Italia Oggi, 3.3.00

LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE GESTITA IN ECONOMIA

 

Il comune di G. ha trasforMato in spa l'azienda farmaceutica comunale, divenuta così "Farmacie comunali riunite spa". Il comune di P. vorrebbe cedere a tale società la propria farmacia comunale attualmente gestita in economia. Si chiede:

a) è consentita una simile cessione, considerando che l'articolo 12 della legge 475/68, richiamato dall'art. 15 quinquies della legge 38/90 prevede che una farmacia possa essere trasferita solo a un farmacista?

b) Non ha apportato alcuna modifica sotto questo aspetto la legge Bassanini nel momento in cui prevede che possano essere proprietarie di farmacie anche le spa risultanti dalla trasformazione delle aziende comunali?

c) Nel caso in cui tale cessione non fosse possibile, esistono altre modalità operative per raggiungere un risultato simile?

G.M. - Firenze

 

a)L'articolo 12 della legge475 del 1968, non abrogato da disposizioni successive, stabilisce espressamente che il trasferimento della titolarità della farmacia , "può aver luogo solo a favore di farmacista, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso". Conseguenza immediata di questa disposizione è che la titolarità del servizio non può essere trasferita ad una società di capitali anche se a partecipazione comunale. Peraltro, appare anche difficile mantenere la titolarità del servizio in capo al comune di P. e affidare invece la gestione alla società Farmacie comunali riunite spa. L'affidamento del servizio farmaceutico a una società terza non è infatti tra le forme di gestione consentite dall'articolo 10 della legge 362 del 1991, così come integrato dall’articolo 12 della legge 498 del 1992.

b) In realtà la legge 127/97 (la cosiddetta Bassanini-bis) non prevede espressamente che le società trasformate possano essere proprietarie di farmacie. Essa, consentendo in generale la trasformazione delle aziende speciali, permette anche la trasformazione delle aziende farmaceutiche in spa. Ma in questo non stabilisce nessun principio innovativo: la possibilità di gestire farmacie attraverso spa era già consentita prima ancora delle riforme Bassanini, dall'articolo 10 della legge 362 del 1991 e dall'articolo 12 della legge 498 del 1992. Niente di nuovo quindi , né per quanto riguarda il regime del trasferimento della titolarità del servizio farmaceutico, né in relazione alla possibilità di affidare a società terze la gestione del servizio stesso.

c) L'impossibilità di trasferire la titolarità del servizio farmaceutico e di affidare a terzi la gestione dello stesso, non impedisce la predisposizione di soluzioni alternative per giungere a risultati nella sostanza non dissimili. Leipotesi possono essere varie e dipendono in primo luogo dagli obiettivi che il comune di P. intende raggiungere.

Una prima ipotesi è quella suggerita nella stessa domanda, consistente nella costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico ex articolo 10 della legge 362 del 1991, che veda la partecipazione dei farmacisti e della successiva cessione dellaminoranza delle azioni alla società "Farmacie comunali riunite spa".

Una simile soluzione appare consentita dalla legislazione vigente. Da un lato appare difficìlmente applicabile il citato articolo 12 della legge 475 del 1968, visto che la titolarità del servizio rimarrebbe in capo al comune di P. Dall'altro lato, la gestione a mezzo di società di capitali è una delle fortme di gestione del servizio espressamente consentite.

Sulla stessa linea, se l'obiettivo è effettivamente quello di monetizzare la partecipazione, si potrebbe ipotizzare anche la costituzione di una società minoritaria ex articolo 12 della legge 498 del 1992, potendo in quel caso cedere fino all'80% della partecipazione. Da notare che in questo caso sembra venuto meno il vincolo della partecipazione dei farmacisti e la cessione delle azioni potrebbe essere fatta "al migliore offerente" e non necessariamente ad una società pubblica.

Se invece l’obiettivo non è necessariamente quello della monetizzazione una ulteriore soluzione che appare consentita è quella di conferire l’azienda farmaceutica nella società "Farmacie Comunali Riunite" ottenendo in cambio azioni della medesima società. Anche in questo caso, infatti, non si potrebbe parlare di trasferimento della titolarità del servizio, ma semplicemente di gestione a mezzo di società minoritaria ex art.12 della legge 498 del 1992.

Ovviamente le ipotesi sopra prospettate e le altre eventualmente ipotizzabili, seppure apparentemente realizzabili, prima di essere messe in atto, meriterebbero ulteriori approfondimenti sulla base delle circostanze di fatto.

a cura di Eros Organni