Nei processi penali a carico degli amministratori

Spese legali rifuse solo a chi è assolto

 

Di LUIGI OLIVERI

Gli enti locali non possono rimborsare le spese legali affrontate in procedimenti penali da parte degli amministratori, se il giudice non abbia emanato nei loro riguardi una sentenza di assoluzione. E’ il costante orientamento del ministero dell'interno, ribadito con la risoluzione 15900/10/B/1/A, in data 9 agosto 1999, emessa dalla direzione generale civile.

Il ministero, con detta risoluzione, ha ricordato che è in astratto possibile estendere agli amministratori locali la disposizione contenuta nell'art. 16 del dpr 191/79, a mente della quale l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai di]pendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

I tecnici del Viminale sottolineano che detta disposizione, pur riguardando espressamente i dipendenti degli enti locali, può essere estesa in via d'interpretazione anche per gli amministratori di estrazione politica, in considerazione della natura di pubblici funzionari loro riconosciuta anche dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti.

A rafforzare questa interpretazione estensiva, nota il ministero, sta anche l'art. 23 della legge 816/85, per effetto del quale i comuni e le province possono assicurare i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Disposizione, questa, ripresa dall'art. 26, comma 5, della legge 265/99, ai sensi del quale i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Se, dunque, alla luce di queste interpretazioni può considerarsi ammissibile la refusione delle spese legali, perché essa sia legittima, secondo il ministero, occorre l'ulteriore presupposto "conditio sine qua non" del riconoscimento dell'assenza di dolo o colpa grave nell'azione dell'amministratore, oltre alla mancanza di conflitto d'interessi.

Per tale ragione non è possibile rimborsare delle spese legali un amministratore a seguito di un procedimento penale conclusosi per prescrizione, mancando l'accertamento dell'inesistenza del dolo o della colpa grave.