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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA

PROVINCIA DI ROMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli

uffici e dei servizi della Provincia di Roma.

2. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Roma è improntato ai

criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed ai principi di professionalità e

responsabilità.

3. Il presente regolamento definisce, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio

provinciale, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente e

disciplina l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la cui tipologia è definita dalle

disposizioni di cui all’articolo 6, nonchè le modalità di conferimento della titolarità dei

medesimi.

Finalità e criteri generali di organizzazione

1. La disciplina dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Roma, come

definita ai sensi del presente regolamento, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) attuare nuovi modelli organizzativi e gestionali, corrispondenti alle esigenze di attuazione

del programma amministrativo del Presidente della Provincia;

b) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nell’Ente;

c) promuovere e realizzare azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari

dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e

nell’avanzamento professionale e di carriera, favorendo la piena e paritaria espressione di

tutti i tempi di vita.

2. L’organizzazione della struttura della Provincia di Roma è improntata ai seguenti criteri:

a) piena funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) ampia flessibilità, sviluppando una reale e concreta comunicazione interna ed esterna ed

interconnessione, mediante sistemi informativi e statistici, tra le diverse unità organizzative

dell’Ente, ed attuando iniziative a carattere interfunzionale, orientate ad obiettivi specifici,

garantendo la piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale della dirigenza nel

rispetto degli indirizzi politico-programmatici;

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c) garanzia della correttezza, dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività amministrativa,

anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e

l’attribuzione ad un’unica unità organizzativa, per ciascun procedimento, della

responsabilità complessiva dello stesso;

d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza

e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dell’Unione Europea.

Art. 3

Rapporti organizzativi

1. In conformità ai principi generali che ispirano la legislazione di riforma dell’organizzazione

delle amministrazioni pubbliche locali il presente regolamento assume a canone fondamentale

il principio di direzione in sostituzione di quello gerarchico.

2. Tutti i rapporti organizzativi, interorganici ed intersoggettivi, cui è applicabile la disciplina del

presente regolamento, sono regolati esclusivamente attraverso lo strumento della direttiva.

3. La direttiva ha per oggetto l’indicazione dei fini dell’azione amministrativa. Ove la direttiva

indichi anche mezzi per raggiungere i fini, il soggetto destinatario della stessa, nell’ambito

della propria autonomia operativa e gestionale, come definita dalla disciplina del presente

regolamento, può discostarsi dall’utilizzo dei mezzi indicati qualora, motivatamente, assuma

che mezzi diversi risultano più congrui nonché economici ed efficaci per il raggiungimento dei

fini.

Art. 4

Sistema delle Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali costituisce fattore essenziale per una efficiente ed efficace

organizzazione e gestione delle risorse umane della Provincia di Roma.

2. Il sistema delle relazioni sindacali ha carattere permanente e, nel rispetto dei principi di

correttezza e buona fede, è improntato al riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità

dell’Ente e dei Sindacati e persegue l’obiettivo di contemperare l’esigenza di assicurare il

perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività

amministrativa con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, della sicurezza e

della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla crescita

professionale del personale.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei modelli relazionali previsti dalla

contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel tempo vigente.

4. La Provincia di Roma riconosce come interlocutori, nell’ambito del sistema di cui al comma 1,

le associazioni sindacali rappresentative secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e della contrattazione collettiva

nazionale di lavoro.

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TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Attività di indirizzo politico-amministrativo e attività operativa e gestionale

1. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e

successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, agli organi di governo competono:

a) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

b) le funzioni di valutazione e controllo.

2. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso:

a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi ed indirizzi generali dell’attività

amministrativa e della gestione;

b) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle

diverse finalità e la loro ripartizione tra le unità organizzative, attraverso il Piano Esecutivo

di Gestione definito ai sensi del successivo articolo 6;

c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione

di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

3. Sulla base del programma amministrativo del Presidente della Provincia, la Giunta provinciale

elabora e adotta, con deliberazione collegiale, entro trenta giorni dall’adozione del bilancio di

previsione annuale, gli indirizzi generali dell’attività amministrativa e della gestione. Tali

indirizzi generali vengono, poi, tradotti operativamente e maggiormente dettagliati nel corso

dell’anno, a livello di singoli Dipartimenti, in direttive dell’Assessore o degli Assessori di

riferimento.

4. Le funzioni di valutazione e controllo si esplicano in particolare attraverso:

a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e

dell’attività amministrativa;

b) la valutazione della rispondenza dei risultati di cui alla precedente lettera a) agli indirizzi

impartiti ed ai bisogni della comunità provinciale;

c) la valutazione dell’efficienza e dell’economicità della gestione e dell’attività

amministrativa;

d) la valutazione del grado di conformazione della gestione e dell’attività amministrativa ai

principi di professionalità e responsabilità;

e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.

5. Ai fini del presente regolamento le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

di competenza del Consiglio provinciale sono esercitate mediante la formulazione di criteri

generali sull’ordinamento delle unità organizzative dell’Ente.

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6. Il Presidente della Provincia attribuisce gli incarichi dirigenziali ed emana le direttive e gli

indirizzi nelle materie di sua competenza.

7. I dirigenti esercitano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi

poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e,

in particolare, assolvono ai compiti indicati dalle lettere da a) a h) dell’articolo 51, comma 3

della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai dirigenti spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli

che impegnano l’Amministrazione provinciale verso l’esterno.

9. In caso di sussistenza di oggettivi e fondati margini di dubbio circa la riconducibilità di una

materia oggetto dell’attività amministrativa all’ambito della gestione ovvero a quello

dell’indirizzo ai fini della individuazione della competenza ad adottare i relativi atti o

provvedimenti la questione, puntualmente individuata e debitamente istruita dal dirigente

interessato, viene sottoposta al vaglio di apposita commissione costituita dal Segretario

generale, dal Capo dell’Avvocatura e dal Capo di Gabinetto. La commissione ha carattere

permanente ed il supporto all’attività della medesima è fornito dal Gabinetto del Presidente

della Provincia.

10. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei

relativi risultati.

11. Le attribuzioni dei dirigenti indicate nei commi precedenti possono essere derogate

esclusivamente da successiva normativa regolamentare di adeguamento alle disposizioni

legislative di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e

successive modificazioni ed integrazioni.

12. Gli organi di governo dell’Ente non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o

altrimenti adottare provvedimenti od atti di competenza dei dirigenti.

13. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento

che conferiscono ad organi di governo dell’Ente l’esercizio della gestione e l’adozione di atti

o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai

dirigenti.

Art. 6

Processo negoziato di pianificazione della gestione

1. Ai fini della predisposizione ed adozione del Piano Esecutivo di Gestione, ciascun Direttore

dipartimentale, secondo le direttive emanate dall’Assessore o dagli Assessori di riferimento,

nel rispetto della disciplina del presente regolamento ed, in particolare, dell’articolo 5, comma

3, elabora un’ipotesi di programma operativo e gestionale nella quale sono dettagliatamente

indicati i tempi e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessari all’attuazione dei

progetti e al conseguimento degli obiettivi assegnati ai Servizi del Dipartimento. Per la

predisposizione dell’ipotesi di programma operativo e gestionale di cui al precedente periodo,

il Direttore dipartimentale concorda con ciascun dirigente di Servizio una dettagliata proposta

nella quale vengono individuati obiettivi e dotazioni di risorse umane, finanziarie e

strumentali.

2. Nell’ambito del processo negoziato di pianificazione della gestione di cui al presente articolo il

Direttore generale, sentiti i Direttori dipartimentali:

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a) verifica la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali e la fattibilità

amministrativa e finanziaria in termini di risorse disponibili;

b) concorda con i Direttori dipartimentali eventuali proposte migliorative/alternative;

c) traduce le ipotesi di programmi operativi e gestionali nell’ipotesi di Piano Esecutivo di

Gestione e ne verifica la coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione annuale e

la compatibilità con le risorse previste;

3. L’ipotesi di Piano Esecutivo di Gestione viene sottoposta dal Direttore generale alla Giunta

provinciale.

4. La disciplina del presente articolo entra in vigore all’atto dell’approvazione del bilancio di

previsione per l’anno 2000.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7

Assetto organizzativo

1. La struttura della Provincia di Roma si articola in unità organizzative dotate di un diverso

grado di autonomia e complessità, individuate nelle seguenti tipologie:

a) Dipartimenti;

b) Gabinetto del Presidente della Provincia, Avvocatura, Affari Generali e Programmazione

territoriale ed istituzionale urbanistica, che costituiscono unità organizzative equiparate ai

Dipartimenti;

c) Servizi;

d) Unità di progetto, che costituiscono unità organizzative equiparate ai Servizi.

2. La disciplina prevista dal presente regolamento per i Dipartimenti ed i Servizi, nonché per i

relativi preposti si applica, altresì, rispettivamente, al Gabinetto del Presidente della Provincia,

all’Avvocatura, agli Affari Generali ed alle Unità di progetto, nonché ai corrispondenti

preposti, compatibilmente con la configurazione organizzativa di tali unità.

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Art. 8

Potere di organizzazione

1. L’elenco dettagliato di tutte le unità organizzative in cui è articolata la struttura della Provincia

di Roma, nonché delle provviste di competenze e responsabilità afferenti ciascuna unità

organizzativa, è contenuto nell’allegato al presente regolamento.

2. L’elenco di cui al comma precedente e le successive variazioni verificatesi in attuazione della

disciplina del presente articolo, è tenuto e aggiornato semestralmente a cura del Direttore

generale, in collaborazione con i Direttori dipartimentali

3. L’istituzione, la modifica e la soppressione dei Dipartimenti di cui all’articolo 11, nonché

l’assegnazione e la modifica delle rispettive provviste di competenze sono disposte con

deliberazione della Giunta provinciale, su proposta congiunta del Direttore generale e del Capo

di Gabinetto, formulata nel rispetto degli indirizzi del Presidente della Provincia, previa

definizione di apposito piano di riorganizzazione.

4. L’istituzione, la modifica o la soppressione dei Servizi è disposta, con determinazione del

Direttore dipartimentale, per motivate esigenze organizzative risultanti da apposito piano di

riorganizzazione predisposto dal Direttore dipartimentale sentiti il Direttore generale ed i

Dirigenti di Servizio interessati, sulla base di appositi indirizzi che il Presidente della

Provincia formula sentiti l’Assessore o gli Assessori di riferimento. I Direttori dipartimentali,

nell’esercizio del potere di organizzazione di cui al precedente periodo, si attengono,

comunque, ai criteri di cui all’articolo 9, comma 2.

5. Nell’ambito della disciplina del presente regolamento, le determinazioni per l’organizzazione

degli uffici in cui sono articolati i Dipartimenti, i Servizi e le Unità di progetto, nonché le

misure inerenti alla organizzazione del lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro sono

assunte dai dirigenti delle predette unità organizzative, secondo l’ordine delle rispettive

competenze, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto dei modelli di

relazioni sindacali previsti, per ciascun istituto, dalla contrattazione collettiva nazionale di

lavoro nel tempo vigente.

6. L’adeguamento delle provviste di competenze dei Servizi a disposizioni aventi forza di legge

successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche ove comportanti il

conferimento di nuove funzioni alla Provincia di Roma, è disposto con determinazione del

Direttore dipartimentale, d’intesa con il Direttore generale ed il Capo di Gabinetto, sentito il

Segretario provinciale.

7. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 6, ove necessario, il Piano Esecutivo di Gestione viene

adeguato nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 6.

Art. 9

Servizi

1. I Servizi sono le unità organizzative, dotate di autonomia operativa e gestionale, deputate

all’espletamento dell’attività amministrativa e della gestione dell’Ente e raggruppate nei

Dipartimenti.

2. Per poter procedere all’istituzione od alla modifica di un Servizio è necessario che esso:

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a) identifichi una o più funzioni omogenee aggregate in base ai criteri della finalità principale

perseguita e della tipologia di utenza di riferimento;

b) identifichi chiaramente gli obiettivi operativo-gestionali perseguiti, unitamente ai relativi

insiemi di funzioni esercitate;

c) abbia una significativa complessità organizzativa desumibile dall’entità e qualità delle

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

3. A ciascun Servizio è preposto un Dirigente, il quale è responsabile del conseguimento degli

obiettivi assegnati al Servizio e della gestione delle relative risorse, della conformità degli atti

alle leggi, della qualità e della economicità della gestione del Servizio medesimo.

4. Nell'esercizio di tale responsabilità il Dirigente ha autonomia nella gestione delle risorse

umane, finanziarie e strumentali attribuite al Servizio. Ai Dirigenti di Servizio compete, in

particolare:

a) formulare proposte ed esprimere pareri al Direttore dipartimentale ai fini dell’elaborazione,

da parte di quest’ultimo, dell’ipotesi di programma operativo e gestionale di cui all’articolo

6, comma 1, nonché degli atti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);

b) curare l’attuazione dei progetti ad essi assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione,

adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica,

finanziaria ed amministrativa di competenza del proprio Servizio ed esercitando i

conseguenti autonomi poteri di spesa;

c) dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici in cui è articolato il Servizio e dei

responsabili dei procedimenti amministrativi;

d) provvedere all’organizzazione del lavoro, ed alla gestione delle risorse finanziarie e

strumentali assegnate al proprio Servizio;

e) controllare i costi e la liquidazione delle spese relative al Servizio;

f) attribuire i trattamenti economici accessori nel rispetto di quanto stabilito dalla

contrattazione collettiva di lavoro;

g) gestire il personale assegnato esercitando i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto

della disciplina contrattuale collettiva di lavoro;

h) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;

i) provvedere all’adeguamento dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici del

proprio Servizio, nell’ambito delle direttive del Direttore dipartimentale adottate in

conformità agli indirizzi della Giunta Provinciale;

j) assolvere a tutti gli altri compiti loro attribuiti dal presente regolamento o delegati dai

Direttori dipartimentali;

k) svolgere attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli organi collegiali ed

esprimere i pareri previsti dalla legge;

l) individuare i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito del proprio Servizio.

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Art. 10

Unità di progetto

1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori dipartimentali, individua con propria determinazione,

sulla base di appositi indirizzi formulati dal Presidente della Provincia sentita la Giunta

Provinciale, specifiche Unità di progetto, con il compito di curare la gestione di progetti

determinati di particolare complessità, ovvero di garantire una adeguata assistenza tecnico-amministrativa

per la corretta realizzazione dei progetti di competenza dei vari Dipartimenti.

2. I progetti di cui al comma precedente, unitamente all’obiettivo da perseguire, alle risorse da

assegnare ed ai tempi di realizzazione del progetto o dei progetti, sono individuati con la

deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione,

ovvero con successive deliberazioni di variazione dello stesso.

3. Le Unità di progetto operano sotto la direzione del Direttore generale, nel caso di supporto a

più Direzioni dipartimentali, ovvero del Direttore dipartimentale, nel caso di supporto ad un

unico Dipartimento e si caratterizzano per:

a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali;

b) costante interazione con le Direzioni dipartimentali ed i Servizi.

4. Alle Unità di progetto sono preposti dirigenti, secondo la disciplina di cui all’articolo 19.

5. Gli Uffici Speciali Temporanei istituiti ai sensi del previgente regolamento di organizzazione

degli uffici e dei servizi sono soppressi e le relative funzioni sono demandate ai Servizi

competenti. Ciascun Direttore dipartimentale provvede ad assegnare le funzioni ed il personale

degli uffici di cui al presente comma ai Servizi. In deroga a quanto previsto dal precedente

periodo, l’Ufficio Programma istituito con deliberazione del Consiglio provinciale 3. 3. 1996,

n° 122, continua ad espletare la propria attività fino alla scadenza prevista dalla suddetta

deliberazione, sotto la direzione del Direttore generale.

Art. 11

Dipartimenti

1. Il Dipartimento costituisce l’unità organizzativa che presiede ad un’area omogenea di

attività richiedenti unitarietà di organizzazione e coordinamento gestionale, nonché l’unità

organizzativa di direzione dei Servizi in cui è articolato. Presso ciascun Dipartimento è

istituita una Direzione dipartimentale, alla quale sono assegnate idonee risorse umane,

finanziarie e strumentali con deliberazione della Giunta provinciale.

2. A ciascun Dipartimento è preposto un Direttore dipartimentale, al quale compete, in

particolare:

a) l’elaborazione dell’ipotesi di programma operativo e gestionale da sottoporre alla

Giunta provinciale ai fini della predisposizione e adozione del Piano Esecutivo di

Gestione secondo il disposto dell’articolo 6;

b) l’iniziativa per la formulazione di proposte e l’espressione di pareri nelle materie di

competenza degli organi di governo dell’Ente ed in particolare per la predisposizione

di proposte di direttive o di atti di indirizzo;

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c) la verifica di efficacia degli interventi realizzati in termini di soddisfacimento dei

bisogni dell’utenza;

d) il monitoraggio dei tempi di attuazione dei piani, programmi, obiettivi prefissati, con

particolare riferimento a quelli risultanti dal Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi

del Dipartimento;

e) l’individuazione, la modifica o la soppressione dei Servizi secondo le modalità di cui

all’articolo 8 comma 4;

f) l’organizzazione dei Servizi, nonché la direzione ed il coordinamento dell’attività dei

Dirigenti ad essi preposti e, attraverso l’emanazione di specifiche direttive,

l’indicazione delle priorità afferenti gli obiettivi da perseguire;

g) l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione di singoli atti o

procedimenti da parte dei Dirigenti dei Servizi del Dipartimento;

h) l’assegnazione del personale ai Servizi ed alla Direzione dipartimentale, nonché

l’elaborazione delle linee generali sulla organizzazione degli uffici in cui sono

articolati i Servizi e sulla gestione del personale assegnato ai medesimi;

i) la formulazione delle direttive per una uniforme e corretta applicazione degli istituti

disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro;

j) l’assunzione della responsabilità complessiva del conseguimento degli obiettivi

assegnati ai vari Servizi del Dipartimento;

k) la supervisione sull’attività dei Dirigenti di Servizio;

l) l’apposizione di visto preventivo di conformità agli indirizzi dipartimentali sulle

proposte di deliberazione predisposte dai Dirigenti dei Servizi ad esclusione di quelle

concernenti le materie di cui all’articolo 13, comma 4, lettera b) alle quali si applica la

disciplina dell’articolo 13, comma 5;

m) la promozione e la resistenza alle liti ed il potere di conciliare e di transigere;

n) ogni altro compito demandatogli dal presente regolamento.

3. Il Direttore dipartimentale, in caso di assenza o impedimento, incarica, di volta in volta, con

apposito atto un Dirigente di Servizio che lo sostituisca.

Art. 12

Consiglio di Dipartimento

1. E’ istituito il Consiglio di Dipartimento, composto da tutti i Dirigenti dei Servizi del

Dipartimento e presieduto dal Direttore dipartimentale. Al Consiglio di Dipartimento partecipa

il Direttore Generale su richiesta del Direttore dipartimentale.

2. Il Consiglio espleta funzioni consultive ed a tal fine esprime pareri ed elabora proposte su tutte

le questioni inerenti l’organizzazione e la gestione dei Servizi in cui si articola il Dipartimento.

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Art. 13

Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia coadiuva il Presidente nell’esercizio delle

funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Ai fini di una compiuta ed uniforme attuazione degli indirizzi del programma amministrativo

del Presidente della Provincia, le eventuali questioni di interpretazione degli indirizzi

medesimi è portata all’attenzione del Presidente per il tramite del Capo di Gabinetto.

3. Il Capo di Gabinetto assiste il Presidente della Provincia nelle adunanze della Giunta

Provinciale, espletando, altresì, su richiesta del Presidente, funzioni consultive e referenti nelle

medesime adunanze.

4. Il Capo di Gabinetto ha compiti di monitoraggio e, ove necessario, di impulso dell’attività

delle unità organizzative dell’Ente, ferme restando le competenze ad esse assegnate,

relativamente alle seguenti funzioni:

a) attività diretta all’attuazione delle leggi nn. 142/90, 81/93, 59/97, 127/97 e del d.lgs. 29/93

e successive modificazioni ed integrazioni;

b) attività connessa alla revisione e all’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti

dell’Ente, con particolare riferimento alla regolamentazione concernente l’ordinamento

degli uffici e dei servizi;

5. Sulle proposte di deliberazione di approvazione dei regolamenti di cui al comma 4, lettera b),

la cui iniziativa resta attribuita ai dirigenti delle unità organizzative dell’Ente secondo l’ordine

delle rispettive competenze, il Capo di Gabinetto appone visto di conformità agli indirizzi

generali dell’Amministrazione provinciale.

6. Il Capo di Gabinetto assolve, altresì, ad ogni altro compito previsto dal presente regolamento

o demandatogli dal Presidente della Provincia.

Art. 14

Direttore generale

1. Il Direttore generale ha compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla

Giunta provinciale secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia .

2. Il Direttore generale sovraintende all’attività gestionale dell’Ente al fine di garantire il

perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed in particolare:

a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Direttori dipartimentali e ne coordina

l’attività;

b) attiva processi di analisi, basati su indicatori di programmazione operativa e gestionale,

che permettano di monitorare adeguatamente l’andamento della gestione e delle attività

e gli eventuali scostamenti;

c) promuove la semplificazione amministrativa dell’Ente, secondo le direttive del

Presidente della Provincia e d’intesa con i Direttori dipartimentali,

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d) valorizza le risorse umane, promuovendo programmi di formazione e aggiornamento

professionale dei dirigenti;

e) adotta, di concerto con i Direttori dipartimentali, misure organizzative idonee a

consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività

amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;

f) predispone il piano dettagliato degli obiettivi ed elabora la proposta di Piano Esecutivo

di Gestione secondo le modalità dell’articolo 6;

g) partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Consiglio provinciale e della Giunta

provinciale;

h) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento.

3. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia al

Segretario provinciale.

4. Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, il Direttore generale è nominato dal

Presidente della Provincia, al di fuori della dotazione organica, previa deliberazione della

Giunta provinciale e stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato di durata

comunque non superiore a quella del mandato del Presidente della Provincia. La nomina è

effettuata secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati

dal programma amministrativo del Presidente della Provincia, tra persone di particolare e

comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti

pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un

quinquennio in funzioni dirigenziali, che abbiano conseguito una particolare

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione

universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di

lavoro, ovvero che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello stato.

5. Il Direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della

Giunta provinciale.

6. I rapporti tra Direttore generale e Segretario provinciale sono disciplinati dal Presidente

della Provincia all’atto della nomina del primo, fermo restando che il Segretario

provinciale non risponde, nell’esercizio delle proprie funzioni, al Direttore generale.

7. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato contrattualmente con

riferimento alla specifica qualificazione personale e culturale, anche in considerazione

della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche

competenze professionali.

8. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle competenze del Direttore generale, il

medesimo, con propria determinazione, costituisce una struttura di collaborazione formata

da personale dell’Ente e posta alle sue dirette dipendenze.

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Art. 15

Consiglio di Direzione

1. E’ istituito il Consiglio di Direzione al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione

dell’attività dei Dipartimenti e di sviluppare la collaborazione e la reciproca sensibilizzazione

tra i Direttori dipartimentali;

2. Il Consiglio di Direzione è composto dai Direttori dipartimentali ed è presieduto dal Direttore

generale. Ad esso partecipa il Segretario provinciale, su richiesta del Direttore generale.

3. Il Consiglio di Direzione espleta funzione consultiva ed a tal fine svolge i seguenti compiti:

a) supporta l’attività della Giunta provinciale, mediante la formulazione delle proposte e

dei pareri richiesti;

b) supporta l’attività istruttoria di formazione del bilancio di previsione annuale;

c) coordina e verifica l’attuazione dei programmi operativi e dei progetti interdipartimentali;

d) evidenzia problemi di natura generale ed interdipartimentale, mediante l’elaborazione

di proposte di soluzione da sottoporre alla Giunta provinciale;

Art. 16

Segretario provinciale

1. Il Segretario provinciale provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalle

leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, in particolare, svolge opera di consulenza

all’interno dell’amministrazione, in stretto collegamento con il Presidente della Provincia, la

Giunta provinciale ed il Direttore generale al fine di assicurare la correttezza dell’attività

amministrativa dell’ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico ed alla

trasparenza. Il Segretario provinciale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei

confronti degli organi di governo dell’Ente e delle unità organizzative, in ordine alla

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio

provinciale e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione;

c) roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali

nell’interesse dell’Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal

Presidente della Provincia;

e) esercita le funzioni proprie del Direttore generale, ove gli sia stato conferito il relativo

incarico.

2. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Provincia di Roma, il Vice Segretario

provinciale coadiuva il Segretario provinciale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di

vacanza, assenza o impedimenti, nel rispetto delle disposizioni regolanti la materia.

3. Il Segretario provinciale sovrintende ai Servizi "Segreteria della Giunta provinciale" e

"Segreteria del Consiglio provinciale".

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4. Al fine di assicurare la funzionalità del segretariato generale, il Segretario provinciale, con

propria determinazione, costituisce una struttura di collaborazione formata da personale

dell’Ente e posta alle sue dirette dipendenze.

Art. 17

Uffici di Collaborazione alle dirette dipendenze degli Assessori

1. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere costituiti Uffici di Collaborazione,

anche di livello dirigenziale, alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e degli

Assessori al fine di fornire supporto e raccordo con l’Amministrazione per l’esercizio delle

funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono costituiti da dipendenti della Provincia di Roma ovvero da

collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del

mandato del Presidente della Provincia; i rapporti costituiti con i contratti di cui al presente

comma sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia..

3. L’incarico di responsabile degli Uffici di Collaborazione di cui al comma 1, è conferito dal

Presidente della Provincia, su proposta dell’Assessore interessato.

4. L’assegnazione del personale agli uffici di cui al presente articolo è disposta dal Direttore del

Dipartimento risorse umane e qualità dei servizi d’intesa con l’Assessore di riferimento.

Art. 18

Rapporti di lavoro dirigenziali con contratto a tempo determinato e collaborazioni

professionali

1. L’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per dirigenti e

qualifiche di alta specializzazione, nel limite del 5% della dotazione organica della categoria

dirigenziale e nel limite di un ulteriore 5% al di fuori della dotazione organica della stessa

categoria, sulla base di una comprovata qualificazione professionale e del possesso dei

requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile una sola volta, ha una durata non

inferiore a sei mesi e, comunque, non superiore a quella del mandato del Presidente della

Provincia. L’assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta Provinciale, che

stabilisce anche il trattamento economico in modo equivalente a quello attribuito ai dirigenti

della Provincia.

3. Il personale dirigenziale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è

incardinato nell’incarico mediante determinazione del Presidente della Provincia. Ad esso si

applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di

incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. Ai fini del presente articolo, non possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo

determinato dipendenti provinciali cessati dal servizio per qualsiasi causa se non sono

trascorsi almeno tre anni.

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5. Per obiettivi determinati, possono essere stipulati, nella misura indicata dal comma 1, contratti

a tempo determinato di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, con persone

scelte sulla base di curricula. Tali contratti devono essere corredati da un’apposita convenzione

nella quale devono individuarsi:

a) gli obiettivi da conseguirsi;

b) la durata della collaborazione;

c) il corrispettivo della collaborazione professionale;

d) le modalità di espletamento della collaborazione;

e) la possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali della Provincia.

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali di direzione di Dipartimento, di Servizio e di Unità di progetto

sono conferiti o revocati con determinazione del Presidente della Provincia, sentita la Giunta

provinciale e sentiti, altresì, il Direttore generale ai fini del conferimento degli incarichi di

Direttore dipartimentale, ed i competenti Direttori dipartimentali ai fini del conferimento

degli incarichi di Dirigente di Servizio e di Dirigente di Unità di progetto.

2. La determinazione del Presidente della Provincia deve richiamare i seguenti elementi:

a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) risultati conseguiti in precedenza;

c) esperienze amministrative e professionali acquisite;

d) competenza professionale e qualificazione culturale in relazione all’incarico da

ricoprire;

e) capacità di stabilire corretti rapporti con l’utenza, per posizioni organizzative che

comportano relazioni con i cittadini.

3. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente va effettuato applicando, di

norma, il principio della rotazione, secondo criteri di competenza professionale, in relazione

agli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione nonché alle esigenze di attuazione del

programma amministrativo del Presidente della Provincia.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non inferiore al biennio. L’incarico può,

inoltre, avere durata inferiore ai due anni nel caso in cui, per esigenze organizzative, si renda

necessaria l’attribuzione di incarico diverso. A decorrere dall’1.1.2001, fatto salvo quanto

previsto dal precedente periodo e dal successivo comma 5, il conferimento degli incarichi di

cui al presente articolo è effettuato in coincidenza con l’approvazione del bilancio di

previsione.

5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono revocati, nei seguenti casi:

a) inosservanza delle direttive generali di indirizzo degli organi di governo;

b) mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi

assegnati al dirigente dal Piano Esecutivo di Gestione;

c) risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione.

6. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente comporta per il

dirigente interessato la revoca dell’incarico e la destinazione ad altro incarico, anche tra

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quelli di cui al comma 11. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali di indirizzo

degli organi di governo dell’Ente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma

precedente, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal

conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato

per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’Ente può recedere

dal rapporto di lavoro, ai sensi della disciplina civilistica e della contrattazione collettiva.

7. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati previo conforme parere di un

Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con determinazione del Presidente della

Provincia. Il Comitato è presieduto da un magistrato dalla Corte dei Conti, con esperienza

nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Delegazione regionale della Corte

dei Conti; di esso fanno parte un dirigente eletto dai dirigenti della Provincia, con le

modalità stabilite da un regolamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale, ed

un esperto scelto dal Presidente della Provincia tra soggetti con specifica qualificazione ed

esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere

viene reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal

parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L’incarico non è rinnovabile.

8. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo

1997, n. 59, ai fini di cui ai commi 5, 6 e 7 la valutazione dei risultati negativi viene

effettuata nelle forme previste dall’articolo 20, comma 4.

9. Al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali ed al passaggio di incarichi

dirigenziali diversi non si applica l’articolo 2103, comma 1 del codice civile in relazione alla

equivalenza delle mansioni.

10. Gli incarichi di Direttore dipartimentale possono essere confermati, modificati o rinnovati

entro novanta giorni dall’insediamento della Giunta provinciale. Decorso tale termine, gli

incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

11. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, richiede lo svolgimento di

funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti cui non sia conferito l’incarico

di direzione di Unità organizzative.

12. La graduazione del valore economico degli incarichi dirigenziali di posizione (Dipartimento,

Servizio, Unità di progetto) tiene conto, anche disgiuntamente, dei seguenti parametri di

riferimento:

a) dimensioni e articolazione della struttura;

b) entità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c) complessità delle procedure amministrative e della normativa di riferimento;

d) rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali dell’Ente,

risultanti dal programma amministrativo del Presidente della Provincia.

13. La graduazione del valore economico degli incarichi dirigenziali di posizione è determinata

con deliberazione della Giunta provinciale. Tale sistema di graduazione, tenuto conto di

quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel tempo vigente, è altresì

aggiornato con le procedure di cui al precedente periodo, ove siano introdotte modifiche

rilevanti rispetto ai compiti, alla loro complessità, al grado di autonomia e responsabilità e

alle risorse assegnate alle singole unità organizzative, anche in conseguenza delle periodiche

determinazioni dei Direttori dipartimentali e dei Dirigenti di Servizio sull’assetto

organizzativo interno secondo la disciplina degli articoli 9 e 11.

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Art. 20

Valutazione dei Dirigenti

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale, nella loro attività di verifica e controllo

della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi

impartiti, si avvalgono del Nucleo di Valutazione. Il supporto necessario all’espletamento

dell’attività del Nucleo di Valutazione è fornito dal Gabinetto del Presidente della Provincia.

2. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni all’Amministrazione provinciale ed

esperti in materia di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati

dal Presidente della Provincia. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato

del Presidente della Provincia;

3. L’attività del Nucleo di Valutazione si svolge in modo programmato, nell’ambito di un piano

annuale, proposto dal Nucleo stesso ed approvato dal Presidente della Provincia, sentita la

Giunta provinciale; il piano specifica i parametri di riferimento del controllo e le aree di

attività in cui svolgere eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando obiettivi

e modalità di attuazione delle stesse.

4. Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:

a) verifica lo stato d’attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati

dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dal piano esecutivo di gestione in

coerenza con gli indirizzi di governo;

b) verifica l’imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standards di efficienza, di

efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, così come indicati nel piano di cui al

comma precedente, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei

procedimenti;

c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed

economicità delle gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti

economici accessori attribuiti sulla base della disciplina contrattuale, secondo quanto

previsto dal piano di cui al comma 3;

d) effettua, di concerto con l’Ufficio Controllo di Gestione la rilevazione annuale del numero

complessivo dei procedimenti amministrativi che nell’anno in considerazione non si sono

conclusi entro i termini stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione vigente nel tempo.

5. Il Nucleo di Valutazione riferisce almeno semestralmente al Presidente della provincia ed al

Direttore generale sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli riscontrati

nell’esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità

eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato

raggiungimento dei risultati e degli obiettivi, le opportune misure.

6. Tutti i membri del Nucleo di Valutazione sono tenuti, con impegno scritto, ad osservare le

seguenti norme ("codice etico"):

a) l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza

puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa,

decisionale ed operativa della struttura stessa;

b) i risultati, le raccomandazioni di intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta non

possono essere indirizzate direttamente alle strutture interessate, ma esclusivamente al

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Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale e per conoscenza al Direttore

generale;

c) non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;

d) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia

interno che esterno all’Ente su qualunque informazione o considerazione risultante

dall’attività svolta.

7. Il sistema di valutazione dei Dirigenti, tenuto aggiornato in coerenza con la disciplina del

contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede un’illustrazione agli interessati dei criteri in

sede preventiva e la facoltà di controdeduzioni, anche in contraddittorio, sulla valutazione

espressa.

8. Le valutazioni annuali dei Dirigenti vengono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e

di esse si tiene conto al fine dell’assegnazione o del rinnovo degli incarichi dirigenziali.

9. A ciascun componente del Nucleo di Valutazione, per l’espletamento delle attività di cui al

presente articolo spetta un’indennità di funzione determinata con deliberazione della Giunta

provinciale.

Art. 21

Rapporto con l’utenza

1. Ogni dirigente, in modo omogeneo all'interno del Dipartimento, è tenuto ad agevolare le

relazioni tra la Provincia ed i suoi utenti. A tal fine è tenuto a:

a) verificare che i documenti e gli atti dell'Ente siano redatti con un linguaggio semplice e

chiaro;

b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi supportando a tal fine con

opportuni interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale gli

operatori a diretto contatto con gli utenti;

c) valutare con cadenza periodica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione

amministrativa e della gestione, nonché il grado di soddisfazione dell’utenza;

d) sviluppare idonee iniziative di comunicazione integrata;

e) stabilire gli standards di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti.

Art. 22

Ufficio del Difensore Civico

1. Il supporto necessario all’espletamento dell’attività del Difensore civico è fornito da un

apposito Servizio sotto la supervisione del Segretario provinciale.

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TITOLO IV

DOTAZIONE ORGANICA E MODALITA’ DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO

Art. 23

Dotazione organica e mobilità interna

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la dotazione organica

complessiva del personale della Provincia di Roma. La dotazione organica del personale è

temporaneamente confermata in misura pari ai posti previsti dalla deliberazione della Giunta

provinciale n. 490/42 del 31.07.1998.

2. La distribuzione dei valori numerici nelle diverse categorie previste dalla dotazione organica

di cui al comma precedente può essere modificata con deliberazione della Giunta provinciale,

su proposta del Presidente della Provincia, sentito il Direttore generale.

3. La Giunta provinciale approva annualmente il documento sulla programmazione triennale del

fabbisogno di personale.

4. Le eventuali variazioni della dotazione organica di cui al comma 1, sono approvate dalla

Giunta provinciale con propria deliberazione, in coerenza con la programmazione triennale di

cui al comma precedente e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria

pluriennale. Qualora le variazioni della dotazione organica comportino un incremento di spesa,

i corrispondenti maggiori oneri sono autorizzati in sede di approvazione del bilancio.

5. Per le categorie del personale non dirigenziale, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 8,

comma 5 e nell’ambito dei criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale mediante apposito

atto di indirizzo, il Direttore generale, di intesa con il Direttore del Dipartimento Risorse

umane e Qualità dei servizi, previo parere del Consiglio di Direzione, definisce:

a) la istituzione, la modificazione e la collocazione nelle corrispondenti categorie dei profili

professionali, nel rispetto della disciplina contrattuale collettiva nazionale di lavoro sulla

classificazione del personale nel tempo vigente;

b) la quantificazione dei posti di organico dei singoli profili, nell’ambito della dotazione

complessiva di categoria;

c) la assegnazione dei posti di organico per categoria e profilo ai singoli Dipartimenti;

6. Nel rispetto dei relativi moduli di relazioni sindacali previsti dalla contrattazione collettiva

nazionale di lavoro nel tempo vigente, le posizioni di lavoro di cui all’articolo 8 del contratto

collettivo nazionale di lavoro del 31.3.1999 sono individuate e graduate con determinazioni

del Direttore dipartimentale adottate di concerto con i Dirigenti dei Servizi, secondo la

disciplina del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e tenendo conto dei criteri

generali formulati dalla Giunta provinciale, nonché del numero massimo delle posizioni e delle

risorse finanziarie assegnate dalla Giunta medesima a ciascun Dipartimento per tali finalità.

7. La mobilità del personale non dirigenziale dell’Ente nell’ambito del medesimo Dipartimento o

Servizio è attuata dal rispettivo dirigente con propria determinazione. La mobilità tra

Dipartimenti è attuata, per motivi di urgenza o per motivate esigenze organizzative, su

richiesta del Direttore dipartimentale interessato ed è adottata con determinazione del dirigente

del Servizio competente del Dipartimento risorse umane e qualità dei servizi, sentiti i Direttori

dipartimentali interessati e nel rispetto della disciplina della contrattazione collettiva.

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Art. 24

Modalità di assunzione all’impiego

1. La Giunta provinciale, su proposta del Direttore generale, sentiti i Direttori dipartimentali,

disciplina, con apposito regolamento, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di

accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali e di selezione, nel rispetto

dei principi fissati dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modificazioni ed integrazioni e formula le direttive necessarie ai fini della attivazione delle

forme flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui all’articolo 36, comma 7 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disciplina dettata dal regolamento previsto dal precedente comma deve tenere conto di

quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di cui al decreto legislativo

3.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni di tempo in tempo vigente e non deve,

comunque, determinare disapplicazioni della normativa della stessa contrattazione collettiva

nazionale di lavoro.

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TITOLO V

PROCEDURE DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE

DETERMINAZIONI

Art. 25

Determinazioni

1. Gli atti ed i provvedimenti di competenza dei dirigenti assumono la denominazione di

determinazioni;

2. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singolo

Servizio.

3. Tutte le determinazioni dirigenziali, ad eccezione di quelle adottate con i poteri di cui

all’articolo 8 comma 5 del presente regolamento, sono trasmesse per la registrazione

all’Archivio generale e pubblicate a cura dell’Ufficio Albo.

4. Ogni determinazione comportante assunzione di impegno di spesa, una volta adottata, è

trasmessa a cura dell’archivio al responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il quale ha natura di atto di

controllo. Tali determinazioni acquistano efficacia dalla data di apposizione del visto da parte

del dirigente del Servizio finanziario. Le determinazioni sono redatte in 6 copie, destinate una

al Servizio finanziario, due all’Archivio Generale, due all’Ufficio Albo, ed una all’Ufficio

proponente.

5. Le determinazioni non comportanti assunzione di impegno di spesa sono immediatamente

efficaci all’atto della apposizione della sottoscrizione da parte del dirigente. Tale

determinazione è redatta in 5 copie, destinate due all’Archivio generale, 2 all’Ufficio Albo ed

una all’Ufficio proponente.

6. L’elenco di tutte le determinazioni dirigenziali registrate a norma del comma 3 è trasmesso

dall’Archivio generale al Segretario provinciale affinché ne renda edotta la Giunta provinciale.

7. La pubblicazione delle determinazioni non ha alcuna funzione integrativa dell’efficacia, ma

solo di trasparenza.

Art.26

Visto di regolarità contabile

1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, previsto dall’articolo 55,

comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni e dal

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, è

apposto dal Direttore del Dipartimento Programmazione Finanziaria, Bilancio, Tributi.

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Art. 27

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate la deliberazione della

Giunta provinciale n. 242/20 del 29.04.98, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari

concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi incompatibili con la disciplina del presente

regolamento.

2. La risoluzione di eventuali problematiche concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui

al precedente comma è demandata alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 9 del

presente regolamento..

3. Il presente regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione della deliberazione della

Giunta provinciale concernente la determinazione del valore economico degli incarichi

dirigenziali di posizione configurati dal regolamento medesimo.