TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Capo I
Struttura
Art. 66
Organizzazione degli uffici
- L'organizzazione degli uffici è improntata alla logica del risultato ed alle risultanze del controllo economico interno della gestione ed è disciplinata da apposito regolamento.
- Gli uffici sono ordinati in articolazioni organizzative di massima, media e ordinaria complessità secondo l'organicità dell'area di un intervento e l'omogeneità dell'attività di supporto.
- Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni sono organizzati in modo da assicurare agli organi l'attività programmatica, previsionale, di intervento e di controllo.
- Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, individuati in conformità agli obiettivi, programmi e progetti dell'ente, sono dotati di autonomia operativa, patrimoniale e contabile.
- Il regolamento determina le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, precisandone le funzioni e le attività, disciplina la costituzione di "unità obiettivo" e di altre forme di organizzazione temporanea, prevede l'eventuale istituzione di una o più aree funzionali, ambiti di coordinamento di più strutture di massima complessità.
- Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nello sviluppo della professionalità e di conseguenza nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.
Art. 67 (abrogato)
Dotazione organica, collaborazioni
- La dotazione organica, consistente nel numero complessivo delle unità di lavoro - individuate secondo i criteri di classificazione funzionale e professionale fissati dall’ordinamento del personale - ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi, è annualmente approvata dal Consiglio contestualmente ai bilanci di previsione.
- Il personale della dotazione organica è assegnato alle strutture di massima e media complessità, ovvero . fra i dirigenti senza direzione di struttura dal Presidente contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione con aggiornamento durante l'esercizio.
Art. 68(abrogato)
Strutture del Presidente e della Giunta
- La Giunta disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di strutture provvisorie, esterne alla struttura ordinaria, alle dirette dipendenze degli organi elettivi, dotate di ampia autonomia, aventi anche compiti di gabinetto e di consulenza.
- Il Presidente della Provincia sceglie, in base a criteri fiduciari, nell'ambito delle previsioni dei bilanci, il personale dipendente, le collaborazioni e le consulenze esterne da assegnare a tali uffici.
Art. 69(abrogato)
Segreteria
- L'ente dispone di un ufficio segreteria generale composto dal segretario generale, dal vicesegretario generale, non preposti alla direzione di strutture di massima complessità e dal personale assegnato.
- Il vicesegretario generale svolge le funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Capo Il
Organizzazione del lavoro
Art. 70(abrogato)
Criteri e contrattazione
- L'organizzazione del lavoro è funzionale al raggiungimento da parte della struttura dei risultati previsti ed è disciplinata da apposito regolamento.
- Il regolamento precisa contenuti, fasi e modalità della direzione per obiettivi.
- L'ente assicura la partecipazione degli utenti e dei dipendenti alla definizione ed alla contrattazione dei criteri attuativi dei principi fondamentali in materia di organizzazione del lavoro nei termini previsti dai contratti di lavoro.
Art. 71(abrogato)
Organismi tecnici di coordinamento
- Il regolamento di cui all'articolo precedente istituisce e disciplina il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento, composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e dai dirigenti incaricati della direzione - coordinamento professionale e dai dirigenti con responsabilità di strutture di massima complessità.
- Il comitato tecnico è organo di consulenza generale del Presidente della Provincia, della Giunta, degli Assessori e dei Difensori Civici per quanto attiene alla gestione, all'organizzazione della struttura, all'organizzazione del lavoro ed all'organizzazione del personale.
- Il segretario generale può, con proprio decreto istituire la conferenza dei dirigenti e altri organismi tecnici.
Art. 72(abrogato)
Personale dell'ufficio segreteria
- Il regolamento disciplina i rapporti tra segreteria e dirigenti, in particolare precisa criteri, modalità e procedure dell'attività di emanazione delle direttive ai fini dell'attività di coordinamento, dell'attività di impulso ai fini dell'istruttoria delle deliberazioni, dell'attività di attuazione e di esecuzione degli atti nonché dell'attività di controllo e di intervento.
- Il rendimento e, per quanto consentito dalla legge, il trattamento economico del personale dell'ufficio segreteria è valutato, sulla base dei compiti assegnati dalla legge, con riferimento ai risultati conseguiti rispetto alle risorse ed agli obiettivi assegnati dagli organi.
Art. 73(abrogato)
Dirigenti
- I dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse istituzionali, finanziarie umane e tecnologiche loro affidate e dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti o dell’espletamento dell'incarico assegnato.
- Il Segretario Generale, con proprio provvedimento, dirime i conflitti di competenza insorti tra i dirigenti di massimo livello; in caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario Generale, la competenza è del Presidente della Provincia.
Art. 74(abrogato)
Incaricati di direzione e coordinamento professionale
In sede di conferimento degli incarichi, il Presidente ha la facoltà di attribuire a dirigenti di ruolo e a contratto, ivi compreso il Vice Segretario, compiti di coordinamento e direzione per particolare ambito di attività professionale, ferme restando le funzioni del Segretario Generale.
Art. 75(abrogato)
Collocazione nella posizione dirigenziale
- Nella posizione di dirigente di una struttura di massima complessità, di media complessità, di studio e di ricerca, nonché nell'incarico di dirigente coordinatore professionale è collocato, per la durata dell'esercizio, dal Presidente della Provincia, un dirigente tratto dal ruolo unico o assunto con contratto a tempo determinato.
Art. 76(abrogato)
Variazione della collocazione
- Il dirigente non collocato in posizione cui compete la dirigenza di una struttura di maggiore complessità è collocato, in base ai risultati conseguiti nell’anno precedente, nei termini previsti dal C.C.N.L., in posizione di minore complessità ovvero incaricato di funzioni di studio e di ricerca.
Art. 77(abrogato)
Responsabilità delle strutture di ordinaria complessità
- l principi relativi all'organizzazione del lavoro dei dirigenti sono applicate, per quanto compatibili, al personale responsabile delle strutture di ordinaria complessità.
Art. 78(abrogato)
Collocazione e trattamento economico
- L'atto di collocazione nella posizione o di conferimento dell'incarico aggiuntivo di dirigente e coordinatore professionale è basato sulla valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nell'anno in riferimento al piano esecutivo di gestione.
- Il Presidente della Provincia decide, negli stessi termini di cui all'art. 76, la variazione anticipata della collocazione e dell'incarico.
- Il trattamento economico è determinato dalla Giunta.
Art. 79(abrogato)
Reggenza, supplenza, delega
- Il regolamento di cui all'art. 70 disciplina la reggenza, la supplenza, la delega e la sub-delega delle funzioni dirigenziali.
Art. 80
Trasparenza
- La gestione complessiva e dei singoli atti e procedimenti si uniforma alle esigenze della comunicazione, conoscibilità, conoscenza e controllo di possibilità, condizioni, fasi, contenuti e implicazioni dell'attività complessiva e settoriale, dei singoli procedimenti, provvedimenti e atti.
- Il regolamento disciplina i ruoli, i criteri, le modalità e le responsabilità in materia.
Art. 81(abrogato)
Atti dei dirigenti a rilevanza esterna
- Nei limiti e nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 70, i dirigenti hanno, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti di terzi.
- Sono da considerare atti la cui adozione è competenza del dirigente, fatte salve le ulteriori previsioni di norme regolamentari, i seguenti:
- l'esecuzione di atti o provvedimenti deliberativi;
- gli atti costituenti certificazione ed attestazione, le autenticazioni e legalizzazioni;
- le notifiche, i verbali, le diffide, l’emissione dei ruoli e gli atti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione di relative sanzioni;
- i ricorsi e la resistenza in giudizio nelle materie demandate alla loro competenza nonché le proposte motivate di ricorsi e resistenza in giudizio nelle materie di competenza degli organi;
- le manifestazioni di conoscenza e di documentazione, compresi i rapporti, i pareri, le valutazioni, le stime di natura tecnica;
- l'ordinazione delle spese, la riscossione delle entrate e la gestione dei beni secondo i principi, le procedure ed entro i limiti previsti dai regolamenti;
- gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara e di concorso entro i limiti previsti dal regolamento; gli atti e i provvedimenti connessi all'adempimento di norme di legge, statuto o regolamenti;
- previsioni, rendicontazioni, ispezioni, verifiche di cassa, statistiche, rateizzazioni, reversali, mandati.
l dirigenti collaborano con gli organi nel processo preparatorio delle deliberazioni fornendo, di loro iniziativa, oltre che su richiesta degli organi o dei loro componenti, i dati e gli elementi conoscitivi utili, nonché le indicazioni delle diverse soluzioni che possono essere scelte per il raggiungimento degli obiettivi, valutandone congruità, efficacia, efficienza e legittimità.
Art. 82(abrogato)
Atti dei dirigenti a rilevanza interna
- Spetta ai dirigenti organizzare e dirigere l'attività degli uffici cui sono preposti e ripartire il personale assegnato fra le varie articolazioni.
- La gestione si uniforma al criterio in base al quale l'assegnazione del personale a unità organizzative di complessità inferiore spetta di norma al responsabile dell'unità organizzativa di complessità superiore.
- I dirigenti emanano circolari esplicative di leggi, regolamenti, direttive e disposizioni.
- I dirigenti irrogano le sanzioni dei richiamo scritto e della censura ed esercitano la proposta qualora ritengano che sia da irrogare una sanzione più grave.
Art. 83(abrogato)
Accesso al rapporto di impiego
- Nel rispetto delle previsioni di legge la Provincia disciplina l'accesso al rapporto di pubblico impiego mediante pubblici concorsi anche indetti ed espletati in associazione con altri enti pubblici.
- Il regolamento di cui ail'art. 70 stabilisce i limiti entro cui possono essere disposte riserve destinate agli interni e le modalità di assunzione di appartenenti a categorie protette.
- Il regolamento disciplina modalità che assicurino una pubblicità adeguata e criteri di selezione che garantiscano professionalità e competenza anche per l'assunzione di personale a tempo determinato.
Art. 84(abrogato)
Commissioni giudicatrici di concorso
- Il regolamento di cui all'art. 70 disciplina la procedura di nomina delle commissioni giudicatrici di concorso e delle altre procedure rivolte all'assunzione di personale.
- La presidenza delle commissioni di concorso spetta, per i concorsi relativi a posizioni o incarichi delle professionalità collocate al vertice dell'ordinamento del personale dell'ente, a dirigente idoneo della stessa collocazione e, per i restanti concorsi, al dirigente preposto alla direzione della struttura di massima complessità prevalentemente interessata in riferimento ai posti messi a concorso.
- Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate dalla Giunta e sono composte esclusivamente da tecnici od esperti appartenenti ad ambedue i sessi nella misura minima di un terzo.
Art. 85
Collaborazioni e consulenze
- Il Presidente della Provincia definisce ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.
- Il ricorso a consulenze esterne è disposto - dal Presidente della Provincia, dalla Giunta, dalla Segreteria generale e dai Dirigenti secondo le rispettive competenze precisate nel regolamento di cui all'art. 66 - in caso di:
- mancanza, nell'organizzazione dell'Ente, della professionalità necessaria;
- fabbisogno di prestazioni che non corrisponde al carico di lavoro di una unità di organico a tempo indeterminato;
- maggiore onerosità della gestione mediante struttura propria;
- necessità di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione ulteriori a quelli forniti dalla struttura.
TITOLO VIII
PERSONALE
Capo I
Principi generali
Art. 86
Principi e fonte normativa
- L'ordinamento e la gestione del personale sono funzionali alla realizzazione delle scelte in materia di organizzazione del lavoro.
- L'ordinamento e la gestione del personale sono disciplinati da apposito regolamento che recepisce le norme ed i contenuti della contrattazione nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti da norme di legge.
Art. 87(abrogato)
Principio di responsabilità
- La responsabilità del personale è basata sugli strumenti programmatici e di bilancio del Consiglio, sul piano esecutivo di gestione e sulle relative direttive di attuazione del Presidente della Provincia, della Giunta e degli Assessori, sugli atti di gestione e sulle disposizioni di direzione, istruttorie, attuative ed esecutive dei dirigenti.
Capo Il
Prestazione lavorativa
Art. 88
Criteri
Il regolamento di cui all'art. 86 attua inoltre i seguenti criteri:
- la trasparenza e la piena disponibilità nei confronti dell'utenza;
- l'affermazione del metodo del coordinamento e dell'integrazione informativa e operativa anche con le altre strutture pubbliche;
- il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati prodotti;
- l'aggiornamento delle procedure e delle tecniche di lavoro;
- l'aggiornamento dei metodi di misurazione dei carichi di lavoro e della produttività;
- la mobilità in rapporto ai piani ed ai carichi di lavoro;
- la diffusione razionale dei sistemi tecnologici;
- il coinvolgimento dei dipendenti nella definizione dei metodi e delle modalità di svolgimento del lavoro nonché nella verifica fra obiettivi e risultati;
- la determinazione delle responsabilità professionali individuali.
Art. 89
Formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
- L'ente promuove iniziative idonee per rilevare, in relazione ai programmi, il fabbisogno di iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale.
- La gestione delle iniziative è affidata di norma a personale dipendente.
Art. 90
Incompatibilità
Lo svolgimento di altre attività lavorative è vietato nei casi previsti dalla legge ed al di fuori dei limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 86; può essere autorizzato, a richiesta, per valorizzare il patrimonio professionale ed il prestigio della Provincia e/o per sviluppare i rapporti istituzionali e/o operativi con altri enti pubblici e/o per consentire a soggetti privati di concorrere ad iniziative assunte d'intesa con la Provincia , subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi o del carico di lavoro assegnato.
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TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art.
Organizzazione degli uffici
- L'organizzazione degli uffici è improntata alla logica del risultato ed alle risultanze del controllo economico interno della gestione ed è disciplinata da apposito Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- Gli uffici sono ordinati in articolazioni organizzative di massima, media e ordinaria complessità secondo l'organicità dell'area di un intervento e l'omogeneità dell'attività di supporto.
- Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni sono organizzati in modo da assicurare agli organi l'attività programmatica, previsionale, di intervento e di controllo.
- Le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, individuati in conformità agli obiettivi, programmi e progetti dell'ente, sono dotati di autonomia operativa, patrimoniale e contabile.
- Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina le strutture di massima complessità e le loro articolazioni, precisandone le funzioni e le attività, disciplina la costituzione di "unità obiettivo" e di altre forme di organizzazione temporanea, prevede l'eventuale istituzione di una o più aree funzionali, ambiti di coordinamento di più strutture di massima complessità.
- Sono garantite, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nello sviluppo della professionalità e di conseguenza nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.
Art. (nuovo articolo)
Principi fondamentali in materia di lavoro
- Le risorse umane dell’ente sono fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia di Pisa opera per la loro valorizzazione attraverso gli strumenti di qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità.
- La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza con la normativa vigente, ai propri programmi ed obiettivi, contemperando il miglior andamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa con il miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale.
- L'organizzazione del lavoro è funzionale al raggiungimento da parte della struttura dei risultati previsti ed è disciplinata da apposito regolamento.
- Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi precisa contenuti, fasi e modalità della direzione per obiettivi.
- L'ente assicura la partecipazione degli utenti e dei dipendenti alla definizione ed alla contrattazione dei criteri attuativi dei principi fondamentali in materia di organizzazione del lavoro nei termini previsti dai contratti di lavoro.
Art.
Collaborazioni e consulenze
- Il Presidente della Provincia definisce ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna.
- Il ricorso a consulenze esterne è disposto - dal Presidente della Provincia, dalla Giunta, dalla Segreteria generale e dai Dirigenti secondo le rispettive competenze precisate nell’apposito regolamento - in caso di:
- mancanza, nell'organizzazione dell'Ente, della professionalità necessaria;
- fabbisogno di prestazioni che non corrisponde al carico di lavoro di una unità di organico a tempo indeterminato;
- maggiore onerosità della gestione mediante struttura propria;
- necessità di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione ulteriori a quelli forniti dalla struttura.
TITOLO VIII
PERSONALE
Capo I
Principi generali
Art.
Principi e fonte normativa
- L'ordinamento e la gestione del personale sono funzionali alla realizzazione delle scelte in materia di organizzazione del lavoro.
- L'ordinamento e la gestione del personale sono disciplinati da apposito regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che recepisce le norme ed i contenuti della contrattazione nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti da norme di legge.
Capo Il
Prestazione lavorativa
Art.
Criteri
- Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attua inoltre i seguenti criteri:
- la trasparenza e la piena disponibilità nei confronti dell'utenza;
- l'affermazione del metodo del coordinamento e dell'integrazione informativa e operativa anche con le altre strutture pubbliche;
- il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati prodotti;
- l'aggiornamento delle procedure e delle tecniche di lavoro;
- l'aggiornamento dei metodi di misurazione dei carichi di lavoro e della produttività;
- la mobilità in rapporto ai piani ed ai carichi di lavoro;
- la diffusione razionale dei sistemi tecnologici;
- il coinvolgimento dei dipendenti nella definizione dei metodi e delle modalità di svolgimento del lavoro nonché nella verifica fra obiettivi e risultati;
- la determinazione delle responsabilità professionali individuali.
Art.
Formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
- L'ente promuove iniziative idonee per rilevare, in relazione ai programmi, il fabbisogno di iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale.
- La gestione delle iniziative è affidata di norma a personale dipendente.
Art.
Incompatibilità
- Lo svolgimento di altre attività lavorative è vietato nei casi previsti dalla legge ed al di fuori dei limiti fissati dal regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può essere autorizzato, a richiesta, per valorizzare il patrimonio professionale ed il prestigio della Provincia e/o per sviluppare i rapporti istituzionali e/o operativi con altri enti pubblici e/o per consentire a soggetti privati di concorrere ad iniziative assunte d'intesa con la Provincia , subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi o del carico di lavoro assegnato.
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