ITALIA OGGI 16.11.2000

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Circolare sui trattamenti negli enti sopra 10 mila abitanti

Sindaci. Stipendi mini

Importi inferiori a quelli dei segretari

DI LUIGI OLIVERI

Le indennità dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti non debbono necessariamente essere superiori o uguali al trattamento economico fondamentale dei segretari comunali. Lo chiarisce il ministero dell'interno, con la risoluzione della direzione generale dell'amministrazione civile, prot. n. 15900/L265/99/23 dello scorso 8 novembre 2000.

Alcuni comuni avevano notato che per i sindaci degli enti con popolazione compresa, in particolare, trai 10 mila e i 30 mila abitanti, il dm 119/2000 ha previsto un'indennità base (al netto delle possibili maggiorazioni automatiche e facoltative) di lire 6 milioni mensili, per un totale annuo lordo di lire 72 milioni, somma inferiore al trattamento complessivo dei segretari generali cui spetti il trattamento economico di segretario di classe 1° B, che si aggira inforna ai 90 milioni lordi. Per tale ragione, i sindaci di detti enti hanno rilevato l'incongruenza tra il disposto del dm 119/2000 e le previsioni dell'art. 23, comma 9, lettera e), della legge 265/1999, oggi confluito nell'art. 82,comma 8, lettera e), del Testo unico, il quale prevede che l'indennità del sindaco dovesse essere determinata in base al criterio secondo il quale debba essere "non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale".

La risoluzione ministeriale dell'8 novembre scorso spiega, però, che "in sede di elaborazione del decreto di attuazione, in conformità con quanto disposto nella norma primaria, si è tenuto conto anche di tale criterio, fissando, con carattere di generalità e astrattezza, gli importi delle indennità". Il dm 119/2000, pertanto, non ha avuto riguardo alla singola e specifica situazione dei comuni con popolazione tra i 10 mila e i 30 mila abitanti. Certo è che l'ammontare delle indennità dei capi delle amministrazioni è realmente al disopra del trattamento dei segretari solo nei comuni con popolazione maggiore di 30 mila abitanti. Tuttavia, secondo la risoluzione, "non appaiono significative o rilevanti le eventuali discrasie rilevate in sede locale fra i trattamenti economici del segretario edel sindaco". Il ministero, dunque, non intende tornare indietro rispetto a quanto stabilito col dm 119/2000.

Per i sindaci, allora, non restano che due alternative, al fine di adeguare le proprie indennità al trattamento economico dei segretari.

Se le condizioni economiche dell'ente lo consentono, ai sensi delle tabelle allegate al dm 119/2000, possono in primo luogo procedere all'aumento dell'indennità del sindaco, attraverso una specifica deliberazione di giunta che reperisca i fondi necessari a carico del bilancio.

Oppure, possono attivarsi nei confronti della conferenza stato città e autonomie locali, organismo che ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del dlgs 267/2000, può chiedere la revisione del decreto ministeriale che determina le indennità degli amministratori.

La revisione, infatti, non è evidentemente legata al solo incremento Istat, disciplinato dal successivo comma 10, ma a circostanze che rendano opportuni ripensamenti sul metodo di valutazione del compenso da attribuire alle singole categorie di amministratori.