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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi della Provincia di Roma.
2. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Roma è improntato ai
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed ai principi di professionalità e
responsabilità.
3. Il presente regolamento definisce, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio
provinciale, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente e
disciplina l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la cui tipologia è definita dalle
disposizioni di cui all’articolo 6, nonchè le modalità di conferimento della titolarità dei
medesimi.
Finalità e criteri generali di organizzazione
1. La disciplina dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Roma, come
definita ai sensi del presente regolamento, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) attuare nuovi modelli organizzativi e gestionali, corrispondenti alle esigenze di attuazione
del programma amministrativo del Presidente della Provincia;
b) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nell’Ente;
c) promuovere e realizzare azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari
dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e
nell’avanzamento professionale e di carriera, favorendo la piena e paritaria espressione di
tutti i tempi di vita.
2. L’organizzazione della struttura della Provincia di Roma è improntata ai seguenti criteri:
a) piena funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
b) ampia flessibilità, sviluppando una reale e concreta comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione, mediante sistemi informativi e statistici, tra le diverse unità organizzative
dell’Ente, ed attuando iniziative a carattere interfunzionale, orientate ad obiettivi specifici,
garantendo la piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale della dirigenza nel
rispetto degli indirizzi politico-programmatici;
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c) garanzia della correttezza, dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività amministrativa,
anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e
l’attribuzione ad un’unica unità organizzativa, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dell’Unione Europea.
Art. 3
Rapporti organizzativi
1. In conformità ai principi generali che ispirano la legislazione di riforma dell’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche locali il presente regolamento assume a canone fondamentale
il principio di direzione in sostituzione di quello gerarchico.
2. Tutti i rapporti organizzativi, interorganici ed intersoggettivi, cui è applicabile la disciplina del
presente regolamento, sono regolati esclusivamente attraverso lo strumento della direttiva.
3. La direttiva ha per oggetto l’indicazione dei fini dell’azione amministrativa. Ove la direttiva
indichi anche mezzi per raggiungere i fini, il soggetto destinatario della stessa, nell’ambito
della propria autonomia operativa e gestionale, come definita dalla disciplina del presente
regolamento, può discostarsi dall’utilizzo dei mezzi indicati qualora, motivatamente, assuma
che mezzi diversi risultano più congrui nonché economici ed efficaci per il raggiungimento dei
fini.
Art. 4
Sistema delle Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali costituisce fattore essenziale per una efficiente ed efficace
organizzazione e gestione delle risorse umane della Provincia di Roma.
2. Il sistema delle relazioni sindacali ha carattere permanente e, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, è improntato al riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità
dell’Ente e dei Sindacati e persegue l’obiettivo di contemperare l’esigenza di assicurare il
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività
amministrativa con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, della sicurezza e
della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla crescita
professionale del personale.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei modelli relazionali previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel tempo vigente.
4. La Provincia di Roma riconosce come interlocutori, nell’ambito del sistema di cui al comma 1,
le associazioni sindacali rappresentative secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e della contrattazione collettiva
nazionale di lavoro.
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TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 5
Attività di indirizzo politico-amministrativo e attività operativa e gestionale
1. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, agli organi di governo competono:
a) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
b) le funzioni di valutazione e controllo.
2. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso:
a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi ed indirizzi generali dell’attività
amministrativa e della gestione;
b) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra le unità organizzative, attraverso il Piano Esecutivo
di Gestione definito ai sensi del successivo articolo 6;
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3. Sulla base del programma amministrativo del Presidente della Provincia, la Giunta provinciale
elabora e adotta, con deliberazione collegiale, entro trenta giorni dall’adozione del bilancio di
previsione annuale, gli indirizzi generali dell’attività amministrativa e della gestione. Tali
indirizzi generali vengono, poi, tradotti operativamente e maggiormente dettagliati nel corso
dell’anno, a livello di singoli Dipartimenti, in direttive dell’Assessore o degli Assessori di
riferimento.
4. Le funzioni di valutazione e controllo si esplicano in particolare attraverso:
a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e
dell’attività amministrativa;
b) la valutazione della rispondenza dei risultati di cui alla precedente lettera a) agli indirizzi
impartiti ed ai bisogni della comunità provinciale;
c) la valutazione dell’efficienza e dell’economicità della gestione e dell’attività
amministrativa;
d) la valutazione del grado di conformazione della gestione e dell’attività amministrativa ai
principi di professionalità e responsabilità;
e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.
5. Ai fini del presente regolamento le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
di competenza del Consiglio provinciale sono esercitate mediante la formulazione di criteri
generali sull’ordinamento delle unità organizzative dell’Ente.
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6. Il Presidente della Provincia attribuisce gli incarichi dirigenziali ed emana le direttive e gli
indirizzi nelle materie di sua competenza.
7. I dirigenti esercitano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi
poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e,
in particolare, assolvono ai compiti indicati dalle lettere da a) a h) dell’articolo 51, comma 3
della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai dirigenti spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli
che impegnano l’Amministrazione provinciale verso l’esterno.
9. In caso di sussistenza di oggettivi e fondati margini di dubbio circa la riconducibilità di una
materia oggetto dell’attività amministrativa all’ambito della gestione ovvero a quello
dell’indirizzo ai fini della individuazione della competenza ad adottare i relativi atti o
provvedimenti la questione, puntualmente individuata e debitamente istruita dal dirigente
interessato, viene sottoposta al vaglio di apposita commissione costituita dal Segretario
generale, dal Capo dell’Avvocatura e dal Capo di Gabinetto. La commissione ha carattere
permanente ed il supporto all’attività della medesima è fornito dal Gabinetto del Presidente
della Provincia.
10. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.
11. Le attribuzioni dei dirigenti indicate nei commi precedenti possono essere derogate
esclusivamente da successiva normativa regolamentare di adeguamento alle disposizioni
legislative di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
12. Gli organi di governo dell’Ente non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti od atti di competenza dei dirigenti.
13. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
che conferiscono ad organi di governo dell’Ente l’esercizio della gestione e l’adozione di atti
o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti.
Art. 6
Processo negoziato di pianificazione della gestione
1. Ai fini della predisposizione ed adozione del Piano Esecutivo di Gestione, ciascun Direttore
dipartimentale, secondo le direttive emanate dall’Assessore o dagli Assessori di riferimento,
nel rispetto della disciplina del presente regolamento ed, in particolare, dell’articolo 5, comma
3, elabora un’ipotesi di programma operativo e gestionale nella quale sono dettagliatamente
indicati i tempi e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessari all’attuazione dei
progetti e al conseguimento degli obiettivi assegnati ai Servizi del Dipartimento. Per la
predisposizione dell’ipotesi di programma operativo e gestionale di cui al precedente periodo,
il Direttore dipartimentale concorda con ciascun dirigente di Servizio una dettagliata proposta
nella quale vengono individuati obiettivi e dotazioni di risorse umane, finanziarie e
strumentali.
2. Nell’ambito del processo negoziato di pianificazione della gestione di cui al presente articolo il
Direttore generale, sentiti i Direttori dipartimentali:
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a) verifica la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali e la fattibilità
amministrativa e finanziaria in termini di risorse disponibili;
b) concorda con i Direttori dipartimentali eventuali proposte migliorative/alternative;
c) traduce le ipotesi di programmi operativi e gestionali nell’ipotesi di Piano Esecutivo di
Gestione e ne verifica la coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione annuale e
la compatibilità con le risorse previste;
3. L’ipotesi di Piano Esecutivo di Gestione viene sottoposta dal Direttore generale alla Giunta
provinciale.
4. La disciplina del presente articolo entra in vigore all’atto dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2000.
TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 7
Assetto organizzativo
1. La struttura della Provincia di Roma si articola in unità organizzative dotate di un diverso
grado di autonomia e complessità, individuate nelle seguenti tipologie:
a) Dipartimenti;
b) Gabinetto del Presidente della Provincia, Avvocatura, Affari Generali e Programmazione
territoriale ed istituzionale urbanistica, che costituiscono unità organizzative equiparate ai
Dipartimenti;
c) Servizi;
d) Unità di progetto, che costituiscono unità organizzative equiparate ai Servizi.
2. La disciplina prevista dal presente regolamento per i Dipartimenti ed i Servizi, nonché per i
relativi preposti si applica, altresì, rispettivamente, al Gabinetto del Presidente della Provincia,
all’Avvocatura, agli Affari Generali ed alle Unità di progetto, nonché ai corrispondenti
preposti, compatibilmente con la configurazione organizzativa di tali unità.
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Art. 8
Potere di organizzazione
1. L’elenco dettagliato di tutte le unità organizzative in cui è articolata la struttura della Provincia
di Roma, nonché delle provviste di competenze e responsabilità afferenti ciascuna unità
organizzativa, è contenuto nell’allegato al presente regolamento.
2. L’elenco di cui al comma precedente e le successive variazioni verificatesi in attuazione della
disciplina del presente articolo, è tenuto e aggiornato semestralmente a cura del Direttore
generale, in collaborazione con i Direttori dipartimentali
3. L’istituzione, la modifica e la soppressione dei Dipartimenti di cui all’articolo 11, nonché
l’assegnazione e la modifica delle rispettive provviste di competenze sono disposte con
deliberazione della Giunta provinciale, su proposta congiunta del Direttore generale e del Capo
di Gabinetto, formulata nel rispetto degli indirizzi del Presidente della Provincia, previa
definizione di apposito piano di riorganizzazione.
4. L’istituzione, la modifica o la soppressione dei Servizi è disposta, con determinazione del
Direttore dipartimentale, per motivate esigenze organizzative risultanti da apposito piano di
riorganizzazione predisposto dal Direttore dipartimentale sentiti il Direttore generale ed i
Dirigenti di Servizio interessati, sulla base di appositi indirizzi che il Presidente della
Provincia formula sentiti l’Assessore o gli Assessori di riferimento. I Direttori dipartimentali,
nell’esercizio del potere di organizzazione di cui al precedente periodo, si attengono,
comunque, ai criteri di cui all’articolo 9, comma 2.
5. Nell’ambito della disciplina del presente regolamento, le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici in cui sono articolati i Dipartimenti, i Servizi e le Unità di progetto, nonché le
misure inerenti alla organizzazione del lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dai dirigenti delle predette unità organizzative, secondo l’ordine delle rispettive
competenze, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto dei modelli di
relazioni sindacali previsti, per ciascun istituto, dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro nel tempo vigente.
6. L’adeguamento delle provviste di competenze dei Servizi a disposizioni aventi forza di legge
successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche ove comportanti il
conferimento di nuove funzioni alla Provincia di Roma, è disposto con determinazione del
Direttore dipartimentale, d’intesa con il Direttore generale ed il Capo di Gabinetto, sentito il
Segretario provinciale.
7. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 6, ove necessario, il Piano Esecutivo di Gestione viene
adeguato nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 6.
Art. 9
Servizi
1. I Servizi sono le unità organizzative, dotate di autonomia operativa e gestionale, deputate
all’espletamento dell’attività amministrativa e della gestione dell’Ente e raggruppate nei
Dipartimenti.
2. Per poter procedere all’istituzione od alla modifica di un Servizio è necessario che esso:
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a) identifichi una o più funzioni omogenee aggregate in base ai criteri della finalità principale
perseguita e della tipologia di utenza di riferimento;
b) identifichi chiaramente gli obiettivi operativo-gestionali perseguiti, unitamente ai relativi
insiemi di funzioni esercitate;
c) abbia una significativa complessità organizzativa desumibile dall’entità e qualità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
3. A ciascun Servizio è preposto un Dirigente, il quale è responsabile del conseguimento degli
obiettivi assegnati al Servizio e della gestione delle relative risorse, della conformità degli atti
alle leggi, della qualità e della economicità della gestione del Servizio medesimo.
4. Nell'esercizio di tale responsabilità il Dirigente ha autonomia nella gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali attribuite al Servizio. Ai Dirigenti di Servizio compete, in
particolare:
a) formulare proposte ed esprimere pareri al Direttore dipartimentale ai fini dell’elaborazione,
da parte di quest’ultimo, dell’ipotesi di programma operativo e gestionale di cui all’articolo
6, comma 1, nonché degli atti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
b) curare l’attuazione dei progetti ad essi assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione,
adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa di competenza del proprio Servizio ed esercitando i
conseguenti autonomi poteri di spesa;
c) dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici in cui è articolato il Servizio e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi;
d) provvedere all’organizzazione del lavoro, ed alla gestione delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate al proprio Servizio;
e) controllare i costi e la liquidazione delle spese relative al Servizio;
f) attribuire i trattamenti economici accessori nel rispetto di quanto stabilito dalla
contrattazione collettiva di lavoro;
g) gestire il personale assegnato esercitando i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto
della disciplina contrattuale collettiva di lavoro;
h) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;
i) provvedere all’adeguamento dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici del
proprio Servizio, nell’ambito delle direttive del Direttore dipartimentale adottate in
conformità agli indirizzi della Giunta Provinciale;
j) assolvere a tutti gli altri compiti loro attribuiti dal presente regolamento o delegati dai
Direttori dipartimentali;
k) svolgere attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli organi collegiali ed
esprimere i pareri previsti dalla legge;
l) individuare i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito del proprio Servizio.
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Art. 10
Unità di progetto
1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori dipartimentali, individua con propria determinazione,
sulla base di appositi indirizzi formulati dal Presidente della Provincia sentita la Giunta
Provinciale, specifiche Unità di progetto, con il compito di curare la gestione di progetti
determinati di particolare complessità, ovvero di garantire una adeguata assistenza tecnico-amministrativa
per la corretta realizzazione dei progetti di competenza dei vari Dipartimenti.
2. I progetti di cui al comma precedente, unitamente all’obiettivo da perseguire, alle risorse da
assegnare ed ai tempi di realizzazione del progetto o dei progetti, sono individuati con la
deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione,
ovvero con successive deliberazioni di variazione dello stesso.
3. Le Unità di progetto operano sotto la direzione del Direttore generale, nel caso di supporto a
più Direzioni dipartimentali, ovvero del Direttore dipartimentale, nel caso di supporto ad un
unico Dipartimento e si caratterizzano per:
a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali;
b) costante interazione con le Direzioni dipartimentali ed i Servizi.
4. Alle Unità di progetto sono preposti dirigenti, secondo la disciplina di cui all’articolo 19.
5. Gli Uffici Speciali Temporanei istituiti ai sensi del previgente regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi sono soppressi e le relative funzioni sono demandate ai Servizi
competenti. Ciascun Direttore dipartimentale provvede ad assegnare le funzioni ed il personale
degli uffici di cui al presente comma ai Servizi. In deroga a quanto previsto dal precedente
periodo, l’Ufficio Programma istituito con deliberazione del Consiglio provinciale 3. 3. 1996,
n° 122, continua ad espletare la propria attività fino alla scadenza prevista dalla suddetta
deliberazione, sotto la direzione del Direttore generale.
Art. 11
Dipartimenti
1. Il Dipartimento costituisce l’unità organizzativa che presiede ad un’area omogenea di
attività richiedenti unitarietà di organizzazione e coordinamento gestionale, nonché l’unità
organizzativa di direzione dei Servizi in cui è articolato. Presso ciascun Dipartimento è
istituita una Direzione dipartimentale, alla quale sono assegnate idonee risorse umane,
finanziarie e strumentali con deliberazione della Giunta provinciale.
2. A ciascun Dipartimento è preposto un Direttore dipartimentale, al quale compete, in
particolare:
a) l’elaborazione dell’ipotesi di programma operativo e gestionale da sottoporre alla
Giunta provinciale ai fini della predisposizione e adozione del Piano Esecutivo di
Gestione secondo il disposto dell’articolo 6;
b) l’iniziativa per la formulazione di proposte e l’espressione di pareri nelle materie di
competenza degli organi di governo dell’Ente ed in particolare per la predisposizione
di proposte di direttive o di atti di indirizzo;
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c) la verifica di efficacia degli interventi realizzati in termini di soddisfacimento dei
bisogni dell’utenza;
d) il monitoraggio dei tempi di attuazione dei piani, programmi, obiettivi prefissati, con
particolare riferimento a quelli risultanti dal Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi
del Dipartimento;
e) l’individuazione, la modifica o la soppressione dei Servizi secondo le modalità di cui
all’articolo 8 comma 4;
f) l’organizzazione dei Servizi, nonché la direzione ed il coordinamento dell’attività dei
Dirigenti ad essi preposti e, attraverso l’emanazione di specifiche direttive,
l’indicazione delle priorità afferenti gli obiettivi da perseguire;
g) l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione di singoli atti o
procedimenti da parte dei Dirigenti dei Servizi del Dipartimento;
h) l’assegnazione del personale ai Servizi ed alla Direzione dipartimentale, nonché
l’elaborazione delle linee generali sulla organizzazione degli uffici in cui sono
articolati i Servizi e sulla gestione del personale assegnato ai medesimi;
i) la formulazione delle direttive per una uniforme e corretta applicazione degli istituti
disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro;
j) l’assunzione della responsabilità complessiva del conseguimento degli obiettivi
assegnati ai vari Servizi del Dipartimento;
k) la supervisione sull’attività dei Dirigenti di Servizio;
l) l’apposizione di visto preventivo di conformità agli indirizzi dipartimentali sulle
proposte di deliberazione predisposte dai Dirigenti dei Servizi ad esclusione di quelle
concernenti le materie di cui all’articolo 13, comma 4, lettera b) alle quali si applica la
disciplina dell’articolo 13, comma 5;
m) la promozione e la resistenza alle liti ed il potere di conciliare e di transigere;
n) ogni altro compito demandatogli dal presente regolamento.
3. Il Direttore dipartimentale, in caso di assenza o impedimento, incarica, di volta in volta, con
apposito atto un Dirigente di Servizio che lo sostituisca.
Art. 12
Consiglio di Dipartimento
1. E’ istituito il Consiglio di Dipartimento, composto da tutti i Dirigenti dei Servizi del
Dipartimento e presieduto dal Direttore dipartimentale. Al Consiglio di Dipartimento partecipa
il Direttore Generale su richiesta del Direttore dipartimentale.
2. Il Consiglio espleta funzioni consultive ed a tal fine esprime pareri ed elabora proposte su tutte
le questioni inerenti l’organizzazione e la gestione dei Servizi in cui si articola il Dipartimento.
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Art. 13
Capo di Gabinetto
1. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia coadiuva il Presidente nell’esercizio delle
funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Ai fini di una compiuta ed uniforme attuazione degli indirizzi del programma amministrativo
del Presidente della Provincia, le eventuali questioni di interpretazione degli indirizzi
medesimi è portata all’attenzione del Presidente per il tramite del Capo di Gabinetto.
3. Il Capo di Gabinetto assiste il Presidente della Provincia nelle adunanze della Giunta
Provinciale, espletando, altresì, su richiesta del Presidente, funzioni consultive e referenti nelle
medesime adunanze.
4. Il Capo di Gabinetto ha compiti di monitoraggio e, ove necessario, di impulso dell’attività
delle unità organizzative dell’Ente, ferme restando le competenze ad esse assegnate,
relativamente alle seguenti funzioni:
a) attività diretta all’attuazione delle leggi nn. 142/90, 81/93, 59/97, 127/97 e del d.lgs. 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) attività connessa alla revisione e all’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti
dell’Ente, con particolare riferimento alla regolamentazione concernente l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
5. Sulle proposte di deliberazione di approvazione dei regolamenti di cui al comma 4, lettera b),
la cui iniziativa resta attribuita ai dirigenti delle unità organizzative dell’Ente secondo l’ordine
delle rispettive competenze, il Capo di Gabinetto appone visto di conformità agli indirizzi
generali dell’Amministrazione provinciale.
6. Il Capo di Gabinetto assolve, altresì, ad ogni altro compito previsto dal presente regolamento
o demandatogli dal Presidente della Provincia.
Art. 14
Direttore generale
1. Il Direttore generale ha compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla
Giunta provinciale secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia .
2. Il Direttore generale sovraintende all’attività gestionale dell’Ente al fine di garantire il
perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed in particolare:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Direttori dipartimentali e ne coordina
l’attività;
b) attiva processi di analisi, basati su indicatori di programmazione operativa e gestionale,
che permettano di monitorare adeguatamente l’andamento della gestione e delle attività
e gli eventuali scostamenti;
c) promuove la semplificazione amministrativa dell’Ente, secondo le direttive del
Presidente della Provincia e d’intesa con i Direttori dipartimentali,
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d) valorizza le risorse umane, promuovendo programmi di formazione e aggiornamento
professionale dei dirigenti;
e) adotta, di concerto con i Direttori dipartimentali, misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
f) predispone il piano dettagliato degli obiettivi ed elabora la proposta di Piano Esecutivo
di Gestione secondo le modalità dell’articolo 6;
g) partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Consiglio provinciale e della Giunta
provinciale;
h) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento.
3. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia al
Segretario provinciale.
4. Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, il Direttore generale è nominato dal
Presidente della Provincia, al di fuori della dotazione organica, previa deliberazione della
Giunta provinciale e stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato di durata
comunque non superiore a quella del mandato del Presidente della Provincia. La nomina è
effettuata secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati
dal programma amministrativo del Presidente della Provincia, tra persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro, ovvero che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello stato.
5. Il Direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della
Giunta provinciale.
6. I rapporti tra Direttore generale e Segretario provinciale sono disciplinati dal Presidente
della Provincia all’atto della nomina del primo, fermo restando che il Segretario
provinciale non risponde, nell’esercizio delle proprie funzioni, al Direttore generale.
7. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato contrattualmente con
riferimento alla specifica qualificazione personale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali.
8. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle competenze del Direttore generale, il
medesimo, con propria determinazione, costituisce una struttura di collaborazione formata
da personale dell’Ente e posta alle sue dirette dipendenze.
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Art. 15
Consiglio di Direzione
1. E’ istituito il Consiglio di Direzione al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione
dell’attività dei Dipartimenti e di sviluppare la collaborazione e la reciproca sensibilizzazione
tra i Direttori dipartimentali;
2. Il Consiglio di Direzione è composto dai Direttori dipartimentali ed è presieduto dal Direttore
generale. Ad esso partecipa il Segretario provinciale, su richiesta del Direttore generale.
3. Il Consiglio di Direzione espleta funzione consultiva ed a tal fine svolge i seguenti compiti:
a) supporta l’attività della Giunta provinciale, mediante la formulazione delle proposte e
dei pareri richiesti;
b) supporta l’attività istruttoria di formazione del bilancio di previsione annuale;
c) coordina e verifica l’attuazione dei programmi operativi e dei progetti interdipartimentali;
d) evidenzia problemi di natura generale ed interdipartimentale, mediante l’elaborazione
di proposte di soluzione da sottoporre alla Giunta provinciale;
Art. 16
Segretario provinciale
1. Il Segretario provinciale provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalle
leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, in particolare, svolge opera di consulenza
all’interno dell’amministrazione, in stretto collegamento con il Presidente della Provincia, la
Giunta provinciale ed il Direttore generale al fine di assicurare la correttezza dell’attività
amministrativa dell’ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento giuridico ed alla
trasparenza. Il Segretario provinciale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi di governo dell’Ente e delle unità organizzative, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio
provinciale e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione;
c) roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal
Presidente della Provincia;
e) esercita le funzioni proprie del Direttore generale, ove gli sia stato conferito il relativo
incarico.
2. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Provincia di Roma, il Vice Segretario
provinciale coadiuva il Segretario provinciale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di
vacanza, assenza o impedimenti, nel rispetto delle disposizioni regolanti la materia.
3. Il Segretario provinciale sovrintende ai Servizi "Segreteria della Giunta provinciale" e
"Segreteria del Consiglio provinciale".
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4. Al fine di assicurare la funzionalità del segretariato generale, il Segretario provinciale, con
propria determinazione, costituisce una struttura di collaborazione formata da personale
dell’Ente e posta alle sue dirette dipendenze.
Art. 17
Uffici di Collaborazione alle dirette dipendenze degli Assessori
1. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere costituiti Uffici di Collaborazione,
anche di livello dirigenziale, alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e degli
Assessori al fine di fornire supporto e raccordo con l’Amministrazione per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono costituiti da dipendenti della Provincia di Roma ovvero da
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del
mandato del Presidente della Provincia; i rapporti costituiti con i contratti di cui al presente
comma sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia..
3. L’incarico di responsabile degli Uffici di Collaborazione di cui al comma 1, è conferito dal
Presidente della Provincia, su proposta dell’Assessore interessato.
4. L’assegnazione del personale agli uffici di cui al presente articolo è disposta dal Direttore del
Dipartimento risorse umane e qualità dei servizi d’intesa con l’Assessore di riferimento.
Art. 18
Rapporti di lavoro dirigenziali con contratto a tempo determinato e collaborazioni
professionali
1. L’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per dirigenti e
qualifiche di alta specializzazione, nel limite del 5% della dotazione organica della categoria
dirigenziale e nel limite di un ulteriore 5% al di fuori della dotazione organica della stessa
categoria, sulla base di una comprovata qualificazione professionale e del possesso dei
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile una sola volta, ha una durata non
inferiore a sei mesi e, comunque, non superiore a quella del mandato del Presidente della
Provincia. L’assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta Provinciale, che
stabilisce anche il trattamento economico in modo equivalente a quello attribuito ai dirigenti
della Provincia.
3. Il personale dirigenziale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è
incardinato nell’incarico mediante determinazione del Presidente della Provincia. Ad esso si
applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di
incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Ai fini del presente articolo, non possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato dipendenti provinciali cessati dal servizio per qualsiasi causa se non sono
trascorsi almeno tre anni.
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5. Per obiettivi determinati, possono essere stipulati, nella misura indicata dal comma 1, contratti
a tempo determinato di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, con persone
scelte sulla base di curricula. Tali contratti devono essere corredati da un’apposita convenzione
nella quale devono individuarsi:
a) gli obiettivi da conseguirsi;
b) la durata della collaborazione;
c) il corrispettivo della collaborazione professionale;
d) le modalità di espletamento della collaborazione;
e) la possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali della Provincia.
Art. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali di direzione di Dipartimento, di Servizio e di Unità di progetto
sono conferiti o revocati con determinazione del Presidente della Provincia, sentita la Giunta
provinciale e sentiti, altresì, il Direttore generale ai fini del conferimento degli incarichi di
Direttore dipartimentale, ed i competenti Direttori dipartimentali ai fini del conferimento
degli incarichi di Dirigente di Servizio e di Dirigente di Unità di progetto.
2. La determinazione del Presidente della Provincia deve richiamare i seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
b) risultati conseguiti in precedenza;
c) esperienze amministrative e professionali acquisite;
d) competenza professionale e qualificazione culturale in relazione all’incarico da
ricoprire;
e) capacità di stabilire corretti rapporti con l’utenza, per posizioni organizzative che
comportano relazioni con i cittadini.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente va effettuato applicando, di
norma, il principio della rotazione, secondo criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione nonché alle esigenze di attuazione del
programma amministrativo del Presidente della Provincia.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non inferiore al biennio. L’incarico può,
inoltre, avere durata inferiore ai due anni nel caso in cui, per esigenze organizzative, si renda
necessaria l’attribuzione di incarico diverso. A decorrere dall’1.1.2001, fatto salvo quanto
previsto dal precedente periodo e dal successivo comma 5, il conferimento degli incarichi di
cui al presente articolo è effettuato in coincidenza con l’approvazione del bilancio di
previsione.
5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono revocati, nei seguenti casi:
a) inosservanza delle direttive generali di indirizzo degli organi di governo;
b) mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi
assegnati al dirigente dal Piano Esecutivo di Gestione;
c) risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione.
6. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente comporta per il
dirigente interessato la revoca dell’incarico e la destinazione ad altro incarico, anche tra
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quelli di cui al comma 11. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali di indirizzo
degli organi di governo dell’Ente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma
precedente, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato
per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’Ente può recedere
dal rapporto di lavoro, ai sensi della disciplina civilistica e della contrattazione collettiva.
7. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati previo conforme parere di un
Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con determinazione del Presidente della
Provincia. Il Comitato è presieduto da un magistrato dalla Corte dei Conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Delegazione regionale della Corte
dei Conti; di esso fanno parte un dirigente eletto dai dirigenti della Provincia, con le
modalità stabilite da un regolamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale, ed
un esperto scelto dal Presidente della Provincia tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal
parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L’incarico non è rinnovabile.
8. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ai fini di cui ai commi 5, 6 e 7 la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dall’articolo 20, comma 4.
9. Al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali ed al passaggio di incarichi
dirigenziali diversi non si applica l’articolo 2103, comma 1 del codice civile in relazione alla
equivalenza delle mansioni.
10. Gli incarichi di Direttore dipartimentale possono essere confermati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dall’insediamento della Giunta provinciale. Decorso tale termine, gli
incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
11. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, richiede lo svolgimento di
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti cui non sia conferito l’incarico
di direzione di Unità organizzative.
12. La graduazione del valore economico degli incarichi dirigenziali di posizione (Dipartimento,
Servizio, Unità di progetto) tiene conto, anche disgiuntamente, dei seguenti parametri di
riferimento:
a) dimensioni e articolazione della struttura;
b) entità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) complessità delle procedure amministrative e della normativa di riferimento;
d) rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali dell’Ente,
risultanti dal programma amministrativo del Presidente della Provincia.
13. La graduazione del valore economico degli incarichi dirigenziali di posizione è determinata
con deliberazione della Giunta provinciale. Tale sistema di graduazione, tenuto conto di
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel tempo vigente, è altresì
aggiornato con le procedure di cui al precedente periodo, ove siano introdotte modifiche
rilevanti rispetto ai compiti, alla loro complessità, al grado di autonomia e responsabilità e
alle risorse assegnate alle singole unità organizzative, anche in conseguenza delle periodiche
determinazioni dei Direttori dipartimentali e dei Dirigenti di Servizio sull’assetto
organizzativo interno secondo la disciplina degli articoli 9 e 11.
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Art. 20
Valutazione dei Dirigenti
1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale, nella loro attività di verifica e controllo
della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti, si avvalgono del Nucleo di Valutazione. Il supporto necessario all’espletamento
dell’attività del Nucleo di Valutazione è fornito dal Gabinetto del Presidente della Provincia.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni all’Amministrazione provinciale ed
esperti in materia di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati
dal Presidente della Provincia. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato
del Presidente della Provincia;
3. L’attività del Nucleo di Valutazione si svolge in modo programmato, nell’ambito di un piano
annuale, proposto dal Nucleo stesso ed approvato dal Presidente della Provincia, sentita la
Giunta provinciale; il piano specifica i parametri di riferimento del controllo e le aree di
attività in cui svolgere eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando obiettivi
e modalità di attuazione delle stesse.
4. Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:
a) verifica lo stato d’attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dal piano esecutivo di gestione in
coerenza con gli indirizzi di governo;
b) verifica l’imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standards di efficienza, di
efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, così come indicati nel piano di cui al
comma precedente, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei
procedimenti;
c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed
economicità delle gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti
economici accessori attribuiti sulla base della disciplina contrattuale, secondo quanto
previsto dal piano di cui al comma 3;
d) effettua, di concerto con l’Ufficio Controllo di Gestione la rilevazione annuale del numero
complessivo dei procedimenti amministrativi che nell’anno in considerazione non si sono
conclusi entro i termini stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione vigente nel tempo.
5. Il Nucleo di Valutazione riferisce almeno semestralmente al Presidente della provincia ed al
Direttore generale sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli riscontrati
nell’esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità
eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato
raggiungimento dei risultati e degli obiettivi, le opportune misure.
6. Tutti i membri del Nucleo di Valutazione sono tenuti, con impegno scritto, ad osservare le
seguenti norme ("codice etico"):
a) l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza
puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa,
decisionale ed operativa della struttura stessa;
b) i risultati, le raccomandazioni di intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta non
possono essere indirizzate direttamente alle strutture interessate, ma esclusivamente al
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Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale e per conoscenza al Direttore
generale;
c) non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;
d) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia
interno che esterno all’Ente su qualunque informazione o considerazione risultante
dall’attività svolta.
7. Il sistema di valutazione dei Dirigenti, tenuto aggiornato in coerenza con la disciplina del
contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede un’illustrazione agli interessati dei criteri in
sede preventiva e la facoltà di controdeduzioni, anche in contraddittorio, sulla valutazione
espressa.
8. Le valutazioni annuali dei Dirigenti vengono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e
di esse si tiene conto al fine dell’assegnazione o del rinnovo degli incarichi dirigenziali.
9. A ciascun componente del Nucleo di Valutazione, per l’espletamento delle attività di cui al
presente articolo spetta un’indennità di funzione determinata con deliberazione della Giunta
provinciale.
Art. 21
Rapporto con l’utenza
1. Ogni dirigente, in modo omogeneo all'interno del Dipartimento, è tenuto ad agevolare le
relazioni tra la Provincia ed i suoi utenti. A tal fine è tenuto a:
a) verificare che i documenti e gli atti dell'Ente siano redatti con un linguaggio semplice e
chiaro;
b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi supportando a tal fine con
opportuni interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale gli
operatori a diretto contatto con gli utenti;
c) valutare con cadenza periodica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione
amministrativa e della gestione, nonché il grado di soddisfazione dell’utenza;
d) sviluppare idonee iniziative di comunicazione integrata;
e) stabilire gli standards di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti.
Art. 22
Ufficio del Difensore Civico
1. Il supporto necessario all’espletamento dell’attività del Difensore civico è fornito da un
apposito Servizio sotto la supervisione del Segretario provinciale.
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TITOLO IV
DOTAZIONE ORGANICA E MODALITA’ DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO
Art. 23
Dotazione organica e mobilità interna
1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la dotazione organica
complessiva del personale della Provincia di Roma. La dotazione organica del personale è
temporaneamente confermata in misura pari ai posti previsti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 490/42 del 31.07.1998.
2. La distribuzione dei valori numerici nelle diverse categorie previste dalla dotazione organica
di cui al comma precedente può essere modificata con deliberazione della Giunta provinciale,
su proposta del Presidente della Provincia, sentito il Direttore generale.
3. La Giunta provinciale approva annualmente il documento sulla programmazione triennale del
fabbisogno di personale.
4. Le eventuali variazioni della dotazione organica di cui al comma 1, sono approvate dalla
Giunta provinciale con propria deliberazione, in coerenza con la programmazione triennale di
cui al comma precedente e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Qualora le variazioni della dotazione organica comportino un incremento di spesa,
i corrispondenti maggiori oneri sono autorizzati in sede di approvazione del bilancio.
5. Per le categorie del personale non dirigenziale, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 8,
comma 5 e nell’ambito dei criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale mediante apposito
atto di indirizzo, il Direttore generale, di intesa con il Direttore del Dipartimento Risorse
umane e Qualità dei servizi, previo parere del Consiglio di Direzione, definisce:
a) la istituzione, la modificazione e la collocazione nelle corrispondenti categorie dei profili
professionali, nel rispetto della disciplina contrattuale collettiva nazionale di lavoro sulla
classificazione del personale nel tempo vigente;
b) la quantificazione dei posti di organico dei singoli profili, nell’ambito della dotazione
complessiva di categoria;
c) la assegnazione dei posti di organico per categoria e profilo ai singoli Dipartimenti;
6. Nel rispetto dei relativi moduli di relazioni sindacali previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro nel tempo vigente, le posizioni di lavoro di cui all’articolo 8 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 31.3.1999 sono individuate e graduate con determinazioni
del Direttore dipartimentale adottate di concerto con i Dirigenti dei Servizi, secondo la
disciplina del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e tenendo conto dei criteri
generali formulati dalla Giunta provinciale, nonché del numero massimo delle posizioni e delle
risorse finanziarie assegnate dalla Giunta medesima a ciascun Dipartimento per tali finalità.
7. La mobilità del personale non dirigenziale dell’Ente nell’ambito del medesimo Dipartimento o
Servizio è attuata dal rispettivo dirigente con propria determinazione. La mobilità tra
Dipartimenti è attuata, per motivi di urgenza o per motivate esigenze organizzative, su
richiesta del Direttore dipartimentale interessato ed è adottata con determinazione del dirigente
del Servizio competente del Dipartimento risorse umane e qualità dei servizi, sentiti i Direttori
dipartimentali interessati e nel rispetto della disciplina della contrattazione collettiva.
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Art. 24
Modalità di assunzione all’impiego
1. La Giunta provinciale, su proposta del Direttore generale, sentiti i Direttori dipartimentali,
disciplina, con apposito regolamento, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali e di selezione, nel rispetto
dei principi fissati dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni e formula le direttive necessarie ai fini della attivazione delle
forme flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui all’articolo 36, comma 7 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disciplina dettata dal regolamento previsto dal precedente comma deve tenere conto di
quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di cui al decreto legislativo
3.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni di tempo in tempo vigente e non deve,
comunque, determinare disapplicazioni della normativa della stessa contrattazione collettiva
nazionale di lavoro.
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TITOLO V
PROCEDURE DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE
DETERMINAZIONI
Art. 25
Determinazioni
1. Gli atti ed i provvedimenti di competenza dei dirigenti assumono la denominazione di
determinazioni;
2. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singolo
Servizio.
3. Tutte le determinazioni dirigenziali, ad eccezione di quelle adottate con i poteri di cui
all’articolo 8 comma 5 del presente regolamento, sono trasmesse per la registrazione
all’Archivio generale e pubblicate a cura dell’Ufficio Albo.
4. Ogni determinazione comportante assunzione di impegno di spesa, una volta adottata, è
trasmessa a cura dell’archivio al responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il quale ha natura di atto di
controllo. Tali determinazioni acquistano efficacia dalla data di apposizione del visto da parte
del dirigente del Servizio finanziario. Le determinazioni sono redatte in 6 copie, destinate una
al Servizio finanziario, due all’Archivio Generale, due all’Ufficio Albo, ed una all’Ufficio
proponente.
5. Le determinazioni non comportanti assunzione di impegno di spesa sono immediatamente
efficaci all’atto della apposizione della sottoscrizione da parte del dirigente. Tale
determinazione è redatta in 5 copie, destinate due all’Archivio generale, 2 all’Ufficio Albo ed
una all’Ufficio proponente.
6. L’elenco di tutte le determinazioni dirigenziali registrate a norma del comma 3 è trasmesso
dall’Archivio generale al Segretario provinciale affinché ne renda edotta la Giunta provinciale.
7. La pubblicazione delle determinazioni non ha alcuna funzione integrativa dell’efficacia, ma
solo di trasparenza.
Art.26
Visto di regolarità contabile
1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, previsto dall’articolo 55,
comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni e dal
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, è
apposto dal Direttore del Dipartimento Programmazione Finanziaria, Bilancio, Tributi.
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Art. 27
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate la deliberazione della
Giunta provinciale n. 242/20 del 29.04.98, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi incompatibili con la disciplina del presente
regolamento.
2. La risoluzione di eventuali problematiche concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui
al precedente comma è demandata alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 9 del
presente regolamento..
3. Il presente regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione della deliberazione della
Giunta provinciale concernente la determinazione del valore economico degli incarichi
dirigenziali di posizione configurati dal regolamento medesimo.