COMUNE DI

(Provincia di )

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione consiliare n. del 11/1999

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109.

2. Le norme del presente regolamento costituiscono quadro di riferimento per tutti i servizi di cui al comma primo erogati dal Comune e dall’Istituzione dei Servizi Sociali che potranno "cogliere le specificità ognuno nel proprio ambito".

Art. 2

Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, come meglio specificato nel successivo art. 3.

2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo richiedente e dal coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.

3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità specificate negli articoli seguenti e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Art. 3

Famiglia anagrafica e soggetti a carico a fini IRPEF

1. Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l’insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223). Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da nubile.

2. I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nella famiglia anagrafica. Sono, inoltre, considerati a carico a fini IRPEF i soggetti che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 1998) e che non sono conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Art. 4

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi derivanti da attività agricola. Per quanto riguarda la valutazione di questi ultimi dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'art. 3 commi 2,3,4, del D.P.C.M. 7 Maggio 1999, n. 221.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire (Euro 1291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire (Euro 1807,60), qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza, ovvero posseggano nel Comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

4. Si detrae altresì l'ammontare degli oneri a rilievo sanitario entro il limite stabilito dalla Regione.

Art. 5

Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati.

b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando le seguenti componenti, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6 D.P.C.M. n. 221/99:

1) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;

2) valore nominale di titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;

3) valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani ed esteri, risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;

4) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

5) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

6) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

7) valore corrente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, di altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

8) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. Il valore risultante dalla somma di cui al precedente comma, è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di residenza del nucleo familiare appartenga o meno a uno dei componenti, come specificato nei commi seguenti.

3. Qualora la casa di residenza appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

a)-per valori inferiori o uguali a 70 milioni di lire (Euro 36.151,98), il coefficiente è uguale a zero;

b)-per i valori compresi tra i 70 milioni di lire (Euro 36.151,98) ed i 100 (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 70 milioni (Euro 36.151,98), il coefficiente è pari al 3 (tre) per cento;

c)-per i valori compresi tra i 100 milioni di lire (Euro 51.645,69) ed i 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 100 milioni (Euro 51.645,69), il coefficiente è pari al 10 per cento;

d)-per i valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

4. Qualora la casa di residenza non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

a)-per valori inferiori o uguali a 50 milioni di lire (Euro 25.822,84), il coefficiente è uguale a zero;

b)-per i valori compresi tra i 50 (Euro 25.822,84) ed i 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 50 milioni (Euro 25.822,84), il coefficiente è pari al 10 per cento;

c)-per i valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

Art. 6

Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell'indicatore

situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. Ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire (Euro 2582,28).

2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero componenti il nucleo familiare parametro

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

5 2,85

3. I parametri sopraindicati sono maggiorati nel modo seguente:

a) + 0,35 per ogni ulteriore componente;

b) + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

c) + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^;

d) + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa così come determinata all'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. n. 221/99.

4. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato del parametro o parametri correttivi.

Art. 7

Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E)

e prestazioni comunali agevolate

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro di cui all'art. 6 comma 4 del presente Regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, nel determinare annualmente le tariffe, stabilirà il livello della situazione economica equivalente entro il quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni

Art. 8

Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. La dichiarazione sostitutiva viene redatta conformemente al modello - tipo di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs. n. 109/98.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione di cui all'art. 4 comma 5 del D.Lgs.n. 109/98, attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.

Art. 9

Modalità applicative

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

Art. 10

Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le azioni volte a sensibilizzare l’utenza circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dell’Ente Locale. Nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà richiedere i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 11

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12

Vigenza e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 40 della L. n. 127/97, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto comunale.

2. In sede di prima attuazione esso si applica solamente per quei servizi per i quali è necessario determinare la situazione economica degli utenti successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 2

Art. 2 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.) pag. 2

Art. 3 - Famiglia anagrafica e soggetti a carico a fini IRPEF pag. 2

Art. 4 - Modalità di calcolo del reddito pag. 2

Art. 5 - Modalità di calcolo del patrimonio pag. 3

Art. 6 - Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell'indicatore

situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pag. 4

Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E)

e prestazioni comunali agevolate pag. 5

Art. 8 - Modalità attuative pag. 5

Art. 9 - Modalità applicative pag. 6

Art. 10 - Competenze pag. 6

Art. 11 - Norme integrative pag. 6

Art. 12 - Vigenza e pubblicità del regolamento pag. 6

Indice - pag. 7

Attestato di pubblicazione ed esecutività pag. 8

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

 

 

il ______________.

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ______________________

 

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La presente copia è conforme all'originale allegato alla deliberazione consiliare n. ________ del

_____________ e si compone di n. 12 articoli su n. _____ pagine compresa la copertina e la

 

presente.

 

____________ lì ____________

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

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