ITALIA OGGI 23 GENNAIO 2001

AMBIENTE E SANITÀ

La provincia di Verona rivolta all'Arpa chiarisce su chi ricade la responsabilità amministrativa

Scarichi illeciti risponde il dirigente

Non spetta al sindaco l’attività di conduzione dei depuratori

DI LUIGI OLIVERI

Sanzioni per illeciti in materia di scarichi: paga il dirigente.

La provincia di Verona, ente preposto ai controlli in materia di salvaguardia dell'ambiente ha elaborato una nota rivolta all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, contenente precisazioni in ordine alla procedura di contestazione degli illeciti amministrativi in materia di scarichi delle pubbliche fognature, con la quale, rispondendo alle sollecitazioni di alcuni sindaci, individua nel dirigente e non nel primo cittadino il responsabile per le violazioni amministrative in materia di scarico delle acque.

La provincia di Verona prende atto, dunque, delle conseguenze derivanti dal principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico, da quelle di concreta gestione. Le prime spettano agli organo politici di governo, mentre le seconde sono da attribuire ai dirigenti o responsabili di servizio.

Per comprendere, allora, il regime delle responsabilità relative alla disciplina della depurazione delle acque, occorre allora stabilire se la conduzione dei depuratori attiene alla funzione politica o a quella tecnico-gestionale.

La direttiva della provincia sottolinea che l'esercizio degli impianti di depurazione attiene senz'altro ai compiti di gestione tecnica.

La conseguenza, dunque, e’ che ogni violazione amministrativa, derivante da insufficienze tecniche degli impianti o da semplici inosservanze formali (per esempio le denunce degli scarichi) e’ da mettere a carico non più del sindaco, bensì del dirigente preposto.

La direttiva, pur ponendo il principio generale della responsabilità tecnica dirigenziale, sottolinea correttamente che ai fini dell'individuazione del responsabile degli illeciti, occorre un'indagine analitica.

Infatti, la responsabilità del dirigente emerge quando questo sia preposto, in base allo specifico incarico dirigenziale ricevuto, o al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla direzione dell'unità organizzativa competente alla gestione del depuratore, e si rilevino carenze nella conduzione del processo di depurazione delle acque a lui imputabili come cattiva gestione.

Il regime della responsabilità cambia quando eventuali carenze degli impianti derivino da deficienze strutturali, cui l'amministrazione non faccia fronte con i necessari lavori di adeguamento.

In questo caso, infatti, la responsabilità torna in capo al sindaco, nello svolgimento della sua funzione di sovrintendenza generale alla gestione dell'ente, nella misura in cui non abbia provveduto a programmare gli interventi di miglioramento dell'impianto, stanziando le relative somme nel bilancio.

Tuttavia, anche in questo caso la responsabilità per scarichi irregolari resta in capo esclusivamente al sindaco solo se il dirigente gli abbia segnalato le inadeguatezze tecniche, e il capo dell'amministrazione non abbia provveduto in merito.

Occorre, quindi, che il dirigente avvisi il sindaco delle carenze degli impianti di conduzione delle acque e chieda, in base a un'analisi degli interventi di ripristino, le risorse necessarie per adeguarli alle norme, affinché la responsabilità ricada solo sul primo cittadino.

Nel caso in cui, invece, il servizio di gestione dei depuratori sia affidato a un'impresa specializzata, secondo la direttiva occorre verificare il contenuto del contratto regolante il servizio, per individuare l’esatto regime delle responsabilità.

Infatti, l’appaltatore può essere considerato responsabile delle carenze dell'impianto solo se il contratto gli assegni completa autonomia di gestione e adeguate risorse per provvedere, fermo rimanendo che il soggetto deve disporre di una sufficiente capacita professionale.

Diversamente, la responsabilità investe anche il dirigente o responsabile preposto al servizio.

Resta ferma, comunque, secondo la direttiva, la responsabilità solidale dell'ente comune.

Le linee direttive tracciate dalla provincia di Verona comportano un'attribuzione delle responsabilità tra organi tecnici e politici analoga a quella del regime della sicurezza. È’ il dirigente che risponde, ma nella misura in cui egli abbia a disposizione una struttura tecnica adeguata alle norme e potenzialmente sufficiente a garantire la qualità delle acque.

Le linee direttive confermano una volta di più che il principio di separazione delle competenze tra organo di governo e organi gestionali non può essere soltanto formale, dal momento che da detto principio derivano precise conseguenze sulla responsabilità amministrativa, quando non penale, della dirigenza.

Per esempio, visto che la conduzione tecnica degli impianti di depurazione è certamente di natura gestionale, dovrebbe ritenersi di competenza del dirigente la scelta tecnica, per esempio di esternalizzare il servizio, soprattutto se ciò serva come rimedio a carenze gestionali "croniche", che spesso si riscontrano in particolare negli enti di piccole dimensioni.

La responsabilità, infatti, non può essere separata dal potere decisionale. Appare corretto, allora, ritenere che il verificarsi di violazioni in materia di norme sugli scarichi comporti la responsabilità dell'organo di governo qualora questo non abbia messo gli organi tecnici in condizione di gestire al meglio il servizio.