ITALIA OGGI, 17.3.00

Risoluzione della Funzione Pubblica delimita i compiti

SEGRETARI, NON NOTAI

Vietato rogare contratti tra privati

di Luigi Oliveri

I segretari comunali non possono intervenire quali ufficiali roganti di contratti o atti di natura negoziale tra soggetti privati.

Lo ribadisce il dipartimento dalla funzione pubblica, con la risoluzione numero di protocollo 1764/OO/Ul/cl5O, in data l° febbraio 2000, in risposta al quesito posto da un comune in merito alla sussistenza i meno, per il segretario comunale, della possibilità di autenticare le firme di coeredi sulla procura chi autorizzasse uno di loro a concludere transattivamente con l'ente una procedura espropriativa.

Il dipartimento guida to da Franco Bassanini fa presente che non rientra tra le competenze dei segretari comunali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15/68, l'autenticazione delle firme apposte ad atti di autonomia privata di natura negoziale, rilevanti solo tra privati.

Ciò, pertanto, vale anche nelle ipotesi in cui l'atto negoziale privato sia rilevante ai fini di una procedura pubblica nella quale sia coinvolto il comune. Il rogito o l'autenticazione delle firme su atti negoziali tra privati, infatti, è per legge di competenza dei notai. La competenza concorrente dei segretari comunali scatta, ai sensi dell'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge 127197, esclusivamente qualora il comune sia parte stilante.

In particolare, quando l'atto sia stipulato nella forma pubblica amministrativa, la legge chiede unicamente che, appunto, il comune intervenga come parte nell'atto; quando l'atto sia stipulato mediante scrittura privata autenticata, occorre, in più, che vi sia l'interesse dell'ente, che può essere sia di natura economica (il risparmio dei costi del notaio), sia procedurale, come per esempio l'accelerazione dei tempi di stipulazione.

La risoluzione del dipartimento chiarisce che la legge 127/97, pur avendo esteso le competenze dei segretari all'autenticazione delle scritture private, non ha modificato il quadro delle competenze sugli atti negoziali tra privati, né a ciò ha provveduto il dpr 403/98.

I privati cittadini che debbano stipulare atti negoziali tra loro, pertanto, non possono che rivolgersi al notaio, anche se l'atto stesso occorra ai fini di una procedura pubblica.

E’ opportuno ricordare, infine, che per quanto riguarda le scritture private autenticate dal segretario comunale quando il comune sia parte, è possibile esigere i diritti di segreteria, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del dpr 465/97 a mente del quale sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge 127/97, rogati e autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 604162.