Italia Oggi ENTI LOCALI Venerdì 2 Marzo 2001

IL T. U. SULLA DOCUMENTAZIONE P.A./ Responsabilità e verifiche al restyling dal 7 marzo

Sale il prezzo della semplificazione

Più controlli e sanzioni su chi si avvale dell autocertificazione

DI GIUSEPPE Rambaudi

Le nuove e più forti regole per i controlli, le responsabilità e le sanzioni costituiscono il contrappeso dello snellimento e della semplificazione introdotti dal Testo unico sulla documentazione amministrativa (dpr n. 445/2000) che entra in vigore mercoledì prossimo.

L'ampliamento dei margini di applicazione delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni aumenta infatti il rischio di errori e di falsi: da qui la scelta di dedicare una specifica attenzione al tema dei controlli e delle sanzioni.

La scelta di introdurre specifiche forme di responsabilità per i funzionari pubblici costituisce invece la leva scelta per dare la migliore, più rapida e più ampia applicazione alle novità legislative.

I controlli.

Al tema è dedicato il capo quinto del dpr.

Esso prevede innanzitutto un vero e proprio obbligo di effettuare i controlli in capo a tutte le pubbliche amministrazioni.

In particolare tale obbligo nasce nel momento in cui "sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".

Si pone quindi un dovere in capo ai funzionari, e in particolare ai responsabili dei procedimenti, di procedere alla effettuazione di verifiche nel momento in cui nasce un fondato dubbio.

Esso può determinarsi in qualunque modo, non vi è al riguardo nessuna presunzione legislativa né alcuna indicazione formale.

Basta solo che si formi un fondato dubbio, il che può determinarsi a esempio solo in ragione dello scostamento da valori medi, dell'elevato numero delle richieste, della presenza di altri fattori di anomalia.

La mancanza di qualsivoglia formalità è sottolineata dalla possibilità di procedere a controlli a campione.

Siamo, in altri termini, dinanzi a un deciso salto di qualità che si impone in capo ai funzionari pubblici: il controllo non ha una natura formale e non deve soddisfare a requisiti di tipo procedurale: il controllo costituisce una manifestazione ordinaria della attività della pubblica amministrazione e deve essere espletato in termini completamente diversi dal passato, mirare cioè ai risultati concreti.

A tal fine è esplicitamente previsto che ogni ente si dia specifiche "misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione".

Occorre cioè che ogni ente preveda, con una disposizione che ha natura regolamentare e alla cui adozione è competente la giunta in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l’adozione delle necessarie misure organizzative.

Siamo nell'ambito di un'ampia autonomia concessa ai singoli enti e che deve essere esercitata attraverso l’indicazione dei criteri essenziali.

Si sottolinea questo elemento perché la disposizione regolamentare non può, a pena di illegittimità, imbrigliare il funzionario o dirigente responsabile, visto che le concrete scelte gestionali gli appartengono e che il dlgs n. 267/2000 prevede che esse siano compiute in modo autonomo.

La norma prevede inoltre che le misure organizzative adottate siano rese note: i cittadini devono quindi essere informati sui criteri essenziali in base ai quali saranno portati avanti i controlli.

Tale informazione può essere data in vario modo: per esempio, attraverso manifesti affissi negli uffici, attraverso l'indicazione nei formulari utilizzati per le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni.

I controlli sono effettuati direttamente dall'amministrazione attraverso l'interconnessione con l’altro ente presso cui sono detenute le informazioni oggetto di controllo.

Lo scambio di informazioni deve essere effettuato, di regola, con l'accesso diretto alle banche dati: un accesso che, in applicazione delle regole poste a tutela della riservatezza, si ritiene autorizzato solo per le informazioni strettamente necessarie, quindi con piena applicazione dei criteri della "pertinenza e della corrispondenza" tra quanto necessario e quanto accertato.

Tali accertamenti possono essere effettuati anche attraverso il fax e viene esplicitamente prevista la parificazione del valore legale dei documenti elettronici a quelli cartacei.

La pregnanza delle norme sui controlli è rafforzata dalla previsione di un obbligo per le pubbliche amministrazioni di dare risposta positiva alle richieste provenienti da privati che hanno acconsentito a utilizzare le nuove regole contenute nel Testo unico.

La responsabilità.

Il dpr n. 445/2000 prevede esplicitamente l'esonero di responsabilità per i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione sulla base di presupposti non veritieri dichiarati dal privato.

Tale esonero di responsabilità vale sia per l’ente che per il dipendente.

Essa non scatta nel caso di dolo o colpa grave.

La norma vuole, con chiarezza, togliere qualsivoglia alibi agli enti e ai funzionari nel ritardare la piena applicazione delle nuove regole.

Da sottolineare comunque l’importanza che è contenuta nella previsione che la responsabilità maturi in caso di comportamento doloso o gravemente colposo dell'ente.

Tale disposizione deve essere messa in collegamento con l’introduzione di uno specifico obbligo di controllo nel caso in cui vi siano fondati elementi per ritenere non veritiera la dichiarazione.

Quindi siamo dinanzi a un rafforzamento dell'obbligo di disporre controlli, in particolare in presenza di condizioni che inducono alla esistenza di fondati dubbi.

Le sanzioni.

Il Testo unico prevede due tipi di sanzioni: in capo ai cittadini per le dichiarazioni false e in capo ai dipendenti pubblici che non danno applicazione alle nuove regole.

Il cittadino è soggetto a una duplicità di sanzioni: decadenza dei benefici e misure di carattere penale per quanto di falso viene dichiarato.

Tali disposizioni riprendono le metodologie introdotte dalla più recente legislazione anche nei, settori assistenziali e fiscali.

Da sottolineare che le sanzioni in capo ai cittadini sono limitate al caso in cui esse non costituiscono falsità: è infatti esplicitamente prevista la possibilità di invitare l'interessato alla regolarizzazione della documentazione, a pena di mancata conclusione del procedimento.

I comportamenti dei dipendenti pubblici sono sanzionati con la violazione dei doveri di ufficio nei casi in cui non diano applicazione alle nuove regole.

In particolare, sono previste le seguenti fattispecie: la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive; la richiesta di certificati al posto delle dichiarazioni sostitutive; la mancata accettazione dei dati contenuti in documenti di identità e la produzione/richiesta dei certificati di assistenza al parto.

Una specifica sanzione è infine prevista per i dipendenti che omettano di dare risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni. La norma intende chiaramente dare forza concreta alle disposizioni sui controlli.

ENTI L ocaLi

a cura di GIANNI MACHEDA