COMUNE DI _____________________
Provincia di Pesaro e Urbino
REGOLAMENTO PER LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI IN ECONOMIA
REGOLAMENTO PER I LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI IN ECONOMIA
Approvato con Deliberazione di C.C. n. _______ del _____________
INDICE
ART. 1 |
OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
ART. 2 |
MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA |
ART. 3 |
LAVORI IN ECONOMIA |
ART. 4 |
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA |
ART. 5 |
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO |
ART. 6 |
RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO |
ART. 7 |
MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA |
ART. 8 |
INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
ART. 9 |
INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO |
ART. 10 |
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI |
ART. 11 |
LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO |
ART. 12 |
PERIZIE SUPPLETIVE |
ART. 13 |
LIQUIDAZIONI DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
ART. 14 |
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO |
ART. 15 |
PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
ART. 16 |
COLLAUDO DEI LAVORI |
ART. 17 |
ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI |
ART. 18 |
GARANZIE |
ART. 19 |
INADEMPIMENTI |
ART. 20 |
LAVORI D’URGENZA |
ART. 21 |
PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA |
ART. 22 |
NORMATIVA ANTIMAFIA |
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1- Il
presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".2-I limiti massimi di importo sono riferiti:
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia
1 - L'esecuzione in economia degli interventi può avere luogo:
2 - Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3 - Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.
4 - I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
5 - L’importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro.
6 - Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo non superiore a 200.000 DPS, le forniture affidate in economia, finanziate con contributo regionale superiore al 50%, non possono eccedere il limite di £. 80.000.000.
Art. 3 - Lavori in economia
1 - Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e comunque, se non sussumibili nell’elenco di seguito, nell’ambito delle categorie generali individuate dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. 21.12.199, n. 554, i seguenti lavori:
Art. 4 - Forniture e servizi in economia
1 - Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:
Art. 5 - Divieto di frazionamento
1 - E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento
1 - L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato, che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241.
Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia
1 - L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia, fermo restando quanto previsto all’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, avviene mediante gara informale, con invito ad almeno tre ditte.
2 - Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all’urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta. Inoltre, si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di 10.000 Euro, IVA esclusa.
3 - Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:
4 - Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.
5 - L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. La Commissione di gara, nelle persone del responsabile del servizio o un funzionario da lui delegato e di due dipendenti comunali redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6 - Per forniture e servizi di importo superiore a Lire 10.000.000 Euro, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
7 - Per le forniture ed i servizi a carattere continuativo, il responsabile di servizio si riserva la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.
8 - Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.
Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1 - Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non ne fosse possibile l’esecuzione mediante l’impiego del personale dipendente -, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2 - Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera con le modalità di cui al precedente articolo.
3 - I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.
Art. 9 - Interventi mediante cottimo
1 - Nel cottimo, l’affidamento dei lavori, fermo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 in materia di esclusione dalle gare, dall’art. 28 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, in tema di requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
Per i lavori di importo inferiore a 10.000 Euro, è possibile procedere ad affidamento diretto.
L’affidamento dei lavori è condizionato dall’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra in capo alla Ditta affidataria, che può avvalersi della facoltà di presentare le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni di cui al D.P.R. 28.1.2.2000, n. 445.
2 - Per i lavori di importo inferiore a 10.000 Euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l’acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
L’atto di cottimo deve indicare:
3 - Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:
4 - La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.
Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori
1 - I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:
Art. 11
- Lavori non contemplati nel progetto1 - Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2 - Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.
Art. 12 Perizie suppletive
1 - Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Parte Seconda e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:
2 - In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
Art. 13- Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta
1 - Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.
2 - I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.
Art. 14 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
1 - I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio/del procedimento.
2 - Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
3 - Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.
Art. l5- Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
1 - Il
pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.2 - La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3 - Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 16 - Collaudo dei lavori
1 - La Giunta Comunale può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.
Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
1 - Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:
secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità.
2 - Il responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o servizio comunale destinatario, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:
3 - La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
Art. l8 - Garanzie
1 - Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14).
2 - Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal responsabile del servizio.
Art. 19 - Inadempimenti
1 - Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2 - Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 20 - Lavori d’urgenza
1 - Nei casi l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2 - Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 21 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza
1 - In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2 - L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3 - Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/99.
4 - Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5 - Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
Art. 22
(Normativa antimafia)
1 - Ai contratti di cottimo fiduciario e a quelli di fornitura di importo superiore a 50 milioni si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 08.08.94, n. 494 in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia.