Italia Oggi – martedì 28 settembre 1999, pg. 26

Contratti p.a. revisione prezzi di rigore

Di GIAMBATTISTA RIZZA

Nei contratti a esecuzione periodica in cui è parte una pubblica amministrazione, è obbligatoria la clausola della revisione del prezzo. Lo ha sostenuto il Tar Piemonte, seconda sezione, con la sentenza n. 420 del 16 giugno 1999.

Il fatto. Una ditta, aggiudicatasi la gara d'appalto-concorso per i servizi di igiene urbana e affini, non ottiene il riconoscimento dall'ente locale committente della revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 6 della legge 537/93, come modificato dall'art. 44 della legge 724/94. Da qui l'impugnazione al Tar.

La decisione. Il collegio ha condiviso la tesi della ditta appaltatrice, considerando in premessa che "l'art. 6 della legge 537/93 sia nel testo originario che in quello rinovellato dall'art. 44 della legge 724/94 prevede al quarto comma che tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa debbano recare clausola di revisione periodica del prezzo. Il dato testuale della norma in esame è tale da far ritenere la tassatività dell'obbligo in essa prescritto (Tar Lombardia, sezione terza, 18 luglio 1998, n. 1912)". "Ne consegue", prosegue il Tar Piemonte, che la norma "non è derogabile per l'indisponibilità degli interessi a essa sottesi, di carattere generale e prevalente su quelli delle parti, e che sono individuabili da un lato, nel contenimento della spesa pubblica con la predeterminazione dei criteri cui ragguagliare le rivalutazioni economiche, e, dall'altro, nel mantenimento dell'erogazione di servizi e forniture in linea con gli standard qualitativi rappresentati al momento dell'aggiudicazione, diversamente non garantibili nel corso del tempo dall'immutabilità del prezzo". "Pertanto", conclude il collegio, "le eventuali previsioni negoziali in contrasto con la norma in parola sono da considerarsi nulle con sostituzione automatica delle clausole invalide con quelle imposte dalla legge, secondo:e regole di cui all'art. 1339 cc, ripreso dal successivo art. 1419 ce, in merit la nullità parziale del contratto".