GUIDA AGLI ENTI LOCALI – n° 24 – 1 luglio 2000

Il Sole-24 Ore

Rimborso dell'Ente con mandato di pagamento per i pubblici dipendenti amministratori locali

Ministero del Lavoro - Direzione generale degli affari generali e del personale Circolare 29 maggio 2000 n. 28

 

Sintesi

Il regime giuridico dei permessi retribuiti concessi agli amministratori degli Enti locali per l'espletamento del mandato è stato notevolmente ampliato dalla legge 265/1999 rispetto alla precedente legge 816/1985. Si consideri, ad esempio, che la possibilità di accedere ai permessi era, in precedenza, limitata alla partecipazione ai Consigli, alle Giunte e alle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite (restava salva, comunque, la possibilità di fruire, in occasione delle sedute di altri organismi, dei permessi non retribuiti).

Ora, invece, essa è esplicitamente estesa anche alla partecipazione alle commissioni comunali previste per legge, alle conferenze dei capigruppo e agli organismi di pari opportunità, consentendo di conseguenza, ai rappresentanti delle comunità locali di partecipare attivamente alla vita dell’ente in tutte le sue articolazioni senza risentire di decurtazioni apportate al proprio trattamento economico.

Le norme sui permessi si applicano, ovviamente, solo nel caso in cui il dipendente-amministratore non opti per l'aspettativa non retribuita.

Le assenze, retribuite dal datore di lavoro, sono oggetto di rimborso a quest'ultimo da parte dell'ente di appartenenza, sulla base di un'apposita richiesta, corredata della documentazione concernente l'attività svolta e i tempi occorrenti per il suo espletamento.

AL rimborso, che comprende quanto corrisposto a titolo di retribuzione nonché gli importi versati per le assicurazioni, limitatamente ai periodi di assenza, l'amministrazione locale è tenuta a provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Vale la pena rammentare che le somme così rimborsate sono esenti dall' 'Iva.

Altra innovazione introdotta dalla legge 265/1999 consiste nell'estensione dell'obbligo di rimborso anche per i permessi goduti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. Secondo le disposizioni previgenti, infatti, l'obbligo era previsto solo nei confronti dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici.

Con la circolare 28/2000 il ministero del Lavoro, recependo le indicazioni fornite al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato, impartisce ai propri uffici - centrali e periferici - le disposizioni relative alla procedura contabile da seguire per la concreta operatività delle norme sui rimborsi. Pur essendo, a stretto rigore, applicabili ai soli uffici destinatari - e, quindi, esclusivamente per i permessi fruiti dai dipendenti del ministero stesso - le disposizioni contenute nella circolare sono da ritenersi senz'altro utilizzabili anche dalle altre amministrazioni dello Stato, proprio in quanto fissate in base al parere espresso dalla Ragioneria. (Vincenzo Martorano)

 

!I parere del Tesoro

Con la nota sopra indicata codesto ministero ha chiesto di conoscere la procedura contabile per la pratica attuazione delle disposizioni recate dalla legge in oggetto.

Tale norma, nel disciplinare al capo III lo status degli amministratori locali, prevede all'articolo 24 che le assenze dal servizio, effettuate dai dipendenti pubblici e privati per partecipare ai vari organi di cui fanno parte negli Enti locali, sono retribuite dal datore lavoro. Quest'ultimo chiede il rimborso di quanto corrisposto per retribuzioni e assicurazioni all`Ente locale presso cui il dipendente esercita le funzioni pubbliche. L'ente é tenuto a effettuare il rimborso entro trenta giorni dalla richiesta.

Al riguardo si ritiene che l'Ente locale debba provvedere al rimborso mediante emissione di mandato di pagamento a favore dell’amministrazione creditrice, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata da imputare al capitolo delle entrate eventuali e diverse specifico per ogni amministrazione.

 

Il testo della circolare

OGGETTO: Legge 3 agosto 1999, n. 265. Capo III, art. 24 - Permessi e licenze degli amministratori

La legge n. 265/99, capo III, relativo allo status degli amministratori locali, prevede, all'art. 24, comma 5, che le assenze dal servizio effettuate dai dipendenti pubblici e privati per l'espletamento di cariche elettive, siano retribuite dal datore di lavoro. Poiché però gli oneri per permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, l'Ente stesso, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto corrisposto, per le retribuzioni e le assicurazioni riferite alle ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

Il rimborso va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Sull'argomento la scrivente ha interessato il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica che, con la nota n. 192984 dell'Ufficio XIV - I.G.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, allegata alla presente, ha fornito chiarimenti sulla procedura contabile per l'applicazione della norma in parola.

Al fine di assicurare uniformità di trattazione delle pratiche di recupero da parte degli Uffici presso cui prestano servizio dipendenti che ricoprono cariche pubbliche, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, alla luce del predetto parere.

Quanto alla quantificazione degli oneri sostenuti dal Ministero (retribuzioni ed oneri riflessi) per i periodi di assenza del proprio personale, essa sarà richiesta alla divisione VI di questa Direzione generale per i dipendenti dell'Amministrazione centrale e alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro per i dipendenti appartenenti al ruolo periferico.

La richiesta di rimborso all'ente locale va effettuata dall'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'Ente effettuerà il versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo XXVII, capitolo 3670, del Ministero del Tesoro entrate eventuali e diverse del Ministero del lavoro.

Dovrà essere specificata la causale del versamento e si provvederà alla trasmissione all'Ufficio ove il dipendente presta servizio della relativa quietanza.