Italia Oggi, 3.4.01

No del Tar Piemonte alle azioni solo del comune

La spa p pubblica è pluripersonale

DI GIAMBATTISTA RIZZA

Un comune non può detenere l'intero capitale sociale di una società per azioni costituita per la gestione di un servizio pubblico.

Lo ha affermato il Tar Piemonte con là sentenza n. 566 del 10/3/2001.

I giudici piemontesi hanno affrontato con la menzionata decisione la questione relativa alla possibilità di costituire per la gestione di un servizio pubblico una società per azioni con capitale appartenente unicamente all'ente pubblico.

"L'ipotesi della società unipersonale", sostiene il Tar, "non è coerente con lo strumento operativo delineato dall'art. 22, comma 3, lett. e) della legge n.142/90 (ora art. 113, comma 1, lett. e) del dlgs n. 267 del 2000), sì da non rappresentare un modello societario di cui gli enti locali hanno facoltà di impiego per l'esercizio diretto dei servizi pubblici di loro pertinenza anche in ragione del carattere tassativo delle relative forme di gestione".

A sostegno di questa affermazione i giudici piemontesi asseriscono che "L’art. 115 del dlgs n. 267 del 2000 (già art. 17, comma 51 della legge 127 del 1997) che ha disciplinato la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni, che prevede che l'ente locale non può restare azionista unico per un periodo superiore a due anni, ha un significato solo se lo si intende come una deroga alla regola generale che vieta il carattere unipersonale alle società per azioni deputate alla gestione di servizi pubblici locali.

In altri termini", conclude il collegio, "da una norma speciale si evince a contrariis un canone informatore della disciplina di settore, in coerenza peraltro con quanto già l'interprete poteva desumere dalla razionale lettura della disposizione generale, che risulta quindi confermata quanto alla sua perdurante efficacia".