Italia Oggi, 7/4/00

Per il Tribunale Civile di Ragusa è indispensabile la presenza di gravi violazioni dei doveri d’ufficio

SEGRETARI, IL SINDACO ALLENTA LA PRESA

Non basta il venir meno della fiducia per giustificare la revoca

Di Achille Maccapani

Illegittima la revoca del segretario comunale, causata dal solo venir meno della fiduciarietà con il sindaco. E’ invece indispensabile la presenza di gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Così si è espresso, con ordinanza del 26/2/2000, il tribunale civile di Ragusa, il quale ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc, presentato dal segretario del comune di Monterosso Almo.

Come emerge dall'esame del testo dell'ordinanza (pubblicato sulla rivista Internet www.giust.it), la peculiarità della figura del segretario consiste non solo nella dipendenza funzionale con il sindaco, ma anche nel rapporto di impiego formale del funzionario con l'Agenzia autonoma segretari, la quale gestisce il relativo albo: il giudice ordinario sottolinea un aspetto rilevante, peraltro rimarcato anche dal testo finale della direttiva del ministero della funzione pubblica (firmato il 30/3/2000 dal sottosegretario Vigneri), nel senso che anche l'intervento del giudice ordinario va a incidere altresì sul rapporto formale tra il segretario e l'Agenzia, "essendo in grado di modificare lo status giuridico ed economico del segretario, anche in relazione al rapporto di impiego con la stessa (con particolare riguardo, nel caso di specie, al suo permanere o meno in disponibilità)".

Ma un altro aspetto rilevante contenuto nell'ordinanza riguarda le funzioni del segretario: rispetto alla precedente disciplina normativa, "non sono mutati di molto i doveri che gravano" sullo stesso. E la sua funzione consultiva e di assistenza nei confronti dell'ente locale "deve attenere agli aspetti della legalità e legittimità in generale dell’azione amministrativa, piuttosto che a quelli di gestione pratica degli affari, con riferimento alla quale egli svolge un'attività più propriamente di coordinamento e, in qualche modo, di sorveglianza". In altri termini, il sindaco non può disporre del segretario, come gli pare e piace: purtroppo, la realtà applicativa che emerge dai fatti e dalle vicende evidenziate nell'ordinanza dimostra il fatto che la legge 127/97 e il dpr 465/97 sono stati oggetto di una lettura fuorviante e distorta da parte di molti sindaci, i quali hanno inteso (e intendono tuttora) il potere di nomina e revoca, come un'arma per assoggettare, oltre ogni limite di legalità, i segretari ai propri esclusivi voleri. Di conseguenza, il potere di nomina del segretario non implica, a parere del giudice ordinario, la presenza di un obbligo gerarchico senza alcun limite, da parte del segretario nei confronti del sindaco, derivante dallo svolgimento di funzioni e compiti, non esplicitamente previsti dal legislatore. Peraltro, prendendo spunto da un episodio concreto, la stessa ordinanza rimarca che, "se è vero che il segretario comunale fornisce assistenza giuridico amministrativa all'ente, non può, tuttavia, essere onerato anche dell'attività di consulenza legale inerente questioni di natura più squisitamente tecnica". Oltretutto la revoca, è presupposta per un grave pregiudizio a carico del segretario, che non consiste solo nella perdita del posto di lavoro e dello stipendio, ma altresì nella possibilità di effetti negativi sulla prosecuzione della propria "carriera".

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(NOTA: la sentenza del Tribunale di Ragusa è disponibile anche nel sito del Bollettino, nell’area Contenzioso. NdR)