo comma 8. Su richiesta
dell’interessato, le copie possono essere autenticate.
Il richiedente l’estrazione di copia non autenticata di documenti
amministrativi, nell’ambito del diritto di accesso ai medesimi, è tenuto a
corrispondere all’Amministrazione Provinciale l’importo di 300 (trecento)
lire per il costo di riproduzione di ogni facciata del documento, salve,
peraltro, restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ogni
altra disposizione di legge che imponga, a tal fine, al richiedente
obblighi, oneri o prestazioni particolari.
ARTICOLO 18
NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
L’accessibilità agli atti può essere vietata, con decreto temporaneo e
motivato, dal Presidente della Provincia o da chi ne esercita la funzione
vicaria a norma del comma 3 dell’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.
142, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese e in particolare
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorchè i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi
formati dall’Amministrazione provinciale o dalla stessa stabilmente detenuti
e le informazioni dagli stessi desumibili:
a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto
stabilito dal primo e quinto comma dell’articolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta
all’interesse alla sicurezza e a quello della difesa nazionale, nonchè
all’esercizio della sovranità nazionale nell’ambito delle relazioni
internazionali;
c) la cui divulgazione possa ostacolare l’adozione o l’attuazione da parte
delle amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica
monetaria o valutaria;
d) la cui divulgazione possa essere o sia di ostacolo all’attività delle
amministrazioni preposte alla tutela dell’ordine pubblico ed alla
prevenzione e repressione della criminalità e possa provocare una lesione
immediata e diretta alla sicurezza di persone e di beni.
L’accesso ai documenti richiesti può essere differito sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell’azione amministrativa.
Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, cosi come prescritto dal comma 6 dell’articolo 23 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Anche il diniego o il differimento dell’accessibilità agli atti di cui ai
precedenti commi 2,3 e 4 e formalizzato con decreto motivato del Presidente
della Provincia o di chi ne esercita la funzione vicaria.
ARTICOLO 19
RICHIESTE DI ACCESSO DI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI E DIFFUSI
Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso, di cui al presente
regolamento, si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
ARTICOLO 20
NORMA FINALE E ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
Per quanto non previsto dal presente capo III del regolamento, adottato
nell’ambito della speciale autonomia in materia attribuita ai comuni e alle
province dall’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
rinvia ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè alle norme ad
essi correlate del regolamento governativo autorizzato, emanato con D.P.R.
27 giugno 1992, n. 352, e ad ogni altra disposizione di legge disciplinante
la materia con riferimento agli enti locali.
Sono abrogati il precedente regolamento per l’esercizio del diritto dei
cittadini di visione degli atti, adottato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 443 del 13 ottobre 1986, ed ogni altra precedente
disposizione dell’Amministrazione incompatibile con il presente regolamento.
ARTICOLO 21
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entra in vigore ed e reso pubblico con le modalità e
nelle forme previste dal comma 3 dell’articolo 72 del vigente statuto
provinciale.