ITALIA OGGI, 6.4.00

 

TAR su RSU

SGOMBERO, MANI LEGATE AL SINDACO

di Giambattista Rizza

 

 

Il sindaco può ordinare lo sgombero di un terreno dai rifiuti al proprietario solo se a questo possono essere riferiti comportamenti qualificabili in termini di dolo o di colpa.

Lo ha deciso il Tar Piernonte con la sentenza n. 308 del 17 marzo 2000.

IL FATTO

Il sindaco di un comune piemontese, accertata la presenza di un ammasso di materiale frammisto a rifiuti solidi urbani su un terreno di proprietà del consorzio ricorrente, ordinava a questo, in qualità di ente proprietario, di eseguire la rimozione dei suddetti rifiuti e lo smaltimento degli stessi in una discarica autorizzata, e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in conformità all'art.14 del dlgs 5 febbraio 1997, n.22 che prevede che l'ordine di bonifica, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti, deve essere indirizzato a chiunque violi il divieto, che ne risponde in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

LA DECISIONE

"Come si evince agevolmente dalla lettura dell'art.14 del dlgs 22/97", affermano i giudici piemontesi, "il presupposto per l'esercizio del potere di ordinanza sindacale, oltre che nella relazione esistente tra l'immobile ove si sarebbe verificato l'illecito e il suo proprietario, si rinviene nella soggettiva riferibilità a quest'ultimo di comportamenti qualificabili in termini di dolo o di colpa diversamente dalle ipotesi contemplate nell'art.13 del decreto n.22/1997, per il quale l'eccezionale urgenza e necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente rendono possibile l'adozione di misure cautelari che prescindono dall'individuazione dei soggetti in capo ai quali ascrivere la responsabilità della situazione".

"Nell'ipotesi, quindi, dell'art. 14", prosegue il Tar, "ai fini del legittimo esercizio del potere di ordinanza occorre non solo che il soggetto sia proprietario del fondo ovvero sia titolare di una situazione giuridica che ne legittimi la disponibilità, ma anche che il fatto determinante l'illecito si sia verificato per cause che il medesimo non ha potuto evitare e non aveva il dovere di prevedere".

Una diversa interpretazione", conclude il collegio, "finirebbe con l'integrare una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva estranea ai principi dell'ordinamento".