COMUNE

DI

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

 

DI ORDINAMENTO

 

 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

 

 

 

dicembre 1998

 

 

SOMMARIO

TITOLO I *

PRINCIPI GENERALI *

CAPO I *

OGGETTO, PRINCIPI INFORMATORI, CRITERI REGOLATORI DELL’ ORGANIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE *

Art.1 *

Oggetto *

Articolo 2 *

Principi informatori *

Articolo 3 *

Criteri regolatori dell’organizzazione *

Articolo 4 *

Criteri per la gestione delle risorse umane *

CAPO 2 *

CORRISPONDENZA DELL’ORDINAMENTO CON LE DEFIZIONI DI LEGGE E POTERI DI ORGANIZZAZIONE *

Art. 5 *

Corrispondenza tra definizioni di legge e definizioni del regolamento *

Art. 6 *

Poteri e atti di organizzazione *

TITOLO II *

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LA RESPONSABILITA’ GESTIONALE *

CAPO I *

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA *

Art. 7 *

Lo schema organizzativo generale *

Art. 8 *

Le Aree di Coordinamento e le interrelazioni con i Settori organizzativi *

Art. 9 *

Unità di massimo livello della struttura funzionale (Settore/Corpo) *

Art. 10 *

Unità organizzative intermedie e di base (Servizi e Uffici) *

Art. 11 *

Unità di Progetto *

Art. 12 *

Unità di Staff *

Art. 13 *

Uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori *

Art. 14 *

Organigramma *

Art. 15 *

Posizioni di lavoro, inquadramento e dipendenza gerarchica *

Art. 16 *

Profili professionali *

Art. 17 *

Dotazione organica e quadro di assegnazione dell’organico *

Art. 18 *

Procedura per la determinazione della dotazione organica e delle sue variazioni *

Art. 19 *

L’analisi dei carichi di lavoro quale strumento d’indagine per la determinazione della dotazione organica *

TITOLO III *

LA RISORSA UMANA *

CAPO I *

LA DIREZIONE GENERALE *

Art. 20 *

Il Direttore Generale *

Art. 21 *

Criteri e modalità di nomina e revoca del Direttore Generale *

Art. 22 *

Il Segretario Generale *

Art. 23 *

Il Vice Segretario *

Art. 24 *

Polizze assicurative del Direttore Generale, del Segretario Generale *

CAPO II *

LE FUNZIONI DI DIREZIONE *

Art. 25 *

I Dirigenti responsabili di Area di Coordinamento *

Art. 26 *

I Dirigenti responsabili di Settore *

Art. 27 *

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di personale *

Art.28 *

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di appalti *

Art. 29 *

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di spese ed entrate *

Art. 30 *

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze *

Art. 31 *

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di atti di conoscenza *

Art. 32 *

L'attività propositiva dei Dirigenti responsabili di Settore *

Art. 33 *

Attività consultiva dei Dirigenti responsabili di Settore *

Art. 34 *

Competenza del Dirigente responsabile di Settore in materia di procedimento *

Art. 35 *

Il Dirigente responsabile del procedimento di accesso ai documenti *

Art. 36 *

Competenza del Dirigente responsabile di Settore in materia di ordinanze *

Art. 37 *

Le determinazioni *

Art. 38 *

Il ricorso gerarchico *

CAPO III *

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI *

Art. 39 *

Attribuzione e revoca degli incarichi di Dirigenti responsabili di Settore. *

Art. 40 *

Incarichi di direzione con contratti di lavoro a tempo determinato *

CAPO IV *

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA DIRIGENZA *

Art. 41 *

Rapporti dei Dirigenti con il Sindaco e la Giunta. *

Art. 42 *

Responsabilità dirigenziale. *

Art. 43 *

Art. 44 *

Retribuzione di posizione dei Dirigenti. *

Art. 45 *

Retribuzione di risultato dei dirigenti *

Art. 46 *

La valutazione periodica dei risultati *

Art. 47 *

Valutazione negativa dei risultati *

Art. 48 *

Effetti conseguenti alla valutazione negativa *

Art. 49 *

Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione presso altra pubblica amministrazione *

Art. 50 *

Polizze assicurative dei Dirigenti *

CAPO V *

LE FUNZIONI OPERATIVE *

Art. 51 *

Il responsabile delle unità organizzative intermedie e di base (Servizi e Uffici) *

CAPO VI *

IL PERSONALE DIPENDENTE *

Art. 52 *

Il personale *

Art. 53 *

Disciplina delle mansioni proprie dei dipendenti e modalità per l’attribuzione temporanea di mansioni superiori *

Art. 54 *

Formazione ed aggiornamento del personale *

Art. 55 *

Incentivazione del personale alla produttività *

Art. 56 *

Fascicoli personali *

CAPO VII *

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PERSONALE *

Art. 57 *

Pari opportunità *

Art. 58 *

Controllo sulla presenza in servizio *

Art. 59 *

Servizio di mensa *

Art. 60 *

Conferimento di incarichi retribuiti non ricompresi nei compiti e doveri d’ufficio ai dipendenti dell’Amministrazione *

Art. 60-bis *

Definizione dei criteri a cui la Dirigenza dovrà attenersi nell’attribuzione degli incarichi affidati ai propri dipendenti al di fuori dei compiti istituzionali *

Art. 61 *

Conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni *

Art. 62 *

Autorizzazioni al personale dipendente dell’Amministrazione per incarichi professionali retribuiti conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da terzi. *

Art. 63 *

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale *

Art. 64 *

Disciplina delle altre attività compatibili con il rapporto a tempo parziale *

Art. 65 *

Istituzione e modalità di funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità *

Art. 66 *

Applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali aperti al pubblico *

TITOLO IV *

COLLABORAZIONI A TERMINE *

Art. 67 *

Collaborazioni a termine *

Art. 68 *

Collaborazioni esterne con istituti, enti, società, professionisti, esperti. *

Art. 69 *

Contratti di lavoro a tempo determinato *

Art. 70 *

Collaboratori esterni per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori. *

TITOLO V *

I MECCANISMI DI INTERAZIONE OPERATIVA *

Art. 71 *

Il processo di programmazione *

Art. 72 *

Modalità di interazione tra i Dirigenti responsabili delle Aree di Coordinamento e il Direttore Generale *

Art. 73 *

Conferenza permanente dei Dirigenti responsabili di Settore *

Art. 74 *

Gli Staff-meeting *

TITOLO VI *

NUCLEO DI VALUTAZIONE *

Art. 75 *

Istituzione e composizione del Nucleo di Valutazione *

Art. 76 *

Attribuzione delle funzioni e dei compiti del Nucleo di Valutazione *

Art. 77 *

Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione *

TITOLO VII *

LA MOBILITA’ DEL PERSONALE *

CAPO I *

MOBILITA’ INTERNA *

Art. 78 *

Finalità e piano di mobilità. *

Art. 79 *

Mobilità interna e requisiti. *

Art. 80 *

Ambiti della mobilità. *

Art. 81 *

Presentazione istanze. *

Art. 82 *

Requisiti e criteri di valutazione. *

Art. 83 *

Precedenza o preferenza. *

Art. 84 *

Riorganizzazione o soppressione di un servizio con conseguente riduzione di personale. *

Art. 85 *

Salvaguardia diritti sindacali. *

Art. 86 *

Norme transitorie. *

CAPO II *

MOBILITA’ ESTERNA PER TRASFERIMENTO *

Art. 87 *

Fattispecie *

Art. 88 *

Requisiti del trasferimento *

Art. 89 *

Procedura per il trasferimento *

Art. 90 *

Criteri per la formazione della graduatoria di trasferimento *

Art. 91 *

Ricorsi *

TITOLO VIII *

I RAPPORTI CON L’AMBIENTE ESTERNO *

Art. 92 *

Ufficio per le relazioni con il pubblico *

Art. 93 *

Rapporto alla Giunta Comunale *

Art. 94 *

Orario dell’apertura degli sportelli e degli uffici al pubblico *

Art. 95 *

Rilevazione presenza del pubblico nei vari uffici *

Art. 96 *

Rivista di informazione sociale *

Art. 97 *

Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali *

NORME TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI *

Art. 98 *

Norme transitorie *

Art. 99 *

Norma di rinvio. *

Art. 100 *

Abrogazione di norme preesistenti *

Art. 101 *

Entrata in vigore *

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

OGGETTO, PRINCIPI INFORMATORI, CRITERI REGOLATORI DELL’ ORGANIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in conformità con lo Statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 250 dell’11 novembre 1997 disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi e gli ambiti dell’autonomia organizzativa e funzionale del Comune di

2. Il regolamento definisce quindi l’assetto della struttura organizzativa dell'Ente e detta norme disciplinanti i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità……, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.

3. Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, contenute nel presente Regolamento, sono definite sulla base di criteri che si attengono ai principi fondamentali dettati, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo principi generali fissati da disposizioni di legge.

4. Il presente Regolamento, in conformità delle disposizioni dell'art.2, comma 2 del D.lgs.vo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo D.lgs.vo n. 29 del 1993, fa rinvio alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, con particolare riferimento agli articoli 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari.

5. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti dell’amministrazione, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

Articolo 2

Principi informatori

1. Un primo principio organizzativo è quello secondo cui il Comune di …..persegue il soddisfacimento delle esigenze sociali dei cittadini, nell'ambito delle attività spettanti, avvalendosi di strumenti organizzativi modulati secondo criteri di flessibilità ed efficienza che assicurino l'adeguamento delle strutture e della gestione a nuove finalità ed a nuovi obiettivi dell'Ente.

2. Altro principio organizzativo è quello per cui il Comune di ….impronta la propria azione amministrativa e organizza i propri servizi nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

3. In base ai predetti principi il Comune curerà:

· che siano soddisfatte nei limiti consentiti dalla legge e delle proprie risorse finanziarie tutte le istanze provenienti dalla popolazione del territorio comunale principalmente nei settori dell'assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della sicurezza sociale, della valorizzazione dei beni culturali, dei trasporti, della scuola, dell'ambiente, fatto salvo quanto di competenza di altri soggetti indicati da leggi statali o regionali;

· che l'Amministrazione faciliti le iniziative dei cittadini rendendo noto con avvisi e/o con altri mezzi di pubblicità, le modalità per lo svolgimento del relativo esercizio;

· che nessun trattamento di priorità che non sia previsto da leggi e/o da regolamenti e tanto meno di favore sarà applicato nella trattazione delle pratiche o nell'esame delle istanze pervenute dai cittadini;

· che sia data piena attuazione ai regolamenti previsti dalla legge 241 del 1990 onde assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto all'informazione;

· che i criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità dell'azione amministrativa siano sottoposti a verifica da parte dei consiglieri comunali e dei cittadini i quali con istanze, interpellanze, interrogazioni o petizioni, presentate nelle diverse sedi istituzionali, possono chiedere informazioni e chiarimenti su determinati affari amministrativi. Al riguardo, l'Amministrazione risponde nei modi e termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

· che le politiche per il personale tendano a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonchè‚ di consentire la più ampia mobilità del personale.

4. Altro principio‚ è quello della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonchè‚ funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

5. Infatti agli organi di direzione politica nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 80/98, competono più in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni.

6. Ai Dirigenti spetta l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati

7. Le attribuzioni dei Dirigenti indicate dal comma precedente possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.

Articolo 3

Criteri regolatori dell’organizzazione

1. L'organizzazione della struttura delle attività dell’Ente si conforma ai seguenti criteri:

a) "Articolazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;

b) "Trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;

c) "Partecipazione e responsabilità" - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;

d) "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale, devono essere attuati i processi di mobilità del personale, all'interno ed all'esterno dell'Ente;

e) "Armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonchè‚ con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro‚ funzionale all'efficienza ed all'orario di servizio.

2. L'organizzazione deve perseguire:

a) efficacia interna ed esterna;

b) efficienza tecnica e di efficienza comportamentistica;

c) funzionalità ed economicità di gestione;

d) equità;

3. L'efficacia costituisce il criterio di valutazione della produzione, cioè‚ del rapporto tra gli obiettivi ed i risultati: a) quella interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati; b) quella esterna o sociale ‚ la capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

4. L'efficienza va intesa come rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate: rappresenta quindi un criterio di valutazione della produzione; a) quella produttiva o tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzata una produzione non inferiore a quella che si doveva ottenere attraverso la corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione ed utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario; b) quella gestionale o comportamentistica si consegue attenendosi rigidamente nella gestione di un servizio ad un criterio di minimizzazione dei costi, attraverso la più idonea combinazione di input e output, considerati i prezzi di mercato.

5. L'equità è un criterio di valutazione in ordine alla insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

Articolo 4

Criteri per la gestione delle risorse umane

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane dovrà osservare i seguenti criteri:

a) garantire la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;

b) curare costantemente la formazione, l'aggiornamento e le qualificazioni del personale;

c) valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;

d) definire l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;

e) attivarsi per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;

f) individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purchè‚ compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

CAPO 2

CORRISPONDENZA DELL’ORDINAMENTO CON LE DEFIZIONI DI LEGGE E POTERI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Corrispondenza tra definizioni di legge e definizioni del regolamento

1. Ai fini della corrispondenza dei termini adottati dalla normativa di riferimento con quelli adottati dal presente Regolamento si definisce che:

· per "ufficio e servizio" si intende la struttura di massima dimensione del modello organizzativo dell’Ente, da adesso in poi denominata "Settore", alla direzione della quale è preposto un Dirigente.

Art. 6

Poteri e atti di organizzazione

1. L’Amministrazione definisce, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, nonchè da quelli definiti dal Consiglio Comunale, e sulla base dei medesimi mediante atti organizzativi, le linee fondamentali dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. In particolare gli atti organizzativi emanati dagli organi di direzione politica sono assunti al fine di assicurare l’attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

3. Inoltre, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi a carattere generale emanati dagli organi di direzione politica, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni, dai Dirigenti Responsabili di Settore preposti alla gestione con capacità e poteri del privato datore di lavoro.

4. Ai fini dell’adozione degli atti di organizzazione necessari a dare attuazione a disposizioni del presente Regolamento a contenuto organizzativo, la competenza è ripartita tra il Sindaco, la Giunta, ciascun Assessore, il Direttore Generale, ovvero ove questi non sia stato nominato il Segretario Generale, e i Dirigenti Responsabili di Area di Coordinamento e di Settore.

5. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Pubblica Amministrazione locale, in particolare in relazione al disposto dell’art. 51 della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 3 del Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di organizzazione di cui al precedente comma hanno natura, rispettivamente pubblicistica per gli organi di governo e privatistica per gli organi preposti alla gestione, ed assumono le forme di seguito elencate:

a) Ordinanza sindacale e direttiva di indirizzo del Sindaco;

b) Deliberazione collegiale e direttiva di indirizzo della Giunta;

c) Direttiva di indirizzo dell’Assessore;

d) Direttiva e determinazione del Direttore Generale o del Segretario Generale;

e) Determinazione organizzative dei Dirigenti Responsabili di Area Dipartimentale;

f) Determinazione organizzative e gestionali dei Dirigenti Responsabili di Settore.

 

TITOLO II

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LA RESPONSABILITA’ GESTIONALE

CAPO I

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7

Lo schema organizzativo generale

1. Premesso che le unità organizzative dell’Ente possono assumere diverse configurazioni, quali:

· unità organizzative responsabilizzate su attività finali, intendendo con ciò quelle che risultano responsabilizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati attraverso la gestione diretta di risorse umane, strumentali e finanziarie e che operativamente svolgono attività verso l’esterno;

· unità organizzative strumentali, responsabilizzate su attività di supporto ad altre unità organizzative con attività finali;

· unità organizzative di progetto, responsabilizzate su piani, programmi o progetti anche trasversali all’articolazione del tessuto organizzativo;

· unità di Staff, che svolgono essenzialmente compiti di informazione, di elaborazione, di consulenza, e di organizzazione delle risorse.

2. Lo schema organizzativo generale del Comune si caratterizza, quale possibile migliore risposta per il funzionamento di una struttura complessa, con articolazione su più livelli gerarchici e funzionali con momenti intermedi di coordinamento e vari snodi di responsabilità.

3. Lo schema generale vede la presenza simultanea di due livelli di massima aggregazione, il primo, di tipo interattivo, è costituito dall’Area di Coordinamento, mentre il secondo, di tipo funzionale, è costituito dal Settore.

4. Le Aree di Coordinamento, che fanno riferimento al cosiddetto modello "dipartimentale debole", sono il livello più elevato di integrazione ed interazione e consistono in ampi insiemi di unità organizzative preposti a vaste aree di intervento pubblico e obiettivi complessivi organizzati in Settori funzionali.

5. I Settori, raggruppati all’interno delle Aree di Coordinamento, hanno le caratteristiche delle unità di massimo livello del cosiddetto schema "settoriale/funzionale". Il Settore favorisce la creazione di strutture organizzative specializzate in quanto la quantità di lavoro e la complessità gestionale richiedono una puntuale definizione delle competenze e delle modalità operative dell’organizzazione.

6. La struttura che ne deriva costituisce il modello organizzativo generale dell’Ente e si articola principalmente in unità organizzative di massimo livello: le prime denominate Aree di Coordinamento (la cui caratteristica intrinseca è quella di raggruppare i livelli organizzativi funzionali e favorire l’integrazione) le seconde denominate Settori (che godono di piena autonomia gestionale con l’unica delimitazioni delle modalità di coordinamento con gli altri Settori che spettano alle Aree di Coordinamento). Nell’ambito dei Settori si trovano le seguenti articolazioni intermedie e di base: i Servizi - che in prospettiva possono avere una parziale autonomia gestionale se loro delegata; gli Uffici - che non hanno autonomia gestionale.

8. Le Aree di Coordinamento sono quindi articolate in unità organizzative di tipo settoriale/funzionale o strutture di massima dimensione (Settori) che a loro volta sono articolate in unità operative complesse (Servizi) e in unità operative semplici (Uffici), tanto da avere nell’Ente la presenza delle seguenti strutture organizzative:

· Aree di Coordinamento;

· Settori;

· Servizi;

· Uffici.

9. Ai Settori si aggiunge una unità organizzativa di massima dimensione, denominata "Corpo di Polizia Municipale", che è posta alle dirette dipendenze del Sindaco ma che è in tutto e per tutto equivalente al Settore, tanto che tutto ciò che nel presente regolamento viene previsto per il funzionamento dei Settori si intende applicabile per il Corpo di Polizia Municipale. Il Comandante del Corpo essendo responsabile di una unità di massima dimensione dell’Ente è un Dirigente.

10. Sia i Settori, unità più elevate a livello di conduzione diretta dei compiti assegnanti, che i Servizi, strutture intermedie e quindi articolazioni a loro volta dei Settori, possono essere caratterizzati da funzioni finali o da funzioni strumentali e di supporto o possono essere caratterizzati da natura mista, in quanto assegnatari di alcuni obiettivi finali propri e al contempo assegnatari di attività a supporto di altri strutture.

11. Inoltre di volta in volta, e sempre in risposta a specifiche esigenze, è possibile attivare aggregazioni temporanee del personale addetto a strutture, denominate Unità di Progetto. Tali strutture sono orientate a realizzare particolari obiettivi, connessi con esigenze straordinarie, soprattutto di carattere interdisciplinare e intersettoriale.

12. Si prevede inoltre l’istituzione di "Unità di Staff", denominate "Servizi" e che svolgono essenzialmente compiti di informazione, di elaborazione, di consulenza, e di organizzazione delle risorse, in ordine all'esercizio delle attività e dei servizi propri degli Organi politico-istituzionali, del Direttore Generale, del Segretario Generale in assenza del Direttore Generale, e delle Aree di Coordinamento e loro articolazioni.

13. Infine si prevede la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 8

Le Aree di Coordinamento e le interrelazioni con i Settori organizzativi

1. L’Area di Coordinamento non gestisce risorse proprie, ma coordina le risorse dei Settori che ne fanno parte.

2. Presenta al suo vertice un Coordinatore di Area che è anche un responsabile di Settore ricompreso nell’Area.

3. L’Area di Coordinamento ha come funzione principale, oltre quella di assicurare le interazioni tra momento politico e apparato amministrativo, quella di facilitare l’interrelazione tra le varie Aree, e quindi implicitamente l’integrazione tra Settori funzionali diversi, e consentire così il mantenimento del controllo centralizzato sulle strategie istituzionali dell’Ente.

4. L’interrelazione intercorrente tra le Aree di Coordinamento e i Settori che vi sono ricompresi è di tipo funzionale e non gerarchico.

5. L’Area di Coordinamento, nell’ambito della programmazione poliennale dell’Ente, discute da un punto di vista tecnico i programmi di cui l’Amministrazione intende dotarsi, mentre i Settori provvedono a trasformare in piani attuativi tali indicazioni. Nella sostanza all’Area di Coordinamento è affidata, d’intesa con il Direttore Generale, la programmazione direzionale, mentre ai Settori è affidata la programmazione operativa.

6. L’Area di Coordinamento opera per ottimizzare e razionalizzare i processi interni di lavoro e governare la complessità organizzativa dei Settori ricompresi nell’Area.

Art. 9

Unità di massimo livello della struttura funzionale (Settore/Corpo)

1. Lo schema generale del Comune si articola quindi fondamentalmente in unità organizzative di massimo livello, denominati "Settori".

2. I Settori organizzativi sono definiti con deliberazione della Giunta sulla base dello schema organizzativo prescelto.

3. Tali Settori sono ridefinibili in qualsiasi momento con le stesse modalità fissate per la loro istituzione, in ragione dell’evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

4. I Settori elaborano programmi di intervento e piani di lavoro attuativi in maniera autonoma, ma di concerto con l’Area di Coordinamento, al quali è possibile associare un budget economico legato a un sistema di controllo di gestione.

5. I Settori funzionali sono in grado di svolgere i loro compiti istituzionali ricorrendo prevalentemente a risorse proprie (dunque sono autonomi) ed è l’ambito di riferimento per:

a) la gestione di insiemi integrati, relativamente ampi e autonomi di interventi e servizi, siano essi rivolti a funzioni trasversali (di prevalente utilizzo interno) oppure a servizi finali (destinati all’utenza esterna);

b) la gestione delle interazioni con l’ambiente esterno (in quanto centro di erogazione di servizi e prodotti);

c) la verifica e valutazione dei risultati degli interventi e servizi;

d) l’elaborazione di programmi di attività e piani di lavoro (anche ai fini di gestione degli istituti di incentivazione della produttività);

e) la definizione di budget economici e sistemi di controllo di gestione.

Art. 10

Unità organizzative intermedie e di base (Servizi e Uffici)

1. Nell’ambito di ogni Settore sono individuate unità organizzative di responsabilità intermedie e di base (Servizi e Uffici) corrispondenti ad una o più linee omogenee di attività, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di flessibilità.

2. Tali unità costituiscono suddivisioni interne ai Settori, di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibile in ragione dell’evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

3. La competenza della ridefinzione delle strutture intermedie e di base (Servizi ed Uffici) e della loro dotazione organica nell’ambito della dotazione organica complessiva del Settore, è affidata al Dirigente Responsabile del Settore interessato sulla base delle direttive organizzative impartite dalla Giunta Comunale sentito il Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario Generale.

4. Il "Servizio" è la struttura intermedia che nell’ambito del Settore interviene in modo organico e costituisce articolazione del Settore, nel quale i compiti allo stesso attribuiti vengono organizzati per ambiti omogenei.

5. Nel Servizio vengono effettuate la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei compiti assegnati, nonché la verifica dei risultati raggiunti.

6. Nell’Ufficio, che costituisce l’ulteriore articolazione del Servizio e che è l’unità organizzativa di base dell’assetto organizzativo, vengono svolti in termini operativi le attività omogenee assegnate al Settore e viene curata l’evoluzione delle attività affidate in relazione alla normativa di riferimento ed alle esigenze riscontrate degli utenti finali per l’ottenimento del migliore risultato possibile dell’attività lavorative svolta.

7. La competenza alla definizione e ridefinzione delle strutture di base (Uffici) e della loro dotazione organica, nell’ambito della dotazione organica complessiva del Settore, è affidata al Dirigente Responsabile del Settore interessato sulla base delle direttive organizzative impartite dalla Giunta Comunale sentito il Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario Generale.

Art. 11

Unità di Progetto

1. Per la realizzazione di specifici progetti che coinvolgono diverse Aree di Coordinamento, o unità organizzative di massimo livello della struttura funzionale (Settori) o unità organizzative intermedie e di base (Servizi e Uffici), si possono costituire strutture temporanee denominate "Unità di Progetto".

2. Tali strutture sono orientate a realizzare particolari obiettivi, connessi con esigenze straordinarie e temporanee, soprattutto di carattere interdisciplinare e intersettoriale.

4. Le Unità di Progetto sono costituite su proposta del Direttore Generale o del Dirigente Responsabile di Area di Coordinamento, in base ad atto di organizzazione del Sindaco emanato sotto forma di ordinanza, contestualmente all’adozione del Piano Esecutivo di Gestione o nel corso dell’anno in caso di esigenze particolari sopravvenute.

5. Nel provvedimento istitutivo dell’Unità di Progetto deve essere individuato:

· le ragioni che giustificano l’istituzione dell’Unità di Progetto;

· l’obiettivo da perseguire;

· il termine entro quale gli obiettivi prefissati devono essere raggiunti;

· il responsabile dell’Unità.

6. Inoltre deve essere prevista la dotazione di personale e di mezzi finanziari e strumentali, anche con utilizzazione promiscua con altre strutture, nonché precisati i compiti tra i vari componenti e i raccordi operativi con le strutture di linea e di supporto interessate.

7. Gli apporti professionali necessari a tali unità verranno fornite dalle strutture interessate per tutto il tempo necessario all’attivazione dei progetti e dei programmi che realizzino gli obiettivi dell’amministrazione.

8. Responsabile dell’attività dell’Unità di Progetto è un dirigente dell’Ente, designato con lo stesso atto istitutivo, il quale ha facoltà di proporre al Sindaco la sostituzione dei componenti dell’Unità impossibilità a soddisfare le esigenze della realizzazione del progetto.

Art. 12

Unità di Staff

1. Le Unità di staff sono unità organizzative, definite a livello di unità operative complesse (Servizi), destinate stabilmente all’ottimizzazione e razionalizzazione di processi interni.

2. Le strutture di massimo livello, potranno avvalersi degli staff per rafforzare la propria capacità di gestione in senso evolutivo e innovativo.

3. Qualora le Unità di staff non siano ricomprese in Aree di Coordinamento o in Settori organizzativi, siano essi di supporto o di attività finali, ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo vanno aggiunti compiti relativi a particolari specializzazioni intersettoriali e interdisciplinari o di assistenza agli organi istituzionali per lo svolgimento di attività continuative caratterizzata dal possesso di alta professionalità e specializzazione.

4. Le strutture di staff qualora addette all’esecuzione di compiti di assistenza agli organi istituzionali per le funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, coadiuvano il Nucleo di Valutazione, a cui si rapportano per fornire eventuali specifiche degli indirizzi programmatici espressi dagli organi politici alla struttura amministrativa, e supportano il Nucleo con la predisposizione di informative e report periodici e finali sull’andamento della gestione e sul conseguimento dei risultati programmati da parte delle strutture comunali.

5. Le Unità di staff di cui ai commi precedenti, cioè le strutture di staff poste alle dirette dipendenze o degli organi di direzione politica e/o dell’alta direzione (Direttore Generale) sono gestite e coordinate direttamente dal Direttore Generale a cui per tale scopo sono attribuiti tutti i poteri e le prerogative gestionali definiti dalla normativa vigente e necessari per il governo delle funzioni affidate ai predetti staff.

Art. 13

Uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori

1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, possono essere istituiti Uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, non ricompresi nella struttura organizzativa dell’Ente.

2. L’attività di tali Uffici si espleta attraverso un’azione di supporto agli organi politici per il concreto espletamento delle funzioni di programmazione e di indirizzo dell’azione amministrativa.

3 Inoltre tali Uffici svolgono la loro funzione attraverso un’attività di ricerca e studio da porre a disposizione degli Amm.ri e curano lo studio di particolari problemi con proposizione di ipotesi di lavoro per l'Amm.ne e svolgono attività di consulenza su determinate problematiche di carattere generale non di specifica competenza settoriale.

Art. 14

Organigramma

1. L’organigramma ufficiale del Comune dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile del Servizio Gestione del Personale e trasmesso a tutti i Dirigenti responsabili di Area di Coordinamento e di Settore.

2. L’organigramma dovrà contenere una "mappa generale delle attività svolte" con l’indicazione dei nuclei omogenei di attività, intesi come l’insieme di compiti che vengono assegnati alle singole strutture, e la relativa assegnazione per Settori, Servizi e Uffici.

Art. 15

Posizioni di lavoro, inquadramento e dipendenza gerarchica

1. Ogni dipendente dell’Ente è assegnato ad una posizione di lavoro ed è inquadrato in un profilo professionale nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2. L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione di lavoro nell’organizzazione del Comune, ne tantomeno l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura organizzativa.

3. Con rispetto dei contenuti del profilo il dipendente è assegnato attraverso il rapporto di gerarchia a una posizione di lavoro cui corrispondo specifici compiti e mansioni.

4. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacita professionali del dipendente, la posizione di lavoro assegnata può essere modifica in ogni momento.

5. Ogni dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni sviluppate nell’ambito della posizione di lavoro assegnata.

6. Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l’autorità e la responsabilità di configurare un’organizzazione del lavoro che preveda determinate posizioni, di assegnare il personale alle stesse posizioni, di verificare e valutare le prestazioni. Tutto ciò nell’ambito delle regole del rapporto d’impiego del Contratto di lavoro e nel rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati dall’Ente.

Art. 16

Profili professionali

1. I profili professionali identificano specifiche aree di conoscenze e competenze teorico pratiche, necessarie a svolgere determinati mansioni o compiti. Tali profili sono organicamente composti in un sistema rivolto a coprire complessivamente il fabbisogno di risorse umane dell’Ente combinando la necessaria specializzazione con la risposta all’esigenza di flessibilità di utilizzo del personale.

2. La declaratoria di riferimento dei profili professionali è definita in sede di contratto di lavoro, ma essa non ha valore esaustivo in quanto l’Ente può istituire analogicamente degli altri profili professionali qualora lo ritenga più rispondente alle proprie esigenze.

3. Il sistema dei profili professionali è definito dalla Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale, o in sua assenza dal Segretario Generale, sentita la Conferenza dei Dirigenti e tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia.

4. Il personale dipendente può essere, per comprovate esigenze organizzative poste in relazione con la razionale e migliore utilizzazione della risorsa umana, utilizzato temporaneamente in diverso profilo professionale, purchè le mansioni ricomprese nella classificazione professionale siano equivalenti alle mansioni del profilo posseduto e comunque siano riconducibile al medesimo livello retributivo.

5. Il cambiamento di profilo professionale, nell’ambito della stessa qualifica funzionale, per uno o più operatori, fermo restando il possesso degli specifici requisiti richiesti, è attuabile mediante accertamento della relativa professionalità necessaria combinato, eventualmente, con idonei percorsi di formazione.

Art. 17

Dotazione organica e quadro di assegnazione dell’organico

1. La dotazione organica generale dell’Ente consiste nell’elenco di posti a tempo indeterminato, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuali in vigore.

2. L’Amministrazione cura l’ottimale distribuzione delle risorse umane impiegate attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Il quadro di assegnazione dell’organico è riferito all’organico effettivo, comprendente le posizioni di lavoro a tempo indeterminato effettivamente coperte. Esso costituisce un documento di programmazione e collocazione effettiva del personale, che mette in evidenza la distribuzione delle risorse umane realmente disponibili per ciascun Settore previsto dall’organigramma generale.

4. L’assegnazione del personale alle varie unità organizzative, nei limiti della dotazione organica generale del Comune, avviene annualmente con provvedimento del Sindaco, su indicazione del Direttore Generale sentita la Conferenza dei Dirigenti responsabili di Settore, in attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, e comunque utilizzando criteri di massima flessibilità e ricercando la più ampia mobilità possibile al fine di bilanciare il carico di lavoro riscontrato.

5. L’aggiornamento del quadro di assegnazione dell’organico è curato dal Dirigente Responsabile del Settore del Personale che si avvale dell’Ufficio Personale.

Art. 18

Procedura per la determinazione della dotazione organica e delle sue variazioni

1. La consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, in funzione delle finalità indicate dal comma 1 dell’art. 1 del D.lgs.vo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

3. La dotazione organica complessiva dell’Ente e le sue variazioni sono deliberate, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale, dalla Giunta Comunale.

4. Allo scopo di realizzare quanto sopra indicato, entro l’inizio di ogni anno amministrativo a valere per il triennio successivo, contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo, il Direttore Generale o, in sua mancanza il Segretario Generale, avvalendosi delle valutazioni e delle proposte dei Dirigenti, nonché delle risultanze dei carichi di lavoro e delle risultanze del controllo di gestione, prende in esame l’assetto organizzativo dei Settori, nonché delle unità intermedie e di base e il relativo quadro di assegnazione del personale, e ne valuta l’adeguatezza in ragione dei programmi dell’Amministrazione, delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili, dei principi di corretta gestione e organizzazione.

6. In particolare viene considerato:

a) l’assetto dei Settori, dei Servizi ed Uffici, dei relativi responsabili, nonché la funzionalità ed economicità delle procedure di lavoro poste in essere;

b) la distribuzione degli organici tra i vari Settori;

c) l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane rispetto ai compiti e ai progetti da svolgere.

7. Da tale operazione dovrà discendere la programmazione triennale del fabbisogno del personale, programmazione che dovrà tendere, per quanto possibile, al contenimento della spesa del personale. La programmazione del fabbisogno di dotazione organica dovrà in ogni modo perseguire la ricerca del migliore rendimento, in termini di quantità e qualità dei servizi erogati rispetto alle risorse impiegate, ma non necessariamente dovrà comportare la riduzione del personale.

8. A conclusione di tali esami, il Direttore Generale, o in sua mancanza il Segretario Generale, sentita la conferenza dei Dirigenti, inoltra proposte alla Giunta un relazione alla politica delle assunzioni, alla gestione indiretta e diretta dei servizi, alla mobilità e ridistribuzione del personale.

9. I Dirigenti, con propri atti di organizzazione, danno eventualmente esecuzione al piano di ridistribuzione del personale secondo le direttive impartite, nonché danno esecuzione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale in attuazione delle deliberazione della Giunta di cui sopra.

Art. 19

L’analisi dei carichi di lavoro quale strumento d’indagine per la determinazione della dotazione organica

1. Il carico di lavoro è definito come la quantità di lavoro necessario, in un determinato un contesto operativo e un periodo di riferimento, per lo svolgimento dei compiti che vengono sottoposti a una unità organizzativa in relazione a:

a) esigenze espresse da utenti esterni;

b) esigenze di altre unità organizzative dello stesso Ente;

c) obiettivi di produzione assegnati.

2. L'analisi dei carichi di lavoro costituisce la base per il dimensionamento dell'organico programmatico dell'Ente, a cui comunque possono essere affiancate altre metodologie di indagine e di valutazione del fabbisogno organico ottimale.

3. La quantità dei prodotti (beni, servizi, documenti etc.) realizzati nel triennio dalle strutture, unitamente alla distribuzione delle ore lavorate, in ragione delle attività e dei risultati ottenuti (prodotti), nonché il tempo medio effettivo di realizzazione dell'unità di prodotto, consentono una stima già di per se valida per documentare l'andamento lavorativo dell'Ente e il raggiungimento dei fini istituzionali e degli obiettivi programmati.

4. A tali prima fase di analisi deve comunque essere aggiunta la stima/proiezione del volume di produzione atteso nel breve - medio periodo, desunto in base alle medie storiche ovvero agli andamenti accertati disponibili, integrata dalla valutazione della domanda espressa (giacenze riscontrate) o potenziale (interpretazione del bisogno) rilevate. Questo determina il carico di lavoro del prodotto o servizio, sia quello totale delle strutture e dell’ente anche in ragione ai vari profili professionali da impiegare.

5. I carichi di lavoro dell’unità organizzativa così rilevati, opportunamente e criticamente valutati, soprattutto in relazione ai tempi unitari per prodotto riscontrati, e, nei casi di processi di lavoro standardizzabili, possibilmente comparati con quelli derivanti dalla scomposizione e stima dei singoli atti elementari e dalla loro frequenza nel corso del processo di lavoro, vengono trasformati in previsione di dotazione organica settoriale per posti di varie categorie, mediante divisione per il tempo lavorativo annuo (anno/uomo), opportunamente depurato dell'indice fisiologico medio di assenza dell'Ente, prevedibile. Le frazioni, che risultano, possono essere soggette ad arrotondamento aritmetico, ovvero a recupero e compensazione intersettoriale.

6. La dotazione organica che ne consegue costituisce la necessità di risorsa umana nel medio periodo (triennio), sulla quale dovranno essere effettuate le scelte prioritarie legate alla programmazione degli obiettivi prioritari dell’amministrazione e alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

 

 

TITOLO III

LA RISORSA UMANA

CAPO I

LA DIREZIONE GENERALE

Art. 20

Il Direttore Generale

1. L’attività di direzione, in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, è affidata al Direttore Generale che assume compiti di supporto agli organi politici nel governo delle risorse umane e strumentali mediante adeguata autonomia organizzativa e gestionale.

2. Il Direttore Generale, in quanto preposto al coordinamento dell’apparato organizzativo comunale e ad attuare gli indirizzi e realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, provvede a:

a) individuare le procedure necessarie per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, e i settori organizzativi competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di questi.

b) sovrintendere la gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi da perseguire, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;

d) definire gli interventi necessari a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione;

e) esprimere pareri e proposte all’Amministrazione sull’impostazione del bilancio preventivo e dei piani pluriennali di investimenti;

f) elaborare, con il concorso dei Dirigenti, la proposta di bilancio a budget, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

g) sovrintendere e coordinare l’attività di programmazione operativa la cui gestione è attribuita ai Dirigenti, nonché l’attività dei Responsabili del procedimento;

h) proporre, sentita la Conferenza dei Dirigenti, i processi di mobilità del personale tra aree funzionali diverse;

i) curare l’integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;

j) proporre la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti;

k) assicurare agli organi elettivi, coadiuvato dai Dirigenti, il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione dei programmi e degli indirizzi, ed assumere iniziative per consentirne il conseguimento, garantendo, al contempo, la sfera di autonomia gestionale dei Dirigenti;

l) intrattenere rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;

m) convocare apposite riunioni, e costituire gruppi di lavoro, o diramare direttive, in materia organizzativa, sentiti i Dirigenti interessati;

n) sottoscrivere i contratti individuali per l’instaurazione dei rapporti di lavoro della Dirigenza;

o) espletare i compiti inerenti il funzionamento del Servizio Ispettivo in materia di attività dei dipendenti incompatibili con il proprio rapporto di lavoro;

p) convocare e presiedere la Conferenza dei Dirigenti e coordinare le altre iniziative volte a sviluppare l’interazione organizzativa;

q) definire i criteri sulla dotazione organica dell’Ente;

r) definire le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali, ispirando l’organizzazione ai criteri di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

s) adottare misure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 29/93;

t) fornire direttive ai Dirigenti in materia di orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, comma 1 lett. 2), 17, comma 2, e 60, commi 1 e 2, del D.Lgs. 29/93, dei contratti collettivi, fatto salvo il potere di coordinamento del Sindaco di cui all'art. 36, comma 3, della Legge 142/90;

u) adottare le misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni ai sensi rispettivamente degli artt.2, comma 1 lett. c) e 11, comma 1, D.Lgs.29/93;

v) proporre al Sindaco le misure sanzionatorie a carico dei Dirigenti per responsabilità da mancato risultato;

w) adottare gli atti di competenza dei Dirigenti inadempienti, previa diffida;

x) esprimere parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali;

y) decidere sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti;

z) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dal presente Regolamento.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, le figure dirigenziali dell’Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

4. In caso di inadempimento del Dirigente, nelle materie di competenza, il Direttore Generale, può diffidarlo assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza dell’atto. Decorso inutilmente tale termine il Direttore Generale propone al Sindaco l’emanazione di un provvedimento che affidi a questi la sostituzione del Dirigente inadempiente nelle competenze.

Art. 21

Criteri e modalità di nomina e revoca del Direttore Generale

1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore Generale con propria ordinanza manifesta detta volontà e propone alla Giunta l’approvazione di un avviso di selezione ad evidenza pubblica.

2. L’avviso deve indicare:

a) la durata dell’incarico;

b) la presumibile decorrenza;

c) il corrispettivo proposto;

d) i requisiti richiesti;

e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;

f) eventuali ulteriori notizie utili;

g) la richiesta di presentazione di un curriculum vitae.

3. L’avviso deve essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e se ritenuto utile, anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione, dalla data di pubblicazione al termine ultimo per la presentazione delle domande devono intercorre almeno venti giorni.

4. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica dell’Ente, sulla base degli esiti dell’istruttoria dei curricula presentati.

5. Per essere nominato Direttore Generale occorre essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti una qualificata attività professionale di direzione manageriale tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private, di dimensione comparabile con quella dell’Ente, con esperienza acquisita da almeno cinque anni e comunque non oltre i tre anni precedenti alla stipula del contratto.

6. Non possono essere nominati Direttore Generale:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo, commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del Codice Penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalle leggi vigenti;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

e) chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

f) chi abbia parenti o affini fino al quarto grado che siano Amministratori del Comune;

g) coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti la stipula del contratto.

8. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Parlamentare nazionale e regionale, di Presidente della Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale nel territorio ove è ubicato il Comune, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

9. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale, equivalente a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto con qualifica dirigenziale, può essere integrato con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’Ente.

10. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

11. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

12. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

13. Il Direttore Generale non può in nessun caso assumere la titolarità diretta di strutture dell’Ente, con la sola esclusione della direzione degli uffici e del personale strettamenti necessari all’esercizio delle proprie funzioni e delle Unità di Staff, cioè le strutture di staff poste alle dirette dipendenze o degli organi di direzione politica.

14 In tutti i casi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, che le esercita unitamente alle proprie. Nel qual caso al Segretario Generale spetta un’indennità di direzione "ad personam" nella misura determinata dalla Giunta, salvo diverse disposizioni che potranno intervenire in sede di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge 127/97.

15. In ogni caso, qualora e sino a che non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale, compete al Segretario Generale la sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento dell'attività dei Dirigenti.

16. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale sono disciplinati dal Sindaco all’atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

17. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Segretario Generale espleta le funzioni proprie dello stesso, limitatamente a quelle di sovrintendenza e coordinamento dei Dirigenti.

Art. 22

Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dirigente pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo nazionale dei Segretari comunali articolato in sezioni regionali.

2. Il Sindaco nomina il Segretario Generale che dipende funzionalmente dal capo dell’Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui al comma precedente e con le modalità previste dal Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

3. Il Segretario Generale, in conformità delle attribuzioni di legge esercita funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ai regolamenti. Il Segretario Generale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, e in particolare:

1) svolge attività di consulenza in sede consultiva sotto il profilo della legalità in ordine ad ogni proposta di deliberazione degli organi politici, indicando, se del caso, misure alternative per rendere legittima l’azione amministrativa;

2) può intervenire, sia in fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati a un più efficace raggiungimento del fine pubblico;

3) svolge attività di collaborazione, anche propositiva, nei confronti di tutta l’Amministrazione, affinché l’azione dell’Ente sia conforme ai principi posti dall’ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli Amministratori. Tale azione verrà svolta non soltanto nei confronti degli organi politici – monocratici e collegiali -, ma anche nei confronti degli organi burocratici, quali i Dirigenti;

4) fornisce pareri per le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

5) provvede alla designazione dei membri tecnici delle commissioni per le gare di appalto;

6) presiede le commissioni di gara e di appalto nei casi di utilizzazione della facoltà prevista dall’art. 17, comma 68, lettera c) della legge 127/97;

7) presiede le commissioni di concorso per i concorsi relativi a posti di qualifica di Dirigente, ovvero nei casi di utilizzazione della facoltà prevista dall’art. 17, comma 68, lettera c) della legge 127/97;

8) partecipa alle commissioni di concorso quale esperto in discipline giuridiche, ove queste siano previste dal programma d’esame;

9) sottoscrive, in assenza del Direttore Generale, i contratti individuali per l’instaurazione dei rapporti di lavoro dei Dirigenti e in assenza di questi quelli di tutti i dipendenti dei rispettivi Settori;

10) convoca e presiede, in assenza del Direttore Generale, la Conferenza dei Dirigenti e coordina le altre iniziative volte a sviluppare l’interazione organizzativa;

11) provvede, in assenza del Direttore Generale, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Dirigenti, ai processi di mobilità del personale tra settori funzionali diversi, nel rispetto del PEG assegnato;

12) presiede il Nucleo di valutazione ove non sia previsto il Direttore Generale;

13) esercita le competenze proprie del Direttore Generale qualora sia stato investito di detto ruolo;

14) sovrintende e coordina i Dirigenti, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;

15) sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, limitatamente alla sovrintendenza e coordinamento dei Dirigenti;

16) esprime parere sulla dotazione organica dell’Ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;

17) esprime parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;

18) decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei Dirigenti, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.

4. La nomina del Segretario Generale è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

5. Il Segretario Generale può essere revocato, per violazione dei doveri d’ufficio, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

Art. 23

Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i Dirigenti responsabili di Settore in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei Segretari comunali e provinciali.

2. Il Vice Segretario ha il compito di collaborare con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze sue, nonché, in caso d’assenza od impedimento di questi, sostituirlo nelle funzioni a lui spettanti per legge e necessarie per l’attività degli organi istituzionali e per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di Dirigente responsabile di Settore.

3. La comune partecipazione del Segretario e del Vice Segretario alle funzioni d’assistenza agli organi istituzionali deve essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia dei diversi ruoli, rispetto alle finalità dell’Ente. Essa comprende le attività interstrutture di situazioni, di tematiche, di materie e d’attività e di flussi informativi che richiedono necessariamente la compresenza o la comune attività sia del Segretario che del Vice Segretario.

4. Per assenza o impedimento, sino a 60 giorni, del Segretario Generale, la sostituzione può essere disposta, direttamente dal Sindaco in favore del Vice Segretario. La predetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco, con atto motivato, anche in favore d’altro Segretario Generale.

5. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario Generale, al Vice Segretario compete un compenso pari ad 1/3 dello stipendio tabellare mensile lordo ex art. 39. Legge n. 604/62 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per i periodi eccedenti 60 giorni la sostituzione, anche con il Vice Segretario, è disposta con atto del competente organo dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Art. 24

Polizze assicurative del Direttore Generale, del Segretario Generale

1. Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, a favore del Direttore Generale e del Segretario Generale.

CAPO II

LE FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 25

I Dirigenti responsabili di Area di Coordinamento

1. Il Dirigente responsabile di Area di Coordinamento è un pari livello dei Dirigenti responsabili di Settore (lui stesso è in effetti un responsabile di Settore) e quindi realizza il coordinamento cercando i punti di mediazione tra i Dirigenti responsabili di Settore appartenenti all’Area.

2. Il Dirigente responsabile di Area di Coordinamento gestisce l’interazione con il momento politico (nel senso che gli organi di direzione politica fanno riferimento ai responsabili di Area di Coordinamento per intervenire sulla tecnostruttura).

3. Egli provvede:

· all’impostazione di nuove politiche dell’Ente su problematiche di confine tra i diversi Settori;

· all’identificazione e soluzione dei conflitti tra diversi settori;

· definisce e gestisce i meccanismi operativi di coordinamento come piani di lavoro, progetti intersettoriali, ecc.

· gestisce, se presente, il personale di staff dell’Area di Coordinamento.

4. Gli incarichi di Dirigente responsabile di Area di Coordinamento sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

5. Tali incarichi sono conferiti a Dirigenti responsabili di Settore con ordinanza sindacale motivata, contestualmente alla formulazione del Piano Esecutivo di Gestione ed all’assegnazione del budget relativo al centro di responsabilità ed hanno solitamente la durata dell’esercizio finanziario.

6. Fatte salve le ipotesi di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico stabilite dall’art. 22, 5° comma del CCNL sulla Dirigenza, gli incarichi di Dirigente responsabile di Area di Coordinamento sono revocati, dal Sindaco con propria ordinanza motivata, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta, del Direttore Generale o in caso di comprovata incapacità a garantire l’integrazione e l’interazione dei Settori coordinati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

7. Per il conferimento, la revoca di responsabile di Area Coordinata, il Sindaco si avvale di una istruttoria definita dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario Generale.

Art. 26

I Dirigenti responsabili di Settore

1. I Dirigenti Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano - anche in contraddittorio - con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, per assicurare la correttezza amministrativa e l'efficienza ed efficacia della gestione.

2. Sono quindi ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal presente regolamento:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

4. Ai Dirigenti responsabili di Settore spetta quindi l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati.

5. Le attribuzioni dei Dirigenti responsabili di Settore indicate dall’art. 3, comma 2, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicate nel comma precedente, possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative.

6. I Dirigenti responsabili di Settore possono partecipare in rappresentanza dell’Amministrazione e su delega della stessa a commissioni e comitati operanti in vari ambiti anche inter istituzionali.

7. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti responsabili di Settore individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

8. Nel caso di vacanza del posto di Dirigente responsabile di Settore, e in attesa di copertura del medesimo, le funzioni di competenza sono attribuite per il corrispondente periodo ad uno dei responsabili delle strutture intermedie o di base, se in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per la copertura del posto, appartenente allo stesso Settore ovvero conferite ad interim ad altro Dirigente responsabile di Settore, dal Sindaco, sentito il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale.

9 In caso di assenza temporanea o impedimento del Dirigente responsabile di Settore, qualora il Dirigente stesso non abbia provveduto per la sostituzione ad individuare uno dei responsabili delle strutture intermedie appartenente allo stesso Settore, le funzioni di competenza sono attribuite dal Sindaco, sentito il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale, ad uno dei responsabili delle strutture intermedie o di base appartenente allo stesso Settore. In ogni caso se per qualsiasi motivo non si sia provveduto ad individuare il sostituto del Dirigente con le predette modalità, il funzionario dell’area direttiva responsabile delle strutture intermedie o di base appartenente allo stesso Settore con più anzianità di servizio è automaticamente incaricato di svolgere le funzioni del Dirigente assente sino all’emanazione di una diversa disposizione.

Art. 27

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di personale

1. Al Dirigente di Settore, il quale si avvale del supporto del Settore Gestione del Personale per la predisposizione degli eventuali atti preparatori, in materia di personale compete:

a) l'indizione dei concorsi e delle prove selettive;

b) l'approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

c) l'approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;

d) la responsabilità delle procedure di concorso;

e) la presidenza delle commissioni di concorso;

f) l'assunzione del personale;

g) la stipula dei contratti individuali di lavoro;

h) la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;

i) l'autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario;

j) l'autorizzazione all'effettuazione di missioni;

k) l'autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

l) i provvedimenti di mobilità interna del Settore di competenza;

m) l'attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell'art. 56, D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

n) la contestazione degli addebiti nell'ipotesi di violazione dei doveri di servizio importanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni;

o) la segnalazione all'ufficio competente della violazione di doveri di servizio importanti la comminazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura;

p) la pronuncia di decadenza e di sospensione nei casi previsti dalla legge;

q) la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;

r) la verifica dei carichi di lavoro;

s) la verifica della produttività;

t) l'informazione preventiva e successiva alle rappresentanze sindacali nei casi previsti dalla legge e dal contratto;

u) l'esame congiunto, su loro richiesta, con le rappresentanze sindacali nei casi previsti dal contratto;

v) la consultazione delle rappresentanze sindacali;

w) la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata quale membro della delegazione di parte pubblica;

x) la direzione e il coordinamento del servizio;

y) ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale, previsto dalla normativa vigente.

2. Ai Dirigenti responsabile di Settore compete, inoltre, l’attribuzione del trattamento economico accessorio al personale dipendente, nei termini e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 29/93, del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e del contratto decentrato.

3. Nei casi in cui il Dirigente responsabile di Settore si trovi a dover esprimere la valutazione in merito ad un progetto a cui partecipa in personale del proprio Settore, tale competenza viene assegnata al Direttore Generale o in sua assenza al Segretario Generale.

Art.28

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di appalti

1. In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, al Dirigente responsabile di Settore compete:

a) l'indizione delle gare;

b) l'approvazione dei bandi di gara;

c) la presidenza delle commissioni di gara;

d) la responsabilità delle procedure di gara;

e) l'aggiudicazione delle gare (purché soggetto diverso da chi a presieduto la commissione della medesima gara);

f) la stipulazione dei contratti;

g) l'autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;

h) l'applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell'aggiudicatario;

i) il recesso dal contratto o la sua risoluzione;

j) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto.

Art. 29

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di spese ed entrate

1. In materia di spese ed entrate al Dirigente responsabile di Settore compete:

a) la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione;

b) la negoziazione del budget da assegnarsi con il piano esecutivo di gestione;

c) l'assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiore a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell'ente.

d) la liquidazione delle spese;

e) l'accertamento ed acquisizione delle entrate;

f) ogni altro atto di gestione finanziaria.

2. Al Dirigente responsabile di Settore vengono assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, (PEG) risorse finanziarie, umane e tecnologiche per il raggiungimento dei risultati programmati e del cui utilizzo risponde il responsabile stesso.

3. Nel Piano Esecutivo di Gestione o comunque nell’atto di attribuzione delle risorse ai Dirigenti responsabili di Settore sono anche individuate quelle tra esse gestibili attraverso i singoli servizi strumentali o di supporto.

4. Qualora le risorse attribuite al Dirigente responsabile di Settore siano utilizzate tramite l’espletamento di procedure e tramite la predisposizione degli atti amministrativi da parte di uno o più servizi di strumentali o di supporto le responsabilità di gestione sono così attribuite:

- il Dirigente responsabile di Settore assume la responsabilità della definizione delle proposte di impiego dei mezzi finanziari allo stesso affidati con il bilancio di previsione, il controllo del loro utilizzo dopo il perfezionamento delle procedure di impiego da parte del servizio di supporto e il controllo dei risultati in rapporto ai costi sostenuti;

- il Responsabile del Settore di supporto, attivato dal Responsabile del Settore assegnatario del budget e previa intesa con lo stesso, assume la responsabilità: dell’intera procedura, dell’eventuale prenotazione di impegno di spesa, dell’esperimento delle procedure di gara e di appalto (ordinarie e semplificate), dell’assunzione dell’impegno definitivo, della liquidazione della spesa fino all’ordinazione del pagamento.

Art. 30

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze

1. Al Dirigente responsabile di Settore avente competenza in materia fa capo il rilascio delle concessioni edilizie.

2. Ai Dirigenti responsabili di Settore compete altresì, nell'ambito delle rispettive materie, il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonchè tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei Dirigenti responsabili di Settore qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:

1) essere atti vincolati;

2) essere atti connotati da discrezionalità tecnica;

3) essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli accertamenti e/o le valutazioni presupposto necessario per l'emanazione dell'atto si fondino su criteri, anche di ordine generale, predeterminati:

a) dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge;

b) dai regolamenti comunitari;

c) dai regolamenti comunali;

d) dagli indirizzi generali di governo deliberati dal consiglio comunale su proposta del sindaco all'inizio della legislatura;

e) dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale;

f) dal piano esecutivo di gestione deliberato dalla giunta, sulla base del bilancio approvato dal consiglio;

g) da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco, dai singoli Assessori.

Art. 31

Competenze del Dirigente responsabile di Settore in materia di atti di conoscenza

1. Al Dirigente responsabile di Settore competono:

a) le attestazioni;

b) le certificazioni;

c) le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento amministrativo;

d) le diffide, ivi comprese quelle in materia edilizia;

e) le autenticazioni di copia;

f) le legalizzazioni di firme;

g) ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza.

Art. 32

L'attività propositiva dei Dirigenti responsabili di Settore

1. I Dirigenti responsabili di Settore esplicano anche attività di natura propositiva.

2. Destinatari dell'attività propositiva dei Dirigenti responsabili di Settore sono il Sindaco ed eventualmente l'Assessore di riferimento.

3. L'attività propositiva si distingue in:

a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di programmazione, indirizzo e direttiva;

b) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta;

c) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;

d) proposte per la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti.

4. Il Dirigente responsabile di Settore presenta proposte di deliberazione alla Giunta ed al Consiglio per il tramite del Sindaco qualora esse abbiano carattere obbligatorio.

5. In ogni altro caso destinatario della proposta è solo il Sindaco o l'Assessore di riferimento.

Art. 33

Attività consultiva dei Dirigenti responsabili di Settore

1. L'attività consultiva dei Dirigenti responsabili di Settore si esplica attraverso:

a) l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53, L. 142/90 sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio;

b) l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di Giunta e Consiglio relativamente al solo Responsabile del Servizio finanziario;

c) relazioni, pareri, consulenze in genere.

2. Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.

3. Il parere di regolarità tecnica afferisce:

a) la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;

b) l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonchè l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.

4. Il parere di regolarità contabile riguarda:

a) la legalità della spesa;

b) la regolarità della documentazione;

c) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;

d) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria, ragioneria ed economia aziendale;

e) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;

f) l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall'utenza.

5. I pareri di cui all'art. 53, L. 142/90 devono essere espressi di norma entro tre giorni dalla data della richiesta.

6. In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato.

7. Il termine di cui al comma 5, in caso di necessità ed urgenza, può con espressa e specifica motivazione, essere ridotto dal richiedente a ventiquattro ore.

8. In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso si può prescindere dallo stesso, fatto salvo l'avvio dell'azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente.

Art. 34

Competenza del Dirigente responsabile di Settore in materia di procedimento

1. Il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente responsabile di Settore competente per materia o in altro dipendente.

2. Il Dirigente responsabile di Settore, in quanto responsabile del procedimento:

a) valuta ai fini istruttori:

· le condizioni di ammissibilità;

· i requisiti di legittimità;

· i presupposti;

b) accerta d'ufficio i fatti;

c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;

d) chiede il rilascio di dichiarazioni;

e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

f) può esperire accertamenti tecnici;

g) può disporre ispezioni;

h) ordina esibizioni documentali;

i) acquisisce i pareri;

j) propone l'indizione o, qualora una norma gliene attribuisca espressamente la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14, L. 241/90;

k) cura:

· le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;

· le pubblicazioni;

· le notificazioni;

l) trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in materia.

3. Il Dirigente responsabile di Settore , nel caso ritenga di non dover mantenere a se stesso la titolarità di definiti procedimenti può individuare anche in via generale e preventiva i responsabili del procedimento ripartendo i procedimenti di competenza del Settore tra i singoli responsabili addetti agli uffici ratione materiae o con altri criteri dal medesimo individuati.

Art. 35

Il Dirigente responsabile del procedimento di accesso ai documenti

1. Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 7, D.P.R. 352/92 è identificato nel Dirigente responsabile di Settore competente a formare l'atto o, qualora l'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel Dirigente responsabile di Settore competente a detenerlo.

2. Il Dirigente responsabile di Settore può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente all’interno del Settore a cui è preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 36

Competenza del Dirigente responsabile di Settore in materia di ordinanze

1. Ai Dirigenti di Settore è affidata la competenza ad emettere provvedimenti a carattere dispositivo (ordinanze), concretizzabili in un ordine di fare o non fare, diretto a un soggetto esterno o alla comunità (es. in materia di edilizia e viabilità).

2. Rimane esclusa da tale competenza l’emanazione di ordinanze relative ad interventi d’urgenza adottati dal Sindaco ai sensi dell’art. 117 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112 (es. provvedimenti contingibili ed urgenti in tema di sanità o igiene pubblica), cosi come rimane esclusa la competenza sulle funzioni e i conseguenti atti spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale di governo e che rientrano quindi nella sua competenza istituzionale (es. ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica) che possono essere delegate soltanto ai Presidenti dei consigli di circoscrizione.

3. Le ordinanze emesse dai Dirigenti dei Settori seguono una propria numerazione progressiva diversa da quella delle ordinanze emesse dal Sindaco.

Art. 37

Le determinazioni

1. Gli atti di competenza dei Dirigenti responsabili di Settore assumono la denominazione di determinazioni.

2. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che se soggetto diverso dal Dirigente responsabile di Settore la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.

3. La determinazione è assunta dal Dirigente responsabile di Settore

4. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singolo Settore.

5. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa, una volta adottata, è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di cui al comma 5. La determinazione che non comporta assunzione di impegno di spesa è efficace dalla data di adozione.

7. Conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa il Dirigente responsabile di Settore comunica al terzo interessato (fornitori di merci o prestazioni di servizi, ecc) l’avvenuta formale assunzione dell’impegno di spesa specificando il numero progressivo dell’impegno contabile registrato e l’avvenuto rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria. Con la suddetta comunicazione il Dirigente dispone la formale ordinazione delle prestazioni oggetto dell’impegno e avverte il terzo interessato che la conseguente fatturazione dovrà contenere gli estremi della comunicazione (numero di protocollo e data).

8. Le determinazioni sono soggette a comunicazione al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Generale.

9. Ai soli fini di verificare la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati nell’art. 2, comma 1, del Dlg.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, le determinazioni dei responsabili della gestione sono trasmesse al Nucleo di Valutazione.

10. Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate nell’ambito di ciascun Settore in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il Dirigente responsabile di Settore, e presso il quale restano a disposizione degli Assessori e dei Consiglieri che volessero consultarle.

11. Nella predisposizione delle determinazioni che comportano impegno di spesa, ciascun Dirigente responsabile di Settore intrattiene con il Responsabile del Servizio Finanziario le opportune relazione atte a prevenire vizi del provvedimento sotto il profilo contabile, eventualmente riscontrabili nella fasi successive all’impegno, di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario medesimo.

Art. 38

Il ricorso gerarchico

1. Contro gli atti e ai provvedimenti amministrativi non definitivi adottati dai Dirigenti di Settore è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale, da chi, ritenendosi direttamente e concretamente danneggiato da un tale atto, abbia interesse all’annullamento dello stesso.

CAPO III

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 39

Attribuzione e revoca degli incarichi di Dirigenti responsabili di Settore.

1. Gli incarichi di Dirigente di Settore, previsti per la direzione delle strutture di massima dimensione e per le alte specializzazioni, sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, con provvedimento motivato e con periodicità di norma annuale, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

2. Tali incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale dell’Ente, assunto per concorso a tempo indeterminato o eventualmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 51, comma 5, della legge 142/90.

3. Per particolari specificità, da indicare nell’atto di affidamento, la durata dell’incarico può essere inferiore alla periodicità temporale di cui al primo comma.

4. Fatte salve le ipotesi di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico stabilite dall’art. 22, 5° comma del CCNL sulla Dirigenza, gli incarichi di Dirigente responsabile di Settore sono revocati, dal Sindaco con propria ordinanza motivata, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Per il conferimento, la revoca ed il passaggio ad incarichi di funzioni diverse, il Sindaco si avvale di una istruttoria definita dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario Generale, con la quale, in conformità dei principi previsti dall'art.19 del Dlgs.vo.n.29/1993, vengono valutate la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, le attitudini e le capacità del singolo Dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

6. L’affidamento di tali incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso, ma tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale dimostrata e dalla valutazione dei risultati ottenuti, e in particolare si terrà conto:

a) della natura dei programmi da realizzare;

b) delle caratteristiche di detti programmi;

c) delle attitudini del Dirigente;

d) delle capacità professionali del Dirigente;

e) dei risultati in precedenza conseguiti dal soggetto.

7. Dovrà aversi, altresì, riguardo ad un criterio di rotazione degli incarichi, il quale varrà come principio di massima cui potrà anche derogarsi. Il Dirigente mantiene in ogni caso l’incarico sino al successivo affidamento ad altri.

Art. 40

Incarichi di direzione con contratti di lavoro a tempo determinato

1. I posti di Dirigente responsabile di Settore e quelli di alta specializzazione, anche riferiti ai responsabili delle strutture di staff, possono essere ricoperti tramite contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dal posto da ricoprire.

2. Per i posti di alta specializzazione, anche se non apicali, a prescindere dalla qualifica attribuita si intendono i seguenti:

a) responsabile dei servizi informativi;

b) responsabile dei servizio qualità e controllo di gestione;

c) responsabile del servizio statistica;

d) responsabile del servizio relazioni con il pubblico;

e) responsabile del servizio internazionalizzazione e finalzamenti comunitari;

f) responsabile del servizio lavori di cui al decreto legislativo 494/96;

g) responsabile del servizio sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 626/95

h) responsabile direttore del museo;

i) responsabile dell’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;

j) responsabile del servizio Gabinetto del Sindaco.

3. La decisione di procedere alla stipula del contratto spetta al Sindaco, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, mediante pubblicazione di avviso conoscitivo attraverso le modalità più idonee a garantire la massima diffusione.

4. Alla individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico provvede il Sindaco con propria ordinanza, previa istruttoria, da parte del Direttore Generale, o in sua assenza dal Segretario Generale, dei curricula presentati.

5. L'assunzione a tempo determinato di quanti, già dipendenti dell'Ente, sono stati collocati a riposo, è disposta nel rispetto della normativa in materia prevista dalle disposizioni vigenti.

6. Il contratto di diretto privato deve, in ogni caso, prevedere:

a) la durata, che viene concordata tra le parti che comunque non può comunque superare il mandato del Sindaco;

b) la possibilità del soggetto incaricato di svolgere altre attività di tipo libero professionale e le relative modalità di autorizzazione.

7. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.

8. La cessazione del rapporto di lavoro avviene per scadenza del contratto, o per gli altri motivi previsti dalle clausole di dettaglio dell’apposito disciplinare di contratto.

9. L’incarico può essere rinnovato alla sua scadenza con provvedimento formale del Sindaco.

10. Nel contratto viene previsto l'obbligo per i Dirigenti responsabili di Settore di non accettazione, per un periodo di 2 anni dalla scadenza dello stesso, di posti di lavoro presso soggetti che, sia in forma individuale che societaria, abbiano intrattenuto, in qualsiasi forma, rapporti a contenuto patrimoniale, con il Settore a cui il medesimo è stato preposto durante il periodo di affidamento di funzioni al Dirigente responsabile di Settore.

11. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni..

12. Gli incarichi sono revocati, dal Sindaco con proprio provvedimento, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA DIRIGENZA

Art. 41

Rapporti dei Dirigenti con il Sindaco e la Giunta.

1. I Dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi di governo, dei relativi atti di indirizzo, sia di carattere generale che relativi a singoli settori omogenei, alla definizione dei progetti attuativi e alle direttive degli organi di governo.

2. Tale attività di collaborazione propositiva si svolge, altresì, in relazione a tutti gli atti di competenza degli organi collegiali, per i quali i Dirigenti predispongono i relativi schemi e forniscono i pareri di legge.

3. Gli Organi di governo dell'Ente, in relazione alle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare; impartiscono le direttive a cui i Dirigenti devono attenersi nell'esercizio della propria attività, verificano la rispondenza dei risultati della gestione a tali direttive.

4. L’esercizio da parte dei Dirigenti delle funzioni di proposta, ai sensi del presente regolamento, costituisce criterio prioritario di valutazione del Dirigente in relazione all’incarico conferito, a tutti i fini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive.

5. I Dirigenti sono tenuti a partecipare, su richiesta dei rispettivi Presidenti, alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, per riferire su materie di competenza.

Art. 42

Responsabilità dirigenziale.

1. I Dirigenti, ivi compresi i Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativa - contabile e disciplinare previste dalle leggi vigenti e dalle norme regolamentari.

3. L’operato dei Dirigenti, ai fini della responsabilità dirigenziale per i risultati e gli obiettivi dagli stessi conseguiti, è correlato alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

4. Compete al Dirigente rappresentare, per il tramite del responsabile dell’Area di Coordinamento, al Direttore Generale le proprie valutazioni sull’eventuale insufficienza della dotazione finanziaria, strumentale ed umana proponendo gli adeguamenti del caso, e ciò sia al momento dell’originaria attribuzione degli obiettivi sia qualora l’insufficienza dei mezzi si presenti in un secondo momento.

5. In presenza di tale richiesta, esaminata la fondatezza, il Direttore Generale assumerà i conseguenti atti di competenza, integrando le risorse o ridimensionando gli obiettivi.

Art. 43

Valutazione dei dirigenti

1. L’amministrazione definisce sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti sulla base dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi da perseguire ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, attraverso il nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

2. L’amministrazione determina, in via preventiva, i criteri che informano i sistemi di valutazione, dandone notizia alle rappresentanze sindacali dell’ente, prima della definitiva determinazione.

Art. 44

Retribuzione di posizione dei Dirigenti.

1. A ciascun dirigente viene corrisposto un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. A tal fine l’Amministrazione riconosce un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo in base ad un sistema di graduazione che tenga conto dei criteri di collocazione nella struttura, complessità organizzativa e responsabilità gestionali interne ed esterne.

2. All’inizio di ogni anno finanziario l’Amministrazione definisce la quantificazione del peso di importanza dei criteri elencati nel comma precedente, di ciascun dirigente ed individua i fattori di valutazione che li compongono ai fini della determinazione della retribuzione di posizione.

Art. 45

Retribuzione di risultato dei dirigenti

1. L’Amministrazione può erogare ai dirigenti una componente retributiva di risultato collegata al conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione.

2. La retribuzione di risultato viene determinata in base ai seguenti fattori di valutazione ponderati per le diverse posizioni dirigenziali:

a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni

b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;

c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;

d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;

e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;

f) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

g) qualità dell'apporto personale specifico;

h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

3. Le decisioni inerenti l'attribuzione delle retribuzioni di risultato per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche e comunicate alle OO.SS.

Art. 46

La valutazione periodica dei risultati

1. Sulla base della preliminare individuazione dei criteri da parte dell’Amministrazione, il Nucleo di Valutazione provvede, al termine del periodo annuale di riferimento, e comunque non oltre 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, alla valutazione dei risultati dei Dirigenti.

2. La valutazione dei risultati dell’attività del Dirigente rileva ai fini della retribuzione degli incarichi dirigenziali e delle conseguenti posizioni di funzione e relativi valori economici ai sensi dell’art. 23, 6° comma, del CCNL sulla Dirigenza nonché dell’art. 19 del D.Lgs.vo n. 20/93 richiamata dall’art. 22 del medesimo contratto, oltre che della retribuzione di risultato e del premio per la qualità della prestazione individuale nel contesto dei fattori di valutazione previsti dall’art. 43 del medesimo CCNL al quale rinvia.

3. Ai Dirigenti spetta il compito di fornire gli elementi conoscitivi necessari per l’effettuazione della verifica dei risultati.

4. La valutazione attribuita al Dirigente è inserita nel fascicolo personale dello stesso.

Art. 47

Valutazione negativa dei risultati

1. La eventuale valutazione negativa dei risultati conseguiti dal Dirigente, con la indicazione del mancato conseguimento degli obiettivi assegnati deve essere contestata formalmente dal Nucleo per iscritto al Dirigente interessato entro il medesimo termine di cui al precedente comma.

2. Entro i successivi 10 giorni il Nucleo acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del Dirigente interessato che può far constatare con atto scritto le ragioni del proprio dissenso, anche con l’assistenza di una persona di sua fiducia.

3. Decorso il termine di cui al superiore comma il Nucleo, nei successivi 5 giorni, procede alla definitiva formalizzazione della valutazione negativa del Dirigente e la invia al Sindaco per la conseguente determinazione.

4. In ogni caso la procedura di valutazione deve concludersi con la determinazione che il Sindaco assume alla luce delle risultanze finali del Nucleo, dalle quali potrà discostarsi previa adeguata motivazione.

Art. 48

Effetti conseguenti alla valutazione negativa

1. Nell’ipotesi di eventuale valutazione non positiva del Dirigente il Sindaco provvede alla revoca dell’incarico con conseguente applicazione delle norme espressamente previste dal citato contratto in relazione alla gravità della valutazione in termini negativi, consistenti:

a) nell’affidamento di un diverso incarico la cui posizione sotto il profilo del valore economico sia inferiore;

b) nel collocamento in disponibilità per un periodo superiore ad un anno con conseguente perdita per detto periodo della retribuzione di posizione;

c) nel recesso dell’Amministrazione da rapporto contrattuale con il Dirigente solo in casi di responsabilità particolarmente grave e reiterata.

2. La revoca dell’incarico, esclude, in ogni caso, la possibilità del conferimento di un diverso incarico di pari valore economico.

Art. 49

Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione presso altra pubblica amministrazione

1. Nel caso in cui a un Dirigente dell’Ente venga conferito, con contratto a tempo determinato, da altra pubblica amministrazione un incarico dirigenziale o di alta specializzazione il Dirigente medesimo, a domanda, è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio per il periodo di durata del contratto.

2. Nel periodo di aspettativa concessa l’Amministrazione Comunale potrà provvedere alla copertura del posto resosi disponibile con conferimento dell’incarico di direzione ad altro soggetto, previa stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dal posto da coprire e con le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

3. L’Amministrazione dispone il rientro in sevizio, qualora lo stesso Dirigente ne faccia richiesta, entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato contratto con altra pubblica amministrazione o alla data di disponibilità del posto in organico.

Art. 50

Polizze assicurative dei Dirigenti

1. Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, a favore dei Dirigenti.

 

 

CAPO V

LE FUNZIONI OPERATIVE

Art. 51

Il responsabile delle unità organizzative intermedie e di base (Servizi e Uffici)

1. Ogni unità organizzativa intermedia e di base è affidata a un responsabile, designato mediante determinazione del Dirigente responsabile di Settore interessato, sentito il Direttore Generale o in sua assenza il Segretario Generale, che deve contenere l’indicazione dell’eventuale personale affidato allo stesso in rapporto di dipendenza gerarchica.

2. Il responsabile di unità organizzativa intermedia:

a) viene scelto, di norma, tra il personale inquadrato nella qualifica VIII;

b) è responsabile delle attività affidate alla sua struttura;

c) svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

d) provvede al controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado e difficoltà;

e) provvede alla direzione di una unità organizzativa organica e all’esercizio di funzioni con rilevanza esterna;

f) svolge attività caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali;

g) svolge attività che comporta la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzione impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti nei programmi di lavoro affidatigli;

h) supervisiona e verifica il lavoro del personale operativo, nel rispetto delle regole organizzative, dello sviluppo della qualità delle prestazioni offerte;

i) cura il pronto adeguamento delle condizioni di funzionamento delle unità affidate alle esigenze, che si manifestano nell’interazione con l’utenza, con altri interlocutori e con l’ambiente esterno;

j) provvede all’analisi dei problemi di funzionamento delle unità affidate, all’evoluzione del contesto normativo, ambientale e dell’utenza, in raccordo attivo e propositivo con il responsabile di Settore.

3. Il responsabile delle unità organizzative di base:

a) viene scelto, di norma, tra il personale inquadrato nella qualifica VII;

b) svolge attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistente nell’istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione,

c) provvede all’applicazione di norme e procedure ovvero l’interpretazione delle stesse dei dati elaborati;

d) collabora con il titolare di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) svolge attività di coordinamento di gruppi di lavoro o attività di organizzazione di unità organizzative semplici;

f) la sua iniziativa, nell’ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;

4. Nell’ambito delle competenze affidate alle strutture a cui sono preposti i responsabili di Servizio e di Ufficio:

a) curano la gestione corrente dei nuclei di attività e delle risorse affidati nell'ambito degli obiettivi definiti dall'amministrazione e concordati a livello di Settore, e risponde della validità delle prestazioni ottenute;

b) gestiscono il personale assegnato al Servizio o all’Ufficio, per il quale costituisce il diretto referente gerarchico;

c) assicurano il preciso affidamento dei compiti al personale assegnato, ne curano l’orientamento e lo sviluppo professionale, ed attua le verifiche inerenti le prestazioni svolte ed i risultati ottenuti;

d) rispondono della supervisione e verifica operativa del lavoro del personale assegnato, del rispetto delle regole organizzative e procedurali e dello sviluppo della qualità delle prestazioni offerte dal personale stesso;

e) rispondono del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze che si manifestano nell'interazione con l'utenza e con l'ambiente esterno, nel limite dei fattori sotto il proprio controllo;

f) analizzano i problemi di funzionamento delle attività affidate e l'evoluzione del contesto normativo, ambientale esterno e dell'utenza, rapportandosi in modo attivo e propositivo con il Dirigente responsabile di Settore e partecipando alla programmazione ed eventuale reimpostazione degli interventi.

5. Ad ogni Responsabile di Servizio e di Ufficio, secondo l’ordine delle relative competenze, spetta la gestione operativa del personale dipendente dalla struttura di appartenenza e l’esercizio dei relativi poteri e prerogative previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e contrattuali, rimanendo ferma la funzione del Servizio Personale per quanto attiene l'amministrazione del personale sotto l'aspetto giuridico, economico e previdenziale secondo le previsioni dell’ordinamento del relativo servizio.

6. I responsabili delle strutture organizzative intermedie e di base, cui deve essere garantita l’autonomia necessaria all’espletamento del proprio compito, sono responsabili dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’unità organizzativa cui sono preposti.

7. Il Dirigente responsabile di Settore può attribuire, in caso di necessità oggettiva e con provvedimento motivato, ai responsabili di unità di base compiti e funzioni proprie.

CAPO VI

IL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 52

Il personale

1. Il personale è classificato nella dotazione organica dell’Ente e inserito nelle strutture organizzative secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

2. L’inquadramento nei posti della dotazione organica conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e l’attribuzione del corrispondente livello professionale, ma non conferisce automaticamente l’affidamento di responsabilità di direzione di unità organizzative.

3. Le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite, in generale, dalla qualifica funzionale nella quale lo stesso è classificato, e dal profilo professionale rivestito. Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidatogli e svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile con il metodo di lavoro della struttura in cui opera.

4. Il dipendente deve provvedere a tenere i rapporti necessari per l’esecuzione della propria attività, nei limiti del lavoro ad esso affidato, anche con operatori appartenenti ad altre strutture.

5. E’ responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e dell’utilizzo ottimale delle risorse strumentali di cui si avvale per lo svolgimento della sua attività.

6. Partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione e garantisce, quindi, agli altri operatori, la propria costante collaborazione, presupposto indispensabile per realizzare il miglior livello di produttività nell’esercizio delle funzioni attribuite al Settore alla quale è assegnato.

7. Per il principio di flessibilità e nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento.

8. I contratti individuali di lavoro devono conformarsi a quanto stabilito dai contratti collettivi. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono costituiti e regolati contrattualmente. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi..

Art. 53

Disciplina delle mansioni proprie dei dipendenti e modalità per l’attribuzione temporanea di mansioni superiori

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Fermo restando quanto definito dal comma precedente, il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiori nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini precedenti, solo l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. L’assegnazione alle mansioni superiori è disposta dal Dirigente responsabile del Settore competente con propria determinazione motivata, informate successivamente le organizzazione sindacali dell’Ente, ferma restando in merito la responsabilità disciplinare e patrimoniale del Dirigente responsabile del Settore stesso.

7. Il Dirigente responsabile del Settore, nella predisposizione dell’atto di gestione necessario a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo dovrà altresì avere cura di individuare esattamente le fattispecie ricorrenti, di cui al comma 2 e definire compiutamente le motivazioni sulla necessità di garanzia della funzionalità delle attività in essere che supportano la decisione dell’affidamento delle mansioni superiori ed il criterio utilizzato per l’individuazione del dipendente a cui affidare tali mansioni.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

Art. 54

Formazione ed aggiornamento del personale

1. L’ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.

2. La formazione è lo strumento strategico per mezzo del quale si trasmettono e si adeguano le conoscenze necessarie ai dipendenti per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni loro assegnati e risponde all’esigenza di adeguamento professionale in conseguenza delle evoluzione tecnologiche e delle nuove metodologie gestionali per risultati ed obiettivi.

3. L’Amministrazione istituisce annualmente nel proprio bilancio di previsione apposito stanziamento per l’attività di formazione, aggiornamento e specializzazione dei dipendenti, in misura correlata al programma di formazione.

4. Il Direttore Generale o in sua assenza il Segretario Generale, formula un programma di massima riguardante le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione e di aggiornamento del personale, che individui:

a) - la quota di risorse da destinare annualmente alla formazione, in relazione alle capacità finanziarie dell’Ente;

b) - le professionalità cui indirizzare i progetti di formazione e aggiornamento;

c) - le priorità in relazione ai progetti dell’Ente o alle novità normative che influenzano la gestione dei servizi.

5. L’aggiornamento professionale, relativo alle mansioni svolte e alle funzioni esercitate deve essere previsto con cadenza periodica, auspicabilmente biennale e deve interessare, a rotazione, tutto il personale dipendente.

6. I dipendenti coinvolti in processi di innovazione organizzativa e tecnologica ricevono un’adeguata formazione ai nuovi compiti e mansioni.

7. Di norma, l’attività di formazione e aggiornamento è svolta nelle sedi istituzionali durante l’orario di lavoro, ma può avvenire anche presso istituzioni, pubbliche e private, esterne. Qualora i corsi si svolgano fuori sede competono, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

8. L’Amministrazione cura l’inserimento dei nuovi assunti attivando un processo formativo di integrazione nel contesto organizzativo, anche mediante la rotazione nelle diverse aree di attività dell’Ente durante il primo periodo di lavorativo per un periodo non superiore a trenta giorni.

9. Le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione possono concludersi con misure di accertamento dell’avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità. In tal caso, solo se l’attività di formazione si sia conclusa con l’accertamento ed il superamento di un esame finale, essa costituirà "titolo di servizio".

10. I dipendenti che parteciperanno a corsi di formazione di durata non inferiore ad 80 ore e che ne abbiano acquisito un particolare arricchimento professionale potranno essere adibiti ai nuovi compiti derivanti dal processo di formazione.

Art. 55

Incentivazione del personale alla produttività

1. L’amministrazione costituisce un fondo, nel rispetto delle procedure previste dalle norme del contratto vigente, finalizzato al finanziamento del trattamento economico accessorio e destinato a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente per la realizzazione di progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza anche attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura degli uffici al pubblico e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari.

2. Il sistema di valutazione, in base al quale verrà ripartito il fondo tra i dipendenti, dovrà tenere conto dei caratteri e degli obiettivi delle iniziative, in modo da garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potrà basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia su elementi attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale.

3. All’inizio di ogni periodo di valutazione l’Amministrazione, in sede di contrattazione decentrata fisserà i criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati.

4. Sulla base dei criteri citati nel coma precedente i Dirigenti responsabili dei Settori individueranno i dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva sulla base della loro collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti.

5. I risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29.

Art. 56

Fascicoli personali

1. Per ogni dipendente è tenuto presso il servizio personale un fascicolo personale che deve contenere i documenti che interessano: i provvedimenti relativi alla nomina, i trasferimenti, alla posizione organizzativa rivestita, la carriera effettuata, il trattamento economico in godimento, i servizi a tempo indeterminato eventualmente prestati presso altre pubbliche amministrazioni, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo, le attività di formazione e aggiornamento professionale svolte, gli atti di attribuzione di premi e sanzioni, i risultati ottenuti e delle prestazioni rese nell’ambito di eventuali sistemi di valutazione istituiti nell’Ente, agli incarichi istituzionali ricevuti, le autorizzazioni ottenute per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, nonché tutte informazioni idonee ad accertare la professionalità acquisita ed ogni altra notizia utili ai fini del rapporto di lavoro.

2. Nel caso dei dirigenti, il fascicolo personale deve anche contenere copia delle relazioni, degli atti e dei provvedimenti adottati nei loro confronti, nonché le valutazioni relative ai risultati di gestione conseguiti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PERSONALE

Art. 57

Pari opportunità

1. Nelle nomine dei/delle responsabili delle unità organizzative di massimo livello, il Sindaco rispetta il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

2. Negli organi collegiali, nonché nelle commissioni di concorso, almeno un terzo dei componenti devono essere donne, fermo restando il rispetto dei requisiti e di eventuali vincoli di legge. Tale rapporto, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato del Sindaco.

3. L’Amministrazione assicura le condizioni per la partecipazione delle dipendenti ai corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza negli uffici interessati ai corsi medesimi. A tal fine da ampia informazione sui corsi, strutturandoli secondo modalità e tempi che consentano l’effettiva partecipazione dei/delle dipendenti, e sperimentando, eventualmente, nuove forme di apprendimento e l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 58

Controllo sulla presenza in servizio

1. Il controllo e la rilevazione della presenza in servizio, sia durante l'orario di lavoro ordinario che in quello straordinario, viene effettuato mediante timbratura del cartellino marcatempo da parte dei dipendenti.

2. Detto cartellino ha anche la funzione di tesserino di identificazione personale del dipendente nell'ambito delle strutture dell'Ente e durante l'orario di lavoro.

3. Per le funzioni di cui al precedente comma 2, il tesserino deve essere indossato da ogni dipendente in maniera visibile per l'intera durata dell'orario di servizio, anche durante la permanenza per motivi di servizio presso sedi di lavoro diverse da quella di appartenenza.

4. Nelle sedi di lavoro distaccate, sprovviste di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, ove non è possibile raggiungere i terminali-orologio per la timbratura elettronica è consentito l'uso di appositi registri secondo le modalità di cui al comma successivo.

5. Per particolari prestazioni lavorative connesse all'espletamento di funzioni rese in orari non compresi in quelli ordinari, oppure al di fuori della sede di ufficio, al controllo ed alla rilevazione delle presenze potrà procedersi mediante apposizione della firma su registri o fogli di presenza o altro, con la vidimazione o il successivo visto del responsabile del Servizio interessato.

Art. 59

Servizio di mensa

1. L'Ente, in attuazione della normativa vigente in materia, adegua periodicamente le proprie strutture adottando forme di articolazione dell'orario di lavoro, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utenza e tenendo conto delle esigenze dei singoli servizi.

2. Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste dagli operatori, l’Ente istituisce la mensa di servizio.

3. Per poter usufruire del diritto al servizio mensa o sostitutivo di esso è necessario essere effettivamente in servizio.

4. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.

5. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale impiegato, qualora la mensa sia gestita direttamente dall’Ente.

6. Il Servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.

7. L’Ente deve disporre, a mezzo di buoni pasto, il servizio sostitutivo di mensa nelle forme e con le modalità consentite dalle vigenti norme. In tale ipotesi il dipendente è tenuto a pagare per ogni buono pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo del buono stesso risultante dalla convenzione. E’ vietata ogni forma di monetizzazione.

8. In applicazione dell’art. 3, comma 7°, della legge 662/96 è dovuta, in caso di assenza del servizio mensa, l’erogazione al personale dipendente di una indennità sostitutiva del buono pasto nell’ammontare fissato dalle disposizioni vigenti. Hanno diritto alla citata indennità i dipendenti in servizio presso gli uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni. L’indennità viene corrisposta per le giornate lavorative la cui attività di servizio si protragga anche nel pomeriggio con un rientro, dopo l’effettuazione della pausa, di almeno tre ore.

Art. 60

Conferimento di incarichi retribuiti non ricompresi nei compiti e doveri d’ufficio ai dipendenti dell’Amministrazione

1. Fermo restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall’art. 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente può conferire ai dipendenti incarichi retribuiti, non ricompresi nei compiti e doveri d’ufficio, purchè questi siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre forme normative o siano espressamente disciplinati e autorizzati.

2. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari

d) d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.

3. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore Generale o in sua assenza il Segretario Generale, su proposta del Dirigente responsabile del Settore, con propria determinazione può conferire direttamente incarichi, anche al di fuori delle attività di ufficio, ai dipendenti dell’Amministrazione nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

a) l’incarico non può essere conferito ove esistano appositi uffici comunali specificatamente preposti all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico medesimo, e dotati di figure professionali e di personale sufficiente;

b) l’affidamento dell’incarico deve risultare economicamente conveniente per l’Amministrazione rispetto ai costi di conferimento di un incarico esterno;

c) l’espletamento dell’incarico deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e non deve pregiudicare lo svolgimento delle mansioni proprie di ufficio;

d) l’incarico deve essere di tipo occasionale ed avere oggetto determinato anche in riferimento alla durata della prestazione;

e) l’incarico deve essere strettamente connesso alla specifica preparazione del dipendente;

f) nel conferimento di tali incarichi l’Amministrazione tende alla promozione e valorizzazione delle capacità professionali di tutti i dipendenti in possesso di specifici requisiti professionali.

4. La disciplina di cui al presente articolo può applicarsi anche nel caso di nomina dei membri tecnici nelle commissione di gara, nomina disposta dal Segretario Generale. Il ricorso al personale interno dovrà comunque essere motivato dalla specificità della professionalità posseduta e dovrà rispettare i criteri elencati nel comma 3 del presente articolo con particolare riferimento alla convenzienza economica nella scelta dell’affidamento dell’incarico.

5. Gli incarichi, fatta eccezione per quelli relativi alla nomina di membri di commissioni di concorso e dei membri tecnici delle commissioni di gara, sono regolati da specifici disciplinari con indicati i criteri e le modalità di affidamento.

6. L’Ufficio Gestione del Personale cura la tenuta dell’albo dei dipendenti dell’Amministrazione cui siano stati conferiti gli incarichi, con l’indicazione, per ciascun dipendente, degli incarichi ricevuti e dei compensi percepiti. Nello stesso albo sono annotati ogni tipo di incarico che comporti compenso extracontrattuale. L’albo è liberamente consultabile da chiunque.

7. Entro il 30 giugno di ciascun anno qualora l’amministrazione abbia conferito incarichi retribuiti ai propri dipendenti è tenuta a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti, le ragioni del conferimento, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità l’amministrazione se nell'anno precedente non ha conferito incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiara di non aver conferito incarichi.

Art. 60-bis

Definizione dei criteri a cui la Dirigenza dovrà attenersi nell’attribuzione degli incarichi affidati ai propri dipendenti al di fuori dei compiti istituzionali

1. Ciascun Dirigente non potrà affidare incarichi a quei dipendenti ai quali sono già attribuiti altri incarichi.

2. Il Dirigente dovrà ricercare nell’ambito del personale del proprio Settore od eventualmente dei Settori ove possono regolarmente reperirsi, le professionalità più adatte allo svolgimento dei compiti precipui, anche in considerazione della gestione dei centri di costo attribuiegli, mediante avviso a tutte le profesionalità interessate. Ove tali profesionaltà non possano essere reperite ed in caso di conferimento di incarichi che non necessitano di specifiche competenze professionali all’interno del Settore ed anche in considerazione del divieto di cumuli di incarichi sotto indicato, si procederà ad incaricare dipendenti di altri Settori, mediante avviso nel quale dovranno essere specificate le profesionaltà richieste, l’impegno lavorativo e il corrispettivo. Tra tutte le richieste pervenute il Dirigente, cui fa capo l’attività, ha facoltà di scelta.

3. A ciascun dipendente nel corso dell’anno non può essere attribuito più di un incarico, salvo possibili eccezioni debitamente motivate da comprovate esigenze di funzionalità operativa dei Settori, comunque da rimuoversi con immediatezza.

4. Gli incarichi hanno valenza annuale (o biennale in caso di specifica ed elevata profesionatà) e non possono essere rinnovati fino a quando non si sarà esaurito il ciclo degli aspiranti.

5. Non possono essereassunti incarichi da quei dipendenti che per esigenze di ufficio sono chiamati ad effettuare prestazioni straordinarie rilevanti altre i limiti contrattualmente previsti. Eventuali deroghe dovranno essere debitamente motivate dalle predette esigenze di funzionalità ed operative dei Settori.

6. Tutti gli incarichi debbono essere correlati alle specifiche profesionalità.

7. Qualora gli incarichi conferiti per compiti extra istituzionali vengano espletati in orario di servizio, il dipendente non avrà diritto a gettoni di peresnza ovvero a prestazioni straordinarie.

Art. 61

Conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni

1. Non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la precedente autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la prevista autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il Dirigente responsabile del procedimento, ed il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. Il Divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, ne ai docenti universitari a tempo definito o ad alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

3. Qualora l’Amministrazione intenda conferire un incarico ad un dipendente pubblico deve essere richiesta l’autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza del dipendente. Tale adempimento può, altresì, essere effettuato direttamente dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza del dipendente deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

4. Entro il 30 aprile qualora l’Amministrazione abbia erogano compensi a dipendenti pubblici di altre amministrazioni per incarichi retribuiti è tenuta a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

5. L’amministrazione è tenuta a comunicare, semestralmente, al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 62

Autorizzazioni al personale dipendente dell’Amministrazione per incarichi professionali retribuiti conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da terzi.

1. I dipendenti dell’Ente non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione Comunale. L'Amministrazione può autorizzare i propri dipendenti all’esercizio di incarichi professionali conferiti da altre pubbliche Amministrazioni e da terzi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l’incarico deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro e in modo tale da non arrecare pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione e al rendimento del dipendente;

b) l’incarico deve essere strettamente connesso alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente;

c) l’incarico deve essere esercitato al di fuori delle sedi o degli uffici dell'Amministrazione e senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell’Amministrazione stessa.

2. In caso di inosservanza dell’obbligo di autorizzazione all’esercizio di incarichi retribuiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incrementi del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3. La preventiva autorizzazione viene concessa dalla Giunta Comunale, previo parere del Dirigente responsabile del Settore a presso cui il dipendente presta servizio. Per l’autorizzazione relativa ai Dirigenti responsabile del Settore è necessario il parere espresso dal Sindaco o dall’Assessore di riferimento.

4. Al fine di evitare conflitti di interesse o incompatibilità, sia di diritto che di fatto, il provvedimento di autorizzazione dovrà tenere conto e fare espressa menzione:

a) della specifica professionalità del dipendente;

b) del tipo di attività svolta dal soggetto conferente l’incarico;

c) della natura della prestazione extraistituzionale;

d) dell'impegno e delle modalità di svolgimento delle attività da autorizzare;

e) della verifica delle condizioni di compatibilità soggettiva, circa la non interferenza tra l'attività extraistituzionale e quella ordinaria attinente allo svolgimento dei compiti di istituto, in modo da consentire in ogni caso di dare all'adempimento puntuale dei compiti di istituto una prevalenza assoluta nell'attività del dipendente;

f) della eventuale contemporaneità di svolgimento, in capo allo stesso dipendente, di altre attività extraistituzionali, tali da rendere difficoltosa la puntuale esecuzione dei compiti di istituto in relazione alle attività non istituzionali già autorizzate.

4. Il diniego all’assunzione dell'incarico deve essere motivato nel provvedimento del Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario Generale.

5. L’autorizzazione può essere in ogni tempo sospesa o revocata per sopravvenuti contrasti con i presupposti alla base del provvedimento o per incompatibilità tra l’incarico professionale e gli interessi dell’Amministrazione.

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno se l’amministrazione ha autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti è tenuta a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati autorizzati, le ragioni dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver autorizzato incarichi.

Art. 63

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

1. Il personale dipendente appartenente alle varie qualifiche della dotazione organica, con esclusione della qualifica dirigenziale e del personale appartenente al corpo della Polizia Municipale, può chiedere, in qualsiasi momento, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

2. Qualora la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, resta disciplinata dalle norme contrattuali in materia in quanto non espressamente abrogate e solo nelle parti non incompatibili con le vigenti disposizioni di legge.

3. Nel caso di passaggio a tempo parziale richiesto per svolgere una seconda attività lavorativa, subordinata o autonoma, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno. In tal caso, è consentito, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa Amministrazione.

4. Qualora la domanda di trasformazione sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, il dipendente deve indicare nella domanda l’attività di lavoro, che intende svolgere. In tal caso possono quindi accedere al part time anche le qualifiche più elevate relative a profili che comportano l’esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l’obbligo della resa del conto giudiziale.

5. Nel caso di cui al comma precedente la trasformazione avviene automaticamente, fatte salve le ipotesi di motivato "diniego" o di "differimento" da parte dell’Ente della trasformazione del rapporto, entro 60 giorni dalla domanda del dipendente, in quanto in mancanza di risposta da parte dell’Amministrazione viene a determinarsi il meccanismo del silenzio assenso. L’Amministrazione deve valutare, entro il termine suddetto, se sussista conflitto di interessi con l’attività di servizio svolta dal dipendente.

6. L’eventuale differimento della trasformazione automatica del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica, è giustificato solo nei casi di grave pregiudizio della funzionalità del servizio. Comunque, il provvedimento motivato di differimento deve essere comunicato all’interessato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla domanda.

7. La sospensione del termine dei sessanta giorni è possibile solo se la richiesta dell’interessato è carente di elementi essenziali per la valutazione. Il termine riprende dalla data di deposito degli elementi richiesti. Non è perciò sufficiente a sospendere il termine una semplice comunicazione interlocutoria dell’Amministrazione.

8. L’Amministrazione può legittimamente rifiutare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo qualora ravvisi nell’attività di lavoro, sia subordinato che autonomo, che il dipendente intende svolgere un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal medesimo.

9. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica. Tale limite percentuale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.

10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di dotazione organica corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che comunque non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

11. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale spettante al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di pari anzianità.

12. Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'Amministrazione, per il potenziamento dei propri servizi anche nelle ore pomeridiane:

· con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

· con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

13. In presenza di richieste di modalità di svolgimento dell’orario di lavoro tali da arrecare disfunzioni gravi al funzionamento di alcuni servizi, disfunzioni non risolvibili durante la fase di differimento (che può essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), l’Amministrazione può respingere la proposta di articolazione dell’orario avanzata dal dipendente. In tal caso sarà cura dell’Amministrazione far presente le particolari esigenze che si frappongono all'accettazione del regime orario proposto dal dipendente nonostante gli adeguati accorgimenti organizzativi intrapresi.

14. Sarà comunque cura dell’Amministrazione adottare comportamenti tali da non vanificare il diritto del dipendente con controproposte che rendano non più utile e rispondente alle necessità personali il ricorso al part-time. A tal fine sarà opportuno comunicare preventivamente la casistica che può dal luogo all’adattamento del regime orario, fermo restando che la quantità della prestazione, cioè delle scelta della percentuale di riduzione della stessa rispetto all’orario ordinario proviene dal dipendente, essendo un elemento essenziale dell’opzione, da cui derivano precise conseguenze quali quella di poter svolgere una seconda attività lavorativa.

15. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

16. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre i dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

17. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno il diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dal contratto collettivo di lavoro. La nuova trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene peri posti non più disponibili in posizione soprannumeraria, riassorbibile con le successive vacanze.

18. La formalizzazione della trasformazione del rapporto deve avvenire tramite atto scritto. La formalizzazione ha lo scopo di garantire certezza dei contenuti del nuovo contratto individuale di lavoro che deve essere sottoscritto tra le parti.

19. L’adempimento della formalizzazione scritta costituisce un adempimento che non può in nessuna caso ritardare la trasformazione. L’atto scritto con le nuove modalità orarie di svolgimento della prestazione sarà adottato prima del sessantunesimo giorno, oppure successivamente, sempre con effetto da tale data.

20. In caso di più domande da parte dei dipendenti e di un numero limitato di disponibilità ai fini della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto dei titoli di precedenza indicati al comma 64 dell’art. 1 della legge 662/96, nonché di quelli elencati nell’art.7 del DPCM 117/89.

Art. 64

Disciplina delle altre attività compatibili con il rapporto a tempo parziale

1. Nel caso di passaggio a tempo parziale richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma, l’Amministrazione deve accertare preliminarmente se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria del dipendente, e se concretizzano occasioni di conflitto d’interesse.

2. Le occasioni di conflitto di interesse devono essere valutate non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche in seguito. Il conflitto è riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell’orario, sia successivamente.

3. Il dipendente a cui è stato concessa la trasformazione del rapporto di lavoro deve comunque comunicare entro 15 giorni all’Ente l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa.

4. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro 30 giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, possono esercitare attività libero-professionali ed iscriversi agli albi professionali, non essendo applicabili a tali dipendenti le precedenti disposizioni che vietavano la relativa iscrizione.

6. L’iscrizione del personale a tempo parziale negli albi professionali da titolo all’esercizio della corrispondente attività professionale, alle seguenti condizioni:

· che questa venga espletata fuori dell’ambito territoriale del comune;

· che questa non interferisca ne direttamente ne indirettamente con l’attività oggetto del rapporto di lavoro;

· che questa non implichi direttamente o indirettamente conflitto d’interessi;

· che questa non comporti l’assunzione di patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica Amministrazione.

7. Le altre Amministrazioni pubbliche non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti dell’Amministrazione che eserciti, in quanto a tempo parziale, una libera professione, salvo che nei seguenti casi:

· quando l’appartenenza ad una pubblica Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell’incarico;

· quando l’altra Amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta per l’affidamento di incarichi professionali.

8. I dipendenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo parziale possono prestare attività lavorativa, anche subordinata, con altro Ente locale previa autorizzazione. Così come le collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre Amministrazioni richiedono anch’esse la preventiva autorizzazione, che dovrà valutare quindi per entrambe la non interferenza con l’attività ordinaria di quella ulteriore.

9. La procedura di autorizzazione per l’espletamento di altre attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale è attuata con le stesse modalità previste dall’art. 52 del presente Regolamento.

10. Va comunque evitato ogni appesantimento della procedura di autorizzazione che possa condizionare quelle situazioni in cui l’attività da svolgere non è programmabile dal dipendente interessato con un congruo anticipo.

11. Pertanto, quando le attività da autorizzare sono relative a situazioni non programmabili, riguardanti, per esempio, articoli su quotidiani o riviste, si può rilasciare la relativa autorizzazione non necessariamente per singoli atti ma sulla base di una richiesta di breve-medio periodo, sia pure previsionale. Il dipendente è comunque tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di svolgimento delle attività ulteriori.

12. Non sono soggette ad autorizzazione tutte le attività che non comportano incarichi retribuiti o per i quali il dipendente riceve compensi inerenti le attività indicate al 2 comma dell’art.60 del presente regolamento.

Art. 65

Istituzione e modalità di funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità

1. Per assicurare la corretta applicazione della disciplina delle incompatibilità derivanti dalla nuova normativa, è istituito, con provvedimento del Sindaco un Servizio Ispettivo, con sede presso il Settore Personale.

2. Del funzionamento del Servizio Ispettivo è incaricato il Segretario Generale.

3. Tale Servizio ha il compito di effettuare verifiche a campione sui dipendenti dell’Ente, finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni a part-time e di osservanza del divieto di svolgere altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’Ente e l’autorizzazione sia stata concessa.

5. A fine di garantire il funzionamento del Servizio Ispettivo il Corpo di Polizia Municipale presta la propria attività per compiti inerenti il servizio stesso, effettuando ogni opportuna verifica solo sulla base di specifica richiesta del Servizio Ispettivo stesso nell’assoluto rispetto delle direttive impartite.

6. L’operatività del Servizio ispettivo dovrà assicurare l’applicazione del dettato normativo e far emergere le situazioni non conformi. Tale Servizio dovrà curare la determinazione del campione da sottoporre a verifica, e darne comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica specificando le attività prodotte.

7. La determinazione del campione potrà tener conto principalmente dei seguenti elementi e/o circostanze (oppure di altre ritenute più rispondenti alla specificità dell’azione da intraprendere):

1) la prestazione di lavoro basata su turni, che possono favorire lo svolgimento di altre attività;

2) mansioni connotate da spiccata professionalità o da elevato grado di specializzazione o dal possesso di particolari attitudini e conoscenze;

3) titolarità di specifiche abilitazioni professionali.

8. Una volta deciso il campione saranno estratti, secondo metodi casuali, un certo numero di nomi tra le categorie individuate nello spesso campione.

9. Se il Servizio ispettivo individua situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento di natura diversa ne informa il Dipartimento della funzione pubblica perché attivi la Guardia di Finanza.

Art. 66

Applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali aperti al pubblico

1. All’attuazione della normativa, introdotta dalla legge 11/11/1975 n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico l’Ente provvede in conformità alle direttive vigenti in materia.

2. A tal fine i Dirigenti responsabili di Settore o di Servizio individuano presso ciascun ufficio uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione delle infrazioni, di verbalizzarle e di presentare rapporto alla Prefettura, tramite il Comando dei Vigili Urbani, per la ricognizione del relativo procedimento sanzionatorio.

3. Il Comando dei Vigili Urbani, in collaborazione con i Dirigenti ed i responsabili dei Servizi, provvede:

a) alla individuazione presso gli stabili, sedi di uffici comunali, dei locali aperti al pubblico ai quali è consentito l’accesso indifferenziato alla generalità degli amministrati, compresi corridoi e scale.

b) alla delimitazione delle aree soggette al divieto di fumo, che dovranno essere segnalate da apposti cartelli recanti l’indicazione del divieto stesso, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare le infrazioni.

c) alla comunicazione entro il 10 gennaio di ogni anno dei dati relativi al numero di infrazioni contestate nel corso dell’anno precedente.

 

TITOLO IV

COLLABORAZIONI A TERMINE

Art. 67

Collaborazioni a termine

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per la copertura dei posti di Dirigente responsabile di Settore di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato, l’Ente può ricorrere a collaborazioni esterne:

a) con istituti, enti, società, professionisti ed esperti, mediante convenzione a termine;

b) con dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

c) con collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori.

Art. 68

Collaborazioni esterne con istituti, enti, società, professionisti, esperti.

1. Alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dal comma 7 dell’art. 51 della legge 142/90, e successive modificazioni, nonché dallo Statuto comunale, si può ricorrere quando sia necessario acquisire conoscenze, esperienze ed apporti utili al Comune, che eccedano le normali attribuzioni del personale dipendente, ovvero che si rendano indispensabili per favorire la riorganizzazione della struttura comunale o la formazione del personale dipendente, nonché qualora sia indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie non fronteggiabili con il ricorso alle normali procedure concorsuali.

2. Il relativo incarico è conferito con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, ad Istituti, Enti, Società, Professionisti ed Esperti. Nella stessa deliberazione di conferimento viene dato mandato al Dirigente responsabile del Settore competente per materia di effettuare, tramite propria determinazione, il necessario impegno di spesa.

3. Le collaborazioni vanno definite nell'oggetto e nella durata, che non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, ove speciali circostanze ne impongano la prosecuzione, l'incarico può rinnovarsi solo per comprovati risultati raggiunti.

4. L'incarico, nella forma di convenzione a termine di diritto privato, oltre a determinare preventivamente il luogo della collaborazione, menziona :

a) La specifica e notoria competenza del contraente.

a.1) - Per gli istituti, enti e società si richiede una relazione dettagliata contenente le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative espletate con riferimento all'incarico da conferire, da cui potere desumere il requisito dell'alta professionalità attinente alla materia oggetto dell'incarico.

La presentazione della relazione di cui sopra non è richiesta per gli organismi culturali e scientifici pubblici.

a.2) - Per i professionisti e gli esperti si richiede la presentazione di un curriculum che comprenda, oltre al titolo di studio specifico e l'abilitazione professionale, se richiesta, in particolare le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative, pubbliche e/o private da cui potere desumere il requisito dell'alta professionalità attinente alla materia oggetto dell'incarico.

La presentazione del curriculum non è richiesta per i professori universitari ordinari ed associati.

b) L'ammontare del compenso è commisurato alla durata ed alla qualità della prestazione in relazione alla professionalità richiesta.

c) La subordinazione della liquidazione del saldo alla presentazione nei termini di apposita relazione o di elaborati.

d) La comminatoria di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell'incarico.

5. L’amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

6. Qualora l’incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell’art.58 del D.lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

Art. 69

Contratti di lavoro a tempo determinato

1. Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 51 delle legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, alla instaurazione di rapporti di lavoro con Dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica, si provvede mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Tali contratti hanno durata non superiore al mandato del Sindaco.

3. L’affidamento dell’incarico spetta alla Giunta, con deliberazione motivata, mediante pubblicazione di avviso conoscitivo attraverso le modalità più idonee a garantire adeguata diffusione.

4. Alla individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico provvede il Sindaco, previa istruttoria, da parte del Direttore Generale, o in sua assenza dal Segretario Generale, dei curricula presentati.

5. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.

6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

7. A seguito della stipula da parte di un dipendente del Comune del contratto di cui al presente articolo con altro Ente il rapporto di impiego è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stesso.

8. L’Ente dispone, subordinatamente alla vacanza del posto inorganico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o dalla data di disponibilità del posto in organico.

Art. 70

Collaboratori esterni per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori.

1. E’ facoltà dell’Ente provvedere alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. Detti Uffici sono costituiti da dipendenti dell’Ente già in servizio alla data di costituzione, ovvero, purché l’Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

3. Alla determinazione della dotazione organica di tali Uffici provvede la Giunta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto della peculiarità del settore di intervento rispetto al quale esso dovrà svolgere le funzioni attribuite dalla legge.

4. La decisione di procedere all’assunzione spetta alla Giunta, con deliberazione motivata, mediante pubblicazione di avviso conoscitivo attraverso le modalità più idonee a garantire la massima diffusione.

5. Alla individuazione provvede il Sindaco, previa istruttoria dei curricula presentati da parte del Direttore Generale, o in sua assenza del Segretario Generale.

6. Il contratto è a tempo determinato ed ha la durata comunque non superiore alla scadenza del mandato del Sindaco.

7. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

 

TITOLO V

I MECCANISMI DI INTERAZIONE OPERATIVA

Art. 71

Il processo di programmazione

1. L’Ente indirizza la propria attività al perseguimento di obiettivi e a tal fine le coordina all’interno di un processo di programmazione finalizzato a:

a) definire le strategie, i piani e gli ambiti di intervento;

b) definire i programmi e i progetti di attività annuali, le spese occorrenti per realizzarli e le entrate necessarie per finanziarli;

c) attribuire le responsabilità gestionali sui programmi, sui progetti sulle dotazioni e sul raggiungimento dei risultati.

2. La programmazione ha per oggetto l’Ente nel suo complesso e gli ambiti gestionali di cui si compone il suo assetto organizzativo. Essa è riferita al periodo di programmazione di riferimento della relazione previsionale e programmatica.

Art. 72

Modalità di interazione tra i Dirigenti responsabili delle Aree di Coordinamento e il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale intrattiene con i Dirigenti responsabili delle Aree di Coordinamento rapporti conseguenti all’esercizio delle funzioni di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti ed al coordinamento della loro attività.

2. I Dirigenti responsabile delle Aree di Coordinamento rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore Generale, impegnato ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’organo di Governo secondo le direttive impartite dal Sindaco. I Dirigenti responsabile delle Aree di Coordinamento, quindi, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni loro affidate realizzano le necessarie modalità di interazione con il Direttore Generale, tese al perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’Ente.

4. I rapporti tra i Dirigenti responsabile delle Aree di Coordinamento e il Direttore Generale non risultano regolati da un assetto organizzativo di tipo gerarchico, bensì da un modulo funzionale in cui i Dirigenti responsabile delle Aree di Coordinamento rispondono, nell’esercizio delle funzioni affidate alla figura di vertice dell’organizzazione rappresentata dal Direttore Generale, ed in tale ambito questi svolge, la sua attività di sovrintendenza.

5. In particolare l’esercizio delle funzioni di proposta da parte dei Dirigenti responsabile delle Aree di Coordinamento si espleta anche nei riguardi delle competenze del Direttore Generale. Tale attività propositiva deve concorrere alla formulazione del piano dettagliato degli obiettivi, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del decreto legislativo 77/95, che porta alla proposta, da parte del Direttore Generale, del piano esecutivo di gestione previsto dall’art.14 dello stesso decreto legislativo.

Art. 73

Conferenza permanente dei Dirigenti responsabili di Settore

1. I Dirigenti responsabili di Settore si riuniscono in una conferenza permanente, presieduta dal Direttore Generale, che esercita le attribuzioni assegnatele dal presente regolamento

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni bimestre ed è convocata dal Direttore Generale, con avviso di convocazione diramato almeno cinque giorni prima, o 24 ore in caso di urgenza, con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La Conferenza assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

4. La Conferenza dei Dirigenti responsabili di Settore propone all’Amministrazione la ridefinzione delle strutture di massima dimensione e della loro dotazione organica, nell’ambito della dotazione organica complessiva dell’Ente.

5. Inoltre la Conferenza esprime pareri sul sistema dei profili professionali e sulla mobilità interna del personale.

6. La Conferenza sottopone annualmente all’esame della Giunta un piano di formazione e aggiornamento del personale finalizzato allo sviluppo, in particolare, dei seguenti temi:

a) verifica dell’attuazione dei programmi intersettoriali assegnati;

b) formazione del personale interno, anche finalizzata all’accertamento della professionalità necessaria per il cambiamento di profilo professionale, nell’ambito della stessa qualifica funzionale.

c) proposte sulle semplificazioni procedurali che interessino più articolazioni dell’Ente;

d) intoduzione di eventuali innovazione tecnologiche atte a migliorare l’organizzazione del lavoro;

e) migliore utilizzo del sistema informativo;

f) la comunicazione istituzionale e le relazioni con il pubblico;

g) pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione.

Art. 74

Gli Staff-meeting

1. Lo staff-meeting costituisce un momento di incontro e coordinamento per l’analisi degli interventi e la gestione della consulenza e della programmazione.

2. Compito di questo organismo è quello di supportare professionalmente gli organi deliberativi dell’Ente nelle decisioni, in relazione alle varie proposte dei Dirigenti, dirimere le eventuali controversie a livello scientifico e programmatorio, predisporre circolari per rendere funzionale l’attività degli Uffici e dei Servizi del Comune.

 

TITOLO VI

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 75

Istituzione e composizione del Nucleo di Valutazione

1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs.vo n. 29/1993 il Nucleo di Valutazione che è un organo permanente di controllo di gestione a supporto degli organi di governo dell’Ente, che agisce in piena autonomia e risponde unicamente ai predetti organi.

2. Il Nucleo di Valutazione è composto dai seguenti membri:

a) il Direttore Generale dell’Ente, o in sua assenza il Segretario Generale;

b) due consulenti esterni.

3. Ai membri di cui alla lettera b) del Nucleo di Valutazione si estendono le cause di incompatibilità previste dall’art. 58 del D.lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal comma 56 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Alla nomina dei consulenti esterni provvede a termini di Statuto.

5. Nell’espletamento dei propri compiti il Nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico del contingente di personale previsto in organico nel Servizio Qualità e Controllo di Gestione.

Art. 76

Attribuzione delle funzioni e dei compiti del Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione, è attribuito il controllo economico di gestione afferente la realizzazione degli obiettivi predeterminati, la correttezza ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

2. Inoltre i compiti del Nucleo di Valutazione sono finalizzati al monitoraggio della gestione complessiva dell’Ente ed alla valutazione complessiva dei risultati e dell’operato dei Dirigenti e dei loro uffici.

3. Nell’ambito delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione dovrà interagire con gli organi di governo dell’Ente (sia politici che tecnici) al fine di sviluppare un processo valutativo della gestione che sia il più possibile corretto ed oggettivo. In particolare il Nucleo di valutazione dovrà essere un agente di sviluppo del processo di programmazione e di controllo, dovendo:

a) definire annualmente criteri di valutazione della complessiva gestione amministrativa dell’Ente e con riferimento ai singoli servizi, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, previa determinazione a cadenza periodica, ma comunque almeno annuale, dei parametri di riferimento del controllo;

b) contribuire all’attivazione e perfezionamento del controllo di gestione dell’Ente sia in termini economici (costi e spese) sia in termini di indicatori di attività;

c) fornire indicazioni per la messa a punto di metodologie atte a verificare i trend in atto e utili ad effettuare analisi della produttività.

4. Il Nucleo di valutazione inoltre gestisce i sistemi e i meccanismi di valutazione dei risultati della dirigenza in quanto dovrà:

a) formulare proposte per la valutazione delle posizioni dirigenziali ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali cui e correlato il trattamento economico di posizione previsto dall’art. 39, 2° comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della dirigenza degli Enti Locali;

b) effettuare la valutazione delle attività e dei risultati finali delle strutture gestite dai Dirigenti ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle conseguenti posizione di funzione, sulla base di criteri determinati in via preventiva ai sensi degli artt. 22 e 23 del medesimo contratto nazionale di lavoro.

5. Il Nucleo di valutazione una volta raccolte le informazioni necessarie, procederà alle redazioni delle relazioni di sua competenza e dovrà:

a) definire l’andamento generale della gestione, che può essere desunto dal grado di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti;

b) la valutazione dei singoli Dirigenti, relativamente al raggiungimento degli obiettivi e alle valutazioni dei comportamento organizzativi.

c) analizzare il funzionamento dell’Ente sulla base dei criteri definiti e degli indicatori di attività;

d) redigere la relazione quadrimestrale al Sindaco sull’andamento delle attività dell’Ente;

e) indicare le linee metodologiche dei sistemi di valutazione e delle prestazioni lavorative del personale, nonché definire i percorsi di introduzione e sviluppo di tali sistemi;

f) effettuare monitoraggi e valutazioni inerenti le iniziative intraprese per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e dei risultati finali ottenuti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, predisponendo l’apposito rapporto da trasmettere all’ARAN ai sensi degli art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

g) effettuare monitoraggi dei risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l’impiego del fondo per la qualità della prestazione individuale predisponendo l’apposito rapporto da trasmettere all’ARAN ai sensi degli art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

h) giudicare il comportamento dei valutatori relativamente alla valutazione dei comportamenti organizzativi (posizione, prestazione, ecc.), verificando altresì che le valutazioni non siano state oggetto di distorsioni di alcun genere.

6. Inoltre il Nucleo di Valutazione, quale organismo di controllo interno, verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati nell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 29/93, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

7. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco quale organo di vertice e di direzione politica, cui riferisce con periodici rapporti di gestione, con scadenze quadrimestrale, in ordine alla verifica dei risultati in fase di realizzazione, allo scopo di elaborare e far conoscere ai responsabili dei centri di responsabilità, agli organi burocratici ed a quelli politici, i risultati finanziari ed economici conseguiti nonché gli scostamenti rispetto alle previsioni.

8. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazione agli Uffici dell’Ente.

Art. 77

Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, tranne l’ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di posizione tra i componenti, il Nucleo di valutazione delibera a maggioranza, escluso il caso di cui al comma precedente.

3. Eventuali documenti che riguardino valutazioni del personale dipendente sono da considerarsi soggetti all’accesso (art. 24 legge 241/1990 e art. 8, comma 5, lett. d) del DPR 352/1992) salvo deroghe di legge.

 

TITOLO VII

LA MOBILITA’ DEL PERSONALE

CAPO I

MOBILITA’ INTERNA

Art. 78

Finalità e piano di mobilità.

1. La mobilità interna è finalizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo del personale in relazione a:

a) rafforzamento dei servizi interessati agli obiettivi prioritari indicati nella relazione previsionale e programmatica;

b) eventuali variabili strutturali nell'impiego del personale nei corso dell'anno;

c) avvicendamento periodico, anche per l'acquisizione di più ampie esperienze professionali, mediante, altresì, apposita attività di formazione e di aggiornamento;

d) soddisfacimento di motivate richieste del personale, purché compatibili con il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.

e) migliore utilizzo delle attitudini e capacità professionali, espresse o potenziali, dei dipendenti attraverso la ricollocazione in strutture che presentino caratteristiche ambientali adeguate.

2. La Giunta, su proposta del Direttore Generale, sentiti i Dirigenti prima dell’inizio dell’anno finanziario stabilisce il piano della mobilità, idoneo al soddisfacimento delle esigenze sopraddette, anche mediante assegnazioni alterne a più uffici.

Art. 79

Mobilità interna e requisiti.

1. La mobilità si esercita all'interno della qualifica funzionale posseduta e non può determinare in alcun modo l'assunzione di qualifiche funzionali superiori.

2. La mobilità può comportare il mutamento di profilo professionale, ma senza alcuna deroga ai possesso di titoli di studio e professionali previsti dalla legislazione e dalle norme regolamentari vigenti.

Art. 80

Ambiti della mobilità.

1. La mobilità si realizza nei seguenti ambiti:

a) all'interno del medesimo Settore nella medesima sede lavorativa;

b) all'interno del medesimo Settore in diversa sede lavorativa;

c) fra diversi Settori nel medesimo profilo professionale;

d) anche fra diverse Aree con modifica del profilo professionale.

2. La mobilità relativa ai punti a) e b) è disposta dal Dirigente del Settore interessato.

3. La mobilità relativa ai punto c) è disposta dal Direttore Generale sentiti i Dirigenti interessati.

4. Dei provvedimenti adottati viene data tempestiva comunicazione al Servizio Personale ed alle Organizzazioni sindacali aziendali, secondo le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. La mobilità che comporta variazioni di profilo professionale, è ammessa solo per posti ricompresi tra la terza e la sesta qualifica funzionale, semprechè per lo stesso profilo professionale non sia richiesto dalla legge uno specifico titolo di studio.

6. Per i posti delle rimanenti qualifche funzionali la mobilità è consentita purchè non determini mutamento del profilo professionale ed avvenga nell’ambito della stessa area funzionale.

7. Alla mobilità relativa al punto d) del primo comma, che comporta mutamento del profilo professionale dei dipendente, si provvede mediante selezione, e conseguente graduatoria, fra i dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale nella quale rientrano le esigenze da soddisfare e che abbiano avanzato richiesta secondo quanto previsto dal successivo art. 81.

8. Le graduatorie sono predisposte dal Servizio Gestione del Personale ed approvate con propria determinazione dal Dirigente di Settore nel rispetto dei criteri oggettivi collegati ai titoli culturale professionali e di servizio, formulate in applicazione del presente Regolamento, salvo diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

9. Dei provvedimenti di cui al presente articolo viene data tempestiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 81

Presentazione istanze.

1. I dipendenti interessati alla mobilità di cui al comma 1 lett. d) del precedente articolo, dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una richiesta di inserimento in graduatoria indirizzata al Sindaco insieme alla documentazione comprovante i requisiti soggettivi per l'attribuzione del punteggio complessivo.

Art. 82

Requisiti e criteri di valutazione.

1. Alla mobilità prevista dal comma 1 lett. d) del precedente articolo 78 possono chiedere di partecipare i dipendenti che abbiano come requisito l'inquadramento da almeno 2 anni nella medesima qualifica funzionale all'interno della quale è ascrivibile il profilo destinato alla mobilità interna.

2. La formazione della graduatoria è effettuata secondo il punteggio complessivo risultante dalla somma dei tre punteggi parziali attribuiti nel modo seguente:

A) TITOLI CULTURALI - Saranno attribuiti punti 8 al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno ed attinente al profilo professionale da rivestire; punti 4 per altri titoli superiori non attinenti al profilo professionale da ricoprire

B) TITOLI PROFESSIONALI - Corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, inerenti il profilo professionale, e non inferiori a mesi 2: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 3;

C) ANZIANITA- Di SERVIZIO - Saranno attribuiti punti I per ogni anno dì servizio di ruolo effettivamente prestato nella stessa qualifica funzionale cui la graduatoria si riferisce; per le frazioni di anno il punto è divisibile in dodicesimi; il servizio prestato in qualifiche diverse da quelle rivestite sarà valutato al 50%. Il punteggio massimo da attribuire a tale titolo non può superare 10 punti.

Art. 83

Precedenza o preferenza.

1. A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il dipendente che avrà riportato un punteggio parziale maggiore relativo ai titoli culturali e professionali.

2. A parità ulteriore di punteggio si terrà conto dell'età.

Art. 84

Riorganizzazione o soppressione di un servizio con conseguente riduzione di personale.

1. Qualora si renda necessaria la riorganizzazione, la creazione o soppressione di un servizio con conseguente mobilità di personale, l'Amministrazione comunicherà alle organizzazioni sindacali aziendali le unità di personale da sottoporre a mobilità, nonché le relative modalità.

2. A tal fine si potrà tenere conto delle richieste dei dipendenti interessati.

Art. 85

Salvaguardia diritti sindacali.

1. Sono fatti salvi i limiti posti ai trasferimenti dei Dirigenti sindacali previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti nazionali di lavoro.

Art. 86

Norme transitorie.

1. In prima applicazione del presente Regolamento, il Piano di cui al precedente art. 80 sarà reso pubblico entro un mese dalla data di esecutività dell'atto che approva il presente Regolamento e conseguentemente i dipendenti interessati alla mobilità del profilo professionale dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano la richiesta di inserimento in graduatoria con la documentazione comprovante i requisiti soggettivi per l'attribuzione del punteggio complessivo.

2. L'Amministrazione entro il mese successivo dovrà pubblicare le graduatorie distinte per qualifica e per profilo professionale.

CAPO II

MOBILITA’ ESTERNA PER TRASFERIMENTO

Art. 87

Fattispecie

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di mobilità, il Comune ove ritenga di coprire attraverso la mobilità esterna posti vacanti e disponibili, procede annualmente con atto di Giunta alla relativa ricognizione e ne dà avviso mediante bando che viene pubblicato con le modalità previste dalla normativa relativa all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 88

Requisiti del trasferimento

1. La mobilità si esercita dall’esterno con personale a tempo indeterminato proveniente dagli altri Enti del comparto con qualifica funzionale e profilo professionale pari a quello del posto da ricoprire.

2. L’eventuale mutamento di profilo professionale non può avvenire in deroga al possesso del titolo di studio e dei titoli professionali previsti dalla legislazione e/o dalle norme contrattuali e/o regolamenti dell’Ente.

3. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 89

Procedura per il trasferimento

1. In presenza di più domande di trasferimento, si procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo articolo.

2. La graduatoria viene formulata da una Commissione composta:

· dal Direttore Generale, o in sua assenza dal segretario Generale;

· dal Dirigente del Settore del Personale;

· dal responsabile dell’Ufficio Personale che esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Alla formulazione della graduatoria la predetta Commissione provvede entro il termine di giorni trenta dalla data di scadenza del bando.

4. La graduatoria viene approvata con determinazione del Dirigente del Settore del Personale.

5. I vincitori, a pena di decadenza, dovranno produrre il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 90

Criteri per la formazione della graduatoria di trasferimento

1. La formazione della graduatoria per il trasferimento tra Enti in presenza di più domande verrà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

I) ESIGENZE DI FAMIGLIA

a) per ricongiungimento o ravvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento o ravvicinamento ai genitori o a figli punti 24

b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni punti 16

c) per ogni figlio di età superiore a se anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro punti 12

d) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel Comune richiesto, nonché per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia o presso le strutture pubbliche e private, qualora il programma comporti di necessità, il domicilio nella sede della struttura medesima punti 24

II) ANZIANITA’ DI SERVIZIO

· Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato nella sede di provenienza punti 0,10

2. In caso di parità di punteggio ha diritto di precedenza il dipendente con più anni di anzianità di servizio e ad ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 91

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di mobilità, sia interna che esterna, esclusi quelli previsti dall’art. 74 punti a) e b) di cui al presente Regolamento, è possibile il ricorso entro 15 giorni dalla avvenuta notifica, al Sindaco che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

3. La decisione del Sindaco sarà notificata all’interessato entro 10 giorni dall’adozione.

 

TITOLO VIII

I RAPPORTI CON L’AMBIENTE ESTERNO

Art. 92

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. E’ costituito, presso il palazzo comunale nell’ambito dei Settori di Supporto, un ufficio per le relazioni con il pubblico il quale rimarrà aperto al pubblico secondo l’orario stabilito dall’Amministrazione.

2. Compito dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico, sarà quello di attuare uno scambio funzionale di notizie e informazioni con il cittadino e con l’utente, di recepire i reclami, le proposte ed i suggerimenti, in ordine allo svolgimento dei servizi.

3. l’Ufficio per le relazioni con il pubblico dovrà provvedere, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:

· all’informazione all’utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti;

· alla semplificazione dell’accesso a tutti gli uffici comunali fornendo notizie dettagliate sulle modalità di fruizione dei servizi;

· al rilascio immediato, ove possibile, del provvedimento richiesto ed alla ricezione delle istanze per il conseguente inoltro all’ufficio competente;

· alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.

4. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico, d’intesa con gli uffici e servizi del Comune, sentite le libere Associazioni, di cui allo Statuto, presenti sul territorio comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, curerà annualmente campagne sociali, e rilevazioni esterne, tendenti a conoscere il gradimento della popolazione in ordine ai vari servizi, ed ad individuare od indirizzare la domanda degli stessi.

5. Inoltre l’Ufficio per le relazioni con il pubblico curerà, nelle apposite forme e nei previsti termini, l’informazione all’utenza sul bilancio di previsione ed i relativi allegati ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio, dandone un’adeguata pubblicizzazione. Analoghe idonee iniziative saranno intraprese per assicurare la conoscenza dei dati del rendiconto di gestione dell’Ente.

6. In tali rilevazioni l’Ufficio, previa deliberazione della Giunta Comunale, potrà avvalersi anche di strutture esterne di volontariato, associazioni di consumatori o di utenti dei servizi pubblici, o personale specializzato assunto a tempo determinato o Società ed Istituti con esperienze specifiche.

Art. 93

Rapporto alla Giunta Comunale

1. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico, con cadenza trimestrale dopo aver interessato gli uffici competenti, inoltra alla Giunta per l’adozione dei provvedimenti necessari, una relazione propositiva in ordine ai rapporti con la cittadinanza, ai reclami, ai suggerimenti ed alle proposte in ordine all’erogazione dei servizi.

Art. 94

Orario dell’apertura degli sportelli e degli uffici al pubblico

1. Il Sindaco promuove il coordinamento degli orari degli uffici comunali, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessi e generali degli utenti.

2. Il Sindaco, sentiti i Dirigenti e le Organizzazioni Sindacali di categoria, le libere Associazioni presenti sul territorio comunale di cui allo Statuto, stabilirà l’orario di apertura degli uffici comunali al pubblico, anche al fine di armonizzarli con gli orari della città.

3. Di tale atto ne verrà data tempestiva comunicazione alla popolazione.

4. L’orario così stabilito potrà essere modificato dal Sindaco, per emergenti e contingenti necessità del servizio, ampiamente motivate. Tale modifica potrà durare soltanto il tempo del permanere delle condizioni di emergenza o contingenza.

Art. 95

Rilevazione presenza del pubblico nei vari uffici

1. Presso ogni ufficio aperto al pubblico, in un unico giorno per settimana, a scalare iniziando da lunedì, fermo restando le funzioni e le attività dell’ufficio di cui all’art. 92 del presente Regolamento, verrà registrato su di un apposito modulo l’afflusso dei cittadini utenti, il motivo del loro accesso ai vari uffici, il tempo medio di permanenza.

2. Da tale prescrizione saranno esclusi i servizi anagrafe, stato civile, elettorale e leva.

3. Le schede saranno, a cura dei vari uffici, consegnate all’Ufficio Gestione delle Risorse Umane, al termine di ogni giornata di rilevazione, per la relativa elaborazione su supporto informatico.

4. L’Ufficio Gestione delle Risorse Umane, ogni sei mesi, predisporrà una relazione descrittiva e statistica dell’accesso del pubblico, indicando i limiti dell’azione comunale degli uffici al riguardo, le distorsioni riscontrate, i tempi di coda e permanenza del pubblico presso gli uffici stessi, proponendo ai responsabili delle strutture i correttivi organizzativi del caso da adottarsi da parte della Giunta Comunale.

Art. 96

Rivista di informazione sociale

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, curerà la redazione di una rivista di informazione sociale, con la quale l’Amministrazione Comunale, oltre a portare mensilmente a conoscenza della utenza, le iniziative in merito all’erogazione di servizi, nonché quelle relative all’attività programmatoria nelle varie aree di intervento, tenderà ad orientare la domanda di servizio pubblico, in relazione ad una dinamica azione di marketing sociale di cui le rilevazioni degli articoli precedenti costituiscono metodologia non fine a se stessa o a rilievo interno ma strumento di migliore partecipazione del cittadino alla vita dell’Ente.

2. Il Comitato di redazione sarà composto dal Sindaco o suo delegato, dal Direttore Generale, nella sua qualità di presidente del comitato tecnico di programmazione e valutazione operativa, e dall’addetto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

3. Tutti i Dirigenti delle varie aree di intervento sono tenuti a collaborare ed a fornire, sotto la loro responsabilità, le notizie necessarie alla redazione.

Art. 97

Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali

 

1. Per i servizi pubblici essenziali si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. vigente.

2. Circa i servizi che vanno garantiti con continuità, le prestazioni di spettanza del Comune elencate nel C.C.N.L. vigente, debbono essere assicurate solamente se sono normalmente espletate durante i periodi che vengono a coincidere con quello di effettuazione dello sciopero; in caso contrario, tali prestazioni non debbono essere garantite in occasione di sciopero.

3. In merito alle prestazioni individuali ed ai contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, é stabilito che:

a) in sede di accordo decentrato, ai sensi del C.C.N.L. in vigore, vengono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi;

b) L'Amministrazione Comunale, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, individua i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando, 5 giorni prima dalla data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.

Il lavoratore ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

 

c) sono fatti salvi accordi decentrati o altre disposizioni legislative o contrattuali che disciplinino diversamente la materia.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98

Norme transitorie

1. La nuova organizzazione degli uffici e dei servizi, così come definita dal nuovo schema organizzativo della strutura comunale, nonché la distribuzione delle nuove competenze e delle articolazioni delle strutture è effettuata gradualmente, e comunque è posta in essere solo dopo la copertura dei posti dei responsabili dei Settori, Servizi e degli Uffici vacanti. Le modalità di realizzazione e dei suoi tempi di attuazione è attribuita al Direttore Generale, sentiti i Dirigenti e previa presa d’atto della Giunta.

2. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento il conferimento delle posizioni dirigenziali di Responsabili delle Aree di Coordinamento e dei Responsabili dei Settori è attribuito entro un mese dall’esecutività del presente atto. Sino a tale data gli attuali Dirigenti Responsabili dei Settori già previsti nel precedente modello organizzativo rimangono in servizio nei rispettivi posti.

3. I curricula dei Dirigenti in servizio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, sono presentati entro sette giorni dall’adozione dello stesso.

Art. 99

Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente per il personale e alle norme contrattuali di lavoro.

Art. 100

Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia di organizzazione e di personale in contrasto o comunque incompatibili con quelle in esso contenute.

Art. 101

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.