Italia Oggi 4.4.01

ENTI LOCALI E STATO

Tar Lombardia sulla tutela nei giudizi

Risarcimenti p. a. dopo il 1° grado

DI MONICA COCCO

La pubblica amministrazione condannata al risarcimento dei danni è tenuta ad adempiere subito dopo il giudizio di 1° grado, indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di appello.

E se ciò non è avvenuto, lo stesso Tar è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire l'effettività della tutela riconosciuta al cittadino.

La sentenza n. 2923 del 30 marzo 2001 del Tar Lombardia (sul sito www.giust.it) costituisce una delle prime decisioni in materia di esecuzione delle sentenze di 1° grado.

I giudici hanno colto l'occasione per chiarire puntualmente quali sono le operazioni che le parti devono effettuare in ossequio alla precedente sentenza.

Nella fattispecie, la pubblica amministrazione era stata condannata al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 2, del dlgs n. 80/1998, in base al quale il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, anche mediante la reintegrazione in forma specifica.

Con questa legge, infatti, è stato abrogato l'art. 13 della legge 142/92 e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguenti all'annullamento degli atti amministrativi.

Secondo le modalità stabilite dal Tar Lombardia, il ricorrente deve fornire all'amministrazione la documentazione indicata in sentenza che attesta gli oneri di cui pretende il risarcimento.

Nei successivi 30 giorni l'amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza, deve provvedere a definire l'importo da offrire al ricorrente a titolo di risarcimento, da liquidare mediante mandato di pagamento, emesso entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 35, comma 2, del dlgs n. 80/1998 (come sostituito dalla legge n. 205/2000).

Se le parti raggiungono l'accordo sulla misura dell'importo, il relativo atto dovrà essere depositato presso la segreteria della sezione.

Altrimenti, sarà lo stesso collegio a determinare la somma dovuta.