COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

BOZZA 12 gennaio ’00

  (da ripensare 20 gennaio 2000)

1. Il dirigente - nell'esercizio delle funzioni assegnategli - ha la rappresentanza giuridica della Provincia di Pisa nei confronti dei terzi.

2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adempimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere,   rinunziare alle liti e agli atti, e costituirsi in giudizio, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al Presidente nei casi in cui il dirigente sia, per gravi motivi, impossibilitato ad assolvere tali compiti e negli altri casi di cui al comma 11 del presente articolo.

3. Il dirigente, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, previa consultazione del Servizio Legale, stabilisce, con propria determinazione, la conseguente costituzione o non costituzione in giudizio.

4. Nei casi di divergenze  tra il dirigente interessato e il Servizio Legale circa l’opportunità e/o necessità  di costituirsi o di  non costituirsi  in giudizio il Direttore Generale può, con propria determinazione, avocare a sé la decisione.

5. Nella determinazione con la quale decide di costituirsi in giudizio, il dirigente conferisce contestualmente il mandato ad agire e a sottoscrivere la procura alle liti agli avvocati addetti al Servizio Legale.

6. Il dirigente può conferire il suddetto mandato anche ad avvocato esterno nell'ipotesi in cui gli addetti al Servizio Legale non possano patrocinare per:

• eccessivo e motivato carico di lavoro,

• incombenze straordinarie che impediscono l'assunzione della lite,

• necessità di acquisire elementi di conoscenza e valutazione ulteriori, che sono già in possesso di un altro studio legale,

• motivi di carattere deontologico,

• interesse personale nella lite.

7. Il dirigente può conferire il mandato congiunto a legale esterno e agli addetti al Servizio Legale nell'ipotesi in cui questi ultimi, per la novità e/o l'articolazione della materia oggetto del contendere, ritengano opportuno il confronto con diverse professionalità.

8. La procura è conferita utilizzando le formule di rito indicate dagli addetti al Servizio Legale.

9. Quando il dirigente conferisce la procura a legale esterno, deve indicare nella determinazione d'incarico, oltre alle motivazioni che giustificano l'incarico, anche il presunto ammontare della spesa individuata secondo la tariffa professionale in vigore. L'incarico è conferito previo concerto col Direttore generale.

10. L'incarico può essere conferito a docenti universitari o a liberi professionisti o studi legali associati, dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica esperienza e competenza nella materia. Può inoltre essere conferito ad avvocati iscritti nell'elenco dei professionisti e degli studi associati disciplinato dal Regolamento degli incarichi di prestazioni professionali.

11. Il dirigente, ha il potere di proposta motivata di ricorrere o di resistere in giudizio nelle controversie relative alle materie di competenza degli altri organi,   previa consultazione del Servizio Legale e, qualora si tratti di controversie relative a materie di competenza del Consiglio Provinciale, sentito anche il Presidente del Consiglio Provinciale. In questi casi la decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa secondo le disposizioni di cui ai commi 5,6,7,8,9,10 del presente articolo, mentre, il potere di rappresentanza in giudizio spetta, comunque,   al Presidente.

12.  Nel caso in cui la controversia coinvolga contemporaneamente atti di competenza del dirigente e di competenza degli organi, si applica quanto previsto nel precedente comma 11.

13. Per le divergenze tra il dirigente interessato e il Servizio Legale circa la costituzione o non costituzione in giudizio relativamente alle ipotesi di cui al precedente comma 11  si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora tali divergenze riguardino controversie relative ad atti di competenza del Consiglio Provinciale la risoluzione delle medesime spetta, su proposta del Direttore Generale, al Presidente della Provincia.