Testo in vigore

 

 

 

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi generali e programmatici

Art.1

Autonomia

  1. La Comunità provinciale, ordinata nella Provincia, è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.
  2. La Provincia cura gli interessi e promuove lo sviluppo della Comunità Provinciale individuata come l'insieme di coloro che organicamente concorrono alla vita politica, economica, sociale e culturale del territorio provinciale o che scelgono di insediarvisi per necessità transitoria.
  3. La Provincia ha potestà normativa, che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
  4. La Provincia è dotata di autonomia finanziaria nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dei Comuni, delle Regioni e dello Stato, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  5. La Provincia è titolare di funzioni proprie, funzioni delegate e funzioni liberamente assunte nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo che esercita nell'ambito del principio di sussidiarietà, mediante gli strumenti e le modalità previste dalla legge e dal Codice Civile, compresa la partecipazione anche semplicemente incentivante ad iniziative di altri enti pubblici o di soggetti privati, ferme restando le competenze espressamente riservate in esclusiva ad altre Amministrazioni.
  6. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione sono esercitate, fatte salve eccezionali esigenze, in rapporto alla effettiva attribuzione delle risorse necessarie.
  7. La Provincia intende partecipare attivamente alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie europee in modo che esse possano esprimere, per quanto riguarda l'ambito provinciale, i bisogni e gli obiettivi della comunità provinciale.

Art. 2

Obiettivi

  1. Obiettivi preminenti della Provincia sono la qualità dello sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni della comunità dando valore alle differenze che in esso si esprimono, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, nonché alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti individuali e collettivi.
  2. La Provincia, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali, opera altresì per:

  1. promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza ed a favorire la diffusione dei principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana;
  2. promuovere ed attuare l'impegno nel campo della non violenza, nonché del rifiuto delle discriminazioni, del razzismo e della violenza, nonché della solidarietà internazionale e della pace, anche favorendo rapporti e scambi economici, scientifici, culturali e sportivi;
  3. favorire la tutela ed il recupero dell'ambiente naturale ed urbano in quanto uno dei valori fondamentali della società;
  4. valorizzare le forme di volontariato ed associazionismo, all'interno della provincia, nonché fra soggetti della provincia e ambiti regionali, statali, europei ed internazionali, nonché favorendo le opportune iniziative delle istituzioni statali, regionali e locali e dei soggetti singoli e associati ed assicurando ad esse la propria collaborazione;
  5. perseguire la effettiva attuazione del principio di "pari opportunità" nella comunità provinciale, fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza, anche predisponendo strumenti specifici di intervento quali la commissione pari opportunità ed il Comitato pari opportunità;
  6. garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, anche favorendo l'informazione ai singoli ed alle associazioni ed assicurando il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nonché il diritto di iniziativa e proposta per tutti i soggetti della Comunità provinciale;
  7. assicurare la partecipazione alla vita politica ed amministrativa di tutti coloro che costituiscono parte integrante della popolazione presente sul territorio, anche mediante la partecipazione della Provincia all'attività di strumenti di informazione, anche radiofonica e televisiva, di particolare incidenza nella realtà provinciale;
  8. promuovere e gestire, presso le istituzioni e negli ambiti territoriali congrui, gli interventi utili a sostenere i livelli occupazionali, la competitività delle imprese e le condizioni di lavoro anche mediante l'applicazione della ricerca e della tecnologia;
  9. concorre con le altre istituzioni, il volontariato ed i soggetti singoli o collettivi, alla tutela e promozione delle possibilità di vita alle componenti temporaneamente insediate nel territorio provinciale.

Art. 3

Programmazione

  1. La Provincia assume la programmazione come metodo fondamentale della propria azione politica ed amministrativa per la crescita qualificata della comunità provinciale e per il perseguimento della parità delle condizioni di vita delle comunità locali.
  2. Nell'attuazione delle funzioni e dei compiti in materia economica, territoriale, ambientale, sociale e culturale la Provincia si conforma, oltre a quanto indicato al comma precedente, al principio della valorizzazione del ruolo e delle specifiche vocazioni delle comunità locali predisponendo idonee forme di coordinamento e collaborazione con i Comuni.
  3. La Provincia persegue la collaborazione ed il coordinamento con gli enti pubblici e gli organismi a dimensione statale, regionale e locale.
  4. La funzione di assistenza tecnico amministrativa, di raccolta ed elaborazione dati - ivi comprese l'attività di promozione e di incentivazione anche finanziaria dei processi di collaborazione, associazione e fusione fra i Comuni dei territorio provinciale nonché l'ordinaria disponibilità delle risorse umane e strumentali della Provincia - è finalizzata al potenziamento dell'efficienza democratica del sistema provinciale delle autonomie locali.
  5. Le funzioni della Provincia sono svolte in modo da garantire la partecipazione, l'iniziativa e le scelte del sistema delle autonomie negli ambiti di programmazione, gestione e controllo a dimensione interprovinciale anche attraverso apposite intese con le altre Province.
  6. Nella definizione, gestione e verifica dei rapporti con la Regione, la Provincia esercita il ruolo di ente intermedio, concorrendo alla valorizzazione del livello regionale di governo del potenziale autonomistico del sistema dei poteri locali per lo sviluppo equilibrato e partecipato delle comunità locali.

 

Capo Il

Disposizioni

Art. 4

Elementi distintivi

  1. Il territorio provinciale si suddivide in circondari in numero non superiore a cinque per ognuno dei quali il Consiglio, individua un Comune capoluogo e la delimitazione.
  2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede provinciale. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede provinciale.

3. La Provincia ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio riconosciuti ai sensi di legge.

 

Art. 5

Circondari

  1. l circondari costituiscono ambiti e sedi di coordinamento delle attività della Provincia con i Comuni e con le istituzioni locali.
  2. l circondari costituiscono altresì ambiti di decentramento dei compiti e degli eventuali servizi, di informazione circa le attività, di pianificazione dell'uso delle risorse e di organizzazione delle previsioni di bilancio, nonché sedi istituzionali della partecipazione dei singoli e delle associazioni.

 

 

 

Art. 6

Albi pretori

  1. Le attività della Provincia si svolgono nel rispetto dei principi di comunicazione, pubblicità e comprensibilità.
  2. Nella sede provinciale e nelle sedi circondariali sono previsti albi pretori per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
  3. Al fine di garantire i principi di cui al primo comma, sono previsti con regolamento ulteriori strumenti e procedure.

 

Capo III

Attività normativa

Art. 7

Statuto

1 . Lo Statuto provinciale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali nonché i principi generali e programmatici inerenti l'organizzazione dell'Ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso degli utenti alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. l procedimenti per l'approvazione dello statuto, per le modifiche di esso, nonché per la pubblicazione e l'entrata in vigore, sono disciplinati dalla legge.

 

Art. 8

Regolamenti

  1. La Provincia, oltre a quelli previsti dalla legge e dallo Statuto, emana regolamenti attuativi relativamente alla propria organizzazione ed alle funzioni che esercita, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • un atto generale ha valore di regolamento in quanto rechi la relativa intestazione;
  • l’oggetto dei regolamenti è individuato organicamente con riferimento all’articolazione delle funzioni e della struttura;
  • i regolamenti non possono essere derogati se non mediante espressa modificazione;
  • i regolamenti sono redatti sulla base di un elenco approvato dal Consiglio;
  • -i regolamenti utilizzano un linguaggio ampiamente comprensibile.

  1. I regolamenti aventi rilevanza esterna, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione agli Albi pretori da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. I regolamenti ad esclusiva rilevanza interna entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività dell'atto.
  2. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  3. I regolamenti sulla trasparenza, sulla partecipazione, sui difensori civici e per il Consiglio vengono approvati con le stesse modalità dello Statuto.

  • Art. 9

Atti amministrativi

Gli atti amministrativi sono emanati nel rispetto dei principi e delle norme statutarie e regolamentari.

 

(…OMISSIS…)

TITOLO Il

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 10

Partecipazione all'attività politico-amministrativa

  1. La Provincia favorisce lo sviluppo delle forme organizzative e delle iniziative della comunità e il collegamento fra questa e gli organi elettivi di governo provinciale, in materia di programmazione, di scelte decisionali di gestione e di interventi al fine di assicurare la maggiore democraticità, imparzialità e l'efficienza dell’amministrazione.

Promuove le condizioni per realizzare la tutela piena dei diritti collettivi ed individuali nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

  1. A tal fine:

  1. garantisce la partecipazione dei soggetti, singoli ed associati, all'attività politico-amministrativa, in termini di piena conoscenza e controllo degli atti e delle scelte nonché di concorso nella definizione degli indirizzi;
  2. favorisce l’azione di ogni associazione intesa a concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività, garantendo ai singoli, ai sindacati e alle altre organizzazioni della società civile, libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento;
  3. favorisce altresì la partecipazione delle forme entificate ed istituzionali in campo ambientale, economico, sociale, culturale e sportivo.

  1. La Provincia, nell'espletamento dei procedimenti amministrativi, osserva le norme sulla partecipazione ai medesimi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi siano coinvolti

dall'attività amministrativa e di cui al capo III della L. 241/90 e successive modificazioni.

Art. 11

Consultazioni

  1. La Provincia, di sua iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati, può deliberare la consultazione dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali, economiche e sociali, e di ogni altra espressione della Comunità locale, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.
  2. Il Consiglio costituisce, con riferimento a specifiche materie, consulte provinciali permanenti i cui ambiti e modalità di funzionamento sono definiti dal regolamento della partecipazione.
  3. Dei risultati delle consultazioni è fatta esplicita menzione negli atti.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

"Carte dei diritti"

Il Consiglio, per propria decisione o su richiesta di associazioni di cittadini, può adottare "carte dei diritti" riferite a specifici aspetti della realtà politica, economica, sociale, culturale e ambientale della comunità provinciale. Di tali "carte" è data adeguata pubblicità ed esse trovano rispondenza nei regolamenti e nelle attività dell'Ente.

 

Art. 13

Partecipazione al procedimento di soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi

In conformità e nel rispetto delle leggi, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possano derivare pregiudizi da singoli provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di intervenire nei relativi procedimenti.

Art. 14

Istanze, petizioni e proposte.

  1. l soggetti di cui alla lettera g) dell'art.2, comma 20, possono, nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti di attuazione del presente statuto, rivolgere istanze e petizioni al Consiglio, al Presidente e alla Giunta in relazione ai rispettivi ruoli ed alle materie di competenza, con riferimento ai problemi di interesse collettivo, nonché proporre atti nuovi, o di revoca di precedenti.
  2. In merito alle istanze, petizioni e proposte si provvede con la massima tempestività e comunque non oltre 60 giorni.
  3. Le proposte possono essere illustrate agli organi competenti dal primo firmatario reperibile che riceve a tale scopo notifica di convocazione.
  4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più soggetti interessati; le petizioni e le proposte da non meno di tre Consigli comunali, ovvero dai legali rappresentanti di una o più associazioni o di organismi di partecipazione iscritte all'albo provinciale cui aderiscano complessivamente non meno di millecinquecento persone ovvero da almeno quattrocento persone.
  5. Le firme apposte sulle istanze, petizioni e proposte previste dal presente articolo devono essere autenticate nei modi di legge.

 

Art. 15

Referendum

1. I referendum su materie di competenza provinciale sono volti a verificare e a favorire la corrispondenza tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi di governo della Provincia.

2. La Provincia ne attua l'esperimento compatibilmente con le disponibilità organizzative e finanziarie degli enti coinvolti.

3. Sono ammessi referendum consultivi.

4. L’indizione del referendum consultivo è disposta quando lo richiedono quattromila persone, o iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia o cittadini residenti di età non inferiore a 16 anni ovvero cinque Consigli Comunali ovvero il Consiglio Provinciale.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia e gli stranieri residenti ed in regola con le leggi vigenti in materia di soggiorno.

6. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo gli atti e i provvedimenti concernenti:

  1. elezioni, designazioni, nomine, decadenze, revoche;
  2. personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
  3. regolamento dei Consiglio e regolamento della Giunta;
  4. tributi.

7. I referendum non comportano il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge, per materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi in termini stabiliti dalla legge o per pareri richiesti da disposizioni di legge.

8. Sull’ammissibilità dei referendum decide, il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, sentita la commissione dei garanti costituita dal Collegio dei Difensori Civici integrata da due esperti di diritto pubblico, nominati dal Consiglio.

 

Art. 16

Effetti dei referendum consultivo

  1. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto ove abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi titolo e il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. Se l'esito dei referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a decidere, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultato, sull'oggetto dei quesito sottoposto a referendum.
  3. Qualora si sia espresso almeno il 51% degli aventi diritto il risultato è vincolante per l'Amministrazione che può tuttavia, motivatamente, rinviare, in relazione alle disponibilità finanziarie, organizzative e alle possibilità gestionali, l'attuazione dei relativi provvedimenti.

  4. Se l'esito è negativo, il Presidente dei Consiglio, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, sentita la conferenza dei capigruppo, ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

Art. 17

Norme attuative dei referendum

Le norme per la proposta, per il giudizio di ammissibilità e per l'attuazione dei referendum sono stabilite con apposito regolamento.

Capo Il

Diritto di accesso e di informazione

Art. 18

Pubblicità degli atti amministrativi

  1. Tutti gli atti, anche nella fase istruttoria, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare indagini giudiziarie in corso nonché il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o dei soggetti economici e sociali.
  2. Gli atti di cui al comma precedente che siano oggetto di divieto di pubblicità, per disposizione di legge o per effetto di dichiarazione del Presidente sono indicati in apposito registro, tenuto dalla Segreteria generale, con relativa motivazione e termini.

 

Art. 19

Segreto d'ufficio

  1. Il Segretario e i pubblici impiegati dell'Amministrazione devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative in corso o concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento.
  2. Nell'ambito delle loro attribuzioni, gli impiegati rilasciano copie ed estratti di atti e documenti d'ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento.

 

Art. 20

Diritto di accesso

  1. l membri della comunità, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi e dagli uffici della Provincia e degli enti, delle istituzioni ed aziende ad essa dipendenti, di cui l'Ente o il Consiglio partecipino con i propri rappresentanti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  2. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità per il rilascio di copie degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
  3. La struttura assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni in possesso della Provincia, fornendo le notizie relative all'attività della Provincia, degli enti, delle istituzioni ed aziende dipendenti, di cui l'Ente o il Consiglio partecipino con i propri rappresentanti garantendo la pubblicità in ordine alla responsabilità delle procedure e dei risultati.
  4. Analoga informazione è assicurata in ordine alla nomina ed alla attività dei rappresentanti della Provincia e dei Consiglio in enti, istituzioni, aziende ed organismi.
  5. La Segreteria Generale cura la raccolta, in volume a stampa e su supporto gestibile da calcolatore, dello statuto, dei regolamenti, delle ordinanze, delle direttive, istruzioni, circolari ed ogni altro atto normativo di carattere generale che coinvolga doveri e diritti dei cittadini.
  6. Tale raccolta sarà fornita previo pagamento dei soli costi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Principi generali

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28

Consiglio

  1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione.
  2. In particolare cura l'attività programmatoría in relazione alle caratteristiche territoriali, storicoeconomico-culturali e sociali delle aree comprese nel territorio provinciale, coordinandola con gli strumenti di programmazione dei Comuni, delle Comunità Montane delle Province limitrofe e della Regione.
  3. Attua le funzioni di controllo periodico sull'attività della Giunta e dell'organizzazione esterna ed interna.
  4. Nell'esercizio delle proprie competenze il Consiglio assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e forme di partecipazione e di iniziativa dei soggetti della comunità, singoli ed associati, nelle forme stabilite dal regolamento dei Consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29

Prima convocazione

  1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Tale seduta è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Consigliere anziano.
  2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del DPR 16.5.60 n. 570.
  3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria della anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
  4. Completate le operazioni di verifica dei poteri, il Consigliere anziano dà comunicazione al Consiglio circa i componenti la Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

 

 

Art. 30

Autonomia

  1. Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile che esercita nel rispetto del regolamento interno.
  2. Il Consiglio definisce i criteri per l'amministrazione del proprio bilancio ed elegge i revisori dei conti.

 

Art. 31

Consiglieri

  1. l Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  2. Ciascun consigliere rappresenta l'intera Provincia senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 32

Diritti e doveri dei consiglieri

  1. l Consiglieri devono presentare entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, dichiarazione circa le associazioni ed organismi di cui hanno fatto parte negli ultimi 12 mesi e di cui fanno parte, ivi comprese quelle segrete e riservate nonché attestazione di non far parte di associazioni, organizzazioni e club i cui statuti siano in contrasto con la Costituzione e con le leggi dello stato.
  2. l Consiglieri hanno il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio che esercitano secondo le modalità previste dal regolamento.
  3. l Consiglieri intervengono nella discussione e presentano interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte.
  4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei provvedimenti della Provincia, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e qualsiasi informazione utile all’espletamento del proprio mandato.
  5. l diritti stabiliti dal presente Statuto si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi e dal regolamento interno.
  6. l Consiglieri hanno il diritto e il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
  7. l consiglieri che senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione sono dichiarati decaduti.
  8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della Provincia secondo le procedure indicate dal regolamento.

 

Art. 33

Dimissioni dei Consigliere

  1. Le dimissioni, presentate per scritto al Consiglio, sono efficaci nei termini previsti dalla legge.

Capo Il

Organizzazione e funzionamento

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

Presidente del Consiglio

  1. Effettuati gli adempimenti di cui alla legge, il Consiglio elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto, nel suo seno, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti; se dopo la prima votazione nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, è eletto Presidente del Consiglio il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
  2. Successivamente il Consiglio elegge a scrutinio segreto, nel suo seno, il Vicepresidente del Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  3. Il Presidente del Consiglio:

  1. tutela le prerogative del Consiglio;
  2. convoca e presiede il Consiglio, redige l'ordine dei giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, convoca e presiede la Conferenza dei Capi gruppo;
  3. ha l'obbligo di iscrivere all'ordine dei giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta secondo quanto disposto dai regolamenti, le iniziative di cui all'art. 32 e le istanze, petizioni e proposte di cui all'art. 14 e di convocare il Consiglio secondo le procedure previste dal regolamento;
  4. insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l'attività in relazione ai lavori del Consiglio;
  5. è tenuto a riunire il Consiglio, entro dieci giorni, quando lo richieda il Presidente della Provincia o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente esclusivamente nel caso di assenza e in caso di impedimento. In caso di assenza anche del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal consigliere anziano.

Art. 35

Revoca del Presidente e del Vicepresidente

  1. Un terzo dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, il consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.
  2. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal consigliere anziano.
  3. Le proposte di revoca del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio sono approvate se conseguono la maggioranza dei commi, rispettivamente, 1 e 2 dell'art.34. .

Art. 36

Gruppi Consiliari

l consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da due o un solo consigliere a condizione che rappresentino una lista che abbia ottenuto solamente due o un seggio.

 

 

 

 

Art. 37

Commissioni

  1. Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da Consiglieri .
  2. Il numero delle Commissioni permanenti è fissato dal regolamento in modo da assicurare la corrispondenza con l'articolazione della struttura organizzativa della Provincia.
  3. Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione.
  4. In ogni Commissione devono essere rappresentati tutti i Gruppi presenti in Consiglio. La proporzionale rappresentatività può essere assicurata da forme di voto ponderato precisate dal regolamento.
  5. Il Presidente e i componenti la Giunta, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.
  6. Le Commissioni hanno funzioni consultive, istruttorie, propositive e di controllo e le sedute, di norma, sono pubbliche.
  7. In specifico, nelle materie di rispettiva competenza, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività svolta dalla Giunta, e sull'attuazione dei programmi e dei piani provinciali da parte delle strutture nonché dei programmi degli enti e delle aziende dipendenti dalla Provincia.
  8. Per lo svolgimento delle funzioni le Commissioni possono disporre l'audizione degli impiegati della Provincia e delle istituzioni e aziende speciali, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento. Le Commissioni inoltre possono disporre l'audizione di rappresentanti della Provincia in qualsiasi ente, istituzione, azienda, società per azioni.
  9. Il rifiuto dei rappresentanti di cui al precedente comma di partecipare alla audizione può essere causa di revoca del mandato.
  10. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di disporre e programmare, nell'ambito delle previsioni di bilancio, indagini conoscitive e di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.
  11. Alle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, in sostituzione dei membri effettivi, rappresentanti non consiglieri.

Art. 38

Commissioni speciali

  1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari speciali su materie specifiche che comunque interessino la Provincia.
  2. Commissioni consiliari speciali possono altresì essere costituite per svolgere indagini su questioni particolarmente complesse anche attinenti a problemi di regolarità e correttezza della attività amministrativa. In questo caso la richiesta, se avanzata da almeno un terzo dei consiglieri, è inserita all'ordine dei giorno del Consiglio successivo.

 

 

 

Art. 39

Organizzazione dei lavori

  1. Il Consiglio organizza i suoi lavori secondo il metodo della programmazione.
  2. A tal fine il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'approvazione di un programma di attività del Consiglio e delle Commissioni, e di un correlato calendario delle sedute.
  3. Nel programma si tiene conto delle priorità e delle scadenze imposte dalle leggi , dallo statuto o dal regolamento dei Consiglio oltreché delle proposte. dei singoli Gruppi e delle indicazioni della Giunta.
  4. Nel programma sono assicurate cadenze e tempi riservati alla discussione e decisione su questioni che siano state oggetto di petizione, referendum, all'esame e discussione di istanze e proposte avanzate dai Comuni singoli e associati e dai singoli nelle forme indicate dall'art. 14, allo svolgimento di attività di informazione e di controllo.

Art. 40

Convocazione e ordine dei giorno

  1. Il Consiglio è convocato, nei modi stabiliti dal regolamento, dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, nel rispetto del programma dei lavori già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.
  2. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno sono resi pubblici secondo le modalità fissate dal regolamento.

 

Art. 41

Sessioni

  1. Il Consiglio articola la propria attività in sessioni programmatiche e di gestione.
  2. Le sessioni programmatiche, la cui durata e modalità sono definite dal regolamento, sono dedicate alla discussione e alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, alla elaborazione ed approvazione dei piani e programmi generali e settoriali nonché alla verifica della loro attuazione.
  3. Le sedute di gestione hanno luogo: per determinazione del Presidente; per deliberazione della Giunta; in un termine non superiore a venti giorni per richiesta di un quinto dei consiglieri; di uno o più capigruppo in rappresentanza di un numero di consiglieri di pari consistenza numerica.

 

Art. 42

Validità delle sedute e delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni sono valide se è presente la metà dei componenti assegnati al Consiglio e se sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano coloro che si astengono.
  2. Il regolamento contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.

 

TITOLO ]V

GIUNTA PROVINCIALE

Capo I

Ordinamento

Art. 43

Composizione

  1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da un numero pari di assessori fino al numero massimo previsto dalla legge vigente.
  2. Gli eventuali assessori non Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed essere motivatamente proposti in sede di dichiarazione programmatica.

 

 

Art. 44

Nomina degli Assessori

Il Presidente nomina i componenti della Giunta ispirandosi a criteri di pari opportunità fra uomo e donna.

 

Art. 45

Dimissioni del Presidente

Le dimissioni sono efficaci nei termini previsti dalla legge.

 

Art. 46

Surrogazioni

  1. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o di più Assessori, il Consiglio, nella prima seduta immediatamente successiva all'evento, procede alla surrogazione eleggendo a maggioranza assoluta degli assegnati ed a scrutinio palese il candidato o i candidati proposti dal Presidente.
  2. Il Presidente o altro Assessore incaricato dal Presidente assume provvisoriamente le funzioni dell'Assessore o degli Assessori cessati dalla carica.

 

Art. 47

Revoca della Giunta

  1. La Giunta risponde del proprio operato davanti al Consiglio.
  2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
  3. L'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia determina la contemporanea cessazione dalla carica del Presidente, della Giunta e degli Assessori.
  4. Il regolamento del Consiglio definisce le modalità di presentazione, discussione e votazione della mozione

Art. 48

Revoca di singoli Assessori

  1. Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 49

Organizzazione della Giunta e deleghe agli Assessori

  1. La Giunta opera collegialmente per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza e in questa forma si esprime anche all'esterno.
  2. L'attività degli assessori si esplica in relazione ai settori organici corrispondenti alle strutture di massima complessità organizzativa in cui sono ordinati gli uffici.
  3. Ad un settore sono assegnati i compiti in materia di politiche femminili e pari opportunità.
  4. Il Presidente può conferire deleghe agli Assessori nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
  5. Delle deleghe viene data informazione al Consiglio.

Art. 50

Deleghe ai dirigenti.

Il Presidente può delegare ai dirigenti poteri di propria competenza eventualmente anche per categorie. Delle deleghe viene data comunicazione al Consiglio.

 

Art. 51

Competenze della Giunta

  1. La Giunta è l'organo di governo che attua i fini dell'Ente collaborando con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali delineati dal Consiglio; svolge funzione propositiva e di impulso all'attività del Consiglio e delle strutture nonché di raccordo con gli organismi di partecipazione.
  2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione.
  3. Spettano altresì alla Giunta tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale nonché tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati dall'organo collegiale o che comportano scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, pur nell'osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio.
  4. La Giunta compie, secondo quanto meglio precisato dal regolamento, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente o dei dirigenti.

 

Art. 52

Adunanze e deliberazioni

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che ne dirige e coordina l'attività e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
  2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti, a maggioranza dei presenti e con voto palese. Gli astenuti vengono considerati come presenti.
  3. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
  4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, in considerazione dell'interesse dell'ente e dei singoli utenti e contraenti, sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.

 

Art. 53

Regolamento della Giunta

L'attività della Giunta è disciplinata da apposito regolamento approvato, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta della Giunta.

 

Art. 54

Presidente

  1. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza dell'ente e di presidenza della Giunta.
  2. Sovrintende, anche impartendo direttive, e ordini di servizio al funzionamento e all'organizzazione nonché all'esecuzione degli atti, assicurando altresì direzione unitaria politico-amministrativa e attività di coordinamento agli organi collegiali elettivi e burocratici.
  3. Il Presidente assicura, nel rispetto delle indicazioni programmatiche espresse dal Consiglio, l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
  4. Il Presidente può sospendere l'efficacia di atti riservati alla competenza di singoli Assessori o dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.
  5. Il Presidente, allorché si verifichi un pericolo o un evento di danno rilevante per gli interessi pubblici, alla cui tutela è preposta la Provincia, adotta una ordinanza cautelare con efficacia limitata allo stretto periodo necessario per consentire agli organi competenti di deliberare in proposito.
  6. Ogni anno il Presidente, previa deliberazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione degli obiettivi sulla base dei quali Presidente e Giunta sono stati eletti.
  7. Spetta al Presidente l'assunzione di iniziative volte alla risoluzione di eventuali conflitti tra organi.

 

Art. 55

Vicepresidente

Il Presidente delega un assessore, che assume la qualifica di Vicepresidente della Provincia, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o di impedimento e ne da informazione al Consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche al testo dello Statuto Provinciale approvate fino al 20.1.2000

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi generali e programmatici

Art.1

Principi fondamentali

  1. La Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. La comunità provinciale è individuata come l'insieme di coloro che stabilmente/organicamente concorrono alla vita politica, economica, sociale e culturale del territorio provinciale o che scelgono di insediarvisi per necessità transitoria.
  2. La Provincia, è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.
  3. La Provincia esercita le funzioni proprie, quelle conferite e quelle liberamente assunte nell'interesse della comunità, nell'ambito del principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
  4. La Provincia si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.
  5. La Provincia intende partecipare attivamente alla determinazione e alla realizzazione delle politiche dell'Unione Europea, così come di quelle nazionali e regionali, in modo che esse possano rispondere anche ai bisogni e agli interessi della comunità provinciale.
  6. La Provincia, ponendosi come "città territoriale", collabora e coopera con le altre autonomie come elemento di un sistema a rete.
  7. Le attività della Provincia si svolgono nel rispetto dei principi di comunicazione, pubblicità e comprensibilità.

 

 

 

Art. 2

Elementi distintivi

  1. La Provincia ha un proprio stemma così raffigurato: scudo in forma sannita, d'oro, all'aquila con volo abbassato di nero, coronato del campo, cimato della corona. Lo scudo è a sua volta sormontato da una corona formata da un cerchio d'oro gemmato, con le cordature lisce ai margini, racchiudente due rami: uno d'alloro e uno di quercia al naturale uscenti dalla corona, decussati e ridecussati all'infuori. (Vedi allegato "A"). Il gonfalone riproduce lo stemma ed è nella foggia descritta dal R.D. 652 del 7.6.43, art. 5.
  2. La sede provinciale è il luogo nel quale operano e si riuniscono di norma gli organi provinciali.

 

Art. 3

Obiettivi

  1. Obiettivi preminenti della Provincia sono: la qualità dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, condizione essenziale per la crescita della vita democratica e per la tutela della sicurezza dei cittadini; la tutela e salvaguardia dell'ambiente; la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti individuali e collettivi.
  2. La Provincia, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali, opera altresì per:

  1. promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza ed a favorire la diffusione dei principi antifascisti ispiratori della Costituzione Repubblicana;
  2. promuovere ed attuare l'impegno nel campo della non violenza, nonché del rifiuto delle discriminazioni, del razzismo e della violenza, della solidarietà internazionale e della pace;
  3. favorire la tutela ed il recupero dell'ambiente naturale, urbano e dei beni culturali in quanto uno dei valori fondamentali della società;
  4. valorizzare le forme di volontariato ed associazionismo, all'interno della provincia, nonché fra soggetti della provincia e ambiti regionali, statali, europei ed internazionali;
  5. perseguire l'effettiva attuazione del principio di "pari opportunità" nella comunità provinciale, fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza, anche predisponendo strumenti specifici di intervento quali la commissione pari opportunità ed il Comitato pari opportunità;
  6. garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
  7. favorire la partecipazione alla vita amministrativa;
  8. promuovere lo sviluppo economicamente sostenibile, dei livelli occupazionali, della crescita e rafforzamento delle imprese, delle condizioni di lavoro ;
  9. promuovere le attività culturali, sportive e del tempo libero;
  10. tutelare la vita umana, la persona, la famiglia e le altre forme di convivenza.

 

Art.4

Programmazione

  1. La Provincia assume la programmazione come metodo fondamentale della propria azione per la crescita qualificata ed equilibrata della comunità locale e per l’omogenea ed equa distribuzione dei servizi materiali ed immateriali.
  2. Nell'attuazione delle funzioni e dei compiti la Provincia valorizza il ruolo e le vocazioni delle comunità locali.
  3. La Provincia persegue il potenziamento dell’efficienza democratica del sistema provinciale delle autonomie locali, anche attraverso l’incentivazione delle forme associative.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

[Circondari]

  1. [Il territorio provinciale si suddivide in circondari in numero non superiore a cinque per ognuno dei quali il Consiglio, individua un Comune capoluogo e la delimitazione.
  2. I circondari costituiscono ambiti e sedi di coordinamento delle attività della Provincia con i Comuni e con le istituzioni locali.
  3. I circondari costituiscono altresì ambiti di decentramento dei compiti e degli eventuali servizi, di informazione circa le attività, di pianificazione dell'uso delle risorse e di organizzazione delle previsioni di bilancio, nonché sedi istituzionali della partecipazione dei singoli e delle associazioni.]

 

 

Art. 6

Albi pretori

  1. Nella sede provinciale e in quelle ritenute opportune sono previsti albi pretori per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
  2. Al fine di garantire i principi descritti nel comma 7 dell’art. 1, sono previsti dal regolamento sulla trasparenza amministrativa ulteriori strumenti e procedure.

 

[Art. 7]

[Statuto]

[ABROGATO]

 

Nuovo Art. 7 (EX ART. 8)

Regolamenti

  1. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.* (riserva del gruppo DS)
  2. (I regolamenti sulla trasparenza, sulla partecipazione, sui difensori civici e per il Consiglio vengono approvati con le stesse modalità dello Statuto.)
  3. I regolamenti non possono essere modificati se non mediante atti di pari rilevanza.
  4. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività dell’atto.

(più precisamente il giorno successivo alla data di certificazione dell'esecutività dell'atto)

 

 

 

[Art. 9]

[Atti Amministrativi]

[ABROGATO]

 

 

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Forme di partecipazione

[(Art. 8)

Partecipazione all'attività politico amministrativa

  1. La Provincia valorizza e favorisce la partecipazione popolare in forma singola o associata alla definizione dei propri indirizzi politico - programmatici e amministrativi e promuove organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.
  2. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto
  3. Tramite i propri organi e le forme di consultazione individuate nell'apposito regolamento o ritenute più idonee, la provincia mantiene il collegamento con la propria comunità e con le organizzazioni sociali per la elaborazione dei propri piani e programmi.
  4. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche con la concessione di contributi, secondo le regole stabilite dall'apposito regolamento.]

 

 

 

Art. 9

Consultazioni

  1. La Provincia, su materie di propria competenza, può decidere la consultazione di associazioni, organizzazioni o movimenti espressioni della popolazione amministrata, riconoscendoli quali interlocutori nell’attuazione delle scelte programmatiche.
  2. Il Consiglio costituisce, con riferimento a specifiche materie, consulte provinciali permanenti i cui ambiti e modalità di funzionamento sono definiti da appositi regolamenti.
  3. Dei risultati delle consultazioni è fatta esplicita menzione negli atti.

 

Art. 10 (VECCHIO STATUTO ART. 13)

(spostare la collocazione)

(ripensamento dopo aver visto i regolamenti esistenti)

 

Art. 11

Istanze petizioni e proposte

  1. I cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i movimenti espressioni dell’amministrazione amministrata possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Presidente su materie di competenza della Provincia.
  2. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno quattrocento persone, o da associazioni e/o organizzazioni che rappresentino complessivamente più di mille iscritti.
  3. Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di illustrarla al competente organo della Provincia.
  4. Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori .
  5. Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Presidente della Provincia risponde entro sessanta giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.

Art. 12

Referendum

  1. La Provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini il referendum sulle materie di competenza del Consiglio Provinciale ad esclusione del bilancio, dei tributi e delle scelte programmatiche contenute nel programma di legislatura.
  2. Non si può tenere più di un referendum per anno solare.
  3. L’ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio con voto limitato.
  4. Tale ammissibilità deve essere verificata prima dell’inizio della raccolta delle firme /disciplinata dall’apposito regolamento/ , raccolta che deve avvenire secondo le norme di legge.
  5. Il referendum abrogativo può essere richiesto da 5 Consigli comunali o da 15000 iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia./
  6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

 

EX Art. 16

(da eliminare)

 

 

EX Art. 17

(da eliminare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo, accesso agli atti

Capo I

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 13 (VECCHIO STATUTO art. 13)

Partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi

  1. La Provincia assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi, secondo le disposizioni di legge.
  2. Se non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, gli interessati hanno diritto a:

  1. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
  2. assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

  1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica.

 

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 14

Accesso agli atti e alle informazioni

  1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, la Provincia garantisce ai cittadini, singoli o associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni dell'Ente e delle istituzioni ed aziende da essa dipendenti.
  2. La Provincia assicura la più ampia informazione sull'attività svolta e i sevizi offerti dall'Ente, dalle istituzioni ed aziende dipendenti secondo le modalità definite dal Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
  3. La Provincia garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato, detenute dalla Provincia. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

  1. il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
  2. nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato;
  3. il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio

 

 

 

 

Art. 15

Pubblicità delle disposizioni generali della PROVINCIA

  1. Sono pubblicate con le modalità previste nell'apposito regolamento, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
  2. E' assicurata la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della Legge 241/90 e a tutte le iniziative che hanno per fine di precisare e rendere effettivo il diritto di accesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Difensore Civico

 

  1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, che ha il compito di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
  2. Il difensore civico di fronte a singoli atti o comportamenti segnala al ricorrente e al Presidente della Provincia abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'amministrazione che ledono diritti ed interessi legittimi dei cittadini.
  3. E’ eletto dal consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico amministrativa. Il difensore civico dispone di una propria sede, di personale e di risorse.
  4. Il mandato del difensore civico termina alla scadenza della legislatura e comunque con la nomina del successore, termina inoltre in caso di revoca, deliberata dal Consiglio con la stessa procedura di cui al comma 3, o per sopravvenuta incompatibilità.
  5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Difensore Civico rimette al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio la relazione generale sulla attività svolta. La relazione è discussa in Consiglio.
  6. Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Il regolamento disciplina altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del difensore civico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Democrazia di programma

Articolo 17

LINEE PROGRAMMATICHE DI BILANCIO

  1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, entro venti giorni dalla seduta d'insediamento del Consiglio, presenta per iscritto al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare nel corso del mandato.
  2. Il Consiglio, dopo la discussione e l'eventuale adozione di modifiche ed emendamenti, approva le linee programmatiche.
  3. L'adeguamento delle linee programmatiche può avvenire in occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio preventivo.
  4. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche si svolge contestualmente alla discussione e all'approvazione del bilancio consuntivo.

 

Articolo 18

Consiglio provinciale

(sostituisce articolo 28 vecchio statuto)

  1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Provincia. Ha autonomia funzionale, disciplinata dal Regolamento, ed ha autonomia contabile ed organizzativa disciplinate da apposite norme regolamentari.
  2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri. Oltre a regolamentare il funzionamento generale, disciplina le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle proposte, e fissa il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
  3. In sede d'approvazione del bilancio di previsione, è disposta l'assegnazione al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, di risorse e di attrezzature necessari.

Articolo 19

Decadenza dei consiglieri

 

  1. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di Consiglio o di Commissione dà avvio alla procedura di decadenza descritta nel comma successivo.
  2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a contestare le assenze all'interessato per iscritto, con nota raccomandata A.R., chiedendogli di fornire idonee giustificazioni entro i 10 giorni successivi al ricevimento della contestazione. Il Presidente del Consiglio presenta le proprie osservazioni e conclusioni al Consiglio che delibera sulla decadenza del consigliere in seduta segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  3. Contestualmente alla delibera di decadenza si procede alla surroga del consigliere decaduto.

 

Articolo 20

(nuovo, che sostituisce il vigente statuto artt. 34 e 35)

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio

  1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni, da non effettuarsi nella medesima seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta.
  2. Analogamente si procede per l'elezione del Vice-Presidente.
  3. Il presidente o il Vice-Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata, si procede alla nuova elezione durante la stessa seduta.
  4. Il Presidente assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.(Su richiesta del Presidente del Consiglio )
  5. Il Presidente convoca e presiede le sedute consiliari e le conferenze dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i rispettivi presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari. Tutti gli altri poteri e prerogative sono stabiliti nel regolamento (in particolare quanto previsto dal comma tre del vigente statuto articolo 34).da rivedere.
  6. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del Vice-Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo o per sua delega.

 

Art. 21

Commissioni

(Art. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 vigente statuto)

  1. Il Consiglio costituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttive, propositive, di controllo o di garanzia, e commissioni speciali con funzioni d'indagine o d'inchiesta.
  2. E' istituita la commissione permanente Affari Istituzionali e Garanzia, che assume anche le funzioni di controllo e di garanzia previste dalla legge ed è presieduta da un consigliere di minoranza.
  3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 22

Nomina, composizione, cessazione dell'incarico

  1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto/dieci assessori. (da discutere).
  2. Il Presidente assicura una equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi.
  3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire, senza diritto di voto, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
  4. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

 

Articolo 23

Adunanze e deliberazioni

  1. La Giunta delibera con gli interventi della maggioranza dei componenti, a maggioranza dei presenti, e con voto palese. Gli astenuti sono considerati presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 24

Lavori della Giunta

I lavori della Giunta sono disciplinati dall'apposito regolamento. (Autoregolamentazione?).