ITALIA OGGI

Si fa strada la tendenza ad escludere dalla composizione del collegio gli iscritti agli albi professionali.

NEGLI ENTI LOCALI NON SONO RISPETTATE LE REGOLE PER LA REVISIONE CONTABILE

di Vittorio Nardini delegato alla commissione paritetica enti pubblici del consiglio nazionale ragionieri

e Antonio Tamborrino delegato del consiglio nazionale dottori commercialisti

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Sta prendendo piede una nuova tendenza che vede diversi enti locali procedere ai rinnovi del proprio collegio.dei revisori senza rispettare la classica composizione prevista dall'art. 57, comma 2, della legge n. 142/90. Per evitare vuoti richiami alle norme, ricordiamo cosa prevede il comma di cui sopra:

"I componenti del collegio dei revisori devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti negli albi dei ragionieri".

Alcune nomine recenti vedono invece la mancanza di taluna delle figure professionali degli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti.

Il motivo è da ricercarsi all'art. 2, comma 4, del dlgs 30 luglio 1999, n. 286, che stabilisce quanto segue: "I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili ... ".

Dalla lettura del comma, sembrerebbe che i collegi dei revisori degli enti pubblici, ivi compresi quelli degli enti locali, debbano essere formati da almeno due iscritti nel registro (più correttamente) dei revisori contabili, senza dover rispettare altri ulteriori requisiti in termini di qualificazione professionale.

Anche se questa lettura della legge trova riscontri in commenti rintracciabili anche su parte della stampa e su Internet, la stessa non è però assolutamente corretta: anzitutto il precedente art. 1 dello stesso decreto legislativo, al comma 3, recita: "Gli enti locali (... ) possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile". Dunque, "Possono" e soprattutto, "nel rispetto degli ordinamenti generali".

Si ottiene un primo risultato in questi termini: la norma è applicabile solo se recepita dai regolamenti di contabilità e, sempre e comunque, nel rispetto delle altre norme esistenti in materia. La norma che regola la nomina del collegio dei revisori è già stata citata. Per chiarirne la portata si deve considerare il tenore dell'art. 1 della legge n. 142/90, intitolato "Oggetto della legge": "l. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni. (... ) 3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, le leggi della repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni".

Il ricordato dlgs n. 286/99, quando è voluto intervenire modificando una norma previgente, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 3, comma l); quindi la presunta interpretazione innovativa non può essere tenuta in considerazione.

Il ragionamento svolto trova ulteriore conferma in quanto disposto dall'art. 100 del dlgs 25 febbraio 1995, n. 77 (reso assolutamente inderogabile a livello regolamentare dal comma 1, lettera h, del successivo art. 108, come modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191). Lo stesso art. 100 ripete infatti, al comma 2, l'identica dizione dell'art. 57, comma 2, della legge n. 142/90, con l'unica novità di richiedere, per il presidente, l'iscrizione al registro dei revisori contabili e non più al vecchio ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Riassumendo: i collegi dei revisori degli enti locali delle regioni a statuto ordinario (per quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si dovrà fare riferimento alle norme specifiche emanate dall'organo legislativo locale) devono tuttora essere costituiti seguendo obbligatoriamente le disposizioni dell'art. 57, comma 2, della legge n. 142/90 e dell'art. 100, comma 2, del dlgs n. 77/95. Ove poi i regolamenti degli enti interessati avessero recepito la ricordata norma dell'art. 2 del dlgs n. 286/99, uno almeno dei componenti del collegio (il ragioniere o il dottore commercialista) dovrà anch'egli essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ne discende, pertanto, che il mancato rispetto nella distribuzione degli incarichi nei collegi dei revisori dei conti negli enti locali comporta l'illegittimità sostanziale della delibera assunta, che dovrà essere considerata nulla e riformulata nel rispetto delle norme più volte richiamate.