ITALIA OGGI, 4.7.01

Il TAR Abruzzo accoglie ricorso di un vincitore a seguito di una nuova graduatoria

Stipendio da risarcire

Emolumenti (più interessi) ai vincitori di concorsi

DI GIANNI MACHEDA

Il vincitore di un concorso pubblico, assunto in ritardo perché la p.a. ha sbagliato nel compilare la graduatoria, ha diritto di percepire lo stipendio a partire dalla data in cui avrebbe dovuto entrare in servizio. E la somma dovrà essere integrata conteggiando gli interessi legali e la svalutazione monetaria.

In questi termini il Tar AbruzzoPescara, con sentenza del 26 aprile depositata in segreteria il 25 maggio 2001, ha accolto un ricorso presentato dalla partecipante a un concorso bandito da un comune, che si era vista "soffiare" il posto in graduatoria a causa di un errore commesso dalla commissione nel calcolo dei punteggi.

I giudici abruzzesi hanno innanzitutto rifatto i conti e disposto l'annullamento della delibera (la commissione aveva semplicemente sommato aritmeticamente i voti ottenuti nelle prove scritte, invece di farne la media e aggiungere il voto orale e la valutazione dei titoli).

Di conseguenza, la ricorrente si è vista attribuire quel primo posto in graduatoria necessario per vincere il concorso.

Nel ricorso, tuttavia, oltre all'annullamento della delibera, il difensore aveva chiesto al tribunale amministrativo di disporre anche il risarcimento dei danni subiti dalla cliente "per l'indebito protrarsi del suo periodo di disoccupazione", durato circa due mesi.

Nella sentenza, il Tar osserva come la potestà risarcitoria del giudice amministrativo, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 205/2000, possa avvenire anche in via autoesecutiva.

Ciò però solo quando la sentenza stabilisca la fondatezza del ricorso e annulli fatto lesivo e sempre che la stessa sia in grado di attuare in via immediata la cosiddetta reintegrazione in forma specifica.

Se però nel frattempo "si sono realizzati dei danni economici palesi, in quanto fatto amministrativo illegittimo ha prodotto degli effetti irreversibili, gli stessi", spiegano i giudici, "vanno risarciti".

Ora, nel caso sottoposto all'esame del Tar Abruzzo, la mancata assunzione avrebbe potuto essere reintegrata solo con la nomina "ora per allora" dell'interessata. Il che avrebbe sì fatto recuperare l'anzianità giuridica, senza però incidere sogli emolumenti spettanti ma non percepiti: "la retribuzione", si osserva nella sentenza, "è notoriamente collegata all'effettiva prestazione dell'attività di servizio".

Nella fattispecie, considerata la mancata instaurazione del rapporto, "il recupero economico", secondo i giudici, "non può che avvenire sotto forma di risarcimento del danno prodotto dalla tardiva assunzione in servizio".

I presupposti risarcitori per la lesione dell'interesse legittimo del soggetto non assunto dal comune sono, evidenzia la sentenza, quattro:

a) sussistenza di un evento dannoso monetizzabile (la non assunzione va riconosciuta come tale, in conseguenza del mancato percepimento degli emolumenti andati a un altro soggetto);

b) che il danno sia ingiusto;

c) la riferibilità dell'evento dannoso alla condotta dell'amministrazione, che nel caso è rappresentata dalla mancata assunzione, conseguenza di un atto illegittimo;

d) imputabilità dell'evento dannoso a dolo e/o colpa della p.a.

Ciò premesso, i magistrati rilevano come la "colpa" dell'amministrazione sia chiaramente emergente dalla mancata osservanza di una norma di legge precisa: gli articoli 7 e 8 del dpr n. 487 del 1994, sulla mancata applicazione die quali l'ente non ha fornito "alcuna motivazione plausibile".

Per quanto riguarda invece il punto chiave, costituito dalla quantificazione del danno, quest'ultima "coincide con il mancato percepimento degli emolumenti".

Il calcolo della somma scatta dalla "data di assunzione in servizio" della persona inizialmente indicata come vincitrice del concorso in luogo di quella poi risultata effettivamente prima in graduatoria.

E si conclude, si legge nella sentenza, alla "data di effettiva assegnazione del posto de quo alla ricorrente (...), il tutto maggiorato di interessi legali e svalutazione monetaria, come per legge".