COMUNE DI SERRA RICCO'

(Provincia di Genova)

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del - all. sub. A)

 

 

 

 

 

 

Art.1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento contiene norme intese ad organizzare i servizi e gli uffici in relazione alle norme statutarie ed al disposto dell'art.51 della L. 142/90, al fine di assicurare ai medesimi autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
  2. In relazione anche al disposto dell'art.4 del D.Lgs.29/93, l'organizzazione degli uffici e dei servizi tende ad assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
  3. Trovano applicazione gli artt.3 e 4 del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni.

Art.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, che intrattiene rapporto di lavoro con il Comune e si integrano con quelle previste negli altri Regolamenti comunali. In caso di norme incompatibili si considerano prevalenti quelle contenute nel presente Regolamento.
  2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti relativi a prestazioni d'opera, di servizi od all'esercizio di professioni intellettuali, utilizzate dall'ente, che sono regolate dalle norme dello speciale regolamento comunale dei contratti e, per quanto non ivi previsto, da quelle del libro quinto, titolo terzo del Codice Civile.

Art.3

CRITERI ORGANIZZATIVI

  1. L'organizzazione strutturale ed operativa dei servizi e degli uffici e' uniformata ai criteri di autonomia operativa, di funzionalità ed economicità di gestione ed ai principi di professionalità, responsabilità, democrazia, partecipazione, decentramento, garanzia di pari opportunità tra uomini e donne e razionalizzazione delle procedure, con il fine di rendere l'azione del Comune più produttiva ed efficace nel rispetto delle norme vigenti.
  2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale che vi e' preposto, ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico - istituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art.97 della Costituzione.
  3. Gli atti di organizzazione saranno rispettosi dei diritti dei dipendenti ed ispirati dalla volontà di mantenere corretti rapporti con le organizzazioni sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.).

Art.4

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI, VALUTAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI

  1. La struttura organizzativa assume il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi, quale sistema per la propria attività e per l'impiego delle risorse. Adotta conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
  2. Le singole unita' organizzative provvedono alla realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi politici.
  3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai responsabili di posizioni organizzative è di competenza del nucleo di valutazione di cui agli articoli successivi, che svolgerà anche attività di controllo strategico.
  4. Ai fini del controllo di gestione sono presi in considerazione i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa:
  5. - per efficienza si intende la capacita' di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi ed e' data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;

    - per efficacia si intende la capacita' di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;

    - per economicità si intende il raggiungimento della performance predeterminata, ovvero del raggiungimento del rapporto equilibrato tra efficacia ed efficienza in ordine alla gestione del servizio.

  6. Il controllo di gestione viene attuato a livello di ciascun servizio ed è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la collaborazione dell'Organo di Revisione dei Conti, sulla base dei principi generali contenuti nell’art.4 del D.Lgs.30.07.1999, n.286 e delle direttive che annualmente la Giunta Comunale impartisce in merito.

Art.5

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

  1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione del personale con incarichi di responsabile di posizione organizzativa e di supporto per la valutazione di tutto il personale, ai sensi dei vigenti contratti di comparto. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs. n. 286/99, articoli 5 e 6, per i nuclei di valutazione e di controllo strategico. Il nucleo è composto dal Segretario o dal Direttore Generale, che lo presiede, e da due esperti esterni all’amministrazione.
  2. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale; l’incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salva revoca motivata. Il compenso dei componenti è determinato dalla Giunta Comunale.
  3. Il Comune può costituire il nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali previa approvazione di una specifica convenzione.
  4. Art.6

    FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

    1. Ai fini della valutazione dei responsabili e del controllo strategico il nucleo di valutazione elabora gli indicatori per la valutazione che costituiscono il piano dettagliato degli obiettivi. Il nucleo assume preliminarmente le indicazioni contenute nel P.E.G. , con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere, quindi acquisisce le indicazioni fornite dal sindaco e sente i responsabili.

    2. Gli indicatori di cui al punto 1 vengono sottoposti all’esame della Giunta, che li acquisisce apportando eventuali modifiche, affinché divengano direttiva per i funzionari.

    3. Al nucleo è demandata altresì la verifica sul buon andamento dell’attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti.

  5. Ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, il nucleo è inoltre chiamato ad attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.
  6. Esegue, ove richiesto, le valutazioni di cui al successivo art.43, ed esercita, infine, tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o i compiti assegnatigli dal Sindaco.

Art.7

FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione risponde direttamente al Sindaco e all’Assessore al Personale; svolge la sua attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette; riferisce almeno due volte all’anno al sindaco e all’assessore al personale circa l’attività di verifica svolta in ordine all’andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene più idonee.

2. I responsabili di posizione organizzativa dell’ente possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per le attività di valutazione dei dipendenti, che rientra tra le loro competenze. Il nucleo mette a punto uno schema generale di valutazione e, d’intesa con i responsabili, lo specifica per ogni singolo ufficio o servizio.

Art.8

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI

1. La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al sindaco elementi di supporto per l’assegnazione o revoca degli incarichi.

2. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità organizzative e l’andamento qualitativo del servizio. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri di valutazione ai responsabili e attraverso la comunicazione degli esiti finali del contraddittorio.

Art.9

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO STRATEGICO

1. L’attività di valutazione e controllo strategico, di competenza del nucleo di valutazione, mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nel P.E.G., nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico; essa offre alla Giunta elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte e indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

2. L’attività stessa consiste nell’analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi affidati e le scelte operative effettuate, in considerazione delle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. Entro il mese di maggio viene inviata una relazione generale al Consiglio, come elemento di valutazione nell’approvazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale e programmatica. Ogni richiesta di chiarimento e integrazione di elementi contenuto nella relazione avviene per il tramite della Giunta.

Art.10

SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare.
  2. Il Segretario Comunale, svolge le funzioni di cui all'art.17 comma 68 della L. 127/97, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti.
  3. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco, purché nel rispetto delle proprie competenze e formazione professionale.
  4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
  5. Al Segretario e' affidata la collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, espressa a richiesta o su propria iniziativa, mediante forme anche scritte, ma esterne al corpo del provvedimento. Inoltre, il Segretario Comunale collabora a individuare le procedure e le operazioni necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi e fornendo ogni utile informazione a questi ultimi. A tal fine può convocare apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.
  6. In capo al Segretario Comunale, ove il Direttore Generale, titolare della funzione, non sia stato nominato, con la collaborazione dell’Ufficio personale, attengono tutte le funzioni in ordine alla gestione giuridica del personale apicale (ferie e permessi, sanzioni disciplinari, presidenza commissioni di concorso e di selezioni per la copertura di posti apicali, mobilità interna intersettoriale ed esterna, ecc.) ad eccezione del trattamento economico fondamentale, di competenza dell'Ufficio Personale.
  7. E’ attribuita altresì al Segretario comunale, in assenza del Direttore Generale, la presidenza delle commissioni di gara, relativamente alle procedure tenute mediante asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso, con esclusione delle gare espletate mediante trattativa privata.
  8. Le funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono attribuite al Segretario comunale ai sensi dell’art.17, comma 68, lett. c) della Legge 127/97, mediante scorporo delle attribuzioni di competenza dei Responsabili dei rispettivi servizi di cui all’art.51, commi 3 e 3 bis, della Legge 142/90.
  9. Per le sostituzioni temporanee dei responsabili dei servizi, in caso di assenza degli stessi con diritto alla conservazione del posto, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di adeguata categoria collocato nell'ambito del medesimo servizio, le stesse, ove manchi il Direttore Generale, sono transitoriamente esercitate dal Segretario comunale, purché nel rispetto della professionalità acquisita.
  10. Al Segretario comunale può essere conferita altresì la responsabilità di un’area o di un servizio, qualora all’interno dell’ente non sia presente personale dotato della necessaria professionalità.

 

 

 

 

 

Art.11

DIRETTORE GENERALE

  1. E' prevista la possibilità di nomina della figura del Direttore Generale, ai sensi e con le modalità di cui all'art.6 comma 10 della L. n. 127/97, nella figura del segretario comunale.
  2. L'incarico di direzione viene affidato per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco e, vista la natura fiduciaria del rapporto di lavoro, può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.
  3. Il Segretario può, parimenti, in qualsiasi momento rinunziare all’incarico, previa comunicazione scritta al Sindaco e alla Giunta Comunale.
  4. La revoca o la rinunzia all’incarico di direzione non implicano alcun effetto in relazione alla distinta e separata funzione di Segretario comunale.
  5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’art.51 bis della Legge 142/90 introdotto dall’art.6, comma 10, della Legge 15.05.1997, n.127, nonché quelli stabiliti nello Statuto, nel presente regolamento o attribuiti dal Sindaco. Allo stesso viene corrisposto per il maggior carico di lavoro e responsabilità un compenso aggiuntivo, soggetto alle ritenute e contribuzioni di legge, stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in mancanza, da concordarsi con il Sindaco.

Art.12

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA

  1. La struttura organizzativa del Comune é articolata per servizi ed uffici definiti dalla dotazione organica e ordinati secondo i seguenti criteri:

  1. suddivisione degli uffici per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle dimensioni dell'Ente;
  2. collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione sia interna che esterna agli uffici;
  3. trasparenza dell'attività amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed in particolare attraverso l'individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi;
  4. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato di tutta l'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
  5. rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge 675/96 e s.m.i.

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi curano l'organizzazione degli stessi nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, assumendo tutti i necessari atti di gestione.

 

Art.13

ASSETTO GENERALE DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell’Ente è articolata nel modo che segue:

SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE:

Ufficio contabilità e bilancio;

Ufficio tributi ed economato;

Ufficio Segreteria;

Ufficio Protocollo;

Ufficio Personale.

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SERVIZIO TECNICO

Ufficio Lavori Pubblici;

Ufficio Igiene, ecologia e ambiente;

Ufficio gestione del territorio;

Ufficio manutenzioni;

Ufficio patrimonio.

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SERVIZIO DEMOGRAFICO

Ufficio Anagrafe;

Ufficio Elettorale;

Ufficio di Stato Civile;

Ufficio di leva;

Ufficio attività produttive (Commercio, Artigianato, Industria);

Ufficio per i servizi cimiteriali;

Ufficio statistica;

Centralino.

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SERVIZIO VIGILANZA

Ufficio traffico e viabilità;

Ufficio notifiche e trasporti.

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SERVIZIO SOCIO - CULTURALE

Ufficio anziani ed emarginazione sociale

Ufficio promozione cultura, tempo libero e sport

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SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ufficio minori

Ufficio diritto allo studio

Ufficio politiche giovanili e politiche attive del lavoro

Art.14

SERVIZI ED UFFICI

  1. I servizi rappresentano le unita' organizzative di massima dimensione dell’ente. Alle stesse è preposto un dipendente di categoria D, nominato responsabile di servizi ai sensi dell’art.51 della Legge 142/90 e titolare delle posizioni organizzative di cui agli artt.8 e ss. del CCNL siglato il 31.03.1999.
  2. Gli uffici rappresentano quindi, le unita' organizzative di secondo livello alle quali:
  3. - fanno riferimento le specifiche materie rientranti nelle funzioni dei servizi di cui all'articolo precedente;

    - possono essere preposti dipendenti appartenenti alla categoria pari o inferiore a quella posseduta dall'apicale, cosiddetti "sub apicali".

  4. La Giunta comunale provvede all’assegnazione ai responsabili dei servizi delle relative risorse per il conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza.
  5. Il personale di cui al precedente punto 2, lett. b), è responsabile dei procedimenti dell’Ufficio cui è preposto e adotta, nell’ambito della autonomia organizzativa di cui è dotato, gli atti di gestione finanziaria relativa all’Ufficio stesso, ferma restando la competenza del Responsabile di Servizio per ogni altro atto avente rilevanza esterna.

Art.15

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

  1. E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi composta:

  1. dal Direttore che la presiede;
  2. dai Responsabili dei Servizi.

  1. La conferenza studia e dispone la semplificazione procedurale, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. Inoltre ha il compito di definire in casi di particolare complessità l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi..

  1. La conferenza e' convocata dal Direttore Generale di propria iniziativa, o a richiesta del Sindaco o di un Assessore o degli stessi responsabili dei servizi ogni qualvolta se ne riscontri la necessità.
  2. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di partecipare alle riunioni a fini conoscitivi ed informativi; il verbale delle riunioni viene redatto a richiesta del Direttore Generale o del Sindaco.

Art.16

RESPONSABILITA' DEI SERVIZI - FUNZIONI

  1. Sono riservate ai responsabili dei servizi le funzioni attribuite dall'art.51 L.142/90, e s.m.i.. L'incarico di responsabile di servizio può essere assegnato a personale esterno assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata non può superare quella del mandato elettivo del sindaco in carica. Presupposto per l'applicazione di tale fattispecie é l'assenza di figure professionali analoghe all'interno dell'Ente ovvero la necessità di acquisire l'apporto di soggetti dotati di specifiche competenze e comprovata esperienza nel settore. Requisiti minimi necessari per ricoprire l'incarico sono rappresentati dal possesso del diploma di laurea ovvero da una esperienza almeno quinquennale maturata in analogo settore presso una P.A.; a tal fine si osservano le procedure di cui al successivo art.29.
  2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco, secondo criteri di competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo; il provvedimento di nomina indicherà altresì il soggetto incaricato della sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
  3. Spettano ai responsabili dei servizi i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi.
  4. I responsabili dei servizi curano l'istruttoria dei procedimenti e adottano gli atti conclusivi del procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, assumendo nel qual caso le responsabilità previste dalla L. 241/90 e dal regolamento in materia di procedimento amministrativo.
  5. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse a loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

Art.17

ATTI DI GESTIONE

  1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione".
  2. Le determinazioni sono soggette alle ordinarie cautele che, per le deliberazioni collegiali, garantiscono la veridicità della numerazione e della data.
  3. Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate nell'ambito di ciascun servizio in apposito registro annuale, della cui tenuta risponde il responsabile del servizio.
  4. Ciascun responsabile del servizio trasmette le determinazioni adottate all'Ufficio Segreteria che le raccoglie in apposito registro, numerandole progressivamente; il registro ed il raccoglitore delle determinazioni dei responsabili dei servizi è a disposizione dei cittadini per la consultazione.
  5. Entro il giorno 15 di ciascun mese l'Ufficio segreteria redige e pubblica all'Albo Pretorio l'elenco di tutte le determinazioni adottate dai responsabili nel mese precedente.

Art.18

DETERMINAZIONI - ELEMENTI ESSENZIALI

  1. Elementi essenziali delle determinazioni dei responsabili dei servizi sono:

  1. l'intestazione;
  2. il numero progressivo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  3. la data;
  4. l'oggetto;
  5. la motivazione del provvedimento;
  6. il dispositivo;
  7. il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art.55 della L.142/'90, ove necessario, reso dal responsabile del servizio finanziario;
  8. la firma.

Art.19

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

  1. Ai sensi degli artt.8, 9, 10 e 11 del vigente C.C.N.L. siglato in data 31.03.1999 si stabiliscono i seguenti criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative:

2. Agli incaricati di posizione organizzativa compete la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.10 del C.C.N.L.. Alle figure professionali individuate sulla base dei criteri contenuti nel precedente comma 1 sarà attribuita dalla Giunta Comunale, con decorrenza dalla data del decreto sindacale di nomina, la retribuzione di posizione da determinarsi in base ai seguenti criteri:

  1. Personale funzionalmente assegnato: max p.10
  2. Livello di rilevo strategico: max p.25

  1. Numero dei servizi/uffici gestiti: max p.15
  2. Tipologia di cognizioni necessarie: max p.20
  3. Grado della attività di programmazione necessaria: max p.30
  4. Attività di studio e ricerca: max p.25
  5. Attività d'equipe: max p.15

  1. Livello di responsabilità esterna: max p.40
  2. Livello di responsabilità interna: max p.10
  3. Complessità tecnica delle determinazioni: max p.25
  4. Risorse finanziarie gestite: max p.35

3. Dato atto che al punteggio massimo, pari a p.250, corrisponderà una retribuzione di posizione di un importo annuo lordo pari a lire 25.000.000 (Euro 12.911,42), le diverse retribuzioni saranno graduate in misura proporzionale al punteggio ottenuto.

4. La retribuzione di risultato sarà quantificata sulla base dei seguenti criteri:

5. L’attribuzione delle retribuzioni di cui al presente articolo comporta ed implica lo svolgimento delle funzioni aventi rilevanza esterna ai sensi dell’art.51, commi 3 e 3 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, salva la possibilità di attribuire a dipendenti sub apicali la responsabilità ex L.241/90 di uno o più procedimenti, comportante anche l'adozione di atti con rilevanza esterna, ferma restando la responsabilità di coordinamento e sovrintendenza, nonché di risultato, in capo al titolare di posizione organizzativa.

  1. L’istituzione delle posizioni organizzative è demandata alla Giunta Comunale .
  2. L’affidamento, così come la revoca, degli incarichi di posizione organizzativa verrà effettuato con atto scritto e motivato da parte del Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1, nonché dell’art.9 del già citato C.C.N.L..

Art.20

MANSIONI DEL PERSONALE

1. Il contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente C.C.N.L. determina l'assegnazione di ciascun dipendente al servizio di competenza ed eventualmente all'ufficio.

2. In qualsiasi momento, in relazione a nuove normative o al verificarsi di nuove diverse esigenze, con provvedimento del responsabile del servizio interessato, possono essere apportate modifiche alle mansioni attribuite a ciascun dipendente, purché rientranti nella categoria di appartenenza.

3. Le modifiche alle mansioni interessanti più servizi sono disposte con provvedimento del Direttore Generale, sentiti i responsabili dei servizi interessati.

Art.21

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN MATERIA DI LAVORI E FORNITURE

1. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di propria competenza, provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per l’affidamento a terzi di lavori o forniture di beni e servizi, ed, in particolare, alla:

a) predisposizione della determinazione a contrarre di cui all’art.56 della Legge 142/90;

b) predisposizione, approvazione e pubblicazione dei bandi di gara;

c) approvazione dell’elenco delle ditte da invitare alla gara;

d) redazione e trasmissione delle lettere di invito alla gara;

e) attuazione delle procedure di gara e approvazione dei relativi verbali mediante determinazione di aggiudicazione;

f) stipulazione del contratto.

2. Sono fatte salve le competenze di cui all'art.10, comma 7, del presente regolamento.

Art.22

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1. Ciascun responsabile del servizio cura l’organizzazione del personale sott’ordinato in modo da assicurare, comunque, la continuità dell’erogazione del servizio. Procede alle segnalazioni al direttore generale di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare quando non ritenga di poter irrogare la sanzione di rimprovero verbale o scritto. Assicura che siano osservate le disposizioni impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Al responsabile di ciascun servizio compete l’attuazione dei procedimenti di concorso e selezione del personale a tempo determinato o indeterminato sino alla categoria C.

3. Il responsabile dell'Ufficio personale provvede:

a) alla tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti del Comune nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun dipendente;

b) alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro con il personale non apicale.

4. Il responsabile del servizio in cui è incardinato l’Ufficio personale è competente per l’attuazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico, nonché per la predisposizione degli atti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art.23

COMPETENZE IN MATERIA DI PRIVACY

  1. Il Sindaco è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, e provvede alla nomina del o dei responsabili del trattamento.

Art.24

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta Comunale conserva le competenze relativamente all’adozione degli atti di cosiddetta "alta amministrazione", comportanti un elevato grado di discrezionalità politico-amministrativa, ovvero contenenti predeterminazioni di criteri, disposizioni a contenuto generale e/o di indirizzo.
  2. Le competenze della Giunta comunale sono determinate dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Art.25

FASCICOLO PERSONALE

  1. Per ciascun dipendente è tenuto un fascicolo personale.
  2. Nel fascicolo personale devono essere conservati tutti i documenti inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'attività di servizio del singolo dipendente.
  3. Il personale ha diritto di prendere visione, in ogni momento, degli atti o documenti contenuti nel proprio fascicolo personale e di ottenere a sue spese copia degli stessi, quali i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su ricorso del dipendente e quelli revocati o riformati a seguito di revisione del procedimento disciplinare, i provvedimenti di destituzione revocati a seguito di assoluzione nel giudizio penale di revisione, i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti inefficaci, i provvedimenti di esclusione del dipendente da concorsi e da scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti provvedimenti definitivi che scagionano il dipendente stesso; il dipendente può chiedere l'inserzione nello stesso fascicolo personale di atti o documenti o provvedimenti che lo riguardano.

Art.26

COLLOCAZIONE DEL PERSONALE

  1. Il personale e' collocato sulla base dei contenuti di professionalità, specializzazione, responsabilità ed autonomia nelle categorie e nei relativi profili professionali in applicazione degli accordi nazionali.
  2. Troveranno applicazione le norme di cui al D.Lgs.29/'93 e successive modifiche relativi a decreti attuativi.

 

Art.27

MOBILITA' NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  1. La mobilità del personale deve rispondere ad esigenze di servizio ed é finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. la razionalizzazione dell'impiego del personale;
  2. l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
  3. l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o ricongiunzione con il nucleo familiare;
  4. il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente;
  5. la riorganizzazione e trasferimento dei servizi.

  1. Per la mobilità esterna trovano applicazione le norme di cui al D.P.C.M. 05.08.1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del D.Lgs.29/1993, e s.m.i. e dei contratti collettivi di comparto.

Art.28

MOBILITA' INTERNA

  1. Spetta al Direttore Generale, sentito il parere dei responsabili dei servizi interessati, provvedere alla mobilità temporanea o definitiva del personale tra diversi servizi.
  2. Spetta al responsabile del servizio provvedere alla mobilità del personale tra i diversi uffici dello stesso servizio, sentito il Direttore Generale.
  3. La mobilita' di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze organizzative o a particolari punte di attività, anche in relazione alla stagionalità del servizio e alla straordinarietà di particolari adempimenti.

Art.29

ATTRIBUZIONE ALL'ESTERNO DELLA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

  1. Il conferimento può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) in presenza di mancanze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, che non possono essere risolte con l'ausilio delle figure professionali già presenti nell'ente. b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili, mediante assunzione previo espletamento di pubblico concorso.
  2. Nei casi di cui al precedente comma, la responsabilità dei servizi può essere conferita:

  1. mediante incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, avvalendosi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, del D.Lgs29/93;
  2. mediante la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art.24 della L. 142/90;
  3. mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato part-time con dipendenti di altri enti locali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.6, comma 2, D.L. 79/97 convertito nella L. 140/97;
  4. mediante contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, anche al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art.51, comma 5 bis, della Legge 142/90 e s.m. e i., in numero non superiore al 5% dei posti previsti e coperti nella stessa dotazione organica, arrotondato all’unità superiore.

  1. Quanto disposto dal comma 2 del presente articolo è applicabile, come facoltà alternativa, anche nei casi previsti dal precedente art.10, comma 9.
  2. Il soggetto incaricato viene reclutato di norma previa pubblicazione di apposito bando pubblico per almeno 8 giorni all’Albo Pretorio, integrata eventualmente da altre forme di pubblicità, e scelto dalla Giunta comunale sulla base del curriculum vitae, anche in considerazione di precedenti incarichi di natura simile a quello da conferire. In casi di eccezionale urgenza, nei quali è possibile prevedere che l’indugio dovuto ai tempi di pubblicazione del bando possa causare danni o gravi disservizi all’Ente, la Giunta Comunale potrà conferire l’incarico a soggetti di provata competenza e professionalità prescindendo dalla pubblicazione del bando; in tal caso la durata dell’incarico conferito non potrà eccedere i dodici mesi.
  3. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) il contratto d'incarico, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà prevedere: a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione; b) gli organi preposti alla verifica dei risultati; c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso; d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; e) il relativo trattamento economico, equivalente, per la corrispondente categoria e posizione economica, a quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali. Tale trattamento può essere integrato in considerazione alla temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, da un’indennità "ad personam", determinata con deliberazione motivata dalla Giunta comunale; f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune. In caso di dimissioni, decadenza o rimozione del Sindaco dal suo mandato, il contratto fiduciario, stipulato ai sensi del presente articolo è risolto di diritto; g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico; h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nelle quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico.
  4. Il Sindaco provvede alla formale nomina dell'incaricato in qualità di responsabile di uno o più servizi.

Art.30

COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

  1. Ai sensi dell'art.51, comma 7, della legge n. 142/1990, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche - professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie dei profili professionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti da parte dei competenti responsabili dei servizi, in seguito a direttiva della Giunta Comunale, con le modalità di cui al precedente art.29, comma 4, incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
  2. La convenzione espliciterà e determinerà dettagliatamente gli obiettivi da conseguire, la durata e le altre clausole del rapporto contrattuale.
  3. Al fine di avvalersi di collaborazioni particolarmente specialistiche e qualificate è possibile altresì utilizzare l'istituto di cui al comma 2, lett. a) del precedente art.29.

 

Art.31

ATTRIBUZIONI TEMPORANEE DI MANSIONI SUPERIORI

  1. Per le attribuzioni temporanee di mansioni superiori si rinvia alla disciplina di cui all'art.56 D.Lgs.n.29/93 e s.m.i.
  2. L'attribuzione è di competenza del responsabile del servizio interessato, previo conforme parere del Direttore Generale.

Art.32

INCOMPATIBILITA' - CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI - PART-TIME

  1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. In quest'ultimo caso l'attività lavorativa del dipendente non può contrastare con gli interessi dell'Ente.
  2. Lo svolgimento di tali attività è autorizzato dalla Giunta, acquisito il parere del Direttore Generale, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, in base all'art.58 del D. Lgs.n.29/93. Si osservano in merito le disposizioni di cui al comma 60 dell'art.1 della L. 662/96.
  3. Per ciò che concerne il Segretario comunale l’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell’art.16, comma 2, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465.
  4. In riferimento al regime dell'istituto del part-time connesso a motivazioni professionali sono integralmente applicabili le disposizioni di cui all'art.1 comma da 56 a 65 della L. 23/12/1996 n. 662, come modificati e integrati dall'art.6 del D.L. 79/97 convertito dalla L. n. 140/97.
  5. Per ciò che concerne invece il part - time per motivi diversi, trova applicazione la disciplina di cui al D.P.C.M. 17.03.1989, n.117.

Art.33

PATROCINIO LEGALE

  1. L'Ente, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un responsabile del servizio, del Segretario Comunale o Direttore Generale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il responsabile del servizio da un legale di comune gradimento.
  2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
  3. A tutela dei propri interessi e a salvaguardia della speditezza dell'azione amministrativa, viene stipulata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla attività del Direttore e dei responsabili dei servizi, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle funzioni assegnate, nonché del Segretario Comunale, qualora individuato come responsabile di uno o più servizi, con esclusione di fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.

 

 

 

 

 

Art.34

LIBERTA' DI OPINIONI E LIBERTA' SINDACALI

  1. Il personale, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali, e di fede religiosa, ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi della Costituzione, di organizzarsi liberamente in sindacati ed esercitare ogni conseguente diritto a tutela dei propri interessi.
  2. L'esercizio dei diritti sindacali e' regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art.35

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

  1. Il Sindaco istituisce l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al C.C.N.L. di comparto.
  2. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Direttore Generale, ove nominato, ovvero al Segretario Comunale. Allo stesso compete di contestare l'addebito, d'ufficio o su segnalazione del responsabile del servizio, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione.
  3. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale o scritto, provvede direttamente il responsabile di ciascun servizio.

Art.36

DOTAZIONE ORGANICA

  1. La Dotazione Organica del Comune consiste nell'elenco di posti di ruolo previsti e classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. E' suddivisa per categorie, posizioni economiche e profili professionali.
  2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, nelle forme di legge, previa informazione alle rappresentanze sindacali in conformità' alle disposizioni normative vigenti e all'organizzazione dei servizi e degli uffici prevista nel presente regolamento.

Art.37

ACCESSO AGLI IMPIEGHI

  1. Tutta la materia relativa alla ammissione agli impieghi è disciplinata dalle norme del presente capo ed, in mancanza di specifica disposizione in deroga, dalle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.

Art.38

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

  1. In deroga all'art.6, commi 1 e 3, del D.P.R n. 487/94, il diario delle prove scritte ed orali deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 8 giorni prima delle prove medesime. Nel caso in cui il numero dei candidati sia elevato, il responsabile del servizio può sostituire tale comunicazione con la pubblicazione nella G.U.R.I 4^ s.s. concorsi ed esami, almeno 14 giorni prima delle prove stesse; tale pubblicazione è equiparata ad ogni effetto alla comunicazione personale.
  2. Qualora l’Amministrazione debba procedere con urgenza alla copertura del posto messo a concorso, l’indicazione del diario delle prove scritte potrà già essere contenuta nel bando.

  3. Ai candidati ammessi alla prova orale deve essere comunicato prima dell'inizio della stessa il voto conseguito nelle prove scritte.

Art.39

CONCORSO PUBBLICO PER ESAME

  1. In deroga all'art.7, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 487/94, i concorsi per profili professionali di Categoria C consistono in una prova scritta, a contenuto teorico ovvero teorico-pratico, ed in una prova orale.
  2. Per l'assunzione dei dipendenti con contratto a tempo determinato, facenti parte della surrichiamata categoria., i concorsi consistono in un colloquio concernente almeno due materie attinenti alle mansioni relative al profilo interessato; i termini di cui all'articolo precedente sono dimezzati e la pubblicazione del bando di concorso nella G.U. di cui all'art.4 del D.P.R 487/94 è sostituita dalla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio comunale, nonché dall'invio del bando di concorso , da pubblicare per 15 giorni, ad almeno 10 comuni viciniori ed ai seguenti Enti:

  1. Per le assunzioni di cui alle categorie e profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, si applicano integralmente le disposizioni di cui al capo III del D.P.R. 487/94 e s.m., avvalendosi di prove a carattere pratico-attitudinali, anche di contenuto teorico.

Art.40

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI

  1. Il numero dei quesiti predeterminati di cui all'art.12 del D.P.R 487/94 non può essere inferiore al numero di candidati ammessi alla prova orale, incrementato del 20%, con arrotondamento all'unità superiore.

 

 

Art.41

ADEMPIMENTO DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE DURANTE LE PROVE SCRITTE

  1. In ciascuna prova scritta del concorso, al candidato è consegnata una busta grande ed una piccola, contenente un cartoncino; il candidato dopo aver svolto il tema o la prova teorico-pratica, senza apporvi alcun elemento o contrassegno di identificazione, pone i fogli nella busta grande, scrive le proprie generalità sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente o ad un membro della commissione, il quale appone la propria firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta.
  2. Il riconoscimento deve essere fatto successivamente all'espressione del giudizio da parte della commissione sugli elaborati di tutti i concorrenti.

Art.42

CONCORSI INTERAMENTE RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE

  1. I posti relativi a particolari profili professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente, per il buon andamento dell’amministrazione, sono ricoperti mediante concorsi interamente riservati al personale dipendente, ai sensi dell’art.6, comma 12, della Legge 127/97.
  2. Requisiti indispensabili per la partecipazione alla selezione, oltre alla specifica professionalità acquisita, sono l’appartenenza allo stesso servizio al cui interno è inserito il posto da ricoprire, l'inquadramento nella stessa categoria o in quella immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire, il possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per la categoria ed un’anzianità di servizio nella categoria ricoperta pari almeno a cinque anni; le selezioni avverranno per titoli e colloquio o per titoli e prova a contenuto teorico-pratico, a seconda del profilo interessato, e la commissione giudicatrice sarà nominata dalla Giunta Comunale.
  3. Il relativo bando viene pubblicato all’Albo Pretorio per almeno 5 giorni e notificato ai dipendenti dei servizi interessati.
  4. La Giunta Comunale individua, in sede di approvazione della dotazione organica, i profili o le figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente, da coprire con le procedure di cui al presente articolo.
  5. Il procedimento di selezione avrà luogo nel rispetto dei principi di pubblicità delle prove, della necessaria predeterminazione dei contenuti e dei criteri per la valutazione delle prove medesime.

Art.43

PROGRESSIONE INTERNA ORIZZONTALE

1. La progressione economica all’interno di ogni categoria avviene nel rispetto dei criteri di cui all’art.5 del nuovo Ordinamento professionale del personale degli EE.LL. siglato il 1.04.1999 tra Aran e Organizzazioni Sindacali. La progressione orizzontale avviene in base ai seguenti percorsi:

 

 

POSIZIONE DI ACCESSO

POSIZIONI ECONOMICHE SUCCESSIVE

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

 

B3

B4

B5

B6

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

 

D3

D4

D5

 

  1. Il completamento e l’integrazione dei criteri di cui al comma 1 sono oggetto di contrattazione decentrata.
  2. La valutazione è di competenza del Responsabile del Servizio di appartenenza per le categorie fino alla C e del Direttore Generale per il personale appartenente alla categoria D.
  3. La procedura finalizzata all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali si esplica nel modo che segue:

Art.44

PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE

  1. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del Piano annuale del Personale, determina annualmente per ogni categoria il numero dei posti da destinarsi alla progressione verticale, all’accesso dall’esterno e a concorso interno.
  2. La copertura dei posti vacanti di posizione iniziale a ciascuna categoria, e alle specifiche posizioni B3 e D3, destinati alla copertura mediante progressione interna verticale, avviene attraverso una selezione attuata mediante colloquio e/o prova teorico-pratica, a seconda della professionalità richiesta per il posto da ricoprire, cui hanno titolo a partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore (o nelle posizioni economiche B1-B2-B3 e D1-D2-D3 rispettivamente per le posizioni B3 e D3), con almeno tre anni di servizio di ruolo nella predetta categoria o posizioni, anche a prescindere dal titolo di studio posseduto, fatti salvi quelli previsti dalle norme vigenti.
  3. Qualora la selezione abbia dato esito negativo o nel caso in cui all’interno dell’ente manchino le professionalità da selezionare, i posti ammessi alla selezione sono coperti mediante accesso dall’esterno.

Art.45

PROCEDURA PER LA SELEZIONE INTERNA VERTICALE

1. Dei posti da ricoprirsi mediante selezione interna verticale sarà data informazione al personale mediante avviso affisso per 15 giorni all’Albo Pretorio nel quale saranno indicati: servizio in cui vi è la vacanza, la posizione vacante (categoria di inquadramento e retribuzione), i requisiti richiesti e le modalità di selezione, il luogo e il termine di presentazione della domanda e l’eventuale documentazione da allegarsi.

2. La selezione sarà operata da un’apposita commissione presieduta dal Direttore Generale e formata dal Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente e dal Responsabile Servizio Finanziario e del Personale, ovvero da un membro esterno. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un dipendente nominato dal Presidente.

3. I criteri generali per le procedure di selezione interna verticale sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art.46

NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni:

a. della Legge 142/90;

b. della Legge 241/90;

c. della Legge 81/93;

d. della Legge 68/93;

e. della Legge 421/92;

f. del D.Lgs. 29/93 e s.m.i.;

g. degli articoli non soppressi della Legge quadro sul pubblico impiego 93/83;

h. dei Decreti del Presidente della Repubblica: 191/79, 810/80, 347/83, 268/87, 494/87, 333/90, in quanto non abrogati e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

i. della Legge n. 300/70, per la parte applicabile;

l. delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle del D.P.R. 10/01/57, n. 3, del D.P.R. 3.5.57 n. 686, del D.P.R. 1/2/86 e del D.P.R. 23/08/88, n. 395;

m. Legge 127/97;

n. delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli enti locali in particolare.

2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art.12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del C.C. e facendo particolare riferimento alle norme richiamate nel primo comma precedente.

Art.47

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

  1. Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della L. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.48

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, in allegato alla deliberazione di approvazione.

MS/ms