ItaliaOggi

LAVORO E PREVIDENZA.

13 Gennaio 2001

Il chiarimento nella circolare ministeriale che individua anche le verifiche sui principali impianti

Sicurezza lavoro, risponde il datore

I controlli periodici non possono essere delegati ad altri

DI DANIELE CIRIOLI

E' il datore di lavoro il solo soggetto obbligato e responsabile alle azioni di controllo periodico delle attrezzature di lavoro.

E non può affidare ad altri il compito all'esecuzione.

Lo chiarisce il ministero del lavoro nella circolare n. 3 dell'8 gennaio 2001 in relazione alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 359/99.

La nota ministeriale, inoltre, contiene in allegato un prospetto relativo agli obblighi di controllo e verifica dei principali impianti e attrezzature più diffusi.

L'argomento.

Concerne l'applicazione delle nuove norme disposte dal decreto legislativo n. 359/99, correttivo delle diposizioni in materia di sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro.

In particolare, la circolare ministeriale interviene a risposta di appositi quesiti circa l'applicazione della prescrizione contenuta nell'art.2, comma 4, del citato dlgs.

Questa norma, in sostanza, in attuazione della direttiva 95/63/Ce aggiunge una serie di commi all’art.35 del noto dlgs n. 626/94, disponendo in tal modo gli adempimenti a carico del datore di lavoro in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non.

Le attrezzature.

Le attrezzature in esame sono, in pratica, quelle presentano la tendenza a un più rapido deterioramento.

E’ interessante, al riguardo, il prospetto allegato alla circolare, in quanto, per le principali di queste attrezzature e impianti più diffusi, indica il tipo d'intervento, la periodicità, il soggetto obbligato, il personale incaricato nonchè la fonte normativa.

La questione.

Il comma 4-qoater, a parere di chi ha formulato il quesito, avrebbe potuto significare una modifica al regime dei controlli in questione, già operativi nella legislazione italiana. E in particolare avrebbe attribuito al datore di lavoro discrezionalità nell'individuazione dei soggetti cui affidare il controllo.

Le novità.

Il ministero del lavoro è di parere contrario. e afferma invece che la norma in questione non attribuisce alcun'ulteriore discrezionalità al datore di

lavoro, poiché i soggetti obbligati già sono individuati dalla legge.

A chiarimento spiega che la nuova disposizione introdotta dal dlgs n. 359/99 fa rinvio alla normativa vigente, il che ha come diretta conseguenza di lasciare immutato il regime dei controlli.

Non solo; ma, rimanendo immutate le modalità in esso previste, alle singole attrezzature di lavoro (quelle contemplate nell'allegato XIV, cui è fatto rinvio), continuano ad applicarsi le stesse regole già precedentemente in vigore tra cui quelle relative alla periodicità dell'intervento e al soggetto che concretamente è titolato a eseguirlo. Invece, le ultime disposizioni del dlgs n. 359/99 vanno a integrare le precedenti disposizioni nel momento in cui pongono ai datori di lavoro l'obbligo di provvedere alla registrazione dell'esito delle azioni di controllo, per tutte le attrezzature indicate dall'allegato XIV.

Va ricordato che la documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di vigilanza per cinque anni.