REGOLAMENTO PER LE SPESE DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA

 

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento detta norme per le spese in economia, da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.

 

Art. 2

Spese da eseguirsi in economia

1. Si eseguono in economia tutti i lavori, forniture e servizi occorrenti per il normale funzionamento degli uffici comunali, o per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali, non ecceda l’importo di £.80.000.000 per le forniture e servizi e di £.200.000.000 per i lavori.

2. Nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di avvalersi del presente regolamento. L’inottemperanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all’entità e alla continuazione della violazione.

 

Art. 3

Modalità esecuzione spese in economia

1. Le spese da eseguirsi in economia possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

Art. 4

Spese in amministrazione diretta

1. Sono eseguite in amministrazione diretta le spese per le quali il Comune è in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, alla fornitura dei beni ed alla prestazione dei servizi con proprio personale o con personale direttamente assunto e a mezzo di servizi e beni direttamente acquistati.

 

Art. 5

Spese a cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento ad un singolo imprenditore, fornitore o prestatore d’opera.

Art. 6

Ordinazione di spese in economia

1. L’ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi deve essere sempre effettuata con buoni d’ordine eventualmente accompagnati, ove opportuno, da lettera commerciale, da contratto di cottimo fiduciario od altro atto del Comune.

2. L’ordinativo deve contenere:

a) le condizioni ed i tempi di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti;

b) la facoltà, per l’amministrazione, di provvedere all’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a rischio e pericolo del committente e di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso;

c) l’indicazione dei singoli funzionari per quanto attiene alle attività istruttorie, preparatorie ed esecutive.

3. Nel caso di spese superiori a £.50.000.000 più IVA, si dovrà sempre redigere un preventivo di spesa, capitolato e quant’altro necessario per rendere nota e chiara la spesa da effettuare.

 

Art. 7

Modalità di scelta del contraente

1. Per le spese di importo netto non eccedente la somma di £.10.000.000 per le forniture e servizi e £.20.000.000 per i lavori, si avrà cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi, salvo che la specialità o l’urgenza non rendano necessario il ricorso o l’affidamento diretto ad una determinata persona o ditta.

2. Per le spese il cui importo netto superi il predetto limite e non ecceda la somma di £.80.000.000 per le forniture e servizi e £.200.000.000 per i lavori, dovranno di regola essere richiesti preventivi-offerta ad almeno tre persone o ditte, non aderenti allo stesso Consorzio di imprese, salvo che nei casi di urgenza (riparazione di guasti) e somma urgenza (per evitare danni a persone o cose), da motivarsi debitamente nella documentazione della spesa. Resta comunque ferma la necessità dell’acquisizione del preventivo-offerta dell’unica persona o ditta interpellata.

 

Art. 8

Modalità di conclusione dei contratti

1. Nel caso di contratti di importo superiore a £.100.000.000 più IVA, si dovrà procedere sempre alla stipula del relativo contratto, anche in forma di scrittura privata autenticata. Per i contratti di importo inferiore, questi possono assumere le seguenti forme:

a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’aggiudicatario e dal Dirigente o suo delegato che rappresenta il Comune;

b) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al Capitolato o Disciplinare;

d) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall’aggiudicatario.

2. I contratti relativi alle spese per prestazioni in economia devono essere inderogabilmente iniziati e conclusi entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario in cui si è assunto l’impegno di spesa.

3. L’Ufficio di Ragioneria è autorizzato a registrare gli impegni di spesa nel mese di dicembre nei soli casi di urgenza e somma urgenza.

 

Art. 9

Liquidazione delle spese e visto di congruità dei prezzi

1. I contratti sono liquidati tramite proposte di pagamento ed attestazione di regolare esecuzione e congruità delle prestazioni medesime, da apporsi a tergo o in calce alle fatture, note o ad altri documenti fiscali.

2. I suddetti documenti fiscali, corredati da un esemplare del buono e/o da copia dei documenti d’ordine di cui all’articolo 6, devono essere trasmessi al Settore Ragioneria affinché provveda al pagamento nei termini pattuiti.

3. Ai fini del rispetto dei termini predetti, i documenti devono comunque essere trasmessi al Settore Ragioneria almeno quindici giorni prima della scadenza del pagamento.

4. Per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a £.50.000.000 più IVA, è richiesto sempre il certificato di regolare esecuzione da emettersi da un responsabile superiore rispetto a colui che ordinò i lavori, le forniture o i servizi.

 

Art. 10

Pagamento delle spese

1. Il pagamento derivante dai contratti è effettuato di regola a mezzo mandato tratto sul Tesoriere comunale.

2. Eccezionalmente, e comunque per importi netti inferiori a £.3.000.000, i pagamenti possono essere anticipati tramite Cassa Economale. In tal caso la documentazione di cui all’art. 7, comma 2, va trasmessa al Servizio Economato corredata da apposita motivazione.

 

Art. 11

Somme a disposizione in progetto

1. Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell’ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi in economia, ai contratti per tali prestazioni si applicano le norme del presente regolamento, eccezion fatta per le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3.

 

Art. 12

Esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento i seguenti contratti:

a) locazioni passive di immobili;

b) acquisto di beni immobili;

c) acquisto di beni mobili registrati;

d) contratti di assicurazione eccedenti la durata di un anno e l’importo netto di £.1.000.000.

 

Art. 13

Albo delle ditte di fiducia

1. Per la effettuazione delle spese in economia è istituito un Albo delle ditte idonee per specializzazione e capacità, previa idonea pubblicizzazione, da aggiornarsi costantemente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

Art. 1 - Finalità pag. 1

Art. 2 - Spese da eseguirsi in economia pag. 1

Art. 3 - Modalità esecuzione spese in economia pag. 1

Art. 4 - Spese in amministrazione diretta pag. 1

Art. 5 - Spese a cottimo fiduciario pag. 1

Art. 6 - Ordinazione di spese in economia pag. 2

Art. 7 - Modalità di scelta del contraente pag. 2

Art. 8 - Modalità di conclusione dei contratti pag. 2

Art. 9 - Liquidazione delle spese e visto di congruità dei prezzi pag. 3

Art. 10 - Pagamento delle spese pag. 3

Art. 11 - Somme a disposizione in progetto pag. 3

Art. 12 - Esclusioni pag. 4

Art. 13 - Albo delle ditte di fiducia pag. 4