Italia Oggi, 9.02.01

CONCORSI/ Raffica di annullamenti in G. U.

Residenti senza punteggi super

DI LUIGI OLIVERI

No alle disposizioni regolamentari degli enti locali che assegnino punteggi specifici al requisito della residenza, ai fini della valutazione nei concorsi pubblici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2001 sono stati pubblicati ben sei decreti del presidente della repubblica di annullamento straordinario di altrettante deliberazioni di giunte e consigli di comuni del Nord Italia, che avevano modificato i regolamenti per i regolamenti per i concorsi o i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi proprio al fine di assegnare punteggi privilegiati per i requisiti di ammissione o per la valutazione dei titoli, al requisito della residenza.

I comuni interessati dai decreti di annullamento straordinario sono Segusino, Riese Pio X e Ponzano Veneto in provincia di Treviso, Biassono in provincia di Milano, Calco in provincia di Lecco e Campo San Martino in provincia Padova. I decreti giungono al termine di vicende annose: la delibera annullata al comune di Campo San Martino risale al 7 aprile 1997, addirittura precedente alla legge 127/97, mentre le altre deliberazioni sono del'98.

I decreti di annullamento giungono a ribadire ancora una volta l’interpretazione già fornita in precedenza dal governo e confermata dai pareri del Consiglio di stato, sul tema dei requisiti dei concorsi: costituisce violazione all'unità dell'ordinamento giuridico l'approvazione di regolamenti per l 'accesso agli impieghi presso gli enti locali che contengano norme che valutino requisiti non attinenti alle capacità professionali dei concorrenti.

L'articolo 36, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, in proposito, detta un chiaro principio: le procedure concorsuali debbono essere utilizzate per la verifica dei requisiti attitudinali e professionali in relazione ai posti da ricoprire. I comuni, in considerazione, inoltre, dei principi fondamentali di uguaglianza e libertà di circolazione nel territorio della Nazione non possono introdurre nè deroghe, nè limitazioni a detti principi, pena la nullità delle deliberazioni assunte in tale senso, puntualmente accertata dai decreti presidenziali.