Italia Oggi

Martedì 28Novembre 2000

Sì all’accordo sul primo contratto di lavoro privatizzato

Segretari omologati

Uniche le funzioni e responsabilità

DI GIUSEPPE ALESSANDRI

Dopo tre anni dalla scadenza naturale e altrettanto tempo dall'entrata in vigore della riforma che li ha riguardati, per i segretari comunali giunge finalmente l'ora del loro primo contratto collettivo nazionale di lavoro privatizzato.

Nella notte del 24 novembre scorso (si veda ItaliaOggi del 25/11/2000) è stata firmata la preintesa, che adesso passerà al vaglio del governo, prima, e della Corte dei conti, poi, per la verifica delle compatibilità finanziarie, anche se gli elementi di maggiore rilievo del contratto non stanno tanto nei contenuti economici, pur non trascurabili, quanto nell'assetto che intende dare alla qualificazione giuridica dei segretari stessi.

È il sigillo definitivo alle modifiche allo status giuridico dei segretari, culminato con l'eliminazione della qualificazione di funzionari o dirigenti pubblici, derivata dall'articolo 97 del testo unico degli enti locali, proprio in conseguenza della direttiva che il governo aveva fornito lo scorso febbraio all'Aran ai fini della stipulazione, soffertissima, del contratto.

Un contratto unico, dunque, per una categoria unitaria di dipendenti pubblici, che svolgono una funzione sostanzialmente identica in tutti gli enti presso i quali prestano servizio, sicché la differenziazione di trattamento concerne solo l'idoneità a essere nominati in certi enti piuttosto che in altri, e nei valori stipendiali, che premiano di più coloro che sono preposti agli enti di maggiori dimensioni.

Fasce professionali.

Sono tre le fasce nelle quali saranno collocati i segretari comunali, denominate A, B e C.

Nella fascia C, corrispondente a quella di accesso, inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3 mila abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla scuola superiore prevista dall'articolo 98, comma 4, del dlgs 267/2000.

Nella fascia B sono collocati i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della scuola superiore di cui all'art. 14, comma 1, del dpr n. 465/1997 alla titolarità di sedi di comuni fino a 65 mila abitanti, non capoluogo di provincia.

Infine, nella fascia A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della scuola superiore, di cui all'art. 14, comma 2, del dpr n. 465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province.

Sanatoria.

Non sarà richiesta, per il passaggio di categoria, l'idoneità per i segretari con anzianità di servizio di nove anni e sei mesi al 31/12/2000. L'idoneità conseguita dagli altri segretari a seguito dei corsi di specializzazione previsti dall'art. 14 del dpr 465/97 consente loro, comunque, l'iscrizione nella relativa fascia professionale.

L'art. 41 del contratto, inoltre, elimina i limiti percentuali previsti dall'art. 14, comma 1, del dpr 465/1997, per il superamento dei corsi di qualificazione ai fini della progressione in carriera a beneficio dei segretari già nella precedente lettera b) dell'art. 12 del dpr 465/1997.

I segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10 mila e inferiore a 65 mila abitanti, iscritti al 31/12/2000 nella lettera c) dell'articolo 12 del dpr 465/1997, che per effetto del nuovo contratto sono inseriti nella fascia B, per accedere alla fascia A dovranno conseguire l’idoneità da acquisisre con il corso di cui all’art. 14, comma 2, del dpr 465/1997.

Mobilità

Ai segretari sarà consentita la mobilità presso altri enti, previa cancellazione dall'albo.

A regime, tutti i segretari iscritti nelle fasce B e C potranno andare nelle altre amministrazioni con la qualifica dirigenziale.

Fase transitoria.

Nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell'art. 12, comma 1, del dpr 465/1997; nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari, inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell'art. 12, c. 1, del dpr 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera c) dell'art. 12, comma 1, del dpr 465/1997; c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12, c.1, del medesimo dpr 465/1997.

Il contratto prevede un'ulteriore sanatoria, stabilendo che restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Agenzia in attuazione dell'art. 12, c. 8, del dpr n. 465/97, norma volta a chiudere le vertenze pendenti davanti alle giurisdizioni civili e amministrative.

Direttore generale.

Gli enti determineranno in base alle disponibilità di bilancio l'entità dell'indennità da corrispondere al segretario nominato come direttore generale.

Responsabilità dei servizi.

L'eventuale attribuzione di incarichi ulteriori comporta l'assegnazione al segretario di un'indennità di risultato maggiore, comunque contenuta entro il 10% del monte salari.