STATUTO VIGENTE

NUOVE PROPOSTE

NOTE

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Capo I

Struttura

Art. 66

Organizzazione degli uffici

  1. L'organizzazione degli uffici è improntata alla logica del risultato ed alle risultanze del controllo economico interno della gestione ed è disciplinata da apposito regolamento.
  2. Gli uffici sono ordinati in articolazioni organizzative di massima, media e ordinaria complessità secondo l'organicità dell'area di un intervento e l'omogeneità dell'attività di supporto.
  3. Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni sono organizzati in modo da assicurare agli organi l'attività programmatica, previsionale, di intervento e di controllo.
  4. Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, individuati in conformità agli obiettivi, programmi e progetti dell'ente, sono dotati di autonomia operativa, patrimoniale e contabile.
  5. Il regolamento determina le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, precisandone le funzioni e le attività, disciplina la costituzione di "unità obiettivo" e di altre forme di organizzazione temporanea, prevede l'eventuale istituzione di una o più aree funzionali, ambiti di coordinamento di più strutture di massima complessità.
  6. Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nello sviluppo della professionalità e di conseguenza nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.

Art. 67 (abrogato)

Dotazione organica, collaborazioni

  1. La dotazione organica, consistente nel numero complessivo delle unità di lavoro - individuate secondo i criteri di classificazione funzionale e professionale fissati dall’ordinamento del personale - ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi, è annualmente approvata dal Consiglio contestualmente ai bilanci di previsione.
  2. Il personale della dotazione organica è assegnato alle strutture di massima e media complessità, ovvero . fra i dirigenti senza direzione di struttura dal Presidente contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione con aggiornamento durante l'esercizio.

Art. 68(abrogato)

Strutture del Presidente e della Giunta

  1. La Giunta disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di strutture provvisorie, esterne alla struttura ordinaria, alle dirette dipendenze degli organi elettivi, dotate di ampia autonomia, aventi anche compiti di gabinetto e di consulenza.
  2. Il Presidente della Provincia sceglie, in base a criteri fiduciari, nell'ambito delle previsioni dei bilanci, il personale dipendente, le collaborazioni e le consulenze esterne da assegnare a tali uffici.

Art. 69(abrogato)

Segreteria

  1. L'ente dispone di un ufficio segreteria generale composto dal segretario generale, dal vicesegretario generale, non preposti alla direzione di strutture di massima complessità e dal personale assegnato.
  2. Il vicesegretario generale svolge le funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

 

Capo Il

Organizzazione del lavoro

Art. 70(abrogato)

Criteri e contrattazione

  1. L'organizzazione del lavoro è funzionale al raggiungimento da parte della struttura dei risultati previsti ed è disciplinata da apposito regolamento.
  2. Il regolamento precisa contenuti, fasi e modalità della direzione per obiettivi.
  3. L'ente assicura la partecipazione degli utenti e dei dipendenti alla definizione ed alla contrattazione dei criteri attuativi dei principi fondamentali in materia di organizzazione del lavoro nei termini previsti dai contratti di lavoro.

 

Art. 71(abrogato)

Organismi tecnici di coordinamento

  1. Il regolamento di cui all'articolo precedente istituisce e disciplina il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento, composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e dai dirigenti incaricati della direzione - coordinamento professionale e dai dirigenti con responsabilità di strutture di massima complessità.
  2. Il comitato tecnico è organo di consulenza generale del Presidente della Provincia, della Giunta, degli Assessori e dei Difensori Civici per quanto attiene alla gestione, all'organizzazione della struttura, all'organizzazione del lavoro ed all'organizzazione del personale.
  3. Il segretario generale può, con proprio decreto istituire la conferenza dei dirigenti e altri organismi tecnici.

 

Art. 72(abrogato)

Personale dell'ufficio segreteria

  1. Il regolamento disciplina i rapporti tra segreteria e dirigenti, in particolare precisa criteri, modalità e procedure dell'attività di emanazione delle direttive ai fini dell'attività di coordinamento, dell'attività di impulso ai fini dell'istruttoria delle deliberazioni, dell'attività di attuazione e di esecuzione degli atti nonché dell'attività di controllo e di intervento.
  2. Il rendimento e, per quanto consentito dalla legge, il trattamento economico del personale dell'ufficio segreteria è valutato, sulla base dei compiti assegnati dalla legge, con riferimento ai risultati conseguiti rispetto alle risorse ed agli obiettivi assegnati dagli organi.

 

Art. 73(abrogato)

Dirigenti

  1. I dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse istituzionali, finanziarie umane e tecnologiche loro affidate e dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti o dell’espletamento dell'incarico assegnato.
  2. Il Segretario Generale, con proprio provvedimento, dirime i conflitti di competenza insorti tra i dirigenti di massimo livello; in caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario Generale, la competenza è del Presidente della Provincia.

 

Art. 74(abrogato)

Incaricati di direzione e coordinamento professionale

In sede di conferimento degli incarichi, il Presidente ha la facoltà di attribuire a dirigenti di ruolo e a contratto, ivi compreso il Vice Segretario, compiti di coordinamento e direzione per particolare ambito di attività professionale, ferme restando le funzioni del Segretario Generale.

 

Art. 75(abrogato)

Collocazione nella posizione dirigenziale

  1. Nella posizione di dirigente di una struttura di massima complessità, di media complessità, di studio e di ricerca, nonché nell'incarico di dirigente coordinatore professionale è collocato, per la durata dell'esercizio, dal Presidente della Provincia, un dirigente tratto dal ruolo unico o assunto con contratto a tempo determinato.

 

Art. 76(abrogato)

Variazione della collocazione

  1. Il dirigente non collocato in posizione cui compete la dirigenza di una struttura di maggiore complessità è collocato, in base ai risultati conseguiti nell’anno precedente, nei termini previsti dal C.C.N.L., in posizione di minore complessità ovvero incaricato di funzioni di studio e di ricerca.

 

 

 

 

 

Art. 77(abrogato)

Responsabilità delle strutture di ordinaria complessità

  1. l principi relativi all'organizzazione del lavoro dei dirigenti sono applicate, per quanto compatibili, al personale responsabile delle strutture di ordinaria complessità.

 

Art. 78(abrogato)

Collocazione e trattamento economico

  1. L'atto di collocazione nella posizione o di conferimento dell'incarico aggiuntivo di dirigente e coordinatore professionale è basato sulla valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nell'anno in riferimento al piano esecutivo di gestione.
  2. Il Presidente della Provincia decide, negli stessi termini di cui all'art. 76, la variazione anticipata della collocazione e dell'incarico.
  3. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta.

 

Art. 79(abrogato)

Reggenza, supplenza, delega

  1. Il regolamento di cui all'art. 70 disciplina la reggenza, la supplenza, la delega e la sub-delega delle funzioni dirigenziali.

 

Art. 80

Trasparenza

  1. La gestione complessiva e dei singoli atti e procedimenti si uniforma alle esigenze della comunicazione, conoscibilità, conoscenza e controllo di possibilità, condizioni, fasi, contenuti e implicazioni dell'attività complessiva e settoriale, dei singoli procedimenti, provvedimenti e atti.
  2. Il regolamento disciplina i ruoli, i criteri, le modalità e le responsabilità in materia.

 

Art. 81(abrogato)

Atti dei dirigenti a rilevanza esterna

  1. Nei limiti e nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 70, i dirigenti hanno, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti di terzi.
  2. Sono da considerare atti la cui adozione è competenza del dirigente, fatte salve le ulteriori previsioni di norme regolamentari, i seguenti:

  1. l'esecuzione di atti o provvedimenti deliberativi;
  2. gli atti costituenti certificazione ed attestazione, le autenticazioni e legalizzazioni;
  3. le notifiche, i verbali, le diffide, l’emissione dei ruoli e gli atti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione di relative sanzioni;
  4. i ricorsi e la resistenza in giudizio nelle materie demandate alla loro competenza nonché le proposte motivate di ricorsi e resistenza in giudizio nelle materie di competenza degli organi;
  5. le manifestazioni di conoscenza e di documentazione, compresi i rapporti, i pareri, le valutazioni, le stime di natura tecnica;
  6. l'ordinazione delle spese, la riscossione delle entrate e la gestione dei beni secondo i principi, le procedure ed entro i limiti previsti dai regolamenti;
  7. gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara e di concorso entro i limiti previsti dal regolamento; gli atti e i provvedimenti connessi all'adempimento di norme di legge, statuto o regolamenti;
  8. previsioni, rendicontazioni, ispezioni, verifiche di cassa, statistiche, rateizzazioni, reversali, mandati.

l dirigenti collaborano con gli organi nel processo preparatorio delle deliberazioni fornendo, di loro iniziativa, oltre che su richiesta degli organi o dei loro componenti, i dati e gli elementi conoscitivi utili, nonché le indicazioni delle diverse soluzioni che possono essere scelte per il raggiungimento degli obiettivi, valutandone congruità, efficacia, efficienza e legittimità.

Art. 82(abrogato)

Atti dei dirigenti a rilevanza interna

  1. Spetta ai dirigenti organizzare e dirigere l'attività degli uffici cui sono preposti e ripartire il personale assegnato fra le varie articolazioni.
  2. La gestione si uniforma al criterio in base al quale l'assegnazione del personale a unità organizzative di complessità inferiore spetta di norma al responsabile dell'unità organizzativa di complessità superiore.
  3. I dirigenti emanano circolari esplicative di leggi, regolamenti, direttive e disposizioni.
  4. I dirigenti irrogano le sanzioni dei richiamo scritto e della censura ed esercitano la proposta qualora ritengano che sia da irrogare una sanzione più grave.

 

Art. 83(abrogato)

Accesso al rapporto di impiego

  1. Nel rispetto delle previsioni di legge la Provincia disciplina l'accesso al rapporto di pubblico impiego mediante pubblici concorsi anche indetti ed espletati in associazione con altri enti pubblici.
  2. Il regolamento di cui ail'art. 70 stabilisce i limiti entro cui possono essere disposte riserve destinate agli interni e le modalità di assunzione di appartenenti a categorie protette.
  3. Il regolamento disciplina modalità che assicurino una pubblicità adeguata e criteri di selezione che garantiscano professionalità e competenza anche per l'assunzione di personale a tempo determinato.

 

Art. 84(abrogato)

Commissioni giudicatrici di concorso

  1. Il regolamento di cui all'art. 70 disciplina la procedura di nomina delle commissioni giudicatrici di concorso e delle altre procedure rivolte all'assunzione di personale.
  2. La presidenza delle commissioni di concorso spetta, per i concorsi relativi a posizioni o incarichi delle professionalità collocate al vertice dell'ordinamento del personale dell'ente, a dirigente idoneo della stessa collocazione e, per i restanti concorsi, al dirigente preposto alla direzione della struttura di massima complessità prevalentemente interessata in riferimento ai posti messi a concorso.
  3. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate dalla Giunta e sono composte esclusivamente da tecnici od esperti appartenenti ad ambedue i sessi nella misura minima di un terzo.

 

 

Art. 85

Collaborazioni e consulenze

  1. Il Presidente della Provincia definisce ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.
  2. Il ricorso a consulenze esterne è disposto - dal Presidente della Provincia, dalla Giunta, dalla Segreteria generale e dai Dirigenti secondo le rispettive competenze precisate nel regolamento di cui all'art. 66 - in caso di:

  • mancanza, nell'organizzazione dell'Ente, della professionalità necessaria;
  • fabbisogno di prestazioni che non corrisponde al carico di lavoro di una unità di organico a tempo indeterminato;
  • maggiore onerosità della gestione mediante struttura propria;
  • necessità di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione ulteriori a quelli forniti dalla struttura.

TITOLO VIII

PERSONALE

Capo I

Principi generali

Art. 86

Principi e fonte normativa

  1. L'ordinamento e la gestione del personale sono funzionali alla realizzazione delle scelte in materia di organizzazione del lavoro.
  2. L'ordinamento e la gestione del personale sono disciplinati da apposito regolamento che recepisce le norme ed i contenuti della contrattazione nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti da norme di legge.

 

Art. 87(abrogato)

Principio di responsabilità

  1. La responsabilità del personale è basata sugli strumenti programmatici e di bilancio del Consiglio, sul piano esecutivo di gestione e sulle relative direttive di attuazione del Presidente della Provincia, della Giunta e degli Assessori, sugli atti di gestione e sulle disposizioni di direzione, istruttorie, attuative ed esecutive dei dirigenti.

 

Capo Il

Prestazione lavorativa

Art. 88

Criteri

Il regolamento di cui all'art. 86 attua inoltre i seguenti criteri:

  • la trasparenza e la piena disponibilità nei confronti dell'utenza;
  • l'affermazione del metodo del coordinamento e dell'integrazione informativa e operativa anche con le altre strutture pubbliche;
  • il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati prodotti;
  • l'aggiornamento delle procedure e delle tecniche di lavoro;
  • l'aggiornamento dei metodi di misurazione dei carichi di lavoro e della produttività;
  • la mobilità in rapporto ai piani ed ai carichi di lavoro;
  • la diffusione razionale dei sistemi tecnologici;
  • il coinvolgimento dei dipendenti nella definizione dei metodi e delle modalità di svolgimento del lavoro nonché nella verifica fra obiettivi e risultati;
  • la determinazione delle responsabilità professionali individuali.

Art. 89

Formazione, qualificazione e aggiornamento professionale

  1. L'ente promuove iniziative idonee per rilevare, in relazione ai programmi, il fabbisogno di iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale.
  2. La gestione delle iniziative è affidata di norma a personale dipendente.

 

 

 

Art. 90

Incompatibilità

Lo svolgimento di altre attività lavorative è vietato nei casi previsti dalla legge ed al di fuori dei limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 86; può essere autorizzato, a richiesta, per valorizzare il patrimonio professionale ed il prestigio della Provincia e/o per sviluppare i rapporti istituzionali e/o operativi con altri enti pubblici e/o per consentire a soggetti privati di concorrere ad iniziative assunte d'intesa con la Provincia , subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi o del carico di lavoro assegnato.

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art.

Organizzazione degli uffici

  1. L'organizzazione degli uffici è improntata alla logica del risultato ed alle risultanze del controllo economico interno della gestione ed è disciplinata da apposito Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
  2. Gli uffici sono ordinati in articolazioni organizzative di massima, media e ordinaria complessità secondo l'organicità dell'area di un intervento e l'omogeneità dell'attività di supporto.
  3. Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni sono organizzati in modo da assicurare agli organi l'attività programmatica, previsionale, di intervento e di controllo.
  4. Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, individuati in conformità agli obiettivi, programmi e progetti dell'ente, sono dotati di autonomia operativa, patrimoniale e contabile.
  5. Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, precisandone le funzioni e le attività, disciplina la costituzione di "unità obiettivo" e di altre forme di organizzazione temporanea, prevede l'eventuale istituzione di una o più aree funzionali, ambiti di coordinamento di più strutture di massima complessità.
  6. Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nello sviluppo della professionalità e di conseguenza nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.

 

 

 

 

 

 

Art. (nuovo articolo)

Principi fondamentali in materia di lavoro

  1. Le risorse umane dell’ente sono fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia di Pisa opera per la loro valorizzazione attraverso gli strumenti di qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità.
  2. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza con la normativa vigente, ai propri programmi ed obiettivi, contemperando il miglior andamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa con il miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale.
  3. L'organizzazione del lavoro è funzionale al raggiungimento da parte della struttura dei risultati previsti ed è disciplinata da apposito regolamento.
  4. Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi precisa contenuti, fasi e modalità della direzione per obiettivi.
  5. L'ente assicura la partecipazione degli utenti e dei dipendenti alla definizione ed alla contrattazione dei criteri attuativi dei principi fondamentali in materia di organizzazione del lavoro nei termini previsti dai contratti di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.

Collaborazioni e consulenze

  1. Il Presidente della Provincia definisce ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.
  2. Il ricorso a consulenze esterne è disposto - dal Presidente della Provincia, dalla Giunta, dalla Segreteria generale e dai Dirigenti secondo le rispettive competenze precisate nell’apposito regolamento - in caso di:

  • mancanza, nell'organizzazione dell'Ente, della professionalità necessaria;
  • fabbisogno di prestazioni che non corrisponde al carico di lavoro di una unità di organico a tempo indeterminato;
  • maggiore onerosità della gestione mediante struttura propria;
  • necessità di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione ulteriori a quelli forniti dalla struttura.

 

 

 

TITOLO VIII

PERSONALE

Capo I

Principi generali

Art.

Principi e fonte normativa

  1. L'ordinamento e la gestione del personale sono funzionali alla realizzazione delle scelte in materia di organizzazione del lavoro.
  2. L'ordinamento e la gestione del personale sono disciplinati da apposito regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che recepisce le norme ed i contenuti della contrattazione nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti da norme di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo Il

Prestazione lavorativa

Art.

Criteri

  1. Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attua inoltre i seguenti criteri:
  • la trasparenza e la piena disponibilità nei confronti dell'utenza;
  • l'affermazione del metodo del coordinamento e dell'integrazione informativa e operativa anche con le altre strutture pubbliche;
  • il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati prodotti;
  • l'aggiornamento delle procedure e delle tecniche di lavoro;
  • l'aggiornamento dei metodi di misurazione dei carichi di lavoro e della produttività;
  • la mobilità in rapporto ai piani ed ai carichi di lavoro;
  • la diffusione razionale dei sistemi tecnologici;
  • il coinvolgimento dei dipendenti nella definizione dei metodi e delle modalità di svolgimento del lavoro nonché nella verifica fra obiettivi e risultati;
  • la determinazione delle responsabilità professionali individuali.

 

Art.

Formazione, qualificazione e aggiornamento professionale

  1. L'ente promuove iniziative idonee per rilevare, in relazione ai programmi, il fabbisogno di iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale.
  2. La gestione delle iniziative è affidata di norma a personale dipendente.

 

 

 

Art.

Incompatibilità

  1. Lo svolgimento di altre attività lavorative è vietato nei casi previsti dalla legge ed al di fuori dei limiti fissati dal regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può essere autorizzato, a richiesta, per valorizzare il patrimonio professionale ed il prestigio della Provincia e/o per sviluppare i rapporti istituzionali e/o operativi con altri enti pubblici e/o per consentire a soggetti privati di concorrere ad iniziative assunte d'intesa con la Provincia , subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi o del carico di lavoro assegnato.

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO VIGENTE

NUOVE PROPOSTE

NOTE

Capo III

Difensore Civico

Art. 21

Istituzione

  1. E' istituito presso ciascun circondario I' "Ufficio del Difensore Civico" a garanzia dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia.
  3. Il coordinamento dell'attività dei Difensori Civici è assicurato dal Collegio provinciale dei Difensori Civici secondo le modalità previste dal regolamento.

 

Art. 22(abrogato)

Nomina

  1. La Provincia si avvale di norma dei Difensori Civici istituiti presso il Comune capoluogo di circondario o presso le Comunità Montane attraverso convenzioni che regolamentano le competenze dei Difensori Civici e la partecipazione della Provincia ai costi degli uffici.
  2. Laddove non sia possibile avvalersi del Difensore Civico istituito presso il Comune capoluogo di circondario, il Consiglio provvede alla nomina con maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati.
  3. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività incompatibile con i doveri di imparzialità e indipendenza relativi alla propria funzione.
  4. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la decadenza dall'ufficio. L'interessato può far cessare la relativa causa entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della contestazione della incompatibilità.

Art. 23(abrogato)

Durata in carica e revoca

  1. La funzione di Difensore Civico provinciale ha la durata massima del Consiglio Provinciale che lo ha nominato e ne è ammessa la conferma una sola volta.
  2. l poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
  3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente per gravi e persistenti violazioni di legge inerenti all'esercizio delle sue funzioni o quando non assicuri un efficace funzionamento dell'ufficio.

Art. 24(abrogato)

Funzioni

  1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso la Provincia e presso gli enti, le istituzioni e le aziende da essa dipendenti cui l'Ente o il Consiglio partecipino con i propri rappresentanti per assicurare che il procedimento amministrativo segua regolarmente il suo corso e che gli atti e i provvedimenti siano tempestivamente e correttamente emanati.
  2. Nello svolgimento della sua funzione il Difensore Civico rileva irregolarità, negligenze o ritardi, valutando - in relazione alle questioni sottoposte al suo esame - anche la rispondenza
  3. alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione dei fenomeni rilevati.

  4. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità di cui abbia personale conoscenza.
  5. I consiglieri provinciali non possono proporre istanze al Difensore Civico.
  6. Non possono altresì proporre istanze al Difensore Civico i dipendenti provinciali per questioni relative al proprio rapporto di impiego.

 

Art. 25(abrogato)

Modalità di intervento

  1. Le persone che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo o ad un atto in corso presso la Provincia o gli enti ed aziende cui l'Ente o il Consiglio partecipino con i propri rappresentanti hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi i termini previsti per ciascun atto, dalla legge o da apposito regolamento consiliare, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.
  2. Il Difensore Civico può convocare direttamente gli impiegati cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Presidente e al dirigente e con essi può procedere all'esame dell'atto o del procedimento.
  3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione dell'atto o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Presidente e al Segretario.
  4. Il Difensore Civico ottiene dalla Provincia e dagli enti ed aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e segnala al Presidente gli impiegati che impediscono o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.
  5. Al Difensore Civico non può essere opposto il limite del segreto d'ufficio, ma è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di quanto disposto dall'art. 19.
  6. Il Difensore Civico sospende ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità giudiziaria penale.

 

Art. 26

Relazione al Consiglio Provinciale

  1. Il Collegio dei Difensori Civici rimette al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio entro 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati irregolarità o ritardi e formulando osservazioni e suggerimenti.
  2. La relazione è discussa in Consiglio e pubblicata anche nel Bollettino della Provincia .
  3. Il Consiglio, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.
  4. Il regolamento stabilisce ulteriori rapporti del Difensore Civico con il Presidente della Provincia e con la Giunta.

 

Art. 27(abrogato IN PARTE)

Mezzi e trattamento economico

  1. Il Consiglio, anche attraverso apposita convenzione stabilisce la sede del Difensore Civico, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale; tali determinazioni sono attuate dalla Giunta.
  2. Il personale assegnato dal Presidente della Provincia è individuato nell'organico di cui all'art. 68 e, per le funzioni di cui trattasi, è alle dirette dipendenze del Difensore Civico.
  3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico che ne diviene consegnatario.
  4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dal Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento.
  5. Al Difensore Civico spetta una adeguata indennità di funzione, oltre alla indennità di missione ed al rimborso delle spese.

 

Capo III

Difensore Civico

Art.

Istituzione

  1. E' istituito il difensore civico, che ha il compito di garantire l’imparzialità dell’amministrazione, il buon andamento, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
  2. Il difensore civico esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti provinciali.
  3. E’ eletto dal consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio.
  4. La durata della carica è fissata nei limiti del mandato del Presidente della Provincia.
  5. Il difensore civico segnala al Presidente i casi di ritardo o di negligenza nella conduzione dei procedimenti ed ogni altro disservizio o abusi accertati.

Art.

Mezzi e trattamento economico

  1. Il Consiglio stabilisce la sede del Difensore Civico, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.
  2. Al Difensore Civico spetta una adeguata indennità di funzione, oltre alla indennità di missione ed al rimborso delle spese.

 

Art.

Relazione al Consiglio Provinciale

  1. Il Difensore Civico rimette al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio entro 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati irregolarità o ritardi e formulando osservazioni e suggerimenti.
  2. La relazione è discussa in Consiglio e pubblicata anche nel Bollettino della Provincia .
  3. Il Consiglio, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.
  4. Il regolamento stabilisce ulteriori rapporti del Difensore Civico con il Presidente della Provincia e con la Giunta.

 

Per quanto concerne gli articoli abrogati, si propone la loro disciplina attraverso il Regolamento del Difensore Civico