][taliaOggi 12.4.01

GIUSTIZIA. E SOCIETA’

Il ministero degli interni, con una nota, chiarisce un quesito proposto dal Comune di Terni

Enti locali., sanzioni regolamentate

Basta un testo ad hoc per conservare il potere sulle infrazioni

DI ANTONIO CICCIA

Sanzioni amministrative degli enti locali di nuovo in pista con un regolamento.

Dopo l'abrogazione degli articoli 106 e seguenti del rd. 383/1984 (disposta dall'articolo 274 del Testo unico enti locali) la capacità sanzionatoria dell'ente per violazioni a regolamenti e ordinanze non è venuta meno.

E' sufficiente che il comune, la provincia e gli altri enti locali stendano un regolamento con l'indicazione delle sanzioni per le singole infrazioni.

Questo l'orientamento espresso dal ministero dell'interno in risposta a un quesito rivolto dal comune di Terni.

L'ente locale nel disciplinare in via regolamentare le sanzioni amministrative dovrà comunque rispettare i limiti minimo e massimo stabiliti dall'articolo 10 della legge 689/81(legge quadro in materia di sanzioni amministrative e pecuniarie): quindi lire 12 mila per il minimo e lire 20 milioni per il massimo.

Ma vediamo di approfondire la questione che ha creato uno stallo nell'applicazione di sanzioni amministrative, non espressamente regolamentate da una legge.

Il Testo unico degli enti locali (dlgs 267/2000) ha abrogato le disposizioni che attribuiscono al comune il potere generale (anche in mancanza di una espressa disposizione di legge) di punire con la sanzione amministrativa le violazioni ai propri regolamenti (si pensi per esempio al regolamento di polizia urbana) nonché di punire con sanzione amministrativa pecuniaria le trasgressioni alle ordinanze sindacali.

I problemi che si sono posti a questo punto sono due: la ricerca di una fonte normativa specifica che sostituisca le disposizioni abrogate e stabilisca il potere dei comuni di sanzionare amministrativamente la violazione di regolamenti e ordinanze; il reperimento di una fonte normativa che stabilisca l'ammontare minimo e massimo della sanzione.

Nella prassi l'effetto concreto dell'abrogazione descritta è che molti comuni hanno sospeso l'attività sanzionatoria.

La soluzione a questo problema è stata data in via interpretativa dal ministero degli interni nella risposta in commento.

Quanto al reperimento della fonte normativa, il problema è quello del rapporto con la legge 689/81 nella parte in cui, all'articolo 1, subordina la possibilità di irrogare una sanzione amministrativa a una legge che preveda il fatto come illecito amministrativo.

Come fa un comune a irrogare una sanzione amministrativa se non c'è più la legge che prevede la possibilità di farlo in via generale (e cioè se non c'è più l'articolo 106 del Tu leggi comunali e provinciali)?

Secondo il ministero tuttavia la capacità sanzionatoria degli enti locali trova fonte diretta addirittura nella Costituzione, laddove prevede l'autonomia regolamentare degli enti locali e quindi gli, articoli 5 e 28.

Nella risposta del mininterno si fa tra l'altro espresso riferimento a due sentenze della Corte di cassazione, nelle quali testualmente si legge: il principio di legalità dell'illecito amministrativo, contenuto nell'articolo 1 della legge 689/81, non ha ragione di operare nel caso di violazione di regolamenti comunali e provinciali, i quali trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento alle autonomie locali, affermato negli articoli 5 e 128 della Costituzione, con cui deve coordinarsi il principio di riserva di legge, di carattere relativo, previsto dall'articolo 23 della Costituzione (nessuna prestazione personale o personale può essere imposta se non in base a una, legge).

Nel ragionamento che fa il ministero degli interni dunque non c'è bisogno di una fonte normativa ad hoc che preveda la possibilità dell'ente locale di irrogare sanzioni a tutela dei propri regolamenti.

Basta un regolamento dell'ente, in base agli articoli della Costituzione.

In relazione alla risposta del ministero sembrano svanire del tutto i problemi delle amministrazioni locali che sono chiamate a sostituire gli abrogati articoli 106 e seguenti del Testo unico leggi comunali e provinciali con propri regolamenti.

Sul punto va detto dunque che è opportuno che gli enti procedano alla approvazione di regolamenti, poiché in assenza degli stessi in effetti non si rintraccerebbe la fonte normativa della potestà sanzionatoria.

In secondo luogo il tenore della risposta del mininterno autorizza a sostenere che non vi sia nemmeno la necessità di prevedere la potestà sanzionatoria nello statuto dell'ente locale: basterebbe il regolamento.

In materia va però detto che la soluzione non è al riparo da possibili sviluppi giurisprudenziali negativi per l’ente locale: si noti infatti che la giurisprudenza citata nella nota ministeriale non è del tutto tranquillante in quanto in realtà quelle sentenze sono emanate sul presupposto della perdurante vigenza degli articoli 106 e seguenti del rd 383/1934 (le sentenze dicono: non c'è bisogno dell'articolo 1 della legge 6890/1981 perché sono ancora vigenti gli articoli 106 e seguenti citati).

In sostanza per evitare situazioni in cui la giurisprudenza ritenga viziate le sanzioni amministrative irrogate dagli enti locali un chiarimento normativo di valore ricognitivo sarebbe opportuno.

 

La nota degli interni

Italia Oggi pubblica la nota della Direzione generale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno I (n. 263/1-bis/ll/L.142), datata 7 marzo 2001, in materia di potere sanzionatorio degli enti locali.

Si fa riferimento alla nota n. 636/Gab. del 25/10/2000, inviata alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, con la quale si chiede di conoscere l'avviso in ordine alla fonte del potere sanzionatorio originariamente disciplinato dagli artt. 106 e seguenti del Tulcp 383/1934.

Detta disposizione è stata abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. a) del dlgs 267/2000, recante il nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ma ciò non comporta, ad avviso di questa Direzione generale, il venir meno della possibilità di prevedere, in sede di regolamento, la capacità sanzionatoria dell'ente.

Si rileva infatti che detto potere sanzionatorio trova la propria fonte nel generale potere regolamentare dell'ente locale il cui fondamento è da ravvisarsi nell'art. 7 del citato Testo unico che attribuisce all'ente locale la competenza regolamentare in modo esemplificativo.

Occorre, inoltre, considerare che, ad avviso della giurisprudenza (Cass. civile sez. I n. 12779/1995 e sez. III n. 1865/2000),. il principio della riserva di legge contenuto nell'art. 1 della legge 689/1981 non ha valenza per gli enti locali e per i regolamenti comunali e provinciali, i quali trovano il loro fondamento negli artt. 5 e 128 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza sostiene che il principio della riserva di legge di carattere relativo, previsto dall'art. 23 della Costituzione (nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), va coordinato con il riconoscimento delle autonomie locali voluto dai citati artt. 5 e 128 Cost.

Si può pertanto ritenere che il potere sanzionatorio rientra nella generale autonomia normativa dell'ente, all'epoca non prevista dall'art. 106 del T.u. 383/1934, stante comunque che le ipotesi da disciplinare sono, in molti casi, già regolate dalla legislazione specifica di settore.

Va ancora aggiunto che il potere sanzionatorio è disciplinato dall'art. 12 della citata legge 689/1981 che dispone l'applicabilità delle disposizioni del capo I a tutte le sanzioni amministrative; ne consegue che l'intervenuta abrogazione dell'art. 106 del T.u. n. 383/1994, e del limite massimo di 1 milione, ivi previsto per l'irrogazione delle sanzioni, comporta l'applicazione in base all'art. 12 della legge 689/1981, dei limiti pecuniari (20 milioni) previsti dalla legge di depenalizzazione (cfr. art. 11 legge 689/1981).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che l'impianto normativo, derivante dall'intervenuta abrogazione del citato art. 106, trovi il proprio completamento nella disciplina regolamentare degli enti locali che potranno esercitare, anche in detto ambito, l'autonomia normativa riconosciuta dal legislatore.