Il Sole 24 Ore – 20 marzo 00 pg 31

La Corte dei Conti sul responsabile unico del procedimento

IL TECNICO COMUNALE PAGA LE SPESE PER LA RIPUBBLICAZIONE DEL BANDO

 

Se la scarsa diligenza e la scarsa vigilanza sulla corretta ed esatta formulazione del bando di gara per l'appalto di un'opera pubblica indetta dal Comune, rende necessaria la ripubblicazione dei bando stesso a seguito della necessità di apportare modifiche che una maggiore diligenza avrebbe consentito di evitare, le maggiori spese sostenute, a tal fìne, dall'ente locale vanno risarcite dal tecnico comunale che ricopre l'incarico di responsabile unico in materia di lavori pubblici, rientrando nelle competenze di quest'ultimo la verifica della corretta ed esatta formulazione dell'atto in questione.

Lo ha stabilito la Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, la quale, nel giudicare il tecnico di un Comune siciliano convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti in relazione al danno ipotizzato a carico delle finanze del Comune stesso per effetto delle maggiori spese sostenute per la ripubblicazione di un bando di gara per l'appalto di un’opera pubblica, ha affermato che "nel caso in cui un bando di gara di appalto indetto da un Comune venga più volte riapprovato con modifiche e infine integralmente ripubblicato, il tecnico comunale responsabile del procedimento è tenuto a risarcire il danno provocato all'ente locale per effetto delle maggiori spese sostenute; ove risulti una scarsa diligenza e una evidente imperizia nelle personali verifiche di sua competenza sulla correttezza e sulla esattezza nella formulazione originaria del bando stesso" (Corte dei conti – Sezione giur. Regione Sicilia, n. 225 resp del 25 ottobre 1999).

La sentenza della sezione siciliana della Corte dei conti assume rilievo soprattutto in relazione alle competenze, e alle conseguenti responsabilità del responsabile unico del procedimento in materia d lavori pubblici, il quale, dopo .le innovazioni introdotte dalla legge sui lavori pubblici 18 novembre 1998, n. 415 (legge Merloni ter), dovendo essere necessariamente un tecnico scelto nell'ambito della stessa amministrazione, finisce per coincidere, soprattutto nei piccoli Comuni, quasi sempre con il tecnico comunale, che si vede esposto in tal modo, a non poche responsabilità sia sul piano penale che sul piano amministrativo contabile. Deve, infatti, ricordarsi, .proposito, che la legge n. 415 dei 1998, nel prevedere la figura del responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici, se da un lato ha messo ordine nella variegata giungla di figure professionali che intervenivano nel procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica, eliminando una confusione di ruoli e di competenze che non giovava certamente alla trasparenza amministrativa, quanto mai necessaria nel settore dei lavori pubblici, dall'altro ha previsto che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico scelto nell'ambito dell'organico della amministrazione, prevedendo la possibilità di affidare a. professionisti esterni solo i compiti di supporto dell'attività del responsabile del procedimento e solo allorché l’organico dell'ente presenti carenze o comunque non consenta di reperire adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Pertanto, essendo previsto dalla legge che il responsabile unico dei procedimento in materia di lavori pubblici debba essere un tecnico da scegliere nell'ambito dell'organico dell'ufficio tecnico del Comune, ed essendo, soprattutto nei piccoli Comuni, quasi sempre il tecnico comunale a dover assumere l'incarico, assai spesso è lo stesso, tecnico che si ritrova esposto, per ogni opera pubblica realizzata dal Comune, alle responsabilità per i danni conseguenti ad atti rientranti nella competenza del responsabile unico del procedimento.

In considerazione di ciò, la sentenza della sezione siciliana della Corte, dei conti, per quanto possa sembrare severa, è condivisibile, essendo sicuramente logico, sui piano giuridico, che se la scarsa diligenza dei responsabile unico del procedimento nel verificare l'esatta formulazione del bando di gara rende necessario una modifica e la ripubblicazione del bando stesso, sia poi quest'ultirno a dover risarcire l'ente locale per le maggiori spese a tal fine sopportate.

Tommaso Miele.